Sentenza 18 giugno 2013
Massime • 1
Il giudizio per la riparazione dell'ingiusta detenzione è del tutto autonomo rispetto al giudizio penale di cognizione, impegnando piani di indagine diversi e che possono portare a conclusioni del tutto differenti sulla base dello stesso materiale probatorio acquisito agli atti ma sottoposto ad un vaglio caratterizzato dall'utilizzo di parametri di valutazione differenti. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto corretta la rivalutazione, effettuata dal giudice della riparazione, dei fatti non nella loro valenza indiziaria o probante, ma in quanto idonei a determinare, in ragione di una macroscopica negligenza o imprudenza dell'imputato, l'adozione della misura cautelare, traendo in inganno il giudice).
Commentario • 1
- 1. Riparazione per ingiusta detenzione: giudizio autonomo dal penale?Di Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 10 maggio 2025
Il giudizio per la riparazione dell'ingiusta detenzione è autonomo rispetto al giudizio penale di cognizione? Per supporto ai professionisti, abbiamo preparato uno strumento di agile consultazione, il “Formulario annotato del processo penale 2025”, giunto alla sua V edizione. 1. La questione: erronea applicazione dell'art. 314 cod. proc. pen. e vizi di motivazione anche per travisamento della prova La Corte di Appello di Napoli rigettava una domanda formulata per la liquidazione dell'equa riparazione dovuta ad ingiusta sottoposizione ad una misura cautelare personale. Ciò posto, avverso questa decisione proponevano ricorso per Cassazione i difensori dell'istante, lamentando erronea …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 18/06/2013, n. 39500 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 39500 |
| Data del deposito : | 18 giugno 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. SIRENA Pietro A. - Presidente - del 18/06/2013
Dott. ROMIS Vincenzo - Consigliere - SENTENZA
Dott. IZZO Fausto - rel. Consigliere - N. 922
Dott. DOVERE Salvatore - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DELL'UTRI Marco - Consigliere - N. 34868/2011
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
TT IO, nato a [...] il [...];
avverso l'ordinanza del 21/6/2011 della Corte di Appello di Roma (nr. 5/2011);
udita la relazione fatta dal Consigliere dott. Fausto Izzo;
lette le conclusioni del Procuratore Generale, in persona del dott. Aldo Policastro, che ha concluso per il rigetto del ricorso. RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza del 21/6/2011 la Corte di Appello di Roma rigettava l'istanza di riparazione per ingiusta detenzione avanzata da RO IO.
Questi, arrestato il 4/2/2010 per il delitto di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73 (detenzione illecita di gr. 21,7 di cocaina), era stato posto agli arresti domiciliari il giorno successivo e liberato in data 3/6/2010 dalla Corte di Appello, contestualmente alla sentenza di assoluzione con formula piena, che aveva riformato la condanna di primo grado.
Osservava la Corte di merito che nella vicenda il RO aveva mantenuto una condotta gravemente colposa che aveva concorso ad indurre in errore il giudice nella adozione e mantenimento della misura cautelare.
2. Avverso tale decisione ha proposto ricorso per cassazione l'interessato, a mezzo del difensore deducendo la violazione di legge ed il vizio della motivazione laddove la Corte di merito aveva ritenuto la sussistenza di un comportamento connotato da colpa grave ed idoneo ad incidere sull'errore del giudice, laddove ci si trovava di fronte ad una mera detenzione di droga. La irragionevolezza del provvedimento si rilevava laddove per questa via, tutte le volte in cui il delitto di cui all'art. 73 era derubricato nel mero illecito di cui all'art. 75, doveva ritenersi inibita la riparazione. Nella condotta del RO, invece, non si rilevava alcuna colpa grave sinergica alla adozione ed al mantenimento della misura cautelare. CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
3.1. Va premesso che come è noto, il rapporto tra giudizio penale e giudizio per l'equa riparazione, è connotato da totale autonomia ed impegna piani di indagine diversi e che possono portare a conclusioni del tutto differenti (assoluzione nel processo, ma rigetto della richiesta riparatoria) sulla base dello stesso materiale probatorio acquisito agli atti, ma sottoposto ad un vaglio caratterizzato dall'utilizzo di parametri di valutazione differenti. In particolare, è consentita al giudice della riparazione la rivalutazione dei fatti non nella loro valenza indiziaria o probante (smentita dall'assoluzione), ma in quanto idonei a determinare, in ragione di una macroscopica negligenza od imprudenza dell'imputato, l'adozione della misura, traendo in inganno il giudice.
3.2. Nella specie, è quindi determinante stabilire se la Corte di merito abbia motivato in modo congruo e logico in ordine alla condotta del RO ed alla sua idoneità ad ingenerare nel giudice che ha emesso il provvedimento restrittivo della libertà personale il convincimento di un suo probabile coinvolgimento nei fatti criminali contestatigli.
Ebbene, la Corte territoriale, facendo buon governo dell'applicazione delle norme in materia e con motivazione logica ed ampia, ha evidenziando le ragioni che hanno indotto al rigetto della richiesta. In particolare era emerso che all'atto dell'arresto il ricorrente era stato trovato in possesso di 33 bustine termosaldate contenenti cocaina ed occultate nell'incavo di una finestra;
nonché della somma contante di Euro 1.050. La circostanza che la sostanza fosse suddivisa in dosi;
che era abilmente occultata;
che si accompagnava alla detenzione di una rilevante somma di danaro, avevano indotto a ritenere che il RO fosse uno spacciatore, considerato anche il suo profilo criminale di pluripregiudicato.
Sebbene il giudice di merito in sede di giudizio di cognizione avesse ritenuto non provata la responsabilità penale al di là di ogni ragionevole dubbio, il giudice della riparazione, invece, sulla base delle medesime circostanze, rinveniva nel comportamento del ricorrente una condotta gravemente colposa ed in nesso eziologico con la detenzione patita.
3.3. A fronte di tale esaustiva motivazione, le censure formulate dal ricorrente sono caratterizzate da genericità, con richiami ai principi che governano la materia della riparazione, ma senza specifici argomenti idonei a confutare la ricostruzione dei fatti e la loro valutazione, effettuata dalla Corte di Appello. Va ricordato come questa corte di legittimità ritenga dolosa, non solo la condotta diretta, secondo il criterio penalistico, alla realizzazione di un evento voluto e rappresentato nei termini fattuali ossia l'azione in concreto preordinata all'adozione o al mantenimento della misura cautelare, ma anche quella che, valutata con il parametro dell'id quod plerumque accidit sia tale da creare una situazione di allarme sociale e di doveroso intervento dell'autorità giudiziaria a tutela della sicurezza collettiva. Inoltre che ritenga gravemente colposo il comportamento di colui il quale per negligenza, imprudenza o inosservanza di leggi o regolamenti crei una situazione che renda prevedibile, anche se non voluto, l'intervento dell'autorità giudiziaria (cfr. Cass. Sez. Un. Sentenza n. 43 del 13/12/1995 Cc. (dep. 09/02/1996), Rv. 203637, rie. Sarnataro;
Cass. Sez. Un., Sentenza n. 34559 del 26/06/2002 Cc. (dep. 15/10/2002), Rv. 222263, ric. Di Benedictis).
Invero, il sistema della riparazione, come delineato dalla Corte regolatrice, è permeato dal principio solidaristico, in forza del quale il diritto alla riparazione, in ogni sua estrinsecazione, inerisce oggettivamente al limite della non interferenza causale della condotta del soggetto passivo della custodia. Questa Suprema Corte, già con sentenza n. 6628 del 2009, espressamente richiamata dalle Sezioni Unite n. 32383 del 27.05.2010, ha considerato che il principio solidaristico sotteso all'istituto della riparazione per ingiusta detenzione, "trova......il suo naturale contemperamento nel dovere di responsabilità che incombe in capo a tutti i consociati, i quali evidentemente non possono invocare benefici tesi a ristorare pregiudizi da essi stessi colposamente o dolosamente cagionati". Pertanto, in tale prospettiva, deve ritenersi che il possesso da parte del RO di una considerevole quantità di droga, suddivisa in 33 dosi, condotta tenuta da soggetto già pregiudicato e quindi con maggiore probabilità sottoposto a controlli di P.G., coerentemente è stato ritenuto integrare un comportamento gravemente colposo ostativo alla riparazione, perché idoneo a concorrere a determinare l'errore del giudice al momento dell'adozione della misura e del suo mantenimento, tanto da inibire il riconoscimento della riparazione, in ragione del venire meno del fondamento solidaristico dell'istituto (cfr. ex plurimis, Cass. Sez. 4, Sentenza n. 10653 del 12/07/2012 Cc. (dep. 07/03/2013), Rv. 255276; Cass. Sez. 4, Sentenza n. 34662 del 10/06/2010 Cc. (dep. 24/09/2010), Rv. 248077).
Consegue, a norma dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 18 giugno 2013.
Depositato in Cancelleria il 24 settembre 2013