Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 19/06/2001, n. 8297
CASS
Sentenza 19 giugno 2001

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A seguito della specifica nuova disciplina introdotta dall'art. 81, comma nono, legge 23 dicembre 1998 n. 448 - applicabile, quale "jus superveniens", anche ai giudizi in corso - le clausole di riserva di ripetizione, subordinate agli effetti del contenzioso per il disconoscimento del proprio debito, apposte alle domande di condono previdenziale, presentate ai sensi dell'art. 4 D.L. 28 marzo 1997 n. 79 (conv. in legge 28 maggio 1997 n. 140) e di altre precedenti disposizioni di legge, sono valide e non precludono la possibilità di accertamento negativo in fase contenziosa della sussistenza del relativo debito. Conseguentemente la domanda di condono fatta con riserva di ripetizione non comporta il venire meno di ogni contestazione sull'esistenza del debito contributivo e ed è pertanto ammissibile l'azione dell'interessato diretta all'accertamento negativo del suo debito contributivo. (Nella specie la S.C., nell'affermare il suddetto principio in riferimento ad una ipotesi in cui alla domanda di condono era stata apposta una clausola di "riserva di accertamento e salve le eventuali azioni legali in corso", ha precisato che la clausola così formulata - contrariamente a quanto sostenuto dall'INPS - doveva considerarsi onnicomprensiva e, quindi, comprendente anche la "riserva di ripetizione" "non essendo logicamente configurabile una riserva di accertamento negativo del debito contributivo cui non segua, in caso di pronuncia favorevole, l'istanza di ripetizione di un indebito oggettivo").

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 19/06/2001, n. 8297
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 8297
    Data del deposito : 19 giugno 2001

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