Sentenza 13 gennaio 2004
Massime • 2
Ove il procedimento di espropriazione si sia concluso con la cessione volontaria del bene ad un prezzo determinato provvisoriamente - ai sensi dell'art. 1 legge n. 385/1980 - secondo i criteri di cui all'art. 16 legge n. 865/1971, nella determinazione del prezzo definitivo e del conseguente conguaglio spettante all'espropriato l'esclusione della riduzione del 40 % di cui all'art. 5 bis, primo comma, legge n. 359/1992 deriva non dall'applicazione della declaratoria di parziale incostituzionalità di detta norma (riferendosi la sentenza n. 283/1993 della Corte cost. al caso dell'adozione del decreto di esproprio, nella specie non sussistente per essere stata concordata la cessione), bensì dall'applicazione del secondo comma dello stesso art. 5 bis (applicabile anche ai giudizi in corso in base al successivo sesto comma), che, per l'ipotesi in cui le parti abbiano convenuto la cessione volontaria, prevede che "non si applica la riduzione di cui al primo comma".
Gli interessi legali dovuti per il ritardo con cui è corrisposto l'indennizzo per l'espropriazione o la cessione volontaria dell'immobile hanno natura compensativa, dovendoli l'espropriante corrispondere sulla somma ulteriore che è tenuto a depositare (nell'espropriazione), fino al momento dell'avvenuto deposito, ovvero a versare direttamente alla controparte (nella cessione), in quanto fino a quel momento tale somma resta nella sua disponibilità e non in quella dell'espropriato; viceversa, il danno derivante dalla mora colpevole - sia esso liquidato nell'abituale cifra forfettariamente stabilita dall'art. 1224, primo comma, cod. civ. in ragione dell'interesse legale, sia esso liquidato in somma diversa e maggiore (quando ne sia fornita la prova) ai sensi del secondo comma dello stesso articolo - consiste soltanto in quello (nella fattispecie derivante dalla svalutazione monetaria) successivo alla data di inizio del giudizio di opposizione alla stima o di determinazione dell'indennizzo o del conguaglio, perché prima di detti giudizi l'espropriante non ha alcuna facoltà di interferire nelle determinazioni amministrative riguardanti l'indennizzo - siano esse accettate dall'espropriato ovvero impugnate - in quanto completamente estranee, sotto ogni aspetto, alla sua sfera giuridico - economica ed attribuite per legge ad organi terzi, mentre con l'instaurarsi del giudizio egli diventa parte convenuta in un ordinario processo contenzioso, con propria autonomia decisionale, anche rispetto all'eventuale adesione alle pretese attrici od alla formulazione di proposte transattive.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 13/01/2004, n. 258 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 258 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LOSAVIO Giovanni - Presidente -
Dott. SALVAGO Salvatore - rel. Consigliere -
Dott. FORTE Fabrizio - Consigliere -
Dott. MACIOCE Luigi - Consigliere -
Dott. TIRELLI Francesco - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COMUNE DI PORTO SAN GIORGIO, in persona del Sindaco pro tempore elettivamente domiciliato in ROMA VIA MONTE FIORE 22, presso l'Avvocato RNZ CUONZO rappresentato e difeso dall'avvocato PAOLO VIOZZI, giusta procura in calce al ricorso;
- ricorrente -
contro
ON FI MA, HI NZ, HI SERAFINA;
- intimati -
e sul 2^ ricorso n. 1844 proposto da:
ON FI MA, HI NZ, HI SERAFINA, elettivamente domiciliati in ROMA VIA DEI PRATI FISCALI 158, presso l'avvocato SERGIO DEL VECCHIO, che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato RANIERI FELICI, giusta procura in calce al controricorso e ricorso incidentale;
- controricorrente e ricorrente incidentale -
e contro
COMUNE DI PORTO SAN GIORGIO, in persona del Sindaco pro tempore elettivamente domiciliato in ROMA VIA MONTE FIORE 22, presso l'Avvocato RNZ CUONZO rappresentato e difeso dall'avvocato PAOLO VIOZZI, giusta procura in calce al ricorso;
- controricorrente al ricorso incidentale -
avverso la sentenza n. 164/00 della Corte d'Appello di ANCONA, depositata il 23/05/00;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 14/05/2003 dal Consigliere Dott. Salvatore SALVAGO;
udito per il ricorrente l'Avvocato Gattamelata per delega dell'Avvocato Viozzo che ha chiesto l'accoglimento del ricorso principale ed il rigetto di quello incidentale;
udito per il resistente l'Avvocato Del Vecchio che ha chiesto il rigetto del ricorso principale e l'accoglimento di quello incidentale;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CENICCOLA Raffaele che ha concluso per il rigetto di entrambi i ricorsi;
SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO
La Corte di appello di Ancona con sentenza del 23 maggio 2000, ha determinato l'indennizzo ancora dovuto ad EM ON RI nonché ad NZ e ER CH per la cessione volontaria di un loro immobile esteso mq. 6080 al comune di Porto S. Giorgio per la realizzazione di un P.E.E.P., nella misura di L. 289.369.575, dopo aver detratto l'acconto di L. 50.000.000 già percepito dal loro dante causa GU CH in occasione della stipulazione del contratto osservando: a)che l'indennizzo era stato determinato in base al criterio provvisorio introdotto dalla legge 385 del 1980 e salvo conguaglio, per cui in seguito alla declaratoria di illegittimità costituzionale dell'art. 1 di detta legge, nonché al sopravvenire dell'art. 5 bis della legge 359/1992 era dovuta la differenza tra l'ammontare complessivo calcolato in base al criterio previsto dal 2^ comma di detta norma e l'acconto allora percepito di L. 78.764.710; b) che su detto importo non poteva essere operata la detrazione del 40% prevista dal 1^ comma dello stesso art. 5 bis, allorché l'espropriando chieda la determinazione giudiziale dell'indennità: e ciò non già perché l' ON RI ed i CH avevano dichiarato di accettare l'indennità calcolata dal c.t.u. nel corso del giudizio, essendo siffatta accettazione irrilevante, ma perché l'amministrazione espropriante non aveva formulato, dopo l'entrata in vigore della norma, nessuna nuova offerta fondata sui criteri previsti, ma aveva insistito sulla stima ottenuta in base al criterio del valore agricolo-medio del terreno;
c) che agli interessi legali fino all'introduzione del più elevato saggio del 10% (doveva essere aggiunto il danno da svalutazione monetaria, che poteva presumersi sia per la condizione di coltivatore diretto del CH, sia per la sua modesta situazione economica finanziaria che il denaro sarebbe stato utilizzato per la soddisfazione di esigenze primarie;
d) che la domanda di determinazione dell'indennità provvisoria doveva considerarsi inammissibile perché avanzata per la prima volta dopo il regolamento di competenza proposto dalla Corte di appello e la sentenza della Corte di Cassazione che ne aveva ribadito la competenza a conoscere della domanda;
e perché in ordine ad essa non era intervenuta accettazione della controparte neppure implicita. Per la cassazione della sentenza il comune di Porto S. Giorgio ha proposto ricorso per tre motivi;
cui resistono con controricorso la ON RI ed i CH che hanno formulato ricorso incidentale per un motivo, illustrato da memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I ricorsi vanno preliminarmente riuniti ai sensi dell'art. 335 cod. proc. civ. perché proposti contro la medesima sentenza.
Il collegio deve anzitutto esaminare il ricorso incidentale, con cui, gli eredi CH, deducendo violazione degli art. 50 e 183 cod. proc. civ. si dolgono che i giudici del merito non abbiano esaminato la propria richiesta di liquidazione della indennità di occupazione temporanea, assumendo che era improponibile nella fase del giudizio successiva al regolamento di competenza, senza considerare che trattavasi pur sempre di un giudizio di primo grado nel quale è possibile introdurre domande nuove, semprecché su di esse si instauri regolarmente il contraddittorio;
e che comunque nel caso la richiesta era stata avanzata già nelle precedenti conclusioni, nonché in sede di comparsa conclusionale depositata nella prima fase del procedimento, senza alcuna eccezione al riguardo della controparte.
La doglianza è inammissibile.
La Corte di appello, ha anzitutto accertato che gli stessi CH nel giudizio di merito avevano concordato sul fatto di aver proposto la domanda di determinazione dell'indennità di occupazione temporanea (che è diversa da quella di corresponsione del conguaglio per l'avvenuta cessione volontaria dell'immobile), per la prima volta nell'atto di riassunzione del giudizio successivo alla pronuncia della Cassazione sulla competenza;
tant'è che nelle loro difese avevano sostenuto che detto atto avesse regolarmente instaurato il contraddittorio anche in ordine alla nuova richiesta essendo stato notificato non solo al procuratore del comune, ma anche personalmente all'amministrazione.
Ha, quindi rilevato, aderendo al più recente orientamento manifestato dalle Sezioni Unite di questa Corte (sent. 8596/1998), che anche nella fase del procedimento successiva la riassunzione della causa possano essere proposte domande nuove, sia per il petitum che per la causa petendi, purché in merito ad esse vi fosse accettazione implicita del contraddittorio da parte dell'avversario. E che, tuttavia, siffatta ipotesi nel caso non si era verificata perché il comune di S. Giorgio già nella comparsa di costituzione nella seconda fase del giudizio - che era anche la sua prima difesa utile - aveva invece dichiarato espressamente di non accettare il contraddittorio in ordine alla domanda concernente l'indennità di occupazione.
Pertanto, il motivo con cui, invece, si deduce per la prima volta in questa sede di aver avanzato la richiesta già nelle conclusioni che hanno preceduto la (prima) sentenza di incompetenza della Corte di appello, introduce un tema di indagine del tutto nuovo e, peraltro, incompatibile con quello dedotto davanti al giudice di merito che, come confermato dagli stessi CH (pag. 21 controric.), era soltanto quello, riproposto nella memoria (pag. 7 ed 8), di stabilire se dopo la riassunzione della causa ex art. 50 cod. proc. civ., potessero essere introdotte domande nuove una volta che in merito ad esse si era instaurato il contraddittorio mediante la notifica dell'atto di riassunzione alla parte personalmente;
ed è del tutto inconferente e non puntuale rispetto all'effettiva "ratio decidendi" della sentenza impugnata che è rimasta incensurata. Con i primi due motivi del ricorso principale, l'amministrazione comunale, denunciando violazione dell'art. 5 bis della legge 359 del 1992 nonché insufficiente e contraddittoria motivazione su punti decisivi della controversia, si duole che la Corte di appello abbia determinato il conguaglio spettante agli espropriati senza compiere la riduzione del 40% stabilita dal primo comma di detta norma per il fatto che a costoro non era stata offerta l'indennità determinata secondo i nuovi criteri introdotti dalla norma, malgrado detta offerta non fosse prevista da alcuna disposizione di legge, ne' dalla sentenza della Corte Costituzionale 283/1993 che aveva dichiarato parzialmente illegittimo il primo comma dell'art. 5 bis;
e malgrado le controparti non l'avessero accettata intraprendendo questo giudizio nel quale avevano formulato richieste diverse ed ulteriori rispetto all'originario contratto di cessione.
Le censure sono infondate, pur se deve essere corretta la motivazione con la quale la sentenza impugnata ha escluso la decurtazione del 40% sull'ammontare dell'indennizzo ancora spettante ai controricorrenti. La Corte di appello ha accertato, e le parti hanno confermato, che queste ultime nell'ambito di una procedura espropriati va con contratto del 9 febbraio 1992 avevano stipulato la cessione volontaria dell'immobile appartenuto a GU CH per un prezzo determinato, in base all'allora vigente art. 1 della legge 385 del 1980, con gli stessi criteri dell'art. 16 della legge 865 del 1971, a titolo provvisorio "fino all'entrata in vigore di apposita legge sostitutiva delle norme dichiarate illegittime" dalla sentenza 5/1980 della Corte Costituzionale; e che detto indennizzo così calcolato con i criteri del valore agricolo medio nella stessa convenzione era dichiarato soggetto a conguaglio, come previsto dalla menzionata legge 385/1980, secondo quanto sarebbe stato stabilito dalla legge sostitutiva che lo stesso legislatore si impegnava ad emanare entro un anno: costituita, poi, dalle disposizioni dell'art. 5 bis della legge 359/1992 nella fattispecie applicate dalla sentenza impugnata.
Da tale premessa deriva che la presente azione giudiziaria è rivolta al conseguimento del conguaglio o della differenza rispetto a quanto sarebbe spettato agli espropriati-cedenti in base ai nuovi criteri determinativi dell'indennità, sostitutivi di quelli contenuti nelle norme dichiarate illegittime, vigenti al momento della cessione volontaria: per far valere il loro diritto a conseguirne l'integrazione secondo una nuova determinazione della stessa in base a norme da emanarsi proprio perché la somma ricevuta all'epoca del contratto non era a saldo, ma soggetta a conguaglio in relazione ad un rapporto ontologicamente sorto ex legge incompleto e programmato per un necessario completamento.
Ma discende altresì che il giudizio instaurato dagli eredi CH non può più configurarsi come opposizione ad una stima dell'indennità definitiva che non c'è mai stata ne' come autonomo giudizio di cognizione per la determinazione giudiziaria dell'indennità di esproprio, rientrante dopo la nota sentenza 67 del 1990 della Corte Costituzionale nella categoria ormai divenuta generale prevista dall'art. 19 della legge 865 del 1971 che tuttavia lo rende esperibile soltanto dopo l'emanazione del decreto di esproprio: detto provvedimento perciò richiedendo necessariamente quale indefettibile condizione dell'azione.
Nel caso, infatti, il procedimento di espropriazione non si è concluso con l'emissione del decreto ablativo, ma si è arrestato secondo la previsione alternativa del 1^ comma dell'art. 12 della legge 865 del 1971, mediante la cessione volontaria dell'immobile,
definita dalla giurisprudenza un contratto ad oggetto pubblico, che l'espropriando ha il diritto di convenire ad un "prezzo" determinato in base ai criteri legali, e che ha anche l'effetto di porre termine al procedimento, eliminando la necessità dell'emanazione del decreto di espropriazione (richiesto, invece, nel caso di mancata accettazione dell'offerta) e dello svolgimento del subprocedimento di determinazione dell'indennità definitiva. La cui peculiarità, dunque, riposa proprio sul carattere inderogabile del corrispettivo del trasferimento volontario correlato in modo vincolante ai parametri legali per la determinazione dell'indennità di espropriazione in modo che, venuti meno, per dichiarazione di illegittimità costituzionale, i criteri di cui all'art. 16 l. cit., si fa luogo all'inserzione automatica del precetto retraibile dal criterio legale: così come peraltro la Corte territoriale ha accertato che gli stessi contraenti avevano stabilito nel contratto per effetto della clausola che, attribuendo ai cedenti un acconto di L. 78.764.710 ed ancorando il corrispettivo definitivo ai parametri indennitari vigenti, ne prevedeva un'integrazione nella eventualità del sopravvenire di nuove regole sull'indennità di espropriazione;
che rappresenta proprio la causa petendi della pretesa fatta valere con il presente giudizio.
Ed allora, nel caso concreto, non poteva sorgere alcuna questione in merito all'applicabilità della disciplina transitoria conseguente alla parziale declaratoria di incostituzionalità (Corte Costit. 283/1993) del criterio riduttivo introdotto dal 1^ comma dell'art. 5 bis della legge 359/1992, che ha concesso soltanto ai soggetti già
espropriati al momento di entrata in vigore della nuova legge (altrimenti esposti alla decurtazione del 40% dell'indennità), il diritto di accettarne la determinazione ed in tal modo di sottrarsi alla riduzione suddetta. E neppure in merito ad una nuova offerta dell'indennità da parte dell'amministrazione espropriante ed all'obbligo di accettarla solo se congrua ed adeguata alla destinazione legale dell'immobile, come erroneamente ritenuto sia dalla sentenza impugnata che dai controricorrenti: posto che detto regime di diritto transitorio era configurabile nella sola ipotesi considerata dalla Corte Costituzionale in cui i proprietari fossero stati destinatari di un decreto di espropriazione emesso prima della legge 359 del 1992 e non avessero, quindi, potuto accettare l'indennità loro offerta in base al nuovo criterio riduttivo ne' addivenire, quindi, alla cessione volontaria del loro bene si da evitare la decurtazione del 40%.
Ma nella fattispecie non è stato emesso alcun decreto di espropriazione ne' prima, ne' dopo la ricordata legge del 1992 proprio perché le parti avevano stipulato il contratto di cessione volontaria dell'immobile che ne aveva trasferito la proprietà fin dal 9 febbraio 1982 all'amministrazione ricorrente;
ragione per cui deve trovare applicazione non il primo, ma il secondo comma dell'art. 5 bis (applicabile ai giudizi in corso in base al successivo 6^ comma) che per questa ipotesi in cui le parti, abbiano convenuto la cessione volontaria, prevede che "non si applica la riduzione di cui al comma 1".
Il che del resto è confermato dalla ratio della declaratoria di incostituzionalità della norma costituta dall'esigenza di evitare l'evidente disparità di trattamento tra i soggetti che, essendo stati già espropriati, avrebbero dovuto subire necessariamente la decurtazione dell'indennità, liquidata inoltre secondo parametri più riduttivi di quelli sulla base dei quali era stata determinata originariamente l'indennità, che non era stata accettata, ed i soggetti ancora espropriandi, che avrebbero potuto sottrarsi alla riduzione dell'indennità, addivenendo alla cessione volontaria del bene prevista dal 2^ comma. Per cui a maggior ragione detta disposizione è applicabile a quei soggetti che abbiano accettato l'indennità provvisoria a suo tempo offerta dall'amministrazione espropriante e concluso con essa la cessione volontaria dell'immobile ancor prima dell'entrata in vigore dell'art. 5 bis (che peraltro la consente in ogni fase del procedimento ablativo); ed agiscano dopo il sopravvenire della norma non per contestare la determinazione dell'indennità da parte della Commissione provinciale ovvero per ottenerne comunque la liquidazione giudiziale, bensì per conseguire il conguaglio tra l'indennizzo pattuito, in misura perciò definitiva ed il maggior importo loro attribuito dal nuovo criterio legale richiamato dallo stesso accordo negoziale: perciò rientrante nel meccanismo transattivo diretto a ridurre il contenzioso in vista del quale il legislatore ha ritenuto di offrire una maggiorazione dell'indennità non operando, nell'ipotesi di terreni edificabili, la riduzione del 40% sulla media specificata dal 1^ comma. Consegue che il dispositivo della sentenza impugnata conforme a diritto va confermato corrottane la motivazione nei termini ora evidenziati ai sensi dell'art. 384 cod. proc. civ.. Con l'ultimo motivo, il comune di Porto S. Giorgio, deducendo violazione dell'art. 1224 cod. civ. si duole che la Corte di appello abbia attribuito alle controparti pure il danno per la svalutazione monetaria subita dall'importo loro dovuto a titolo di indennizzo malgrado non sussistesse alcuna colpa di essa amministrazione in ordine al relativo adempimento almeno fino all'entrata in vigore dell'art. 5 bis e malgrado detta somma costituisse un debito di valuta per cui il danno non poteva presumersi, ma doveva essere dimostrato dalla controparte che si era, invece, limi tata ad invocare generiche presunzioni.
Il motivo è fondato.
Gli interessi legali dovuti per il ritardo con cui è corrisposta l'indennizzo (per l'espropriazione o la cessione dell'immobile) hanno natura compensativa, dovendoli l'espropriante corrispondere sulla somma ulteriore che è tenuto a depositare, fino al momento dell'avvenuto deposito, ovvero a versare direttamente alla controparte (nella cessione), in quanto fino a quel momento restano nella sua disponibilità e non in quella dell'espropriato. Mentre la situazione è diversa per quanto è dovuto a causa di mora colpevole, cioè per il danno che il creditore ha subito per responsabilità del debitore, sia esso liquidato nella abituale cifra forfettariamente stabilita dall'art. 1224 c.c. (in ragione dell'interesse legale sulla somma non pagata), sia invece liquidato in somma diversa e maggiore (quando ne sia fornita la prova).
Questa Corte, infatti, ha ripetutamente affermato al riguardo (Cass. 128/1998; sez. un. 4669/1991) che in caso di mora debendi, solo a partire dalla data dell'inizio del giudizio di opposizione alla stima o di determinazione dell'indennità (o del conguaglio), l'espropriante può essere condannato al risarcimento del maggior danno derivante dalla svalutazione monetaria poiché prima di ciascuno di detti procedimenti non ha alcuna facoltà di interferire nelle determinazioni amministrative, siano esse accettate dall'espropriato ovvero impugnate, in quanto completamente estranee, sotto ogni aspetto, alla sua sfera giuridico-economica ed attribuite per legge ad organi terzi;
e che soltanto quando inizia il suo corso davanti alla Corte di appello ciascuno di questi procedimenti giudiziari a carattere contenzioso, con due parti contendenti, di cui una chiede che il giudice stabilisca l'indennizzo in misura superiore a quella fissata in sede amministrativa, l'amministrazione espropriante, può comportarsi così come qualunque parte convenuta in un processo: può dunque dichiarare immediatamente di accettare la domanda negli esatti termini in cui è stata posta dall'attore; può offrire un accordo transattivo per il quale la misura dell'indennizzo, pur minore di quanto richiesto da parte attrice, risulti più elevata di quella fissata in sede amministrativa;
e può comunque non assumere una precisa posizione negatoria della domanda attrice, rimettendosi alla decisione della Corte. Per cui solo in mancanza di iniziative di questo genere, atte a risolvere al più presto il contrasto e dunque ad addivenire al più presto al pagamento al privato di quanto ad esso dovuto come equo indennizzo, può configurarsi una responsabilità colpevole dell'ente pubblico espropriante per ritardo nell'adempimento, ove poi il giudice fissi un valore maggiore rispetto a quello determinato in sede amministrativa.
Ma nel caso gli espropriati avevano espressamente limitato (pag. 11 della sentenza) la richiesta di rivalutazione monetaria fino al 15 dicembre 1990 (data in cui il saggio degli interessi legali è stato elevato al 10%), mentre il giudizio ha avuto inizio solo nel marzo 1992 (pag. 7 della sent.); sicché per il periodo richiesto, antecedente al presente procedimento nessuna somma poteva esser loro attibuita a tale titolo.
Pertanto la sentenza impugnata va in ordine a tale capo cassata, ed il Collegio decidendo nel merito una volta che non sono necessari ulteriori accertamenti, deve respingere la relativa domanda dei controricorrenti.
Sussistono giusti motivi per dichiarare interamente compensate tra le parti le spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte, riunisce i ricorsi, rigetta i primi due motivi di quello principale, accoglie il terzo e dichiara inammissibile il ricorso incidentale;
cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e, decidendo nel merito, rigetta la domanda degli espropriati, di pagamento del danno da svalutazione monetaria. Dichiara interamente compensate tra le parti le spese processuali. Così deciso in Roma, il 14 maggio 2003.
Depositato in Cancelleria il 13 gennaio 2004