Sentenza 19 giugno 2001
Massime • 1
A seguito della specifica nuova disciplina introdotta dall'art. 81, comma nono, legge 23 dicembre 1998 n. 448 - applicabile, quale "jus superveniens", anche ai giudizi in corso - le clausole di riserva di ripetizione, subordinate agli effetti del contenzioso per il disconoscimento del proprio debito, apposte alle domande di condono previdenziale, presentate ai sensi dell'art. 4 D.L. 28 marzo 1997 n. 79 (conv. in legge 28 maggio 1997 n. 140) e di altre precedenti disposizioni di legge, sono valide e non precludono la possibilità di accertamento negativo in fase contenziosa della sussistenza del relativo debito. Conseguentemente la domanda di condono fatta con riserva di ripetizione non comporta il venire meno di ogni contestazione sull'esistenza del debito contributivo e ed è pertanto ammissibile l'azione dell'interessato diretta all'accertamento negativo del suo debito contributivo. (Nella specie la S.C., nell'affermare il suddetto principio in riferimento ad una ipotesi in cui alla domanda di condono era stata apposta una clausola di "riserva di accertamento e salve le eventuali azioni legali in corso", ha precisato che la clausola così formulata - contrariamente a quanto sostenuto dall'INPS - doveva considerarsi onnicomprensiva e, quindi, comprendente anche la "riserva di ripetizione" "non essendo logicamente configurabile una riserva di accertamento negativo del debito contributivo cui non segua, in caso di pronuncia favorevole, l'istanza di ripetizione di un indebito oggettivo").
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 19/06/2001, n. 8297 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8297 |
| Data del deposito : | 19 giugno 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VINCENZO TREZZA - Presidente -
Dott. FRANCESCO ANTONIO MAIORANO - rel. Consigliere -
Dott. CORRADO GUGLIELMUCCI - Consigliere -
Dott. GABRIELLA COLETTI - Consigliere -
Dott. MAURA LA TERZA - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
FISCAMBI LOCAZIONI FINANZIARIE SP (già FISCAMBI LEASING), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA L.RE MICHELANGELO 9, presso lo studio dell'avvocato MATTIA PERSIANI, che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati GIAMPIERO PROIA, ALESSANDRO CERIANI, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
PS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati PAOLO MARCHINI, FABIO FONZO, giusta delega in atti;
- controricorrente -
nonché contro
FONDAZIONE NP;
- intimato -
avverso la sentenza n. 12019/98 del Tribunale di MILANO, depositata il 07/11/98 R.G.N. 1082/97;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 13/03/01 dal Consigliere Dott. Francesco Antonio MAIORANO;
udito l'Avvocato PROIA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Antonio BUONAJUTO che ha concluso l'accoglimento di entrambi i motivi del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso al Pretore di Milano del 5/5/96, la MB AS SP conveniva in giudizio l'PS e l'NP perché venisse dichiarata la illegittimità del provvedimento di variazione dell'inquadramento dell'azienda comunicato dall'PS in data 2/3/90 e di conseguenza che non erano dovuti i versamenti contributivi effettuati in data 30/4, 27/10 e 29/11/93 per l'importo complessivo di L. 830.172.686 ed in data 31/5/93 per L. 75.104.015 e per il periodo successivo fino alla emanazione della sentenza (per l'importo che riservava di quantificare); chiedeva altresì che venisse dichiarato l'obbligo dell'PS a restituire le somme indebitamente percette, in parte all'NP (per i contributi dovuti per il personale dirigente a decorrere dal maggio 1991) ed in parte alla istante, quale indebito oggettivo, con condanna dell'PS alla restituzione delle somme dovute all'istante, oltre interessi e svalutazione monetaria. In via gradata, chiedeva dichiararsi che il provvedimento di variazione dell'inquadramento dal settore industria al settore commercio non aveva effetto per il periodo anteriore alla comunicazione effettuata nel mese di febbraio 1990 e quindi condannarsi l'PS alla restituzione dei contributi indebitamente percepiti per il periodo settembre 1988 - gennaio 1990 per effetto della pretesa efficacia retroattiva del provvedimento di variazione, oltre interessi e danni da svalutazione monetaria;
chiedeva altresì la condanna dell'NP alla restituzione dei contributi indebitamente percetti dal febbraio 1990 all'aprile 1993, nella misura che sarebbe stata quantificata, oltre interessi e danni da svalutazione monetaria.
L'PS eccepiva la carenza di interesse ad agire della ricorrente e nel merito contestava la fondatezza della domanda.
L'NP aderiva alle domande della società ricorrente, chiedendo che fosse dichiarata la legittimità dell'inquadramento della stessa nel settore industria, fin dalla sua costituzione, e quindi la legittimità della iscrizione presso esso Istituto. Il Pretore dichiarava l'efficacia del provvedimento di variazione dell'inquadramento a decorrere dal febbraio 1990 e quindi dichiarava, da una parte, che l'PS era tenuto a restituire i contributi percepiti per il periodo precedente e, dall'altra che l'NP era tenuto a restituire i contributi percepiti per il periodo successivo e fino all'aprile 1993.
Avverso tale pronuncia proponevano appello l'PS (insistendo per la carenza di interesse ad agire della ricorrente e nel merito per l'infondatezza della domanda) e la MB OC IN (già MB AS SP), insistendo per la declaratoria di illegittimità del provvedimento di variazione e la condanna di PS ed NP agli interessi e rivalutazione sulle somme dovute. Non si costituiva l'NP.
Il Tribunale di Milano, con sentenza del 25/6 - 7/11/98, assolveva l'PS dalle domande proposte dalla MB e confermava nel resto la sentenza impugnata. Precisava il giudice del riesame che fondata era la tesi dell'PS, secondo cui il versamento spontaneo e senza riserve dei contributi, effettuato nell'ambito della procedura contributiva prevista dal D.L. n. 6 del 1993, precludeva l'accoglimento delle domande di restituzione proposte dalla MB, anche in applicazione del principio di diritto stabilito con sentenza delle SS. UU. N. 4918 del 15/5/98, secondo cui le domande di condono accolte dall'Ente previdenziale facevano venire meno ogni contestazione sull'esistenza del debito contributivo. Ciò comportava l'accoglimento dell'appello principale ed il rigetto di quello incidentale e quindi l'assoluzione dell'PS dalle domande di restituzione proposte dalla MB.
Avverso questa pronuncia propone ricorso per cassazione la MB OC IN SP, fondato su due motivi e memoria. Resiste l'PS con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Lamentando, col primo motivo, violazione e falsa applicazione degli art. 2195 n. 1, 2 e 5 c.c., 49, III^ comma, L. n. 88 del 9/3/89, 1, comma 234^, e 2, comma 215^, della L. n. 662 del 23/12/96 ed art. 27 della L. n. 3^ del 1997, nonché omessa motivazione su punto decisivo
(art. 360 n. 3 e 5 CPC), deduce il ricorrente che il Tribunale, basando la decisione solo sulla ripetibilità delle somme pagate in virtù di condono "con riserva", aveva omesso totalmente di motivare sul capo dell'appello incidentale, col quale era stata censurata la sentenza pretorile che aveva dichiarato la legittimità del provvedimento di variazione dell'inquadramento, sia pure senza effetto retroattivo, dal ramo industria al ramo commercio. Su questo punto sussisteva l'interesse ad agire della società, perché da esso dipendevano sia le conseguenze sul regime pensionistico e contributivo, sia il diritto alla restituzione dei contributi indebitamente versati. Anche la sentenza del Pretore era sul punto immotivata, perché invece di accertare nel concreto il tipo di attività svolta dalla MB AS SP (che era produttrice di un servizio, ex art. 2195 n. 1 c.c.), si era limitato a richiamare la giurisprudenza di legittimità in ordine alla classificazione in generale delle attività di leasing. In punto di diritto, peraltro, la questione meritava un ripensamento, in quanto il servizio fornito dall'impresa di leasing non si esauriva nella mera attività di intermediazione nella circolazione dei beni, ma aveva ad oggetto un quid novum, una nuova ed autonoma utilità che non era la semplice sommatoria di fattori impiegati dall'imprenditore. Peraltro la società ricorrente operava, con assoluta preminenza, nei confronti ed a beneficio di clientela operante nel settore industriale, agevolandone l'attività, e doveva essere considerata impresa "ausiliaria" di impresa industriale ed inserita nel settore industria ai sensi dell'art. 4 L. n. 44 del 1973 e 49, lett. a), L. n. 88 del 1989, che, con disposizione tanto ampia da comprendere tutti gli inquadramenti precedenti al 27/3/89, espressamente stabiliva, al terzo comma, "restano comunque validi gli inquadramenti già in atto nei settori dell'industria, del commercio e dell'agricoltura, o derivanti da leggi speciali o conseguenti a decreti emanati ai sensi dell'art. 34 DPR 30/5/55 n. 797"; questa norma valeva anche per il caso di specie, essendo fatti salvi "gli inquadramenti comunque già in atto", come risultava da ordini del giorno approvati dalle Camere e da direttive del Ministero del Lavoro.
Inoltre, l'art. 27 della L. n. 30 del 1997 prevedeva che gli inquadramenti dei datori di lavoro di cui all'art. 49 L. n. 88/89 e 2 L. n. 662/96 non avevano "effetto a decorrere dalla entrata in vigore" di dette leggi "..fino al 31/12/99, ai fini dell'obbligo di iscrizione all'NP, relativamente al personale dirigente già iscritto all'NP delle aziende inquadrate nel ramo industria con provvedimento anteriore, alla entrata in vigore delle medesima legge n. 88 del 1989 interessate al passaggio al settore diverso". La norma quindi prevedeva, espressamente l'ultrattività degli inquadramenti in atto, confermata anche dall'art. 1, 234^ comma, L. n. 662 del 1966, che, nel sancire la cessazione del regime transitorio di cui all'art. 49 L. n. 88/89, prevedeva l'ultrattività degli, inquadramenti in atto dal 27/3/89 al 31/12/96, facendo in ogni caso "salva la possibilità di mantenere, per il personale dirigente già iscritto all'NP, l'iscrizione presso l'Ente stesso" per le, Aziende già inquadrate nel ramo industria anteriormente alla entrata in vigore della L. n. 88/89. L'art. 27 della L. n. 30 del 1997 aveva poi fatto riferimento al dato storico obiettivo inequivocabile delle "aziende inquadrate nel ramo industria con provvedimento anteriore alla data di entrata in vigore della medesima legge n. 88 del 1989...". Anche alla luce dello jus superveniens, la sentenza avrebbe dovuto confermare la legittimità e validità dell'inquadramento (industria) posseduto dall'istante prima della entrata in vigore della L. n. 88/89; la sentenza pertanto doveva essere cassata.
Lamentando, col secondo motivo, violazione e falsa applicazione dell'art. 4 D.L. n. 6 del 15/1/93, convertito in L. n. 63 del 17/3/93, con riferimento all'art. 81, 9^ comma, L. n. 448 del 27/12/98, art. 1362 c.c., con riferimento alla domanda di condono del
30/4/93, nonché omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione (art. 360 n. 3 e 5 CPC), deduce il ricorrente che il Tribunale aveva illegittimamente respinto la domanda di restituzione, per difetto di interesse ad agire per avere presentato la società domanda di condono previdenziale: l'art. 81, comma 9^, della legge n. 448/98, infatti, prevede con effetto retroattivo che "le clausole si riserva di ripetizione", apposte alle domande di condono previdenziale sono "valide e non precludono la possibilità di accertamento negativo in fase contenziosa della sussistenza del relativo debito". La domanda di condono, come già accertato dal pretore, era stata proposta espressamente "con riserva di accertamento e salve le eventuali azioni legali in corso"; era quindi sicuramente applicabile lo jus superveniens e quindi anche sotto questo profilo la sentenza era illegittima e doveva essere cassata.
Il ricorso è fondato.
Dalla sentenza impugnata risulta che il Pretore aveva dichiarato "l'efficacia del provvedimento di variazione di inquadramento a far tempo dal febbraio 1990" e quindi aveva condannato l'PS alla restituzione di contributi percepiti nel periodo anteriore e l'NP al rimborso di quelli percepiti nel periodo posteriore alla variazione, oltre interessi dalla domanda.
Avverso detta pronuncia aveva proposto appello principale l'PS, insistendo per la declaratoria di carenza di interesse ad agire in testa alla società ed in ogni caso per il riconoscimento della portata retroattiva della variazione di inquadramento e chiedendo, innanzi tutto, "la assoluzione da tutte le domande di detta società per inammissibilità delle stesse" ed in ogni caso, nel merito, "la legittimità dell'inquadramento a far data dall'inizio dell'attività" e cioè dal 1971.
La MB, contestando la fondatezza dei motivi di gravame proposti dall'PS, proponeva appello incidentale, sostenendo che il "Pretore aveva errato nel non riconoscere l'illegittimità del provvedimento di variazione di inquadramento, nonché la debenza da parte dell'PS e dell'NP di interessi e rivalutazione" sulle somme che gli stessi dovevano restituire. L'NP rimaneva contumace. Il Tribunale ritiene fondata la tesi, dell'PS, secondo cui i contributi oggetto della domanda di ripetizione erano "stati versati del tutto spontaneamente e senza riserva alcuna nell'ambito della procedura prevista dal D.L. n. 6/93 e che tale circostanza (era) preclusiva all'accoglimento delle domande proposte .... e tale da determinare la propria assoluzione dalle stesse", ed in ogni caso che "anche una eventuale riserva, connessa al condono non potrebbe condurre a diverso risultato".
Richiama poi il Tribunale la sentenza delle SS. UU. N. 4918 del 15/5/98, secondo, cui la domanda "di condono accolta dall'ente previdenziale fa venir meno ogni contestazione sull'esistenza del debito contributivo e la riserva di accertamento negativo del debito apposta alla domanda stessa è priva di effetti"; aggiunge che manifestamente infondata è la questione di legittimità costituzionale, sollevata dalla società in sede di discussione, stante il carattere volontario della richiesta di condono, e quindi conclude che dette considerazioni, "oltre a condurre all'accoglimento dell'appello principale valgono, a determinare la reiezione dell'appello incidentale della MB" e quindi assolve l'PS dalle domande proposte dalla società e "conferma nel resto la sentenza impugnata".
Osserva in proposito la Corte che l'unica questione trattata dal Tribunale (sulla quale, in caso di mancata impugnazione, poteva astrattamente formarsi il giudicato) è quella relativa alla inefficacia della clausola di riserva apposta alla domanda di condono contributivo, mentre nessuna pronuncia è stata emessa sulla domanda proposta dall'PS in ordine alla legittimità dell'inquadramento a far data dall'inizio dell'attività"; la assoluzione dalle domande proposte contro l'Istituto riguarda solo la prima domanda di restituzione dei contributi versati nel periodo ottobre 1988 - gennaio 1990, per la quale era stato eccepito la carenza di interesse ad agire in capo alla società MB e quindi la inammissibilità della domanda.
La mancata specifica pronuncia sulla seconda domanda (di declaratoria della legittimità dell'inquadramento dall'inizio dell'attività e cioè dal 1971) comporta che questo punto è compreso nella decisione finale, con la quale il Tribunale "conferma nel resto l'impugnata sentenza"; sulla questione della retroattività nessun ricorso è stato proposto dall'PS e quindi la sentenza del Tribunale per questa parte è passata in cosa giudicata, mentre infondata è la tesi che vi sia stata una pronuncia di retroattività implicita nel rigetto della domanda della società, non essendo stata la questione minimamente trattata in sentenza.
Per quanto concerne la domanda di restituzione delle somme versate e della validità, o meno, della clausola di riserva, osserva il Collegio che la Corte ha già avuto modo di affermare il principio di diritto secondo cui "a seguito della specifica nuova disciplina introdotta dall'art. 81, comma 9^, L. 23/12/98 n. 448 - applicabile, quale jus superveniens, anche ai giudizi in corso - le clausole di riserva, subordinate agli effetti del contenzioso per il disconoscimento del proprio debito, apposte alle domande di condono previdenziale, presentate ai sensi dell'art. 4 D.L. 28/3/97 n. 79, conv. In L. 28/5/97 n. 140 e di altre precedenti disposizioni di legge, sono valide e non precludono la possibilità di accertamento negativo in fase contenziosa della sussistenza del relativo debito. Conseguentemente la domanda di condono, fatta con riserva di ripetizione, non comporta il venire meno di ogni contestazione sull'esistenza, del debito contributivo ed è pertanto ammissibile l'azione dell'interessato all'accertamento negativo del suo debito contributivo" (Cass. n. 5655 del 8/6/99). Il Collegio condivide questo principio e quindi il secondo motivo di ricorso va accolto;
la clausola di "riserva di accertamento e salve le eventuali azioni legali in corso" è infatti onnicomprensiva e include anche la "riserva di ripetizione", contrariamente a quanto sostiene l'PS, non essendo logicamente configurabile una riserva di accertamento negativo del debito contributivo cui non segua, in caso di pronuncia favorevole, l'istanza di ripetizione di un indebito oggettivo.
Sul primo motivo basta richiamare quanto già detto sull'appello incidentale della MB: la società aveva chiesto il riconoscimento dell'illegittimità del provvedimento di variazione di inquadramento" (che supera il problema della retroattività ed investe anche, l'inquadramento futuro, con le questioni connesse della applicabilità delle leggi successive in materia) e la "rivalutazione monetaria sulle somme che detti istituti dovevano restituire". Su entrambe le questioni il Tribunale ha omesso totalmente di pronunciare, essendosi limitato a ritenere che le considerazione svolte (sulla inesistenza, o comunque inefficacia della clausola di riserva) "valgono a determinare la reiezione dell'appello incidentale". Anche il primo motivo è quindi fondato ed il ricorso va accolto e la sentenza cassata, con rimessione ad altro giudice, che si individua nella Corte di Appello di Milano;
questi, nel pronunciare su tutta la domanda, terrà presente il principio di diritto sopra enunciato, in ordine alla validità ed efficacia della clausola di riserva, e provvederà anche in ordine alle spese del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
LA CORTE Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte di Appello di Milano.
Così deciso in Roma, il 13 marzo 2001.
Depositato in Cancelleria il 19 giugno 2001