Sentenza 8 giugno 1999
Massime • 1
A seguito della specifica nuova disciplina introdotta dall'art. 81, comma 9, legge 23 dicembre 1998 n.448 - applicabile, quale "jus superveniens", anche ai giudizi in corso - le clausole di riserva di ripetizione, subordinate agli effetti del contenzioso per il disconoscimento del proprio debito, apposte alle domande di condono previdenziale, presentate ai sensi dell'art. 4 D.L. 28 marzo 1997 n.79, conv. in legge 28 maggio 1997 n.140, e di altri precedenti disposizioni di legge, sono valide e non precludono la possibilità di accertamento negativo in fase contenziosa della sussistenza del relativo debito. Conseguentemente la domanda di condono, fatta con riserva di ripetizione, non comporta il venire meno di ogni contestazione sull'esistenza del debito contributivo e ed è pertanto ammissibile l'azione dell'interessato diretta all'accertamento negativo del suo debito contributivo.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 08/06/1999, n. 5655 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5655 |
| Data del deposito : | 8 giugno 1999 |
Testo completo
composta dai signori Magistrati:
dr. Francesco Sommella Presidente
dr. Ettore Mercurio Consigliere
dr. Donato Figurelli Consigliere rel.
dr. Luciano Vigolo Consigliere
dr. Guido Vidiri Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da AR TR di AR MA & C. S.A.S., già TECNOEDILE di AR RC & C. S.n.c., con sede in Cormons (GO),rappresentata e difesa per mandato in calce al ricorso dagli avvocati Giuseppe Loreti di Udine ed Andrea Mancini di Roma, con domicilio eletto presso lo studio di quest'ultimo in Roma al viale delle Milizie n. 38,
ricorrente
CONTRO
Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, in persona del Presidente e legale rappresentante ing. prof. Giovanni Billia, rappresentato e difeso dagli avv. Leonardo Lironcurti ed Aldo Bartoli, tanto congiuntamente che disgiuntamente, ed elettivamente domiciliato con i medesimi presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto in Roma alla via della Frezza n. 17, come da procura speciale, con firma autenticata in data 13 maggio 1996 dal notaio avv. Franco Lupo (rep. 27260), resistente con procura;
per l'annullamento della sentenza del Tribunale di Gorizia in data 19 ottobre 1995 - 9 febbraio 1996, n.33/96 n.49/94 R.G.;
udita alla Pubblica udienza la relazione della causa svolta dal Consigliere Donato Figurelli;
udito l'avv. Andrea Mancini per la società ricorrente;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dr. Antonio Buonajuto, che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in data 2 dicembre 1994 la s.n.c. TE di M. IN e C., ora s.a.s. IN ST di M. IN e C., tempestivamente gravava la sentenza n. 67/94, resa in data 27 settembre - 14 ottobre 1994 dal Pretore di Gorizia, quale giudice del lavoro, ad esito di una controversia per ripetizione di un debito, da essa società promossa contro l'INPS.
Premetteva la società appellante che a seguito di verifica da parte anche dell'Ispettore dell'INPS, questi aveva steso verbale di accertamento, reputando che tale AN LI, in realtà artigiano, fosse stato dipendente della s.n.c. TE, sicché in relazione a tale lavoratore non erano stati versati i contributi. Prima che l'INPS agisse, la società appellante aveva proposto condono e pagato l'importo relativo.
Somma che, con la presente controversia, la società pretende in restituzione, in quanto lo LI era un vero e proprio artigiano e, non già, un suo lavoratore dipendente.
Il Pretore aveva rigettato, la domanda reputando che la proposta domanda di condono precludesse la possibilità di agire in giudizio. Censurava tale statuizione la società appellante, rilevando che, per dominante giurisprudenza di questa Suprema Corte, il condono previdenziale in nulla influisce sulla possibilità di agire in giudizio per far accertare l'illegittimità della pretesa contributiva dell'Ente previdenziale.
Pertanto la s.a.s. IN ST instava per la riforma della sentenza gravata, con l'accoglimento della domanda svolta nel ricorso introduttivo del giudizio pretorile, espletata, occorrendo, l'istruttoria già chiesta in prima istanza.
Resisteva l'INPS, confutando la fondatezza dell'impugnazione ed instando per la conferma della sentenza di prime cure. Con sentenza in data 19 ottobre - 9 febbraio 1996 il Tribunale di Gorizia rigettava l'appello e compensava tra le parti le spese del grado.
Osservava il Tribunale che effettivamente la società appellante aveva segnalato all'INPS (25 ottobre 1993) l'intenzione di avvalersi della normativa sul condono, con riserva di ripetizione di quanto a tale titolo corrisposto, a seguito d'instaurando giudizio, ed effettivamente il 29 ottobre 1993 la s.n.c. TE aveva proposto istanza di definizione agevolata, ed in due rate, nell'ottobre e nel novembre 1993, aveva versato l'importo dovuto;
che la società aveva pagato "sua sponte".
Richiamando il ragionamento seguito dal Pretore e Cass. n. 7739/87, il Tribunale contrastava la contraria giurisprudenza, e, dopo aver esposto argomentazioni varie, interpretava la normativa sul condono come "negozio transattivo" delle liti tra datori di lavoro ed INPS. Aggiungeva peraltro il Tribunale che "dalla documentazione rimessa dalle parti in causa appare fondata l'opinione degli ispettori, in quanto lo LI ebbe a dichiarare di non aver dipendenti, di non aver attrezzatura, di lavorare da quando s'iscrisse come artigiano, quasi esclusivamente, per la società appellante, di seguire in tal lavoro un ben preciso orario e d'essere retribuito in base alle ore effettivamente lavorate con Lire 24.000 per ora, di seguire nel lavoro, le disposizioni date dal titolare della s.a.s. TE". Tali dichiarazioni - secondo il Tribunale - trovavano puntuale riscontro nella documentazione I.V.A. dello LI, dalla quale risultavano modestissimi acquisti di beni e che la s.n.c. TE era, pressoché, l'unico cliente dello LI.
Avverso detta sentenza, con atto notificato il 16 aprile 1996, la IN ST di IN RC & C. S.a.s., già TE di IN RC e C. Snc ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi, il primo articolato in due distinte censure. L'INPS ha depositato solo procura speciale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con la prima censura del primo motivo, denunziando violazione e falsa applicazione delle norme di cui all'art. 4 D.L. n.6/93, convertito con modificazioni nella legge n. 63/93 e dell'art. 2033 c.c. (con riferimento all'art. 360 n.3 c.p.c.), la ricorrente contesta le affermazioni del Tribunale, relative alla natura di "negozio transattivo" della richiesta di condono, nonché le relative argomentazioni del Tribunale, richiamando testualmente la contraria giurisprudenza degli anni 1988, 1991, 1992, 1994 di questa Corte. Con la seconda censura del primo motivo, la ricorrente, denunziando specificamente illogicità e contraddittorietà della motivazione (art. 360 nn.3 e 5 c.p.c.), deduce che, contrariamente a quanto assume il Tribunale, essa non avrebbe pagato le somme dovute per il condono "sua sponte", bensì a seguito dell'accertamento ispettivo, che intimava alla società di provvedere alla regolarizzazione contributiva e contestualmente notificata la violazione di svariate norme relative ad omessa registrazione ed omissione contributiva, ai sensi della Legge n. 689/81, e che comunque i successivi provvedimenti relativi al recupero della contribuzione ed all'applicazione delle sanzioni amministrative costituivano per l'INPS un atto dovuto.
Con il secondo motivo, denunziando violazione e falsa applicazione dell'art. 2094 e ss. c.c., nonché degli artt. 115 e 116 c.p.c., nonché 2697 c.c., omessa, insufficienza e contraddittoria motivazione su elementi e documenti offerti dalle parti (art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c), la ricorrente deduce che il Tribunale ha omesso l'indagine richiesta "di svolgere un'attività di istruzione probatoria finalizzata all'accertamento della natura, subordinata o autonoma, del rapporto di lavoro intercorso tra la società ed il sign. LI", ha "privilegiato acriticamente determinati elementi asseritamente emergenti dalla documentazione", ha "sminuito la portata qualificante in senso opposto di altri elementi" ed ha "ignorato del tutto - o comunque non valutato adeguatamente - documenti di rilievo offerti dalle parti".
Aggiunge la ricorrente che le circostanze evidenziate dal Tribunale sono polivalenti ai fini della qualificazione del rapporto, o del tutto inconferenti, laddove occorre invece accertare "in primis" l'effettiva volontà negoziale delle parti ed in secondo luogo l'eventuale sussistenza dell'effettivo vincolo di subordinazione;
reitera la doglianza relativa alla mancata ammissione delle prove richieste ed il mancato rilievo attribuito ad elementi emergenti dalla prova documentale (iscrizione dello LI all'albo degli artigiani ed attività del medesimo, anche contemporaneamente, per proprio conto od a favore di altri soggetti).
Osserva la Corte che esaminati congiuntamente i due motivi (di cui il primo articolato in due censure, per connessione logica, la Corte giudica infondato il ricorso, perché la sentenza impugnata, parzialmente integrata e corretta nella motivazione (art. 384, comma secondo, c.p.c.), è conforme al diritto.
Le sentenza del Pretore e del Tribunale si sono conformate all'indirizzo giurisprudenziale, confermato poi dalla sentenza delle S.U. di questa Suprema Corte 15 maggio 1998 n. 4918, alla stregua della quale è stato ritenuto che la normativa sulla regolari azioni degli inadempimenti contributivi (cosiddetto condono) è intesa - non diversamente dall'analoga normativa in materia tributaria - a consentire l'immediata percezione d'entrate altrimenti sospese ed ad eliminare il contenzioso, con gli aggravi economici ed organizzativi ad esso collegati;
e che pertanto, pur in difetto di espressa previsione di legge al riguardo, l'accoglimento della domanda di condono comporti il venir meno di ogni contestazione sull'esistenza del debito contributivo e sia priva di ogni effetto la riserva di accertamento negativo del debito eventualmente apposta dall'interessato alla domanda di condono;
e che deve essere rigettata la domanda di accertamento negativo dell'obbligo contributivo proposta dopo l'adempimento degli obblighi derivanti dalla disciplina sul condono.
Ed alla stregua di detto principio il Tribunale ha sostanzialmente ritenuto che l'accoglimento della domanda di condono comportasse il venir meno di ogni contestazione sull'esistenza del debito contributivo - essendo priva di ogni effetto la riserva di accertamento negativo del debito eventualmente apposta dall'interessato alla domanda di condono -, ed ha conseguentemente rigettato (anche per detto motivo) la domanda di accertamento negativo dell'obbligo contributivo e di restituzione delle somme pagate a titolo di condono, proposta dopo l'adempimento degli obblighi derivanti dalla disciplina sul condono.
È peraltro intervenuta nelle more del giudizio la Legge 23 dicembre 1998 n.488, recante misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo, che, nel contesto del capo VI del titolo secondo, ed in relazione a "misure in materia di politiche sociale e del lavoro", ha testualmente stabilito al comma nono dell'art. 81 (relativo ad interventi in materia occupazionale e previdenziale), quanto segue:
"Le clausole di riserva di ripetizione, subordinate agli esiti del contenzioso per il disconoscimento del proprio debito, apposte alle domande di condono previdenziale, presentate ai sensi dell'art. 4 del D.L. 28 marzo 1997, n.79, convertito con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, e precedenti provvedimenti di legge sempre in materia di condono previdenziale, sono valide e non precludono la possibilità di accertamento negativo in fase contenziosa della sussistenza del relativo debito. Per tali fattispecie sulle eventuali somme da rimborsare da parte degli enti impositori, a seguito degli esiti del contenzioso, non sono comunque dovuti interessi".
Alla stregua di tale disposizione deve pertanto ritenersi superato il principio affermato dalla predetta sentenza delle Sezioni Unite di questa Corte Suprema.
Da una parte invero si afferma che le clausole di riserva di ripetizione, subordinate agli esiti del contenzioso per il disconoscimento del proprio debito, apposte alle domande di condono previdenziale, presentate ai sensi dell'art. 4 del D.L. n. 79 del 1997, conv. con modificazioni della legge n. 140 del 1997, sono valide e non precludono la possibilità del relativo debito, e dall'altra si estendono la validità di essere e la predetta non preclusione ai "precedenti provvedimenti di legge sempre in materia di condono previdenziale".
Di tal che sembra chiara la volontà del legislatore di ritenere valide e non preclusive tutte le clausole di riserva di ripetizione, subordinate agli esiti del contenzioso per il disconoscimento del proprio debito, apposte alle domande di condono "presentate" in relazione a provvedimenti di legge in materia previdenziale anche anteriori al Decreto Legge n. 79 del 1997. Nè alcuna distinzione sembra potersi ravvisare tra clausole apposte a domande di condono tra controversie in corso e controversie da instaurare per l'accertamento negativo in fase contenziosa sulla sussistenza del debito previdenziale.
Il riferimento poi alla domanda di condono "presentate" ai sensi del D.L. n.79 del 1997, e di precedenti provvedimenti di legge sempre in materia di condono previdenziale, e quindi nei termini previsti da tali provvedimenti legislativi, induce a ritenere che il termine di entrata in vigore della Legge n. 448 del 1998, fissato dall'art. 83 della legge medesima (1 gennaio 1999, salvo che sia espressamente stabilita una diversa decorrenza) influisca solo sul termine iniziale di vigenza della norma, e che quindi da tale data sono da considerarsi valide le clausole di riserva di ripetizione, di cui innanzi, apposte alle domande di condono previdenziale indicate nel predetto comma 9 dell'art. 91 - senza dunque potersi porre in dubbio che la norma è applicabile alle domande di condono, contenenti le predette clausole, presentate nei termini previsti dai provvedimenti di legge in materia di condono previdenziale, e quindi anche anteriormente alla data del 1 gennaio 1999.
Alla stregua pertanto dello "jus superviens" applicabile ai processi in corso anche in sede di legittimità, erroneamente pertanto il Tribunale ha ritenuto che la clausola - apposta alla domanda di condono previdenziale presentata dalla ricorrente di riserva di ripetizione, subordinata agli esiti del contenzioso per il disconoscimento del proprio debito - contenzioso di fatto poi instaurato dopo il pagamento delle somme dovute per il condono previdenziale - fosse invalida e precludesse la possibilità di accertamento negativo in fase contenziosa della sussistenza del debito previdenziale contestato.
Il tali sensi va pertanto integrata e corretta la motivazione della sentenza impugnata, ai sensi del 1 infatti infondato il motivo con il quale la società ricorrente contesta che con lo LI sussistesse un rapporto di lavoro dipendente, ritenuto invece sussistente dal Tribunale con motivazione congrua e logica, di tal che, così corretta, la sentenza impugnata è conforme a diritto. Nella parte narrativa della presente sentenza si è già sostanzialmente esposta in dettaglio la motivazione del Tribunale, relativa all'accertato rapporto di lavoro dipendente dello LI nei confronti della società ricorrente, e tale motivazione, come già detto congrua e logica, deve ritenersi qui richiamata. In definitiva invero le censure rivolte dalla ricorrente all'accertato rapporto di lavoro dipendente da parte del Tribunale invero le censure rivolte dalla ricorrente all'accertato rapporto di lavoro dipendente da parte del Tribunale si risolvono più che in censure sostanziali, in censure formali, talora, come si dirà anche prive di quel requisito necessario di specificità della doglianza, richiesta dal principio di autosufficienza del ricorso.
È infatti, innanzi tutto, inammissibile la censura con la quale la ricorrente deduce che il Tribunale avrebbe omesso l'indagine richiesta "di svolgere un'attività di istruzione probatoria finalizzata all'accertamento della natura, subordinata od autonoma, del rapporto di lavoro intercorso tra la società ed il signor LI", non essendo dato evincere dalla censura quale "specifica" attività di istruzione probatoria, richiesta dalla parte, il Tribunale avrebbe omesso di svolgere.
Anche la censura con la quale la ricorrente deduce che il Tribunale avrebbe privilegiato acriticamente determinati assiritamente emergenti dalla documentazione" si risolve in un'affermazione da una parte apodittica e dall'altra infondata, perché sono chiari i riferimenti del Tribunale alle risultanze delle dettagliate dichiarazioni rese dal lavoratore, in relazione alle informazioni acquisite dagli ispettori del lavoro, nonché alle significative risultanze della documentazione I.V.A. dello LI. È altresì da rilevarsi la mancanza di specificità della censura con la quale la ricorrente deduce che il Tribunale avrebbe "sminuito la portata qualificante in senso opposto di altri elementi" ed avrebbe "ignorato del tutto - o comunque non valutato adeguatamente - documenti di rilievo offerti dalle parti", non essendo dato evincere di quali elementi il giudice di appello avrebbe "sminuito la portata qualificante" e quali "documenti di rilievo offerti dalle parti" il predetto giudice avrebbe "ignorato del tutto - o comunque non valutato adeguatamente -". E laddove invece la censura relativa al "mancato rilievo attribuito ad elementi emergenti dalla prova documentale è in apparenza più puntuale, con riferimento all'iscrizione dello LI all'albo degli artigiani, ed alla attività del medesimo, anche per proprio conto od a favore di "altri" soggetti, in realtà essa è da una parte non significativa, pacifico essendo in punto di diritto che l'iscrizione all'albo degli artigiani non esclude la prestazione di lavoro dipendente, e non è circostanza decisiva (Cass. n. 7475 del 1990), come non decisivo, ai fini della esclusione del rapporto di lavoro dipendente con la società ricorrente, era l'eventuale sussistenza di "altri" clienti, risultando invece accertato tramite la documentazione I.V.A. - oltre i "modestissimi acquisti di beni" - che la TE era pressoché l'unico "cliente" dello LI (elementi questi ultimi congruamente e logicamente valorizzati dal Tribunale in ordine alle conclusioni alle quali i giudici d'appello sono pervenuti). Le circostanze evidenziate dal Tribunale (mancanza di dipendenti dello LI, mancanza di attrezzatura, lavoro quasi esclusivo per la società ricorrente, orario ben preciso, retribuzione in base alle ore effettivamente lavorate, assoggettamento del lavoratore alle disposizioni della società), lungi, invero dall'essere "polivalenti" ed "inconferenti", possono invece costituire, così come ha ritenuto il Tribunale, globalmente considerate nell'ambito dell'indagine svolta ad accertare la sussistenza del requisito della subordinazione, indici concordanti, gravi e precisi, rilevatori della effettività di tale sussistenza (v. Cass. n. 3583 del 1995). Contrariamente a quanto assume la ricorrente, il Tribunale non ha trascurato di accertare l'effettiva sussistenza del vincolo della subordinazione, in quanto è evidente che la valutazione complessiva dei predetti indici è stata effettuata dai giudici di appello, proprio al fine di verificare la sussistenza del rapporto di subordinazione, essendo dal tutto pacifico che ai fini della qualificazione di un rapporto di lavoro dipendente assume rilievo l'accertamento da parte del giudice di merito, del requisito della subordinazione, accertamento incensurabile in sede di legittimità se, come nella specie, correttamente e sufficientemente motivato (Cass. n. 3583 del 1995). La ricorrente lamenta poi che il Tribunale avrebbe omesso di accertare la "effettiva volontà negoziale delle parti", ma deve osservarsi che tale volontà il Tribunale ha di fatto accertato, allorché, con la disamina degli indici rivelatori della sussistenza di un rapporto di lavoro dipendente, ha implicitamente ritenuto che, sussistendo tale rapporto, questo in concreto le parti avevano voluto realizzare, come del resto è stato in particolare evidenziato attraverso l'esame delle dichiarazioni rese dal lavoratore. Il ricorso deve essere pertanto rigettato, dandosi atto che non è da provvedere in ordine alle spese del giudizio, avendo l'intimato Istituto resistito solo con procura speciale, senza partecipare alla discussione orale. Va infatti ribadito il principio affermato da questa Corte che il rigetto del ricorso per cassazione non comporta, in favore della parte intimata, che si sia limitata a depositare solo la procura speciale e non abbia partecipato alla discussione orale, ne' la liquidazione degli onorari, non costituendo detta procura un elemento unicamente indicativo della prestazione relativa allo studio della controversia, ne' l'attribuzione delle spese della procura stessa, essendo tale atto rimasto isolato nell'ambito del giudizio di cassazione e dovendosi per conseguenza considerare del tutto superflue le spese relative (Cass. n. 1153 del 1994; Cass. 4780 del 1994; Cass. n. 11449 del 1995).
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Nulla per le spese del giudizio di cassazione.