Cass. civ., sez. I, sentenza 23/04/2002, n. 5909
CASS
Sentenza 23 aprile 2002

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

Il deposito della somma corrispondente alla determinazione giudiziale dell'indennità ha effetto liberatorio per l'ente espropriante, senza che rilevi la circostanza che la determinazione perderebbe il carattere di definitività a seguito di impugnazione, da parte dell'espropriante, della sentenza di accertamento dell'indennità, essendo la suddetta definitività solo il presupposto per lo svincolo della somma a favore dell'espropriato; ne consegue che l'espropriante è tenuto alla corresponsione degli interessi sull'indennità accertata dalla data dell'esproprio a quella del deposito della somma stessa, gravando quelli per il periodo successivo, sulla Cassa depositi e prestiti.

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. I, sentenza 23/04/2002, n. 5909
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 5909
    Data del deposito : 23 aprile 2002

    Testo completo