Sentenza 25 ottobre 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 25/10/2003, n. 16084 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 16084 |
| Data del deposito : | 25 ottobre 2003 |
Testo completo
Aula 'B' 16084/ 03 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Vincenzo MILEO Presidente R.G.N. 11397/01 Dott. Bruno D'ANGELO Rel. Consigliere 15034/01 Cron. 32756 Dott. Michele DE LUCA Consigliere Dott. Corrado GUGLIELMUCCI - Consigliere Rep. Consigliere Ud. 29/05/03Dott. Grazia CATALDI ha pronunciato la seguente SENT ENZA sul ricorso proposto da: ISPETTORATO PROVINCIALE DEL LAVORO DI RIETI in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso L'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;
- ricorrente
contro
ES MA;
- intimato e sul 2° ricorso n° 15034/01 proposto da: 2003 ES MA, elettivamente domiciliato in ROMA 3273 VLE GIULIO CESARE 71, presso lo studio dell'avvocato -1- ARIANNA BELLONI, rappresentato e difeso dall'avvocato ANTONIO BELLONI, giusta delega in atti;
controricorrente e ricorrente incidentale nonchè
contro
ISPETTORATO PROVINCIALE DEL LAVORO DI RIETI;
- intimato avverso la sentenza n. 1/01 del Tribunale di RIETI, -depositata il 12/01/01 R.G.N. 20084/97; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 29/05/03 dal Consigliere Dott. Bruno D'ANGELO; udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Giovanni D'ANGELO che ha concluso per inammissibilità del ricorso principale e rigetto del ricorso incidentale. -2- 1139701 Svolgimento del giudizio 15 felmain делегат Con sentenza in data (2 novembre 200%, notificata il 31 gennaio 2001, il giudice del lavoro del tribunale di Rieti, sezione distaccata di Poggio Mirteto, determinava in L. 9.000.000, la sanzione applicata alla ditta LV LL, che era stata fatta oggetto di una ordinanza ingiunzione ad istanza dell'Ispettorato Provinciale del Lavoro di Rieti per aver assunto taluni lavoratori senza rispettare le norme sul collocamento. Il giudice, pronunciando sull'opposizione all'ordinanza proposta dalla ditta LV, accoglieva parzialmente l'opposizione stessa, procedendo alla determinazione della sanzione come sopra specificata, in applicazione dell'istituto della continuazione di cui all'art. 8 della legge n. 681 del 1981, che prevede appunto il regime più favorevole della continuazione tra le plurime violazioni contestate, ove, dice la sentenza, siano commesse in un ristretto contesto temporale nell'esercizio della medesima attività imprenditoriale. Avverso la sentenza, con ricorso notificato il 19 aprile 2001, l'ispettorato provinciale del lavoro di Rieti ha proposto ricorso per cassazione con un motivo. L'intimato si è costituito con controricorso contenente ricorso incidentale. Motivi della decisione. I due ricorsi, concernendo la medesima sentenza vanno riuniti. Il ricorso principale è inammissibile per tardività. Come emerge dalle date sopraindicate, esso è stato notificato oltre i 60 giorni dalla notifica della sentenza impugnata, per cui deve rilevarsi la relativa inammissibilità, Quanto al ricorso incidentale esso, essendo sostanzialmente condizionato, dato che è stato proposto per la ipotesi, non verificatasi, di accoglimento della impugnazione avversaria, rimane assorbito. Sussistono giusti motivi per compensare le spese del giudizio di cassazione مل bile Miles La Corte riunisce i ricorsi, riga quello principale e dichiara assorbito quello incidentale.. Compensa le spese del giudizio di cassazione Roma, 29 maggio 2003 Пи оки Il President Il Cons. est. e Vincenzo M iles I A S D S , 3 A 0 O T 3 1 L , 5 L . A T O . S R B E N I A P ' S D L 3 I L 7 A N - E T G 8 D S - O 1 I O S 1 P A IL CANCELLIERE N D M E I E E S , G A I O G D Deposito in Cancelleria A R E T E L O S T I T N G T A oggi, 50TT. 2003 I E E S L R R I E L E D ELLIERE D O 2