Cass. civ., sez. I, sentenza 13/01/2004, n. 258
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Sentenza 13 gennaio 2004

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Ove il procedimento di espropriazione si sia concluso con la cessione volontaria del bene ad un prezzo determinato provvisoriamente - ai sensi dell'art. 1 legge n. 385/1980 - secondo i criteri di cui all'art. 16 legge n. 865/1971, nella determinazione del prezzo definitivo e del conseguente conguaglio spettante all'espropriato l'esclusione della riduzione del 40 % di cui all'art. 5 bis, primo comma, legge n. 359/1992 deriva non dall'applicazione della declaratoria di parziale incostituzionalità di detta norma (riferendosi la sentenza n. 283/1993 della Corte cost. al caso dell'adozione del decreto di esproprio, nella specie non sussistente per essere stata concordata la cessione), bensì dall'applicazione del secondo comma dello stesso art. 5 bis (applicabile anche ai giudizi in corso in base al successivo sesto comma), che, per l'ipotesi in cui le parti abbiano convenuto la cessione volontaria, prevede che "non si applica la riduzione di cui al primo comma".

Gli interessi legali dovuti per il ritardo con cui è corrisposto l'indennizzo per l'espropriazione o la cessione volontaria dell'immobile hanno natura compensativa, dovendoli l'espropriante corrispondere sulla somma ulteriore che è tenuto a depositare (nell'espropriazione), fino al momento dell'avvenuto deposito, ovvero a versare direttamente alla controparte (nella cessione), in quanto fino a quel momento tale somma resta nella sua disponibilità e non in quella dell'espropriato; viceversa, il danno derivante dalla mora colpevole - sia esso liquidato nell'abituale cifra forfettariamente stabilita dall'art. 1224, primo comma, cod. civ. in ragione dell'interesse legale, sia esso liquidato in somma diversa e maggiore (quando ne sia fornita la prova) ai sensi del secondo comma dello stesso articolo - consiste soltanto in quello (nella fattispecie derivante dalla svalutazione monetaria) successivo alla data di inizio del giudizio di opposizione alla stima o di determinazione dell'indennizzo o del conguaglio, perché prima di detti giudizi l'espropriante non ha alcuna facoltà di interferire nelle determinazioni amministrative riguardanti l'indennizzo - siano esse accettate dall'espropriato ovvero impugnate - in quanto completamente estranee, sotto ogni aspetto, alla sua sfera giuridico - economica ed attribuite per legge ad organi terzi, mentre con l'instaurarsi del giudizio egli diventa parte convenuta in un ordinario processo contenzioso, con propria autonomia decisionale, anche rispetto all'eventuale adesione alle pretese attrici od alla formulazione di proposte transattive.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. I, sentenza 13/01/2004, n. 258
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 258
    Data del deposito : 13 gennaio 2004

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