Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 14/01/2003, n. 432
CASS
Sentenza 14 gennaio 2003

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La rimessione della causa dal giudice di appello a quello di primo grado , ai sensi dell'art. 354 cod. proc. civ., si caratterizza per la pregiudizialità assoluta dell'accertamento del vizio, che impone la rimessione stessa, e, pertanto, il giudice di appello deve limitarsi ad emettere la relativa declaratoria, essendogli precluso l'esame del merito della pretesa al fine di garantire il doppio grado di giurisdizione al litisconsorte pretermesso e la posizione di assoluta uguaglianza di tutte le parti del processo con la rinnovazione a contraddittorio pieno di tutte le attività invalidamente svolte in primo grado.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 14/01/2003, n. 432
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 432
    Data del deposito : 14 gennaio 2003

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