Sentenza 23 aprile 2002
Massime • 1
Il deposito della somma corrispondente alla determinazione giudiziale dell'indennità ha effetto liberatorio per l'ente espropriante, senza che rilevi la circostanza che la determinazione perderebbe il carattere di definitività a seguito di impugnazione, da parte dell'espropriante, della sentenza di accertamento dell'indennità, essendo la suddetta definitività solo il presupposto per lo svincolo della somma a favore dell'espropriato; ne consegue che l'espropriante è tenuto alla corresponsione degli interessi sull'indennità accertata dalla data dell'esproprio a quella del deposito della somma stessa, gravando quelli per il periodo successivo, sulla Cassa depositi e prestiti.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 23/04/2002, n. 5909 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5909 |
| Data del deposito : | 23 aprile 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ROSARIO DE MUSIS - Presidente -
Dott. GIAMMARCO CAPPUCCIO - Consigliere -
Dott. MARIO ADAMO - Consigliere -
Dott. SALVATORE SALVAGO - Consigliere -
Dott. STEFANO BENINI - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
COMUNE DI CUNEO, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA SALARIA 400, presso l'Avvocato ANTONIO COCHETTI che lo rappresenta e difende unitamente all'Avvocato FRANCESCO ROSSI, giusta procura a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
RA LS, in proprio e quale erede di RA MA, elettivamente domiciliata in ROMA VIA P. DA PALESTRINA 63, presso l'avvocato MARIO CONTALDI, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato PAOLO CATALANO, giusta procura a margine del controricorso;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 1452/99 della Corte d'Appello di TORINO, depositata il 26/10/99;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 15/11/2001 dal Consigliere Dott. Stefano BENINI;
udito per il ricorrente, l'Avvocato Cochetti che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito per il resistente, l'Avvocato Contaldi che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Orazio FRAZZINI che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza depositata il 26.10.1999, la Corte d'Appello di Torino ha provveduto a rideterminare l'indennità per espropriazione di un'area situata nel Comune di Cuneo, in favore di VE SA in proprio e quale erede di VE MA, dopo che la Corte di Cassazione, con sentenza 10 giugno 1993, n. 6488, aveva cassato una prima pronuncia del 31.3.1989. Applicando i criteri di cui al sopravvenuto art. 5 bis l.
8.8.1992 n. 359, ha determinato l'indennità di esproprio in L.
27.786.670, e preso atto che, in ottemperanza alla prima sentenza, il Comune di Cuneo aveva depositato alla Cassa depositi e prestiti la somma di L. 55.300.000, spettava all'ente espropriante un rimborso di L. 27.513.330. Sull'indennità dovuta dovevano essere riconosciuti gli interessi dalla data dell'esproprio (18.12.1974), al tasso legale nelle misure succedutesi nel tempo fino al 4.6.1999, data della sentenza, complessivamente L. 42.004.182, di modo che, avendo il Comune di Cuneo depositato a tale titolo 43.632.207, spettava il rimborso della differenza di L.
1.628.025. Condannava altresì l'amministrazione al risarcimento del maggior danno, liquidato in L. 2.778.667.
Ricorre per cassazione, contro la sentenza notificatagli il 5.10.2000, il Comune di Cuneo affidandosi ad un unico motivo, al cui accoglimento si oppone con controricorso VE SA, in proprio e quale erede di VE MA.
Il ricorrente ha depositato memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'unico motivo di ricorso, denunciando violazione e mancata applicazione dell'art. 49 l. 25.9.1865 n. 2359, e omessa motivazione, il Comune di Cuneo censura la sentenza impugnata per aver riconosciuto gli interessi legali sulla somma dovuta a titolo di indennità di esproprio (complessivamente L. 42.004.182), che ha detratto da quanto già depositato dall'amministrazione allo stesso titolo (L. 43.632.207), facendoli decorrere fino all'udienza collegiale del 4.6.1999. In realtà la maggior somma oggetto della prima sentenza della Corte d'appello di Torino, in data 31.3.1989, fu depositata dal Comune di Cuneo quanto alla sorte capitale, in L. 49.31.3380, in data 24.10.1991, e quanto agli interessi, pari a L.
43.632.207, in data 2.3.1992: di conseguenza l'indebito ripetibile dal Comune a titolo di interessi ammonterebbe non alla somma di L. 1.628.025, ma a L. 20.754.062.
Il motivo è fondato. È incontestato che il Comune di Cuneo, in ottemperanza della prima sentenza della Corte d'appello adita dalle opponenti alla stima dell'indennità espropriativa, ebbe a versare, oltre alla differenza fra quanto dovuto e quanto già versato, gli interessi compensativi, in data 2.3.1992. Di ciò la Corte d'appello, all'esito del giudizio di rinvio conseguito alla cassazione della prima sentenza, non ha tenuto conto, sottraendo erroneamente a quanto depositato dal Comune a titolo di interessi, anche quelli maturati successivamente al deposito della somma.
Il deposito della somma corrispondente alla determinazione giudiziale dell'indennità, ha effetto liberatorio per l'ente espropriante (Cass. 14.3.1985, n. 1972; 11.4.2001, n. 5370), ne' può avere rilevanza alcuna che lo stesso abbia impugnato la sentenza di accertamento dell'indennità (analogamente, per l'opposizione alla stima proposta dall'espropriante, Cass. 9.12.1983, n. 7295). Nè vale osservare. come assume la controricorrente, che per effetto dell'opposizione dell'espropriante, la determinazione perde il carattere di definitività: il sistema di corresponsione dell'indennità passa attraverso l'obbligatorio deposito delle somme non accettate, a tutela di eventuali diritti di terzi, ed è solo lo svincolo a favore dell'espropriato che postula la definitività della determinazione (art. 55 l. 25.6.1865 n. 2359). Il deposito ha la precipua funzione di liberare il debitore per la somma corrispondente di cui venisse riconosciuto debitore, posto che "si considera fatto per conto dei proprietari espropriati" (art. 49): tanto che gli interessi per il periodo successivo, di natura corrispettiva, gravano sulla Cassa depositi e prestiti, e decorrono dalla data del versamento (Cass. 8.6.1988, n. 3887). Dei principi che precedono la Corte d'appello non ha tenuto conto, pur se la mancata considerazione della circostanza dell'avvenuto deposito della somma da parte del Comune espropriante, non appare il frutto di una motivata violazione di essi, ma si risolve in un vizio logico della motivazione, siccome causato da inesatta determinazione dei presupposti numerici dell'operazione di calcolo (Cass. 4.7.2000, n. 8946; 11.9.1999, n. 9689). La sentenza va cassata con rinvio alla Corte d'appello di Genova, anche per la regolamentazione delle spese di questo giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, ad altra sezione della Corte d'Appello di Torino.
Così deciso in Roma, il 15 novembre 2001.
Depositato in Cancelleria il 23 aprile 2002