Sentenza 8 febbraio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 08/02/2001, n. 1810 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1810 |
| Data del deposito : | 8 febbraio 2001 |
Testo completo
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE E VARIE DCV 018 1 0/01 Aula B UFFICIO COPIE Richiesta copia studio IL SOLE 24 ORF dal Sig. per diritti L..3000 ÷ nome del Popolo Italiano FER 2001 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE CANCELLERE 10 SEZIONE LAVORO ogg.assicurazioni Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Presidente R.G.21882/98 Dott. Vincenzo Trezza Putaturo Donati V. Consigliere 11 Mario 11 Cron.3032 11 Francesco A. Maiorano " Natale Capitanio Rep. Ud.15/12/2000 GI Amoroso ha pronunciato la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da OV SI, elett.dom.in Roma, via Cavour n. 44, presso AIG, insieme all'avv.Vanni Cecchinelli che lo rappresenta e difende,per procura speciale a margine del ricorso;
RICORRENTE
CONTRO
ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE
CONTRO
GLI INFORTUNI SUL LAVORO I.N.A.I.L.,in persona del legale rappresentante pro- tempore, elett.dom.in Roma, via IV Novembre n.144,presso gli avv.Antonino Catania e Rita Raspanti dai quali è rappresentato e difeso, per procura speciale in calce al controricorso;
CONTRORICORRENTE 5479 1 per l'annullamento della sentenza del Tribunale di Massa Carrara in data 5 dicembre 1997, n.635 (R.G.N.2849/1994 316/1994); udita, nella pubblica udienza tenutasi il giorno 15/12/2000,la relazione della causa svolta dal Cons.Dr.Mario Putaturo Donati Viscido;
udito l'avv. Giuseppe De Ferrà per delega dell'avv.Antonino Catania;
udito il Pubblico Ministero, nella persona del Sost.Proc.Gen. Dr. Maurizio Velardi che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con sentenza del 27 giugno 1994 il Pretore del lavoro di Massa Cararra rigettava la domanda proposta nei confronti dell'INAIL da GI OR, coltivatore diretto, volta ad ottenere rendita per inabilità temporanea e postumi permanenti da infortunio agricolo patito in data 27 dicembre 1991. Avverso la detta decisione proponeva appello il OR ma il locale Tribunale, con sentenza del 5 dicembre 1997, confermava interamente la pronuncia pretorile. Osservava, in particolare, il Tribunale che:in base all'art.207 DPR n.1124 del 1965 sono soggetti alla normativa per gli infortuni e malattie professionali dell'agricoltura tutti coloro che sono dediti alla coltivazione dei fondi, alla del bestiame ed attività connesse, esivicoltura, all'allevamento 2 _ cioè allo svolgimento di quelle attività che qualificano,a norma dell'art.2135 c.c., quelle tipiche dell'imprenditore agricolo;
tale figura è connotata tra l'altro dal requisito della professionalità, che deve essere collegato a quel determinato tipo di attività che può procurare un lucro;
nella specie, l'invocata tutela assicurativa non poteva essere riconosciuta, poiché i testi escussi in primo grado avevano confermato che la produzione del terreno coltivato dall'appellante era destinata unicamente al consumo nell'ambito della famiglia, sicchè, aanche se si fosse provato l'esercizio dell'attività agricola in modo abituale e sistematico, difettava il requisito della professionalità;era infatti da escludersi lo scopo di lucro da individuarsi nella destinazione dei prodotti agricoli dietro corrispettivo a terzi. Il OR ha proposto ricorso per cassazione con un motivo, cui ha resistito l'INAIL con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE falsa applicazione degli Con un unico motivo, denunciandosi insufficiente eDPR n. 1124 del 1965 nonché artt.205,206,207 contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia,si censura l'impugnata sentenza, per avere negato la tutela dell'assicurazione per gli infortuni e malattie professionali dell'agricoltura sulla base di una interpretazione restrittiva che richiede lo scopo di lucro, senza considerare che la qualifica di coltivatore diretto è stata riconosciuta dalla giurisprudenza anche a chi svolge, nel contempo,altra attività 3 for lavorativa, purchè provveda abitualmente e continuativamente, anche se non professionalmente, alla lavorazione della terra. Il motivo è inammissibile. In primo luogo va rilevata la genericità delle censure le quali, proprio perché formulate in violazione dell'art.366 n.4 c.p.c.,non consentono alla Corte Suprema per la loro apoditticità di orientarsi mediante valutazione delle tesi giuridiche che le sostengono. Dall'altro, le doglianze sono prive del carattere di decisività. Il OR assume che, ai fini della nozione di coltivatore diretto,deve aversi riguardo ai proprietari,affittuari,enfiteuti e usufruttuari che direttamente ° abitualmente si dedicano alla manuale coltivazione dei fondi o all'allevamento ed al governo del bestiame ed alla prestazione lavorativa del nucleo familiare non ✓ fabbisogno inferiore a un terzo di quella occorrente e lavorativo non inferiore a 104 giornate lavorative. Effettivamente i su indicati principi sono affermati dalla giurisprudenza prevalente di questa Corte che non richiede il carattere imprenditoriale dell'attività, con la destinazione dei , essendomercato, eprodotti del fondo, anche solo in parte, al sufficiente invece che il reddito prodotto (avente il carattere della prevalenza) sia destinato direttamente al sostentamento proprio del coltivatore e della sua famiglia (vedi Cass.,6 luglio 1998, n.6566). 4 P Sennonchè nella specie il ricorrente si è limitato a sottolineare il maggior credito che tale orientamento giuridico riveste, senza individuare in concreto la ricorrenza in suo favore dei requisiti elaborati. Ne discende la non incidenza delle censure stesse ai fini della cassazione dell'impugnata sentenza. Il ricorso va perciò dichiarato inammissibile. Non si provvede sulle spese, in base al disposto dell'art. 152 disp.att. c.p.c.
P.Q.M.
La Corte, dichiara inammissibile il ricorso;
nulla per le spese. Roma, 15 dicembre 2000 Il Consigliere est. Il Presidente Maus Pulte ca Vi Ѵйсельо Чана Shille IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA Depositata in Cancelleria 8 FEB. 2001 oggi, LABORATORE 1- ANCELLERIA TE A E O N I Z DA IMPOSTA DI BOLLO, DI REGISTRO, E DA OGNI SPESA, TASSA D ITTO AI SENSI DELL'ART. 10 LEGGE 11-8-73 N. 533 5