Sentenza 24 novembre 2017
Massime • 1
In materia edilizia, integra il reato previsto dall'art. 44 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 la realizzazione di un immobile in assenza di valido permesso di costruire, perché ottenuto mediante illegittima cessione di cubatura a scopo edificatorio da parte di terreno asservito non contiguo avente un indice di fabbricabilità differente o una diversa destinazione urbanistica.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 24/11/2017, n. 2281 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2281 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2017 |
Testo completo
messimerio 022 8 1-1 8 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE PENALE Composta da: PUBBLICA UDIENZA DEL 24/11/2017 ALDO FIALE Presidente Sent. n. sez. 3127/2017 LUCA RAMACCI Rel. Consigliere - GASTONE ANDREAZZA REGISTRO GENERALE N.23550/2017 STEFANO CORBETTA EMANUELA GAI ha pronunciato la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: CI NN nato il [...] a [...] nato il [...] a [...] nato il [...] a [...] avverso la sentenza del 03/10/2016 della CORTE APPELLO di LECCE visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere LUCA RAMACCI Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore PIETRO MOLINO che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso росAm.Maggiore) Udito il difensore (AW Lazzari Silves Tno duck son. Il difensore presente chiede l'accoglimento dei ricorsi riportandosi ai motivi, in subordine prescrizione o rinvio alla Sez. Unite RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di appello di Lecce, con sentenza del 3/10/2016 ha riformato la sentenza in data 3\12\2014 del Tribunale di quella città, appellata da NI CI, RO AN e GI EN, riqualificando il reato loro contestato in quello di cui agli artt. 110, 480 cod. pen. e rideterminando la pena originariamente inflitta, essendo costoro imputati per avere concorso nell'illecito rilascio di una autorizzazione paesaggistica predisponendo e presentando, il CI quale proprietario committente ed il AN quale tecnico progettista, una relazione paesaggistica nella quale, nonostante un illecito accorpamento di terreni prevedesse la realizzazione sul sito di volumetrie non consentite (perché la zona qualificata E3 - verde agricolo fascia costiera con indice di fabbricabilità - mc/mq 0,01 avrebbe potuto esprimere una volumetria di circa mc 5,59, mentre veniva progettata una costruzione avente una volumetria di mc 84,45, utilizzando illecitamente volumetrie di fondi distanti e con caratteristiche E2 ed indice di fabbricabilità di mc/mq 0,03), si affermava falsamente la compatibilità ambientale dell'intervento e che lo stesso valorizzava l'assetto del sito, sul quale veniva invece prevista una densità di costruzione non consentita, con conseguente pregiudizio ambientale, costituendo così gli indispensabili falsi presupposti che consentivano al EN, tecnico comunale, l'emissione dell'autorizzazione paesaggistica, presupposto necessario per il rilascio del permesso di costruire, fondata su tali qualificazioni nella consapevolezza della loro falsità (in Morciano di Leuca il 23/12/2009). Avverso tale pronuncia i predetti propongono separatamente ricorso per cassazione tramite i rispettivi difensori di fiducia, deducendo i motivi di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
2. NI CI e RO AN, con due ricorsi di contenuto pressoché identico deducono, con un primo motivo di ricorso, il vizio di motivazione 1 in relazione alla valutazione dell'istituto della cessione di cubatura e la vigenza dell'art. 51 della Legge Regionale 56/1980. Osservano, a tale proposito, che la citata disposizione regionale sarebbe inefficace in conseguenza dell'entrata in vigore delle N.T.A. del PUTT/P Puglia il 17/1/2000, che consentirebbe l'accorpamento di terreni al fine di ottenere il lotto minimo per l'esecuzione di una costruzione destinata a finalità agricole. Aggiungono che la sentenza impugnata equivocherebbe nel considerare il rapporto intercorrente tra valutazione di compatibilità edilizia ed urbanistica e valutazione di compatibilità paesaggistica, affermando peraltro che l'impatto volumetrico del manufatto sarebbe rilevante ai fini paesaggistici in maniera differente a seconda che venga realizzato o meno da un soggetto esercente l'attività agricola. La relazione paesaggistica, inoltre, sarebbe priva di valore certificatorio e conterrebbe mere valutazioni tecniche, insuscettibili di diventare affermazioni ideologicamente false.
3. Con un secondo motivo di ricorso lamentano la mancanza di motivazione in relazione al dedotto difetto di correlazione tra imputazione e sentenza di primo grado, in quanto il Tribunale avrebbe preso in considerazione non tanto la relazione paesaggistica, quanto alcune precise attestazioni contenute in un diverso documento (relazione tecnica del 18/11/2009). Tale evenienza, oggetto di specifica censura, sarebbe stata ignorata dalla Corte territoriale.
4. Con un terzo motivo di ricorso denunciano la mancanza di motivazione in relazione alla richiesta di assoluzione per difetto dell'elemento soggettivo del reato, stante che la condotta incriminata sarebbe ascrivibile alla errata interpretazione della complessa normativa di settore e corrisponde ad una prassi consolidata adottata dall'amministrazione comunale. La Corte di appello, inoltre, non avrebbe fornito risposta circa la dedotta mancanza di prova della sussistenza del vincolo concorsuale tra privato e pubblico 32 2 ufficiale.
5. Con un quarto motivo di ricorso deducono la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione al rigetto della richiesta di accesso alla messa alla prova, atteso che oggetto dell'istanza non era l'applicazione dell'istituto nel giudizio di appello, quanto, piuttosto, "la rimessione in termini al fine di valutare la possibilità di chiedere la sospensione del processo per chiedere la messa alla prova" che l'originaria qualificazione della condotta non consentiva in ragione della pena edittale.
6. Con un quinto motivo di ricorso lamentano il vizio di motivazione in relazione al trattamento sanzionatorio, con riferimento alla entità della pena ed al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.
7. GI EN deduce, con un primo motivo di ricorso, la violazione di legge in ragione del difetto dell'elemento costitutivo della falsa attestazione di fatti dei quali l'atto sarebbe destinato a provare la verità, considerata la natura delle asserzioni riportate nella relazione paesaggistica, costituite da mere valutazioni tecniche e giuridiche sulla fattibilità dell'intervento.
8. Con un secondo motivo di ricorso denuncia la violazione di legge ed il vizio di motivazione, osservando che egli non avrebbe attestato alcunché, essendosi limitato a prendere atto del contenuto della relazione tecnica prodotta dal ricorrente ed asseverata da altro tecnico e non avendo, quale tecnico comunale, alcun obbligo di controllo, tanto che la stessa Sovrintendenza non ebbe a rilevare vizi di legittimità. Tutti insistono, pertanto, per l'accoglimento dei rispettivi ricorsi Q 3 CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I ricorsi sono inammissibili. Osserva preliminarmente il Collegio che gran parte delle questioni prospettate in ricorso sono state già oggetto di valutazione da parte di questa Corte nell'ambito di altri procedimenti penali aventi ad oggetto fatti analoghi per i quali, peraltro, risultava imputato il EN. In particolare, per quanto riguarda le modalità applicative dell'istituto della cessione di cubatura e la vigenza o meno dell'articolo 51 della legge regionale 56/1980, di cui tratta il primo motivo dei ricorsi CI e AN, questa Corte ha già chiarito, come pure ricordato nella sentenza impugnata, che essendo stato emanato, con delibera della Giunta regionale della Puglia n. 1748 del 15 dicembre 2000, il Piano urbanistico territoriale tematico per il paesaggio (PUTT/P), si è verificata, una volta entrato in vigore quest'ultimo, la clausola risolutiva espressa della efficacia delle predetta disposizione legislativa (così, Sez. 3, n. 8635 del 18/9/2014 (dep. 2015), Pmt in proc. Manzo e altri, tra i quali il EN, Rv. 262512). Tale assunto, come si rileva dalla sentenza impugnata, non viene condiviso dalla Corte territoriale mentre viene sostenuto nei ricorsi CI e AN, senza tuttavia considerare le altre argomentazioni sviluppate nella sentenza 8635\2015, più volte richiamata dalla Corte di appello e con la quale i ricorrenti non si confrontano, nelle quali viene inequivocabilmente dichiarata la illegittimità dell'operazione di accorpamento di volumi utilizzata anche nel caso in esame.
2. Pare dunque opportuno richiamare nel dettaglio le motivazioni della sentenza 8635/2015 sul punto. Nel valutare il motivo di impugnazione avente ad oggetto la corretta applicabilità alla fattispecie della cessione di cubatura, la sentenza richiamata ha ricordato che essa è un istituto di fonte negoziale, la cui legittimità è stata ripetutamente avallata in sede giurisprudenziale (per tutte si richiama Consiglio di Stato, Sezione V, 28 giugno 2000, n. 3636), in forza del quale è consentita, a prescindere dalla comune titolarità dei due terreni, la "cessione" della cubatura a edificabile propria di un fondo in favore di altro fondo, cosicché, invariata la cubatura complessiva risultante, il fondo cessionario sarà caratterizzato da un indice di edificabilità superiore a quello originariamente goduto. Specifica però la sentenza che tale meccanismo, onde evitare la facile elusione dei vincoli posti alla realizzazione di manufatti edili in funzione della corretta gestione del territorio, è soggetto a determinate condizioni delle quali le principali, rilevanti nella vicenda esaminata, sono costituite: a) dall'essere i terreni in questione se non precisamente contermini, quanto meno dotati del requisito della reciproca prossimità; b) dall'essere i medesimi caratterizzati sia dalla omogeneità urbanistica, avere cioè tutti la stessa destinazione e lo stesso indice di fabbricabilità originario, perché altrimenti, in assenza di dette condizioni, attraverso l'utilizzazione di tale strumento, astrattamente del tutto legittimo, sarebbe possibile realizzare scopi del tutto estranei ed, anzi,confliggenti con le esigenze di corretta pianificazione del territorio. A titolo di esempio la sentenza ricorda come si potrebbe verificare, laddove si ritenesse legittima la "cessione di cubature" fra terreni fra loro distanti, la realizzazione, per un verso, di una situazione di "affollamento edilizio" in determinate zone (quelle ove sono ubicati i fondi cessionari) e di carenza in altre (ove sono situate i terreni cedenti), con evidente pregiudizio per l'attuazione dei complessivi criteri di programmazione edilizia contenuti negli strumenti urbanistici;
pregiudizio ancora più manifesto ove fosse consentita la "cessione di cubatura" fra terreni aventi diversa destinazione urbanistica ovvero diverso indice di edificabilità; essendo, infatti, evidente che ove fosse consentito l'asservimento di un terreno avente un indice di fabbricabilità più vantaggioso di quello proprio del terreno asservente, ovvero avente una diversa destinazione, le esigenze di pianificazione urbanistica che avevano presieduto alla scelta amministrativa di differenziare gli indici di edificabilità dei due fondi, ovvero la loro stessa destinazione, rimarrebbero inevitabilmente insoddisfatte. Venendo poi all'esame del caso di specie, la sentenza 8635/2015 rileva come i terreni utilizzati in quell'occasione non fossero tra loro adiacenti e, sebbene tutti tipizzati come agricoli, presentassero indici di fabbricabilità fra loro difformi, per Q 5 essere quelli cedenti classificati nello strumento urbanistico locale come E2 e forniti di un indice di fabbricabilità 0,03 mc/mq, mentre quelli cessionari erano, invece, classificati come E3 e caratterizzati dal minore indice 0,01 mc/mq, con la conseguenza che attraverso l'asservimento dei primi ai secondi si era conseguito l'effetto di violare il rapporto di edificabilità proprio di questi ultimi, con palese compromissione delle finalità urbanistiche che siffatta previsione perseguiva. Il Collegio rilevava quindi la illegittimità della cessione di cubatura fra terreni caratterizzati da indici di fabbricabilità fra loro diversi e l'abusività dell'utilizzo di tale strumento negoziale in quanto grossolanamente volto alla elusione dei principi e delle regole in materia di pianificazione edilizia, abusività ritenuta poi ridondante in senso negativo sia sulla legittimità dei permessi a costruire in tal modo rilasciati dal Comune di Morciano di Leuca che sulla efficacia delle autorizzazioni paesaggistiche richiamate nell'articolato capo di imputazione.
3. Tali argomentazioni sono state ribadite, negli stessi termini, in una successiva pronuncia (Sez. 3, n. 35166 del 28/3/2017, Nespoli ed altri, non massimata), relativa ad un procedimento penale che vedeva imputato, ancora una volta, il EN e riguardante terreni che, sebbene tutti tipizzati come agricoli, presentavano indici di fabbricabilità fra loro difformi, essendo stati quelli cedenti, in quanto tipizzati nello strumento urbanistico locale come E2, forniti di un indice di fabbricabilità 0,03 mc./mq., e quelli cessionari, tipizzati come E3, caratterizzati, invece, dal minore indice 0,01 mc./mq. (si veda anche, sullo stesso tema e relativamente a vicende analoghe, Sez. 3, n. 52605 del 4/10/2017, Renna, non massimata) 4. Si tratta, dunque, di fatti del tutto speculari a quelli oggetto del presente procedimento, indicativi, peraltro, di un sistema scientemente attivato con fini elusivi della disciplina urbanistica. I principi dianzi richiamati sono pienamente condivisi dal Collegio, che intende farli propri, richiamando l'attenzione anche sul fatto che la sentenza 35166/2017, nel ribadire l'orientamento espresso con la sentenza 8635/2014, ha anche B 6 evidenziato che a ciò non osta una precedente pronuncia di questa Sezione (Sez. 3, n. 28225 del 3/5/2011, Panada, Rv. 262512, non massimata sul punto) la quale ha, in realtà, unicamente escluso la rilevanza degli strumenti urbanistici comunali e che, nella sentenza impugnata, la Corte di appello richiama nel sostenere la tesi della vigenza dell'art. 51 legge regionale 56\1980. Alla luce di quanto sopra esposto risulta, pertanto, di tutta evidenza la illiceità della cessione di cubatura effettuata nel caso in esame, in ragione della diversa tipizzazione delle aree, con indice di fabbricabilità diverso (trattasi, anche in questo caso, di aree E2 ed E3), della collocazione dei fondi, definiti "distanti e non contigui" dalla Corte territoriale e della posizione soggettiva del proprietario committente.
5. Riguardo a tale ultimo aspetto, risulta accertato in fatto dalla Corte del merito che il CI solo cinque giorni prima del rilascio dell'autorizzazione paesaggistica, il 17\12\2009, aveva iscritto nel registro delle imprese una attività di coltura olivicola, con inizio in data 1\12\2009, della quale non veniva fatta menzione nella relazione paesaggistica e nell'autorizzazione paesaggistica, ove il fabbricato viene indicato come "ad uso civile abitazione". Si aggiunge, nella sentenza impugnata, che non risulta presente alcun documento atto a correlare l'attività imprenditoriale con il manufatto, il quale non presenta le caratteristiche tipiche di quelli destinati a tale scopo e che un teste escusso nel corso dell'istruzione dibattimentale aveva riferito che l'azienda agricola di fatto non esisteva, stante l'assenza di strutture, attrezzature ed attività produttiva in atto. Ne consegue che, sulla base dei richiamati principi e dei dati fattuali valorizzati nel giudizio di merito, l'attività edificatoria si fondava su plurimi falsi presupposti.
6. I ricorrenti pongono anche in dubbio la configurabilità del falso contestato ed analoghe argomentazioni vengono sviluppate, nel primo e nel secondo motivo di ricorso del EN. In una recente decisione (Sez. 3, n. 28713 del 19/4/2017, Colella ed altri, non massimata) riguardante una vicenda che vede, ancora una volta, coinvolto il EN, richiamate altre decisioni attinenti a procedimenti nei quali lo stesso era pure B 7 imputato (Sez. 3, n. 42064 del 30/6/2016, Quaranta e altri, Rv. 268083; Sez. 5, n. 35556 del 26/4/2016, Renna, Rv. 267953) si è ricordato, con riferimento al più grave reato di cui all'art. 479 cod. pen., in quell'occasione contestato, come lo stesso si configuri con il rilascio di autorizzazione paesaggistica, da parte del responsabile dell'ufficio tecnico competente, nella consapevolezza della falsità di quanto attestato dal richiedente circa la sussistenza dei presupposti giuridico-fattuali per l'accoglimento della relativa domanda, essendo l'organo competente obbligato a svolgere in qualunque modo, e non necessariamente con un sopralluogo, le necessarie preventive verifiche in merito alla sussistenza delle relative condizioni. Ancora, la Corte territoriale richiama testualmente il principio secondo il quale è configurabile il delitto di falso ideologico nella valutazione tecnica formulata in un contesto implicante l'accettazione di parametri normativamente predeterminati o tecnicamente indiscussi (ribadito in Sez. 3, n. 41373 del 17/7/2014, P.M in proc. Pasteris e altri, Rv. 260968, non massimata sul punto, che a sua volta richiama Sez. 1, n. 45373 del 10/6/2013, Capogrosso e altro, Rv. 257895), ricordando anche come altre decisioni abbiano specificato che, in altri termini, se pure è vero che nel caso in cui il pubblico ufficiale sia libero nella scelta dei criteri di valutazione, la sua attività è assolutamente discrezionale e, come tale, il documento che contiene il giudizio non è destinato a provare la verità di alcun fatto, tuttavia, se l'atto da compiere fa riferimento anche implicito (come sarebbe nel caso di specie), a previsioni normative che dettano criteri di valutazione, si è in presenza di un esercizio di discrezionalità tecnica, che vincola la valutazione ad una verifica di conformità della situazione fattuale a parametri predeterminati, con conseguente integrazione della falsità se detto giudizio di conformità non sia rispondente ai parametri cui esso è implicitamente vincolato (Sez. 2, n. 1417 del 11/10/2012, p.c. in proc. Platamone e altro, Rv. 254305; si vedano anche Sez. 5, n. 39360 del 15/07/2011, Gulino, Rv. 251533; Sez. 5, n. 14486 del 21/02/2011, Marini e altro, Rv. 249858). Alla luce di tali considerazioni la Corte di appello correttamente ha ritenuto la sussistenza del falso, atteso che la positiva valutazione sotto il profilo paesaggistico si basava su dati e presupposti non rispondenti al vero. جھے 8 7. Anche il secondo motivo dei ricorsi CI e AN risulta manifestamente infondato. Va ricordato, a tale proposito, che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, in sede di legittimità non può muoversi censura ad una sentenza che, pur non prendendo espressamente in esame una deduzione prospettata con l'atto di impugnazione, evidenzi comunque una ricostruzione dei fatti che implicitamente, ma in maniera adeguata e logica, ne comporti il rigetto (Sez. 2, n. 1405 del 10/12/2013, (dep. 2014), Cento, Rv. 259643; Sez. 5, n. 607 del 14/11/2013, (dep.2014), Maravalli, Rv. 258679; Sez. 2, n. 33577 del 26/5/2009, Bevilacqua, Rv. 245238; Sez. 2, n. 29434 del 19/5/2004, Candiano, Rv. 229220). La sentenza impugnata ha esaminato in modo approfondito l'oggetto dell'imputazione e le singole condotte, dando quindi conto, seppure implicitamente, della reiezione della censura ed escludendo ogni difetto di correlazione tra accusa e sentenza il quale, come è noto, si configura nel caso in cui il fatto ritenuto in sentenza si trovi, rispetto a quello contestato, in rapporto di incompatibilità ed eterogeneità, dando luogo ad un vero e proprio stravolgimento dei termini dell'accusa, a fronte dei quali l'imputato è impossibilitato a difendersi, circostanza che deve escludersi nella fattispecie e non risulta neppure prospettata.
8. Il ricordato principio della piena validità dell'implicito rigetto di una deduzione difensiva da parte del giudice dell'appello va richiamato anche con riferimento al terzo motivo di ricorso CI e AN, avendo la Corte territoriale preso comunque in considerazione la posizione dei ricorrenti anche sotto il profilo dell'elemento soggettivo del reato, laddove ha richiamato la piena consapevolezza della impossibilità dell'accorpamento per l'inesistenza dei presupposti che lo consentivano, stante la natura delle opere in contrasto con la destinazione di zona e l'inesistenza di attività agricola accertate in fatto oltre che per la diversa tipizzazione (E2 ed E3) delle aree accorpate. La Corte di appello pone anche in evidenza la circostanza che i fatti per cui è processo si collocano nell'ambito di una sistematica attività di falsificazione di ہے 9 permessi di costruire ed autorizzazioni ambientali finalizzata a consentire la realizzazione di abitazioni stagionali da parte di persone non residenti nel comune e pienamente consapevoli del rilascio in loro favore di titoli abilitativi ideologicamente falsi.
9. Il quarto motivo dei ricorsi CI e AN è pure inammissibile perché manifestamente infondato. I ricorrenti, pur riconoscendo di non poter richiedere la messa alla prova nel giudizio di appello, lamentano di non aver avuto questa possibilità in ragione della originaria qualificazione del fatto e di avere pertanto richiesto di essere rimessi in termini per "valutare la possibilità di richiedere la sospensione del processo per l'espletamento della messa alla prova". Gli stessi ricorrenti prospettano dunque il ricorso all'istituto della messa alla prova come mera ipotesi da valutare e non risulta, comunque, che abbiano formulato richiesta in tal senso al primo giudice, il quale, secondo quanto affermato da questa Corte (Sez. 4, n. 4527 del 20/10/2015 (dep.2016), Cambria Zurro, Rv. 26573501), sarebbe stato tenuto a verificare la correttezza della qualificazione giuridica attribuita al fatto dall'accusa e avrebbe potuto ove l'avesse ritenuta non corretta modificarla, traendone i conseguenti effetti sul piano della ricorrenza o - meno dei presupposti dell'istituto della messa alla prova. Tale istituto, come si è osservato (Sez. F, n. 35717 del 31/7/2014, Ceccaroni, Rv. 259935), è stato concepito dal legislatore come opportunità possibile esclusivamente in radicale alternativa alla celebrazione di ogni tipologia di giudizio di merito, già dal primo grado, come tale incompatibile con il sistema delle impugnazioni. 10. Per ciò che concerne, infine, il quinto motivo dei ricorsi CI e AN, va osservato che i giudici del gravame hanno motivatamente quantificato la pena in misura maggiore dal minimo edittale in considerazione della entità delle opere che si intendeva realizzare, così legittimamente esercitando l'ampio potere discrezionale loro attribuito dalla legge. B 10 Inoltre, il diniego delle circostanze attenuanti generiche è stato giustificato dall'assenza di positivi elementi di valutazione, adeguandosi quindi del tutto correttamente al principio secondo il quale il riconoscimento di dette attenuanti presuppone la sussistenza di positivi elementi di giudizio e non costituisce un diritto conseguente alla mancanza di elementi negativi connotanti la personalità del reo (Sez. 3, n. 19639 del 27/1/2012, Gallo, Rv. 252900; Sez. 1, n. 3529 del 22/9/1993, Stelitano, Rv. 195339; Sez. 6, n. 6724 del 1/2/1989, Ventura, Rv. 181253). 11. I ricorsi, conseguentemente, devono essere dichiarati inammissibili e alla declaratoria di inammissibilità consegue l'onere delle spese del procedimento, nonché quello del versamento, in favore della Cassa delle ammende, della somma, equitativamente fissata, di euro 2.000,00 per ciascuno dei ricorrenti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna ciascun ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 2.000,00 (duemila) in favore della Cassa delle ammende Così deciso in data 24/11/2017 Il Consigliere Estensore Il Presidente (Dott. Luca RAMACCI) (Dott. Aldo FIALE) Devro fale DEPOSTATANCE L 19 CEN 2018 IL CANCELLLERE Luana yan 11