Sentenza 14 gennaio 2003
Massime • 1
La rimessione della causa dal giudice di appello a quello di primo grado , ai sensi dell'art. 354 cod. proc. civ., si caratterizza per la pregiudizialità assoluta dell'accertamento del vizio, che impone la rimessione stessa, e, pertanto, il giudice di appello deve limitarsi ad emettere la relativa declaratoria, essendogli precluso l'esame del merito della pretesa al fine di garantire il doppio grado di giurisdizione al litisconsorte pretermesso e la posizione di assoluta uguaglianza di tutte le parti del processo con la rinnovazione a contraddittorio pieno di tutte le attività invalidamente svolte in primo grado.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 14/01/2003, n. 432 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 432 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SENESE Salvatore - Presidente -
Dott. PUTATURO DONATI V. Mario - Consigliere -
Dott. DE RENZIS Alessandro - Consigliere -
Dott. LA TERZA Maura - Consigliere -
Dott. CURCURUTO Filippo - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
OL CA, elett. dom. in Roma, via di Ripetta n. 22, presso lo studio dell'avv. Gerardo Vesci che, unitamente all'avv. Alessandro Cicolari, lo rappresenta e difende, per procura speciale a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
RM E AO CA, elett. dom. in Roma, via Attilio Friggero n. 95, presso lo studio dell'avv. Lucio Filippo Longo che, unitamente all'avv. Francesco Salvi, li rappresentano e difendono, per procura speciale a margine del controricorso;
- controricorrenti -
e
LE, NG e ED CA;
- intimati -
avverso la sentenza n. 1136/98 del Tribunale di Bergamo in data 21 aprile 1999 (R.G.N. 3207/1995);
udita nella pubblica udienza tenutasi il giorno 4/10/2002 la relazione della causa svolta dal Cons. Dr. Mario Putaturo Donati Viscido;
udito l'avv. Gianfranco Ruggieri per delega dell'avv. Vesci;
udito il Pubblico Ministero, nella persona del Sost. Proc. Gen. Dr. Vincenzo Nardi che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza in data 29 agosto 1994 il Pretore del lavoro di Bergamo accertava che tra NI PO, il padre NI PO, la madre ZI PO, deceduta nel 1988, e le sorelle TT ed GE era intercorso, nel periodo dal 20 settembre 1975 al 30 giugno 1986, un rapporto di impresa familiare, ai sensi dell'art. 230 bis c.c., con conseguente diritto dei partecipanti a godere degli utili, in proporzione degli apporti, ad avvantaggiarsi degli acquisti effettuati con i proventi dell'attività, ad ottenere gli incrementi di impresa maturati e, previa determinazione delle quote degli interessati in ragione del 30% con riguardo a ZI PO, rappresentata iure hereditatis dal coniuge, dai figli TT, GE e LE, del 25% quanto a NI PO iunior e del 15% ciascuno con riguardo agli altri partecipanti;
condannava quest'ultimo a corrispondere alle controparti varie somme di denaro, corrispondenti ai singoli titoli, partecipativi e successori, calcolate sui valori immobiliari, mobiliari e d'incremento aziendale individuati ed accertati a seguito di CTU rispettivamente in complessive lire 1.084.000.000, lire 331.415.229, lire 720.995.024, con l'aggiunta di interessi e rivalutazione ex art. 150 c.p.c. su quelle dovute per titolo partecipativo diretto. Avverso la decisione proponeva gravame NI PO iunior il quale eccepiva l'incompetenza per materia del giudice adito in favore del Tribunale per essere configurabile una società di fatto in luogo di una impresa familiare. Deduceva altresì l'infondatezza della domanda chiedendo in riconvenzionale che fosse ordinato ai ricorrenti il rendiconto della gestione patrimoniale e finanziaria del negozio di fiori sito in Bergamo Viale Pirovano.
Si costituivano GE, TT e LE PO, anche nella qualità di eredi di NI PO senior, nel frattempo deceduto, e chiedevano il rigetto del gravame spiegando appello incidentale avverso la sentenza pretorile nella parte in cui non aveva riconosciuto gli accessori di legge sulle somme loro spettanti pro quota, in dipendenza della partecipazione di impresa riferibile alla defunta ZI PO e in forza del rapporto successorio, con decorrenza dal novembre del 1986 al saldo quanto alla quota dei beni mobili e dal marzo del 1997, epoca degli accertamenti peritali, per quella dei cespiti immobiliari.
Intervenivano anche AR e PA PO i quali proponevano appello incidentale, anche nella qualità di eredi di NI PO senior, per fare accertare diritti successori ab intestato sulla quota spettante alla madre ZI PO, come azionati in prima cure dal fratello LE. AR PO chiedeva inoltre come compartecipe familiare la compensazione in natura fra la quota spettantele e il valore dell'appartamento intestatole a suo tempo.
Con sentenza del 21 aprile 1999 il Tribunale dichiarava inammissibile l'appello incidentale di AR PO;
dichiarava la nullità della pronuncia del giudice di primo grado per difetto del necessario contraddittorio;
rimetteva la causa al Pretore del lavoro di Bergamo per l'integrazione del contraddittorio nei confronti di AR SO e IA RE. Osservava, in particolare il Tribunale che: era infondata l'eccezione di incompetenza ratione materiae proposta dall'appellante NI PO in quanto causa petendi e petitum dell'originario ricorso introduttivo erano modellati sulla fattispecie di cui all'art. 230 bis c.c.; andava però dichiarata la nullità della sentenza di primo grado alla stregua delle dichiarazioni rese dai ricorrenti in sede di interrogatorio libero e dai testi escussi che avevano evidenziato il dato della partecipazione all'azienda di AR PO e di IA RE, coniuge di NI PO;
trattandosi di un caso di litisconsorzio necessario, doveva, infatti, essere assicurata, nel profilo processuale, la loro presenza in causa.
NI PO ha proposto ricorso per cassazione con due motivi cui hanno resistito AR e PA PO con controricorso, illustrato da memoria. Gli intimati LE, GE e TT PO non si sono costituiti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo, denunciandosi violazione degli artt. 102 e 354 c.p.c. si deduce che il Tribunale ha correttamente dichiarato la nullità della sentenza pretorile rimettendo gli atti al giudice di primo grado per l'integrazione del contraddittorio in un caso di litisconsorzio necessario. Peraltro la sentenza impugnata, diffondendosi nella motivazione in una analisi delle risultanze istruttorie ed omettendo di precisare che la nullità della sentenza impugnata aveva comportato la nullità dell'intero giudizio di primo grado, ha ingenerato il dubbio che possa avere deciso di confermare la sentenza di primo grado sul punto della sussistenza di una impresa familiare demandando al Pretore soltanto la determinazione delle quote spettanti ad ognuno dei partecipanti all'impresa. Se così fosse, sarebbe evidente l'errore in cui è incorsa la sentenza impugnata poiché la pronuncia di nullità della sentenza di primo grado preclude qualsiasi accertamento di merito e determina la necessità dell'integrale nuovo svolgimento del giudizio di primo grado.
Il motivo è inammissibile.
La remissione della causa al primo giudice a norma dell'art. 354 c.p.c. per integrazione del contraddittorio nei confronti della parte pretermessa preclude l'esame del merito della pretesa dedotta in giudizio, ancorché sollecitata dal litisconsorte costituito con appello incidentale, dovendosi garantire il doppio grado di giurisdizione al litisconsorte pretermesso e la posizione di assoluta eguaglianza di tutte le parti del processo con la rinnovazione a contraddittorio pieno dell'attività invalidamente svolta in primo grado (cfr., Cass., 9 febbraio 1988, n. 1389; vedi anche Cass., 11 dicembre 1984, n. 6504; 21 maggio 1980, n. 3339). Siffatti principi sono stati applicati dal Tribunale che ha esattamente rilevato che l'esigenza di integrità del contraddittorio, in un caso, di litisconsorzio necessario, si poneva sin dal momento della vocatio in ius.
Ne discende che il ricorrente non ha interesse a proporre il ricorso per cassazione non essendo affatto pregiudicato dalla sentenza impugnata.
È invece assorbito il secondo motivo con cui, denunciandosi in subordine violazione dell'art. 112 c.p.c., si è dedotto che il Tribunale ha omesso di pronunciare su tutte le questioni di merito proposte dal ricorrente nel giudizio di appello.
Va perciò dichiarata l'inammissibilità del ricorso. Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte, dichiara inammissibile il ricorso;
compensa le spese. Così deciso in Roma, il 4 ottobre 2002.
Depositato in Cancelleria il 14 gennaio 2003