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Sentenza 15 febbraio 2023
Sentenza 15 febbraio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 15/02/2023, n. 4769 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4769 |
| Data del deposito : | 15 febbraio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso 17804/2021 proposto da: IA AN, elettivamente domiciliata in Roma, via Flaminia 195, presso lo studio degli avvocati ER IR e RA PA dai quali è rappresentata e difesa unitamente all’ avvocato MAURIZIO SARTORI;
- ricorrente -
contro A.G.E.C. -AZIENDA GESTIONE EDIFICI COMUNALI, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via Luigi Giuseppe Faravelli 22, presso lo studio degli avvocati ARTURO ES, LA NE che la rappresentano e difendono unitamente all’ avvocato FRANCO BALBI, - controricorrente- Oggetto LICENZIAMENTI DIMISSIONI PUBBLICO IMPIEGO R.G.N. 17804/2021 Cron. Rep. Ud. 13/12/2022 PU Civile Sent. Sez. L Num. 4769 Anno 2023 Presidente: MANNA ANTONIO Relatore: TRICOMI IRENE Data pubblicazione: 15/02/2023 2 avverso la sentenza n. 473/2020 della CORTE D'APPELLO di VENEZIA, depositata il 24/12/2020 R.G.N. 195/2017; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 13/12/2022 dal Consigliere Dott. IRENE TRICOMI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. ROBERTO MUCCI che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito l’Avvocato ER IR;
udito l’Avvocato GIOVANNI ALESSANDRO per delega verbale Avvocato FRANCO BALBI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 1. La Corte d’Appello di Venezia, con la sentenza n. 473 del 2020, ha accolto l’impugnazione proposta dall’Azienda Gestione Edifici Comunali, A.G.E.C. nei confronti di GL NC, avverso la sentenza emessa tra le parti dal Tribunale di Verona. 1.1. Dopo aver rigettato l’eccezione di nullità della procura alle liti conferita ai difensori dall’appellante in persona della dott.ssa Motta, il giudice di appello ha accolto l’impugnazione nel merito. Ha affermato la Corte d’Appello che nel termine assegnato per replicare all’appello incidentale proposto dalla GL, l’Azienda aveva depositato una nuova procura alle liti rilasciata dal Direttore generale facente funzioni GI Governo e contenente l’espressa ratifica del precedente operato dei difensori. Dunque, il difetto di rappresentanza processuale era stato sanato con effetto ex tunc, sanatoria ammissibile anche in appello in applicazione dell’art. 182, cod. proc. 3 civ., e secondo il consolidato insegnamento della giurisprudenza di legittimità. Inoltre, il Consiglio di amministrazione, nella seduta del 12 gennaio 2018, aveva deliberato di recepire un parere pro veritate reso dai suoi consulenti legali. Poiché tale parere, oltre a concludere per la nullità del contratto stipulato tra l’Azienda e la dott.ssa Motta per lo svolgimento dell’incarico di Direttore generale dell’Ente, si era espresso nel senso dell’efficacia versi terzi degli atti compiuti dalla dott.ssa Motta, ancorché sulla base di un conferimento di incarico nullo, doveva ritenersi che con la predetta delibera l’Azienda avesse inteso implicitamente ratificare tutti gli atti compiuti dalla dott.ssa Motta. 1.2. Nel merito, la Corte d’Appello ha affermato che, erroneamente, il Tribunale aveva ritenuto inefficace il licenziamento in quanto il procedimento disciplinare sospeso era stato riavviato dopo la sentenza di primo grado senza attendere il giudicato penale. Ricorda quindi che, in data 18 novembre 2013, l’Amministrazione aveva ricevuto comunicazione da parte della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Verona di applicazione in data 24 ottobre 2013 della misura cautelare della custodia cautelare a carico, tra gli altri, della GL in relazione ai capi di imputazione ivi riprodotti e riguardanti reati contro la Pubblica Amministrazione e la pubblica fede. In data 27 novembre 2013, l’Amministrazione aveva avviato il procedimento disciplinare a carico della lavoratrice in relazione ai predetti fatti, oggetto di imputazione in sede penale. 4 In data 6 dicembre 2013, la GL aveva chiesto la sospensione del procedimento disciplinare in attesa dell’esito del giudizio penale pendente al riguardo dei medesimi addebiti. La ricorrente esponeva in proposito “che con riferimento agli addebiti elevati, è pendente in fase di indagini preliminari avanti la Procura della Repubblica di Verona il procedimento distinto al numero 13900/12 RGNR …. che nella contestazione di addebito in parola, si fa esplicito cenno alla possibilità di richiedere la sospensione del procedimento disciplinare, evidentemente in attesa degli esiti del processo penale”. Il 20 dicembre 2013, l’Amministrazione accoglieva la richiesta con la seguente motivazione “constatato che l’accertamento dei fatti a lei contestati è attualmente demandata all’Autorità giudiziaria in sede penale, accogliamo la sua richiesta in sospensione dell’iter disciplinare sino all’esito del suddetto procedimento giudiziale. Vorrà comunicarci tempestivamente la sua scelta processuale nell’ambito del procedimento penale in corso e l’esito della stessa, in conseguenza della quale provvederemo ad assumere le decisioni del caso”. Il 22 dicembre 2014 veniva pronunciata la sentenza penale di primo grado che condannava la lavoratrice in relazione ad una parte dei capi di imputazione originariamente contestati. La lavoratrice era stata sottoposta alla misura cautelare della custodia cautelare in carcere e poi a quella degli arresti domiciliari dal 24 ottobre 2013 sino al termine del giudizio di primo grado. 5 Il 23 dicembre 2014 l’Amministrazione aveva riavviato il procedimento disciplinare con la seguente motivazione “facciamo seguito alla nostra contestazione di addebito disciplinare del 27 novembre 2013, alla sua richiesta e sospensione del procedimento stesso del 6 dicembre 2013 ed alla nostra successiva comunicazione in data 20 dicembre 2013 con la quale, constatato che l’accertamento dei fatti contestati era al vaglio dell’autorità giudiziaria in sede penale convenivamo sull’opportunità di sospendere l’iter disciplinare. Con la sentenza emessa in data 22 dicembre 2014 il Tribunale di Verona ha accertato che sono a lei ascrivibili alcuni dei fatti oggetto della contestazione disciplinare de quo. Nel corso del procedimento penale di primo grado sono emersi elementi utili all’accertamento e alla valutazione dei fatti a lei contestati sotto il profilo disciplinare. Alla luce di quanto sopra riteniamo siano venute meno le ragioni della sospensione del procedimento disciplinare in questione”. Con provvedimento del 27 Aprile 2015, l’Amministrazione licenziava la GL per giusta causa rilevando che “nel corso del procedimento penale di primo grado conclusosi con la sentenza del 22 dicembre u.s. abbiamo potuto verificare che gran parte dei fatti a lei contestati sotto il profilo disciplinare dei quale eravamo venuti a conoscenza a seguito della comunicazione ex art. 129 comma tre- bis del d.lgs. n. 271 del 1989 trasmessa dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Verona, sono effettivamente a lei attribuibili”, e ritenendo che “Al di là della loro rilevanza sotto il profilo penale, i fatti materiali da lei compiuti appaiono di per sé idonei a far venire meno 6 il necessario vincolo fiduciario posto a fondamento del rapporto di lavoro dirigenziale”. La Corte d’Appello, quindi ha affermato che la sospensione del procedimento penale trovava fonte solo nell’accordo tra le parti, non risultando pertinente l’art. 26 del CCNL, che riguardava le responsabilità civile e penale connessa all’esercizio delle proprie funzioni. Tale accordo doveva essere interpretato come temporalmente circoscritto al processo penale di primo grado, in quanto a partire da quel momento l’Azienda poteva disporre di tutti gli elementi probatori per assumere le sue determinazioni in sede disciplinari. Pertanto, la ripresa del procedimento disciplinare il giorno successivo alla sentenza di primo grado era legittima. 1.3. La Corte d’Appello ha affermato, quindi, che erroneamente il Tribunale aveva ritenuto inefficace il licenziamento per violazione della clausola di stabilità prevista dall’art. 4 del contratto integrativo individuale del 13 maggio 2009, in relazione al mancato pagamento dell’importo di euro 300.000 ivi previsto a pena di inefficacia o invalidità del licenziamento. Ad avviso della Corte d’Appello, tale clausola, o almeno la pattuizione dell’indennità era inefficace. Il Direttore generale dell’Agenzia, all’epoca Sandro AG che concorreva nei reati per cui era stata condannata la lavoratrice, non aveva il potere di stipulare la clausola in esame in materia di risoluzione del rapporto, recesso, annullamento, licenziamento ecc. 7 La clausola in questione al punto 4.7. prevedeva “qualora comunque A.G.E.C. decidesse di avviare il licenziamento (o altra procedura comunque volta alla risoluzione, recessione, annullamento, ecc. del rapporto di lavoro) dell’avvocato NC GL, ferme restanti le tutele previste dall’ordinamento, del CCNL e dal presente contratto integrativo, si pattuisce un’indennità suppletiva, a titolo risarcitorio e/o quale incentivo all’esodo, di euro 300.000 annui al netto quindi di imposte dirette e indirette, spese legali, oneri assicurativi e previdenziali che pertanto dovranno essere quantificate e aggiunte all’importo di euro 300.000 annui. Detta indennità suppletiva risarcitoria e/o incentivo all’esodo dovrà essere corrisposta contestualmente alla comunicazione di licenziamento, a pena di non validità e/o inefficacia dello stesso”. Invero, il Consiglio di amministrazione dell’Azienda in data 20 gennaio 2009, richiamato in particolare l’art. 8, comma 2, lettera q), dello Statuto, aveva deliberato tra l’altro di incaricare il Direttore generale di adeguare il trattamento economico della GL e lo aveva autorizzato “qualora lo ritengo opportuno, a rinnovare integrare o ridefinire i contratti di lavoro integrativi dirigenziali dei tre dirigenti in servizi con contratto Confservizi - Federmanager, interessati al presente provvedimento, sia per quanto riguarda i compiti e le relative responsabilità, sia per ogni altro aspetto giuridico”. Il richiamato art. 8 dello Statuto, in materia di competenza del Consiglio di amministrazione, prevede, alla lettera q), che il Consiglio di amministrazione delibera in ordine a “Le modalità di assunzione dei dirigenti ed il 8 relativo trattamento economico secondo i criteri vigente CCNL”. La Corte d’Appello, quindi, ha affermato che la previsione di una clausola di stabilità del rapporto di lavoro non rientrava nella materia delle “modalità di assunzione” e del “trattamento economico” del dirigente, contemplate dall’art. 8, lettera q) dello Statuto, bensì in quella delle modalità di cessazione del rapporto di lavoro che non sono state oggetto di deleghe espressa al Direttore generale da parte del Consiglio di amministrazione (e che non rientrano neppure nel novero delle materie previste dal richiamato art. 8 dello Statuto, che contempla solo la delibera in ordine alla risoluzione del rapporto di lavoro del Dirigente generale). Da ciò conseguiva l’inefficacia degli atti compiuti dal Direttore generale, eccedenti la delega sotto il duplice profilo dell’esercizio di poteri non espressamente delegati e dell’esercizio di poteri comunque non rientranti tra le attribuzioni dello stesso delegante e che quindi non potevano essere ricompresi in quella parte della delega che fa riferimento ad ogni altro aspetto giuridico. Pertanto la clausola in esame era inefficace. La Corte d’Appello ha affermato, inoltre, che l’Azienda non aveva mai ratificato l’operato del Direttore generale AG con riguardo alla clausola di stabilità, anzi nel presente giudizio l’Azienda aveva eccepito il suo difetto di poteri rappresentativi, oltre che la nullità della clausola. Le considerazioni della lavoratrice sulla configurabilità di una ratifica per fatti concludenti erano generiche e 9 comunque infondate, dovendo in ogni caso la ratifica assumere la stessa forma del contratto da ratificare ai sensi dell’articolo 1399 del codice civile, nel caso di specie, stante la natura pubblica dell’ente, la forma scritta. La clausola in ogni caso era viziata da nullità per indeterminatezza dell’oggetto ai sensi degli articoli 1346- 1418 del codice civile, laddove attribuiva al Direttore generale il potere di “rinnovare integrare ridefinire i contratti di lavoro integrativi dirigenziali … per ogni altro aspetto giuridico”, atteso che resta assolutamente indeterminato il perimetro “di ogni altro aspetto giuridico” entro il quale il Direttore generale può agire. Dunque, il contratto integrativo del 13 maggio 2009 stipulato in esecuzione di tale delega, per tutto ciò che non riguardava in maniera specifica il trattamento economico del dirigente, la ridefinizione dei suoi compiti e le relative responsabilità (oggetto di delega precisa e puntuale), e quindi in definitiva, per quanto qui rileva, nella parte in cui prevede la clausola di stabilità in esame (art. 4) era inefficace. La clausola era nulla per violazione dell’articolo 97 Cost., in quanto l’Azienda è un ente pubblico strumentale del Comune di Verona, che deve attenersi agli indirizzi trasmessi all’Amministrazione comunale che vigila sulla corretta attuazione dei medesimi. La Corte d’Appello richiama la giurisprudenza di legittimità in tema di applicabilità all’Azienda speciale della regola della forma scritta ad substantiam per i contratti della P.A. (Cass., n. 9219 del 2019). 10 Ritenuto l’applicabilità dei principi dell’art. 97 Cost. anche all’Agenzia, il giudice di appello rilevava che la stipulazione della clausola di stabilità in questione era nulla per violazione dell’articolo 1418, cod. civ., con particolare riferimento al principio di buon andamento della Pubblica Amministrazione. In modo che tutto irragionevole, la clausola poneva a carico dell’Azienda una penale non a fronte di un inadempimento ma rispetto all’esercizio in una facoltà altrimenti lecita. Pertanto, poteva ravvisarsi anche nullità per difetto di causa subspecie di difetto di sinallagma contrattuale. RA ragione di nullità per motivo illecito determinante andava ravvisato nella circostanza che il Direttore generale AG concorreva nei reati imputati anche alla GL e commessi nel 2010 e nel 2013, di talché doveva ritenersi che attraverso tale contratto i due correi intendevano assicurare la stabilità del rapporto di lavoro della GL, o comunque garantirle, anche in ipotesi di risoluzione del rapporto di lavoro a seguito di giudicato penale per gravi reati dolosi commessi nell’esercizio delle funzioni, un ragguardevole importo di euro 300.000, netti. Il licenziamento poteva essere erogato alla GL senza la corresponsione della somma prevista. 1.4. La Corte d’Appello, quindi, ha ricordato le ragioni del licenziamento (pagg. 18 -20 della sentenza di appello) e la motivazione della sentenza emessa dal Tribunale di Verona in sede penale, confermata nei successivi gradi di giudizio, affermando la sussistenza non solo della 11 giustificatezza ma anche della giusta causa di licenziamento, in quanto riguardavano gravi violazioni dolose commesse nello svolgimento di gare d’appalto per favorire talune imprese a discapito di altre. Fatti certamente idonei a determinare in modo irreversibile la lesione della fiducia del datore di lavoro nella correttezza dei futuri adempimenti. 1.5. La Corte d’Appello ha rigettato l’appello incidentale della lavoratrice e ha ritenuto infondata l’eccezione secondo cui il licenziamento era stata intimato da soggetto privo di potere rappresentativo. Ha affermato che non era dirimente la legittimità/illegittimità/nullità/annullabilità dell’atto di nomina del Direttore generale che aveva firmato il licenziamento, trovando applicazione la fattispecie del funzionario di fatto, i cui atti sono regolati dal principio di conservazione del valore giuridico. Inoltre A.G.E.C. aveva ratificato l’operato della dirigente Motta sia implicitamente, attraverso la delibera del Consiglio di amministrazione del 12 gennaio 2018, sia espressamente attraverso la nuova procura rilasciata dal Direttore generale facente funzioni GI Governo, volta a contrastare l’impugnazione del licenziamento promosso dalla lavoratrice, ritenendo, quindi, A.G.E.C. legittimo e corrispondente ai propri interessi il recesso in questione. 1.6. Veniva disatteso anche l’appello incidentale relativo al difetto di specificità del licenziamento. Nella contestazione disciplinare del 27 novembre 2013 si faceva espressamente riferimento alla 12 comunicazione ai sensi dell’articolo 129 del d.lgs. n. 271 del 1989 e quindi ai capi di imputazione ivi contenuti. Inoltre la contestazione riproduceva espressamente gli addebiti riferiti alla posizione della GL, indicando specificamente quali condotte gli erano attribuite in relazione al suo ruolo di Commissario di Commissione di gara avente ad oggetto il servizio di distribuzione pasti presso mense del Comune di Venezia 2013-2016 (consistenti nell’assegnazione arbitraria di punteggi, nell’aver prestato il consenso all’accesso agli atti di gara a soggetti non autorizzati che hanno espresso valutazioni senza attestarne la presenza nel verbale di gara, nella sottoscrizione di tutti verbale in unica data) e quali condotte vengono addebitate in relazione al ruolo di Commissario di Commissione di gara avente per oggetto il servizio di distribuzione passi 2010 -2013 (inserimento di punteggi prima dell’apertura delle buste contenenti le offerte economica, sottoscrizione tutti i verbali in unica data attestandone la redazione in epoca diversa). Quanto alla comunicazione di riapertura del procedimento disciplinare, dal suo chiaro tenore emerge che il datore di lavoro ha inteso circoscrivere gli addebiti disciplinari a quelli risultanti provati in sede penale, sicchè erano noti alla lavoratrice anche gli addebiti in relazione ai quali il procedimento disciplinare veniva riavviato. La GL si era ampiamente difesa, anche nel merito dei singoli addebiti. 1.7. Anche il motivo di appello incidentale relativo alla tardività del licenziamento era infondato in ragione della scansione del procedimento disciplinare. 13 1.8 La Corte d’Appello rigettava anche le censure incidentali relative alla disparità di trattamento, e al difetto di proporzionalità della sanzione irrogata rispetto alle sanzioni conservative erogate ad altri lavoratori, tenuto conto, in particolare, della gravità dei fatti. 2. Per la cassazione della sentenza di appello ricorre la lavoratrice prospettando sette motivi di ricorso. 3. Resiste l’Azienda con controricorso. 4. Il Procuratore Generale ha depositato conclusioni scritte con cui ha chiesto il rigetto del ricorso. 5. Entrambe le parti hanno depositato memoria. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con il primo motivo di ricorso è dedotta la nullità della sentenza e del procedimento per erronea applicazione e violazione dell’art. 182, cod. proc. civ. (art. 360, n. 4, cod. proc. civ.). È censurata la statuizione con cui la Corte d’Appello ha disatteso l’eccezione di difetto di rappresentanza processuale, proposta dalla lavoratrice in quanto la procura alle liti era stata rilasciata dal Dirigente, dott.ssa Motta, la cui nomina era stata poi annullata con delibera del 12 gennaio 2018. La nuova procura era stata rilasciata solo in sede di memoria, depositata a seguito dell’appello incidentale, allorchè il termine per l’impugnazione era spirato. Dunque, ad avviso della ricorrente, si sarebbe verificata decadenza non sanabile, per inesistenza della procura, per cui non poteva essere invocato l’art. 182, cod. proc. civ. 14 1.1. Il motivo non è fondato in quanto, correttamente la Corte territoriale ha ritenuto l’efficacia sanante dell’avvenuta costituzione in giudizio del Direttore Generale, nominato successivamente alla dichiarazione di nullità del contratto a suo tempo stipulato dall’A.G.E.C. con la dott. CR Motta, la quale aveva rilasciato la procura spesa in sede di impugnazione. Nell’interpretare l’art. 182, cod. proc. civ., nel testo, risultante all’esito della modifica operata dalla legge n. 69 del 2009, applicabile alla fattispecie ratione temporis, le Sezioni Unite di questa Corte hanno chiarito che la norma contempla due diverse situazioni «non assimilabili e tantomeno sovrapponibili», perché si riferisce, da un lato, alla rappresentanza sostanziale del soggetto che sta in giudizio, che implica il potere di disporre del diritto in contestazione, dall’altro alla rappresentanza tecnica, che postula il rilascio della procura, nelle forme imposte dal codice di rito, a soggetto munito di ius postulandi. Muovendo da detta premessa hanno evidenziato che la riforma del 2009 ha avuto portata innovativa solo sulla rappresentanza tecnica perché, quanto a quella sostanziale, anche nella vigenza dell’originario testo dell’art. 182 cod. proc. civ., era consolidata l’opinione secondo cui «il difetto di rappresentanza sostanziale, che si traduce nel processo nella mancanza di una delle condizioni dell’azione, si sana, in ogni stato e grado, mediante la costituzione del soggetto legittimato, il quale così ratifica l’operato del “falso rappresentante”» (Cass. S.U. 21 dicembre 2022 n. 37434). Le Sezioni Unite hanno, quindi, precisato che nei casi di difetto della rappresentanza sostanziale, «la sanatoria 15 “ex tunc” costituisce un effetto connaturato alla costituzione in giudizio della persona legittimata o al deposito in atti di autorizzazioni o ratifica, come del pari l’intervento dell’assistenza imposta dalla legge». Il richiamo al principio di diritto enunciato dalle Sezioni Unite, qui ribadito, è sufficiente per respingere il motivo di ricorso, che opera una sovrapposizione, anche nei richiami giurisprudenziali invocati, della rappresentanza sostanziale con quella tecnica e infondatamente argomenta su una supposta inesistenza della procura, in una fattispecie in cui l’asserita nullità dell’atto, sul quale si fondava il potere di rappresentanza speso nel conferimento del mandato difensivo, potrebbe incidere solo su detto potere e rendere la procura non inesistente, bensì rilasciata da soggetto non legittimato sul piano sostanziale, soggetto il cui operato può essere in ogni momento sanato dal titolare del diritto controverso. Correttamente, pertanto, la Corte distrettuale ha ritenuto non rilevante la circostanza, sulla quale insiste la ricorrente, dell’avvenuta sanatoria del difetto di rappresentanza a termine di impugnazione ormai spirato. L’art. 182 cod. proc. civ., infatti, è applicabile anche al giudizio di appello (Cass. n. 13597 del 2021; Cass. n. 6041 del 2018) ed è chiaro nel far retroagire gli effetti della sanatoria al «momento della prima notificazione». 2. Con il secondo motivo è dedotta la violazione e falsa applicazione di norme di diritto con riferimento agli artt. 1324 e 1399, cod. civ., e all’art. 5, comma 2, del d.lgs. n. 165 del 2001. 16 La sentenza di appello è censurata in quanto non ha accolto la dedotta illegittimità del licenziamento e del procedimento disciplinare, per essere stati adottati da un soggetto, la dott.ssa Motta, priva di potere di rappresentanza e gestione, in quanto illegittimamente nominata. Non era possibile la ratifica con effetti retroattivi, in quanto il licenziamento era inesistente, né poteva trovare applicazione la teoria del funzionario di fatto. 2.1. Il motivo non è fondato, alla luce del principio di diritto, da tempo enunciato da questa Corte, secondo cui il licenziamento intimato da organo privo del potere di rappresentanza, appartenente alla struttura organizzativa del datore di lavoro, non è né nullo, né annullabile, bensì temporaneamente privo di effetti nei confronti dell'ente irregolarmente rappresentato, che è l'unico soggetto dal quale, finché non intervenga la ratifica, tale temporanea inefficacia può essere fatta valere (Cass., n. 17999 del 2019, ed i precedenti ivi richiamati in motivazione). E’ stato ribadito dalla pronuncia citata che la ratifica può avvenire anche per mezzo della costituzione in giudizio del datore, perché la manifestata volontà di resistere all’impugnazione del recesso implica l’accettazione degli effetti dell’atto impugnato posto in essere dal falsus procurator. Si è aggiunto, infine, che l’efficacia retroattiva connaturata alla ratifica impedisce al lavoratore incolpato di opporre al datore preclusioni o decadenze verificatesi medio tempore in quanto il dipendente licenziato non può invocare l’art. 1399, comma 2, cod. civ., nella parte in cui fa salvi i diritti dei terzi, atteso che tali devono ritenersi solo i 17 soggetti aventi causa dal dominus di diritti incompatibili con quello oggetto del negozio ratificato. Dai richiamati principi, condivisi dal Collegio e qui ribaditi, discende l’infondatezza delle censure formulate dalla ricorrente, la quale erroneamente richiama il diverso orientamento espresso in relazione al licenziamento intimato da soggetto che non riveste la qualità di datore di lavoro. Va ribadito, infatti, che l’asserita nullità del contratto stipulato da A.G.E.C. con il Direttore generale dell’epoca, nullità che si assume ancora sub iudice, potrebbe, in ipotesi, incidere sul potere di rappresentanza speso dalla Motta, ma giammai rendere l’atto inesistente o riferibile a soggetto diverso da quello del quale il nome è stato speso. 3. Con il terzo motivo di ricorso è prospettata la violazione e falsa applicazione di norme di diritto con particolare riferimento agli artt. 1362-1363, 1367, cod. civ., e all’art. 26, commi 7 e 9, del CCNL Dirigenti Confservizi. Si censura la statuizione che ha ritenuto legittimo il licenziamento irrogato dopo la ripresa del procedimento disciplinare, intervenuta all’esito della sentenza penale di primo grado. Ad avviso della ricorrente, la volontà delle parti era di attendere il giudicato penale, e la proposta della lavoratrice di sospensione non era stata fatta perché la stessa aveva ritenuto non applicabile l’art. 26 del CCNL, che anzi offriva all’accordo supporto normativo. 3.1. occorre premettere che l’art. 26 del CCNL Confservizi Dirigenti 2012 regola la “Responsabilità civile 18 e penale connessa alla prestazione”, e al comma 1 prevede che “La responsabilità civile verso terzi per fatti compiuti dal dirigente nell’esercizio delle proprie funzioni è a carico dell’azienda, che provvede a propria cura e spese attraverso polizze assicurative RCT e RCO”. Il comma 7 stabilisce “Il rinvio a giudizio del dirigente per fatti direttamente attinenti all’esercizio delle funzioni attribuitegli non costituisce di per sè giustificato motivo di licenziamento. In caso di privazione della libertà personale il dirigente ha diritto alla conservazione del posto con decorrenza della retribuzione”. Il comma 9 prevede “Le garanzie e le tutele di cui ai precedenti commi 5, 6 e 7 sono escluse nei casi di dolo e colpa grave accertati con sentenza passata in giudicato. In tali casi l’azienda conserva piena la facoltà di rivalsa sulle retribuzioni, sulle indennità di fine lavoro ed in ogni altra forma consentita dalla legge”. Il motivo, nel contestare l’interpretazione data dalla Corte territoriale all’art. 26, commi 7 e 9, del CCNL 22 dicembre 2009 per i dirigenti delle imprese dei servizi di pubblica utilità non è fondato. Dunque, la disposizione contrattuale disciplina la «responsabilità civile e penale connessa alla prestazione» e, come risulta evidente dalla lettura dell’intero articolato, imposta dall’art. 1363, cod. civ., è applicabile nei soli casi in cui la responsabilità del dirigente sorga per fatti «direttamente connessi all’esercizio delle funzioni attribuitegli» dal datore di lavoro. Si tratta di quei casi nei quali le funzioni, che devono essere quelle conferite dal datore e non altre, sono esse stesse fonte della 19 responsabilità (come accade in tutte le fattispecie nelle quali il dirigente è chiamato a rispondere di illeciti riferibili al soggetto collettivo rappresentato) e non costituiscono una mera occasione alla quale si ricollega il comportamento deviante posto in essere dal dirigente. Ciò è reso evidente dall’apprezzamento dell’intera disciplina dettata dalle parti collettive, che hanno previsto in dette ipotesi: la facoltà del dirigente di dimettersi con diritto a percepire un’indennità pari al doppio di quella prevista per il mancato preavviso (comma 5); l’obbligo del datore di assicurare la difesa legale e di sopportarne i costi;
il diritto del dirigente a conservare la posizione dirigenziale anche nei casi di privazione della libertà personale. Se si interpreta l’inciso «fatti direttamente connessi all’esercizio delle funzioni attribuite» alla luce dell’intero articolato, emerge evidente la volontà delle parti collettive di mantenere esente da responsabilità il dirigente che, pur avendo operato nel rispetto degli obblighi che dal rapporto di lavoro scaturiscono, si ritrovi esposto ad iniziative giudiziarie, civili o penali, in relazione alle quali non è ipotizzabile alcun conflitto con il datore, nel cui interesse il dirigente stesso ha operato. Esulano, quindi, dall’ambito di applicazione dell’art. 26 del citato CCNL i casi in cui, come nella fattispecie, il dirigente, seppure in occasione dell’esercizio delle funzioni, ponga in essere condotte che, oltre a violare i precetti di legge, si pongano anche in contrasto con gli obblighi che scaturiscono dal rapporto di lavoro, che impone al prestatore di tutelare l’interesse del datore e di assicurare a quest’ultimo lealtà e fedeltà. 20 E’ utile rammentare, e ne dà atto la sentenza impugnata (pag. 4 della motivazione), che nel procedimento penale l’Azienda si era costituita parte civile, circostanza, questa, che da sola esclude, come questa Corte ha rilevato in relazione all’analoga questione del rimborso delle spese legali sostenute dal dipendente pubblico, che possa operare la disciplina che fa carico al datore di lavoro di assumere come propria la difesa del dirigente. Quella disciplina, lo si ribadisce, postula necessariamente la comunanza di interessi fra datore e prestatore, e la tutela di quest’ultimo è assicurata in ragione di detta comunanza, che giustifica la necessità di tenere indenne il dirigente da responsabilità che discendano direttamente, non mediatamente, dalla funzione svolta, salva l’ipotesi del dolo o della colpa grave. Non ha, quindi, errato la Corte territoriale nel ritenere che nella fattispecie le disposizioni della contrattazione collettiva non impedivano all’Azienda di risolvere il rapporto per giusta causa, a prescindere dagli esiti del processo penale ancora in corso all’epoca dell’intimazione del licenziamento. La sentenza impugnata va, pertanto, confermata, perché è sufficiente integrarne la motivazione, nei termini sopra indicati, ex art. 384, comma 4, cod. proc. civ. Come si è sopra ricordato, in data 6 dicembre 2013 la GL aveva chiesto la sospensione del procedimento disciplinare in attesa dell’esito del giudizio penale pendente al riguardo dei medesimi addebiti. Nella sentenza di appello si ricorda che la ricorrente esponeva in proposito “che con riferimento agli addebiti 21 elevati, è pendente in fase di indagini preliminari avanti la Procura della Repubblica di Verona il procedimento distinto al numero 13900/12 RGNR …. che nella contestazione di addebito in parola, si fa esplicito cenno alla possibilità di richiedere la sospensione del procedimento disciplinare, evidentemente in attesa degli esiti del processo penale”. Il 20 dicembre 2013, l’Amministrazione accoglieva la richiesta con la seguente motivazione “constatato che l’accertamento dei fatti a lei contestati è attualmente demandata all’Autorità giudiziaria in sede penale, accogliamo la sua richiesta in sospensione dell’iter disciplinare sino all’esito del suddetto procedimento giudiziale. Vorrà comunicarci tempestivamente la sua scelta processuale nell’ambito del procedimento penale in corso e l’esito della stessa, in conseguenza della quale provvederemo ad assumere le decisioni del caso”. Il 22 dicembre 2014 veniva pronunciata la sentenza penale di primo grado che condannava la lavoratrice in relazione ad una parte dei capi di imputazione originariamente contestati. Anche il profilo della censura relativa all’interpretazione dell’accordo non è fondata. Nell’interpretazione degli atti negoziali, quanto ai criteri ermeneutici, il primo e principale strumento è rappresentato dal senso letterale delle parole e delle espressioni utilizzate, con la conseguente preclusione del ricorso ad altri criteri interpretativi, quando la comune volontà delle parti emerga in modo certo ed immediato dalle espressioni adoperate e sia talmente chiara da precludere la ricerca di una volontà diversa;
il rilievo da assegnare alla 22 formulazione letterale va poi verificato alla luce dell'intero contesto contrattuale e le singole clausole vanno considerate in correlazione tra loro, dovendo procedersi al rispettivo coordinamento a norma dell’art. 1363, cod. civ., e con riguardo a tutta la formulazione letterale della dichiarazione negoziale, in ogni parte e parola che la compone, dovendo il giudice collegare e raffrontare tra loro frasi e parole al fine di chiarirne il significato (cfr., Cass., n. 18180 del 2007). A tali criteri si è attenuta la Corte d’Appello, nel rilevare che dalle affermazioni contenute sia nella istanza della lavoratrice che nella determinazione dell’Azienda, e dal contesto complessivo delle stesse, risultava che l’opportunità della sospensione era ricollegata agli esiti del processo penale e non alla formazione del giudicato. Il riferimento contenuto negli atti negoziali in questione, agli esiti del processo penale e all’ accertamento dei fatti in sede penale, collegava sul piano funzionale la richiesta e disposta sospensiva all’espletamento degli accertamenti in sede penale e non anche alla formazione del giudicato. Inoltre, ha osservato il giudice di appello che era verosimile che entrambe le parti avessero tenuto presente che la lavoratrice era assoggettata a misura cautelare personale e, dunque, da un lato non avrebbe potuto difendersi nel procedimento disciplinare, dall’altro non poteva svolgere le funzioni di direttore dell’area legale dell’Agenzia, per cui non c’era urgenza di definire al posizione in sede disciplinare. Ciò, anche considerando che l’interpretazione del contratto può essere sindacata in sede 23 di legittimità solo nel caso di violazione delle regole legali di ermeneutica contrattuale, non potendo, invece, la censura risolversi nella mera contrapposizione dell’interpretazione della ricorrente e quella accolta nella sentenza impugnata (Cass., n. 9461 del 2021). 4. Con il quarto motivo di ricorso si prospetta la violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto con particolare riferimento agli artt. 8 e 11 dello Statuto dell’Azienda (360, n. 3, cod. proc. civ.). Il giudice d’appello ha ritenuto affetta da inefficacia/nullità la clausola (art.4) del contratto integrativo individuale che, secondo l’assunto della ricorrente, imponeva all’Azienda, che aveva proceduto al licenziamento, di corrispondere un’indennità suppletiva alla lavoratrice a titolo risarcitorio o di incentivo all’esodo pari ad euro 300.000,00. E’ censurata la statuizione della Corte d’Appello che ha ritenuto che la possibilità di stipulare tale clausola non rientrava nei poteri conferiti al Direttore generale, e tale potere non avrebbe comunque potuto essere conferito, atteso che l’art. 8, lettera q), dello Statuto, attribuiva al Consiglio di amministrazione di deliberare in ordine a “Le modalità di assunzione dei dirigenti ed il relativo trattamento economico secondo i criteri del vigente CCNL”, senza che ciò potesse ricomprendere una clausola di stabilità. Ad avviso della ricorrente, la lettura della norma statutaria poneva in evidenza che si erano attribuiti al Consiglio di amministrazione i poteri di gestione del 24 rapporto che ricomprendevano anche la cessazione dello stesso, poteri espressamente delegati al Direttore generale. Dunque non vi era eccesso di delega , anche tenuto conto che dal 2009 in poi nessuna delle parti e tantomeno il CDA si erano dolute. 4.1. Il motivo si risolve in un’inammissibile critica dell’accertamento di merito compiuto dal giudice d’appello e sollecita questa Corte a fornire una diversa interpretazione del regolamento negoziale, senza tener conto dei limiti e della funzione del giudizio di legittimità ed esplicitare la violazione dei criteri ermeneutici. L’orientamento consolidato secondo cui l’interpretazione della volontà contrattuale si traduce in un’indagine di fatto riservata al giudice del merito (cfr. fra le più recenti Cass., n. 9461/ del 2021 e la giurisprudenza ivi richiamata), è stato precisato evidenziando che costituisce questione di merito, rimessa al giudice competente, valutare il grado di chiarezza della clausola contrattuale, ai fini dell'impiego articolato dei vari criteri ermeneutici (Cass. n. 8958 del 2021; Cass. n. 12360 del 2014), sicché la ricorrente per cassazione non si può limitare a denunciare l’erroneità di detto giudizio, sul rilievo che il dato letterale sarebbe privo di equivocità ed idoneo a manifestare la volontà dei contraenti, né può solo contrapporre a quella della sentenza impugnata l’interpretazione disattesa dalla Corte territoriale (cfr. fra le tante Cass. n. 9461 del 2021; Cass. n. 995 del 2021; Cass. n. 27136 del 2017), perché la cognizione del giudice di legittimità resta limitata alla violazione delle regole che presiedono all’attività interpretativa e, pertanto, le censure 25 non possono essere finalizzate a sollecitare, sotto l’apparente deduzione del vizio di violazione di legge, un’interpretazione diretta della clausola ad opera del giudice di legittimità. È stato affermato anche che, qualora il giudice, in presenza di espressioni non del tutto univoche e chiare, abbia ricostruito la volontà delle parti valorizzando il tenore letterale di una parte del testo e verificandone la coerenza con l’intero regolamento contrattuale, il risultato dell’attività interpretativa non può essere censurato in sede di legittimità prospettando una diversa ermeneusi, pur possibile, incentrata su altri termini utilizzati nel testo «in quanto la diversa interpretazione (scartata dal giudice) non si dimostra più vera di quella prevalsa, in ragione sia del tenore testuale che della lettura sistematica delle clausole compiuta dal giudicante» (Cass., n. 15471 del 2017). Sulla base del richiamato orientamento, qui ribadito, il motivo deve essere ritenuto inammissibile. 5. Con il quinto motivo si deduce la violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto con particolare riferimento agli artt. 1362, 1363, 1399 e 1346 del codice civile. Assume la ricorrente che il comportamento assunto dall’Azienda dal 2009 avrebbe dato luogo a ratifica dell’operato del Direttore generale quanto alla clausola di stabilità, non occorrendo la forma scritta, non avendo l’Azienda natura pubblica. 5.1. All’inammissibilità del motivo di ricorso relativo all’inefficacia della clausola di stabilità in quanto la stessa era stata adottata in materia non delegata al Direttore 26 generale, e ancor prima che non rientrava nella potestà deliberativa del Consiglio di Amministrazione, che consolida la statuizione sul punto della Corte d’Appello, consegue l’inammissibilità del presente motivo con cui si invoca un potere di ratifica del Consiglio di amministrazione. Nello svolgimento del fatto si è evidenziato che la Corte territoriale, ha fondato la decisione sulla nullità della clausola di stabilità del contratto individuale di lavoro su una pluralità di rationes decidendi, ciascuna idonea a sorreggere il decisum. Il rigetto o inammissibilità del motivo di ricorso formulato avverso una di dette distinte rationes della pronuncia determina la formazione di giudicato interno sulla stessa e ciò rende inammissibili le ulteriori censure, giacché la loro eventuale fondatezza non potrebbe mai condurre, stante l’intervenuta definitività dell’altra, alla cassazione della sentenza impugnata (cfr. fra le tante Cass. n. 13880 del 2020). 6. Con il sesto motivo di ricorso è denunciata, ex art. 360 n. 3 cod. proc. civ., la violazione dell’art. 97, Cost. e dell’art. 1343, cod. civ., e la ricorrente addebita alla Corte territoriale di avere erroneamente ritenuto affetto da nullità il regolamento contrattuale. Premette che le aziende speciali operano con carattere di economicità e imprenditorialità e, conseguentemente, nella gestione dei rapporti di lavoro non applicano i principi che valgono per l’impiego pubblico e, al pari dei datori di lavoro privati, sono libere di prevedere nella contrattazione individuale trattamenti economici e normativi di miglior favore per il prestatore, perché l’unico limite è rappresentato 27 dall’inderogabilità in peius delle disposizioni di legge e collettive. La nullità della clausola del contratto individuale andava, quindi, esclusa, essendo improprio il richiamo all’art. 97 Cost. e non ricorrendo nella fattispecie né la violazione dei principi fondamentali dell’ordinamento né, tantomeno, il contrasto con il buon costume, ossia con l’insieme dei principi e delle esigenze tecniche costituenti la morale sociale del contesto storico e ambientale. 6.1. La ritenuta inammissibilità del quarto e del quinto motivo consolida l’autonoma ratio decidendi sull’inapplicabilità alla fattispecie della clausola contrattuale di cui la ricorrente invoca l’applicazione, Il rigetto del motivo di ricorso formulato avverso una di dette distinte rationes della pronuncia determina la formazione di giudicato interno sulla stessa e ciò rende inammissibili le ulteriori censure, giacché la loro eventuale fondatezza non potrebbe mai condurre, come si è sopra detto al punto 5.1., stante l’intervenuta definitività dell’altra, alla cassazione della sentenza impugnata (cfr., fra le tante Cass. n. 13880/2020). Pertanto, per il suddetto principio, diviene inammissibile anche la sesta censura, con la quale è impugnato il capo della decisione inerente alla ritenuta nullità della disciplina negoziale. E’ vano, infatti, interrogarsi sulla validità in parte qua del regolamento contrattuale, una volta che quel regolamento è stato ritenuto inapplicabile alla fattispecie dedotta in causa. 7. Con il settimo motivo è dedotta la violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto in particolare art. 5 della legge n. 604 del 1966 e artt. 437, 115 e 116 cpc. 28 Il giudice di appello non aveva effettuato alcun approfondimento istruttorio in sede di processo del lavoro, nonostante sollecitato, anzi operando soccorso istruttorio rispetto alla controparte. La Corte d’Appello si era rifatta alla sentenza penale e aveva deciso in base ai fatti della sentenza del Tribunale. 7.1. Il motivo è inammissibile. Come questa Corte ha già affermato, in tema di procedimento disciplinare del pubblico dipendente, né l’art. 55-bis del d.lgs. n. 165 del 2001 che ne disciplina le forme ed i termini, né l’art. 55-ter dello stesso decreto, che ne regola i rapporti con il procedimento penale, impongono alla Pubblica Amministrazione di procedere ad autonoma istruttoria ai fini della contestazione disciplinare, ne consegue che, venuta meno la regola assoluta della pregiudizialità del processo penale rispetto al procedimento disciplinare, e disciplinato per legge il possibile conflitto fra gli esiti dei procedimenti (art. 55 ter, ultimo comma, citato e artt. 653 e 654 c.p.p.), nulla impedisce alla P.A. di dimostrare la fondatezza della contestazione disciplinare avvalendosi degli atti del procedimento penale e di ritenere che i medesimi forniscano, senza bisogno di ulteriori acquisizioni ed indagini, sufficienti elementi per la contestazione di illeciti disciplinari al proprio dipendente (Cass., n. 33979 del 2022). La Corte d’Appello ha fatto corretta applicazione dei suddetti principi, facendo puntuale richiamo alla sentenza penale (pagg. 17-21 della sentenza di appello), atteso che nel procedimento penale erano emersi elementi utili 29 all’accertamento dei fatti contestati in sede disciplinare in relazione ai quali veniva irrogato il licenziamento. Va inoltre, rilevato che il ricorrente che, in sede di legittimità, denunci il difetto di motivazione su un'istanza di ammissione di un mezzo istruttorio o sulla valutazione di un documento o di risultanze probatorie o processuali, ha l'onere di indicare specificamente le circostanze oggetto della prova o il contenuto del documento trascurato od erroneamente interpretato dal giudice di merito, provvedendo alla loro trascrizione, al fine di consentire al giudice di legittimità il controllo della decisività dei fatti da provare, e, quindi, delle prove stesse, che, per il principio di specificità del ricorso per cassazione, il giudice di legittimità deve essere in grado di compiere sulla base delle deduzioni contenute nel ricorso alle cui lacune non è consentito sopperire con indagini integrative (Cass., n. 19985 del 2017). Sotto tale profilo la censura non supera il vaglio di ammissibilità. 8. Il ricorso va rigettato. 9. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
PQM
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in euro 200,00 per esborsi, euro 5.000,00 per compensi professionali, oltre al rimborso delle spese generali nella misura del 15% ed agli accessori di legge. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore 30 importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del cit. art. 13, comma 1-bis, se dovuto. Roma, così deciso nella camera di consiglio del 13
- ricorrente -
contro A.G.E.C. -AZIENDA GESTIONE EDIFICI COMUNALI, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via Luigi Giuseppe Faravelli 22, presso lo studio degli avvocati ARTURO ES, LA NE che la rappresentano e difendono unitamente all’ avvocato FRANCO BALBI, - controricorrente- Oggetto LICENZIAMENTI DIMISSIONI PUBBLICO IMPIEGO R.G.N. 17804/2021 Cron. Rep. Ud. 13/12/2022 PU Civile Sent. Sez. L Num. 4769 Anno 2023 Presidente: MANNA ANTONIO Relatore: TRICOMI IRENE Data pubblicazione: 15/02/2023 2 avverso la sentenza n. 473/2020 della CORTE D'APPELLO di VENEZIA, depositata il 24/12/2020 R.G.N. 195/2017; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 13/12/2022 dal Consigliere Dott. IRENE TRICOMI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. ROBERTO MUCCI che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito l’Avvocato ER IR;
udito l’Avvocato GIOVANNI ALESSANDRO per delega verbale Avvocato FRANCO BALBI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 1. La Corte d’Appello di Venezia, con la sentenza n. 473 del 2020, ha accolto l’impugnazione proposta dall’Azienda Gestione Edifici Comunali, A.G.E.C. nei confronti di GL NC, avverso la sentenza emessa tra le parti dal Tribunale di Verona. 1.1. Dopo aver rigettato l’eccezione di nullità della procura alle liti conferita ai difensori dall’appellante in persona della dott.ssa Motta, il giudice di appello ha accolto l’impugnazione nel merito. Ha affermato la Corte d’Appello che nel termine assegnato per replicare all’appello incidentale proposto dalla GL, l’Azienda aveva depositato una nuova procura alle liti rilasciata dal Direttore generale facente funzioni GI Governo e contenente l’espressa ratifica del precedente operato dei difensori. Dunque, il difetto di rappresentanza processuale era stato sanato con effetto ex tunc, sanatoria ammissibile anche in appello in applicazione dell’art. 182, cod. proc. 3 civ., e secondo il consolidato insegnamento della giurisprudenza di legittimità. Inoltre, il Consiglio di amministrazione, nella seduta del 12 gennaio 2018, aveva deliberato di recepire un parere pro veritate reso dai suoi consulenti legali. Poiché tale parere, oltre a concludere per la nullità del contratto stipulato tra l’Azienda e la dott.ssa Motta per lo svolgimento dell’incarico di Direttore generale dell’Ente, si era espresso nel senso dell’efficacia versi terzi degli atti compiuti dalla dott.ssa Motta, ancorché sulla base di un conferimento di incarico nullo, doveva ritenersi che con la predetta delibera l’Azienda avesse inteso implicitamente ratificare tutti gli atti compiuti dalla dott.ssa Motta. 1.2. Nel merito, la Corte d’Appello ha affermato che, erroneamente, il Tribunale aveva ritenuto inefficace il licenziamento in quanto il procedimento disciplinare sospeso era stato riavviato dopo la sentenza di primo grado senza attendere il giudicato penale. Ricorda quindi che, in data 18 novembre 2013, l’Amministrazione aveva ricevuto comunicazione da parte della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Verona di applicazione in data 24 ottobre 2013 della misura cautelare della custodia cautelare a carico, tra gli altri, della GL in relazione ai capi di imputazione ivi riprodotti e riguardanti reati contro la Pubblica Amministrazione e la pubblica fede. In data 27 novembre 2013, l’Amministrazione aveva avviato il procedimento disciplinare a carico della lavoratrice in relazione ai predetti fatti, oggetto di imputazione in sede penale. 4 In data 6 dicembre 2013, la GL aveva chiesto la sospensione del procedimento disciplinare in attesa dell’esito del giudizio penale pendente al riguardo dei medesimi addebiti. La ricorrente esponeva in proposito “che con riferimento agli addebiti elevati, è pendente in fase di indagini preliminari avanti la Procura della Repubblica di Verona il procedimento distinto al numero 13900/12 RGNR …. che nella contestazione di addebito in parola, si fa esplicito cenno alla possibilità di richiedere la sospensione del procedimento disciplinare, evidentemente in attesa degli esiti del processo penale”. Il 20 dicembre 2013, l’Amministrazione accoglieva la richiesta con la seguente motivazione “constatato che l’accertamento dei fatti a lei contestati è attualmente demandata all’Autorità giudiziaria in sede penale, accogliamo la sua richiesta in sospensione dell’iter disciplinare sino all’esito del suddetto procedimento giudiziale. Vorrà comunicarci tempestivamente la sua scelta processuale nell’ambito del procedimento penale in corso e l’esito della stessa, in conseguenza della quale provvederemo ad assumere le decisioni del caso”. Il 22 dicembre 2014 veniva pronunciata la sentenza penale di primo grado che condannava la lavoratrice in relazione ad una parte dei capi di imputazione originariamente contestati. La lavoratrice era stata sottoposta alla misura cautelare della custodia cautelare in carcere e poi a quella degli arresti domiciliari dal 24 ottobre 2013 sino al termine del giudizio di primo grado. 5 Il 23 dicembre 2014 l’Amministrazione aveva riavviato il procedimento disciplinare con la seguente motivazione “facciamo seguito alla nostra contestazione di addebito disciplinare del 27 novembre 2013, alla sua richiesta e sospensione del procedimento stesso del 6 dicembre 2013 ed alla nostra successiva comunicazione in data 20 dicembre 2013 con la quale, constatato che l’accertamento dei fatti contestati era al vaglio dell’autorità giudiziaria in sede penale convenivamo sull’opportunità di sospendere l’iter disciplinare. Con la sentenza emessa in data 22 dicembre 2014 il Tribunale di Verona ha accertato che sono a lei ascrivibili alcuni dei fatti oggetto della contestazione disciplinare de quo. Nel corso del procedimento penale di primo grado sono emersi elementi utili all’accertamento e alla valutazione dei fatti a lei contestati sotto il profilo disciplinare. Alla luce di quanto sopra riteniamo siano venute meno le ragioni della sospensione del procedimento disciplinare in questione”. Con provvedimento del 27 Aprile 2015, l’Amministrazione licenziava la GL per giusta causa rilevando che “nel corso del procedimento penale di primo grado conclusosi con la sentenza del 22 dicembre u.s. abbiamo potuto verificare che gran parte dei fatti a lei contestati sotto il profilo disciplinare dei quale eravamo venuti a conoscenza a seguito della comunicazione ex art. 129 comma tre- bis del d.lgs. n. 271 del 1989 trasmessa dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Verona, sono effettivamente a lei attribuibili”, e ritenendo che “Al di là della loro rilevanza sotto il profilo penale, i fatti materiali da lei compiuti appaiono di per sé idonei a far venire meno 6 il necessario vincolo fiduciario posto a fondamento del rapporto di lavoro dirigenziale”. La Corte d’Appello, quindi ha affermato che la sospensione del procedimento penale trovava fonte solo nell’accordo tra le parti, non risultando pertinente l’art. 26 del CCNL, che riguardava le responsabilità civile e penale connessa all’esercizio delle proprie funzioni. Tale accordo doveva essere interpretato come temporalmente circoscritto al processo penale di primo grado, in quanto a partire da quel momento l’Azienda poteva disporre di tutti gli elementi probatori per assumere le sue determinazioni in sede disciplinari. Pertanto, la ripresa del procedimento disciplinare il giorno successivo alla sentenza di primo grado era legittima. 1.3. La Corte d’Appello ha affermato, quindi, che erroneamente il Tribunale aveva ritenuto inefficace il licenziamento per violazione della clausola di stabilità prevista dall’art. 4 del contratto integrativo individuale del 13 maggio 2009, in relazione al mancato pagamento dell’importo di euro 300.000 ivi previsto a pena di inefficacia o invalidità del licenziamento. Ad avviso della Corte d’Appello, tale clausola, o almeno la pattuizione dell’indennità era inefficace. Il Direttore generale dell’Agenzia, all’epoca Sandro AG che concorreva nei reati per cui era stata condannata la lavoratrice, non aveva il potere di stipulare la clausola in esame in materia di risoluzione del rapporto, recesso, annullamento, licenziamento ecc. 7 La clausola in questione al punto 4.7. prevedeva “qualora comunque A.G.E.C. decidesse di avviare il licenziamento (o altra procedura comunque volta alla risoluzione, recessione, annullamento, ecc. del rapporto di lavoro) dell’avvocato NC GL, ferme restanti le tutele previste dall’ordinamento, del CCNL e dal presente contratto integrativo, si pattuisce un’indennità suppletiva, a titolo risarcitorio e/o quale incentivo all’esodo, di euro 300.000 annui al netto quindi di imposte dirette e indirette, spese legali, oneri assicurativi e previdenziali che pertanto dovranno essere quantificate e aggiunte all’importo di euro 300.000 annui. Detta indennità suppletiva risarcitoria e/o incentivo all’esodo dovrà essere corrisposta contestualmente alla comunicazione di licenziamento, a pena di non validità e/o inefficacia dello stesso”. Invero, il Consiglio di amministrazione dell’Azienda in data 20 gennaio 2009, richiamato in particolare l’art. 8, comma 2, lettera q), dello Statuto, aveva deliberato tra l’altro di incaricare il Direttore generale di adeguare il trattamento economico della GL e lo aveva autorizzato “qualora lo ritengo opportuno, a rinnovare integrare o ridefinire i contratti di lavoro integrativi dirigenziali dei tre dirigenti in servizi con contratto Confservizi - Federmanager, interessati al presente provvedimento, sia per quanto riguarda i compiti e le relative responsabilità, sia per ogni altro aspetto giuridico”. Il richiamato art. 8 dello Statuto, in materia di competenza del Consiglio di amministrazione, prevede, alla lettera q), che il Consiglio di amministrazione delibera in ordine a “Le modalità di assunzione dei dirigenti ed il 8 relativo trattamento economico secondo i criteri vigente CCNL”. La Corte d’Appello, quindi, ha affermato che la previsione di una clausola di stabilità del rapporto di lavoro non rientrava nella materia delle “modalità di assunzione” e del “trattamento economico” del dirigente, contemplate dall’art. 8, lettera q) dello Statuto, bensì in quella delle modalità di cessazione del rapporto di lavoro che non sono state oggetto di deleghe espressa al Direttore generale da parte del Consiglio di amministrazione (e che non rientrano neppure nel novero delle materie previste dal richiamato art. 8 dello Statuto, che contempla solo la delibera in ordine alla risoluzione del rapporto di lavoro del Dirigente generale). Da ciò conseguiva l’inefficacia degli atti compiuti dal Direttore generale, eccedenti la delega sotto il duplice profilo dell’esercizio di poteri non espressamente delegati e dell’esercizio di poteri comunque non rientranti tra le attribuzioni dello stesso delegante e che quindi non potevano essere ricompresi in quella parte della delega che fa riferimento ad ogni altro aspetto giuridico. Pertanto la clausola in esame era inefficace. La Corte d’Appello ha affermato, inoltre, che l’Azienda non aveva mai ratificato l’operato del Direttore generale AG con riguardo alla clausola di stabilità, anzi nel presente giudizio l’Azienda aveva eccepito il suo difetto di poteri rappresentativi, oltre che la nullità della clausola. Le considerazioni della lavoratrice sulla configurabilità di una ratifica per fatti concludenti erano generiche e 9 comunque infondate, dovendo in ogni caso la ratifica assumere la stessa forma del contratto da ratificare ai sensi dell’articolo 1399 del codice civile, nel caso di specie, stante la natura pubblica dell’ente, la forma scritta. La clausola in ogni caso era viziata da nullità per indeterminatezza dell’oggetto ai sensi degli articoli 1346- 1418 del codice civile, laddove attribuiva al Direttore generale il potere di “rinnovare integrare ridefinire i contratti di lavoro integrativi dirigenziali … per ogni altro aspetto giuridico”, atteso che resta assolutamente indeterminato il perimetro “di ogni altro aspetto giuridico” entro il quale il Direttore generale può agire. Dunque, il contratto integrativo del 13 maggio 2009 stipulato in esecuzione di tale delega, per tutto ciò che non riguardava in maniera specifica il trattamento economico del dirigente, la ridefinizione dei suoi compiti e le relative responsabilità (oggetto di delega precisa e puntuale), e quindi in definitiva, per quanto qui rileva, nella parte in cui prevede la clausola di stabilità in esame (art. 4) era inefficace. La clausola era nulla per violazione dell’articolo 97 Cost., in quanto l’Azienda è un ente pubblico strumentale del Comune di Verona, che deve attenersi agli indirizzi trasmessi all’Amministrazione comunale che vigila sulla corretta attuazione dei medesimi. La Corte d’Appello richiama la giurisprudenza di legittimità in tema di applicabilità all’Azienda speciale della regola della forma scritta ad substantiam per i contratti della P.A. (Cass., n. 9219 del 2019). 10 Ritenuto l’applicabilità dei principi dell’art. 97 Cost. anche all’Agenzia, il giudice di appello rilevava che la stipulazione della clausola di stabilità in questione era nulla per violazione dell’articolo 1418, cod. civ., con particolare riferimento al principio di buon andamento della Pubblica Amministrazione. In modo che tutto irragionevole, la clausola poneva a carico dell’Azienda una penale non a fronte di un inadempimento ma rispetto all’esercizio in una facoltà altrimenti lecita. Pertanto, poteva ravvisarsi anche nullità per difetto di causa subspecie di difetto di sinallagma contrattuale. RA ragione di nullità per motivo illecito determinante andava ravvisato nella circostanza che il Direttore generale AG concorreva nei reati imputati anche alla GL e commessi nel 2010 e nel 2013, di talché doveva ritenersi che attraverso tale contratto i due correi intendevano assicurare la stabilità del rapporto di lavoro della GL, o comunque garantirle, anche in ipotesi di risoluzione del rapporto di lavoro a seguito di giudicato penale per gravi reati dolosi commessi nell’esercizio delle funzioni, un ragguardevole importo di euro 300.000, netti. Il licenziamento poteva essere erogato alla GL senza la corresponsione della somma prevista. 1.4. La Corte d’Appello, quindi, ha ricordato le ragioni del licenziamento (pagg. 18 -20 della sentenza di appello) e la motivazione della sentenza emessa dal Tribunale di Verona in sede penale, confermata nei successivi gradi di giudizio, affermando la sussistenza non solo della 11 giustificatezza ma anche della giusta causa di licenziamento, in quanto riguardavano gravi violazioni dolose commesse nello svolgimento di gare d’appalto per favorire talune imprese a discapito di altre. Fatti certamente idonei a determinare in modo irreversibile la lesione della fiducia del datore di lavoro nella correttezza dei futuri adempimenti. 1.5. La Corte d’Appello ha rigettato l’appello incidentale della lavoratrice e ha ritenuto infondata l’eccezione secondo cui il licenziamento era stata intimato da soggetto privo di potere rappresentativo. Ha affermato che non era dirimente la legittimità/illegittimità/nullità/annullabilità dell’atto di nomina del Direttore generale che aveva firmato il licenziamento, trovando applicazione la fattispecie del funzionario di fatto, i cui atti sono regolati dal principio di conservazione del valore giuridico. Inoltre A.G.E.C. aveva ratificato l’operato della dirigente Motta sia implicitamente, attraverso la delibera del Consiglio di amministrazione del 12 gennaio 2018, sia espressamente attraverso la nuova procura rilasciata dal Direttore generale facente funzioni GI Governo, volta a contrastare l’impugnazione del licenziamento promosso dalla lavoratrice, ritenendo, quindi, A.G.E.C. legittimo e corrispondente ai propri interessi il recesso in questione. 1.6. Veniva disatteso anche l’appello incidentale relativo al difetto di specificità del licenziamento. Nella contestazione disciplinare del 27 novembre 2013 si faceva espressamente riferimento alla 12 comunicazione ai sensi dell’articolo 129 del d.lgs. n. 271 del 1989 e quindi ai capi di imputazione ivi contenuti. Inoltre la contestazione riproduceva espressamente gli addebiti riferiti alla posizione della GL, indicando specificamente quali condotte gli erano attribuite in relazione al suo ruolo di Commissario di Commissione di gara avente ad oggetto il servizio di distribuzione pasti presso mense del Comune di Venezia 2013-2016 (consistenti nell’assegnazione arbitraria di punteggi, nell’aver prestato il consenso all’accesso agli atti di gara a soggetti non autorizzati che hanno espresso valutazioni senza attestarne la presenza nel verbale di gara, nella sottoscrizione di tutti verbale in unica data) e quali condotte vengono addebitate in relazione al ruolo di Commissario di Commissione di gara avente per oggetto il servizio di distribuzione passi 2010 -2013 (inserimento di punteggi prima dell’apertura delle buste contenenti le offerte economica, sottoscrizione tutti i verbali in unica data attestandone la redazione in epoca diversa). Quanto alla comunicazione di riapertura del procedimento disciplinare, dal suo chiaro tenore emerge che il datore di lavoro ha inteso circoscrivere gli addebiti disciplinari a quelli risultanti provati in sede penale, sicchè erano noti alla lavoratrice anche gli addebiti in relazione ai quali il procedimento disciplinare veniva riavviato. La GL si era ampiamente difesa, anche nel merito dei singoli addebiti. 1.7. Anche il motivo di appello incidentale relativo alla tardività del licenziamento era infondato in ragione della scansione del procedimento disciplinare. 13 1.8 La Corte d’Appello rigettava anche le censure incidentali relative alla disparità di trattamento, e al difetto di proporzionalità della sanzione irrogata rispetto alle sanzioni conservative erogate ad altri lavoratori, tenuto conto, in particolare, della gravità dei fatti. 2. Per la cassazione della sentenza di appello ricorre la lavoratrice prospettando sette motivi di ricorso. 3. Resiste l’Azienda con controricorso. 4. Il Procuratore Generale ha depositato conclusioni scritte con cui ha chiesto il rigetto del ricorso. 5. Entrambe le parti hanno depositato memoria. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con il primo motivo di ricorso è dedotta la nullità della sentenza e del procedimento per erronea applicazione e violazione dell’art. 182, cod. proc. civ. (art. 360, n. 4, cod. proc. civ.). È censurata la statuizione con cui la Corte d’Appello ha disatteso l’eccezione di difetto di rappresentanza processuale, proposta dalla lavoratrice in quanto la procura alle liti era stata rilasciata dal Dirigente, dott.ssa Motta, la cui nomina era stata poi annullata con delibera del 12 gennaio 2018. La nuova procura era stata rilasciata solo in sede di memoria, depositata a seguito dell’appello incidentale, allorchè il termine per l’impugnazione era spirato. Dunque, ad avviso della ricorrente, si sarebbe verificata decadenza non sanabile, per inesistenza della procura, per cui non poteva essere invocato l’art. 182, cod. proc. civ. 14 1.1. Il motivo non è fondato in quanto, correttamente la Corte territoriale ha ritenuto l’efficacia sanante dell’avvenuta costituzione in giudizio del Direttore Generale, nominato successivamente alla dichiarazione di nullità del contratto a suo tempo stipulato dall’A.G.E.C. con la dott. CR Motta, la quale aveva rilasciato la procura spesa in sede di impugnazione. Nell’interpretare l’art. 182, cod. proc. civ., nel testo, risultante all’esito della modifica operata dalla legge n. 69 del 2009, applicabile alla fattispecie ratione temporis, le Sezioni Unite di questa Corte hanno chiarito che la norma contempla due diverse situazioni «non assimilabili e tantomeno sovrapponibili», perché si riferisce, da un lato, alla rappresentanza sostanziale del soggetto che sta in giudizio, che implica il potere di disporre del diritto in contestazione, dall’altro alla rappresentanza tecnica, che postula il rilascio della procura, nelle forme imposte dal codice di rito, a soggetto munito di ius postulandi. Muovendo da detta premessa hanno evidenziato che la riforma del 2009 ha avuto portata innovativa solo sulla rappresentanza tecnica perché, quanto a quella sostanziale, anche nella vigenza dell’originario testo dell’art. 182 cod. proc. civ., era consolidata l’opinione secondo cui «il difetto di rappresentanza sostanziale, che si traduce nel processo nella mancanza di una delle condizioni dell’azione, si sana, in ogni stato e grado, mediante la costituzione del soggetto legittimato, il quale così ratifica l’operato del “falso rappresentante”» (Cass. S.U. 21 dicembre 2022 n. 37434). Le Sezioni Unite hanno, quindi, precisato che nei casi di difetto della rappresentanza sostanziale, «la sanatoria 15 “ex tunc” costituisce un effetto connaturato alla costituzione in giudizio della persona legittimata o al deposito in atti di autorizzazioni o ratifica, come del pari l’intervento dell’assistenza imposta dalla legge». Il richiamo al principio di diritto enunciato dalle Sezioni Unite, qui ribadito, è sufficiente per respingere il motivo di ricorso, che opera una sovrapposizione, anche nei richiami giurisprudenziali invocati, della rappresentanza sostanziale con quella tecnica e infondatamente argomenta su una supposta inesistenza della procura, in una fattispecie in cui l’asserita nullità dell’atto, sul quale si fondava il potere di rappresentanza speso nel conferimento del mandato difensivo, potrebbe incidere solo su detto potere e rendere la procura non inesistente, bensì rilasciata da soggetto non legittimato sul piano sostanziale, soggetto il cui operato può essere in ogni momento sanato dal titolare del diritto controverso. Correttamente, pertanto, la Corte distrettuale ha ritenuto non rilevante la circostanza, sulla quale insiste la ricorrente, dell’avvenuta sanatoria del difetto di rappresentanza a termine di impugnazione ormai spirato. L’art. 182 cod. proc. civ., infatti, è applicabile anche al giudizio di appello (Cass. n. 13597 del 2021; Cass. n. 6041 del 2018) ed è chiaro nel far retroagire gli effetti della sanatoria al «momento della prima notificazione». 2. Con il secondo motivo è dedotta la violazione e falsa applicazione di norme di diritto con riferimento agli artt. 1324 e 1399, cod. civ., e all’art. 5, comma 2, del d.lgs. n. 165 del 2001. 16 La sentenza di appello è censurata in quanto non ha accolto la dedotta illegittimità del licenziamento e del procedimento disciplinare, per essere stati adottati da un soggetto, la dott.ssa Motta, priva di potere di rappresentanza e gestione, in quanto illegittimamente nominata. Non era possibile la ratifica con effetti retroattivi, in quanto il licenziamento era inesistente, né poteva trovare applicazione la teoria del funzionario di fatto. 2.1. Il motivo non è fondato, alla luce del principio di diritto, da tempo enunciato da questa Corte, secondo cui il licenziamento intimato da organo privo del potere di rappresentanza, appartenente alla struttura organizzativa del datore di lavoro, non è né nullo, né annullabile, bensì temporaneamente privo di effetti nei confronti dell'ente irregolarmente rappresentato, che è l'unico soggetto dal quale, finché non intervenga la ratifica, tale temporanea inefficacia può essere fatta valere (Cass., n. 17999 del 2019, ed i precedenti ivi richiamati in motivazione). E’ stato ribadito dalla pronuncia citata che la ratifica può avvenire anche per mezzo della costituzione in giudizio del datore, perché la manifestata volontà di resistere all’impugnazione del recesso implica l’accettazione degli effetti dell’atto impugnato posto in essere dal falsus procurator. Si è aggiunto, infine, che l’efficacia retroattiva connaturata alla ratifica impedisce al lavoratore incolpato di opporre al datore preclusioni o decadenze verificatesi medio tempore in quanto il dipendente licenziato non può invocare l’art. 1399, comma 2, cod. civ., nella parte in cui fa salvi i diritti dei terzi, atteso che tali devono ritenersi solo i 17 soggetti aventi causa dal dominus di diritti incompatibili con quello oggetto del negozio ratificato. Dai richiamati principi, condivisi dal Collegio e qui ribaditi, discende l’infondatezza delle censure formulate dalla ricorrente, la quale erroneamente richiama il diverso orientamento espresso in relazione al licenziamento intimato da soggetto che non riveste la qualità di datore di lavoro. Va ribadito, infatti, che l’asserita nullità del contratto stipulato da A.G.E.C. con il Direttore generale dell’epoca, nullità che si assume ancora sub iudice, potrebbe, in ipotesi, incidere sul potere di rappresentanza speso dalla Motta, ma giammai rendere l’atto inesistente o riferibile a soggetto diverso da quello del quale il nome è stato speso. 3. Con il terzo motivo di ricorso è prospettata la violazione e falsa applicazione di norme di diritto con particolare riferimento agli artt. 1362-1363, 1367, cod. civ., e all’art. 26, commi 7 e 9, del CCNL Dirigenti Confservizi. Si censura la statuizione che ha ritenuto legittimo il licenziamento irrogato dopo la ripresa del procedimento disciplinare, intervenuta all’esito della sentenza penale di primo grado. Ad avviso della ricorrente, la volontà delle parti era di attendere il giudicato penale, e la proposta della lavoratrice di sospensione non era stata fatta perché la stessa aveva ritenuto non applicabile l’art. 26 del CCNL, che anzi offriva all’accordo supporto normativo. 3.1. occorre premettere che l’art. 26 del CCNL Confservizi Dirigenti 2012 regola la “Responsabilità civile 18 e penale connessa alla prestazione”, e al comma 1 prevede che “La responsabilità civile verso terzi per fatti compiuti dal dirigente nell’esercizio delle proprie funzioni è a carico dell’azienda, che provvede a propria cura e spese attraverso polizze assicurative RCT e RCO”. Il comma 7 stabilisce “Il rinvio a giudizio del dirigente per fatti direttamente attinenti all’esercizio delle funzioni attribuitegli non costituisce di per sè giustificato motivo di licenziamento. In caso di privazione della libertà personale il dirigente ha diritto alla conservazione del posto con decorrenza della retribuzione”. Il comma 9 prevede “Le garanzie e le tutele di cui ai precedenti commi 5, 6 e 7 sono escluse nei casi di dolo e colpa grave accertati con sentenza passata in giudicato. In tali casi l’azienda conserva piena la facoltà di rivalsa sulle retribuzioni, sulle indennità di fine lavoro ed in ogni altra forma consentita dalla legge”. Il motivo, nel contestare l’interpretazione data dalla Corte territoriale all’art. 26, commi 7 e 9, del CCNL 22 dicembre 2009 per i dirigenti delle imprese dei servizi di pubblica utilità non è fondato. Dunque, la disposizione contrattuale disciplina la «responsabilità civile e penale connessa alla prestazione» e, come risulta evidente dalla lettura dell’intero articolato, imposta dall’art. 1363, cod. civ., è applicabile nei soli casi in cui la responsabilità del dirigente sorga per fatti «direttamente connessi all’esercizio delle funzioni attribuitegli» dal datore di lavoro. Si tratta di quei casi nei quali le funzioni, che devono essere quelle conferite dal datore e non altre, sono esse stesse fonte della 19 responsabilità (come accade in tutte le fattispecie nelle quali il dirigente è chiamato a rispondere di illeciti riferibili al soggetto collettivo rappresentato) e non costituiscono una mera occasione alla quale si ricollega il comportamento deviante posto in essere dal dirigente. Ciò è reso evidente dall’apprezzamento dell’intera disciplina dettata dalle parti collettive, che hanno previsto in dette ipotesi: la facoltà del dirigente di dimettersi con diritto a percepire un’indennità pari al doppio di quella prevista per il mancato preavviso (comma 5); l’obbligo del datore di assicurare la difesa legale e di sopportarne i costi;
il diritto del dirigente a conservare la posizione dirigenziale anche nei casi di privazione della libertà personale. Se si interpreta l’inciso «fatti direttamente connessi all’esercizio delle funzioni attribuite» alla luce dell’intero articolato, emerge evidente la volontà delle parti collettive di mantenere esente da responsabilità il dirigente che, pur avendo operato nel rispetto degli obblighi che dal rapporto di lavoro scaturiscono, si ritrovi esposto ad iniziative giudiziarie, civili o penali, in relazione alle quali non è ipotizzabile alcun conflitto con il datore, nel cui interesse il dirigente stesso ha operato. Esulano, quindi, dall’ambito di applicazione dell’art. 26 del citato CCNL i casi in cui, come nella fattispecie, il dirigente, seppure in occasione dell’esercizio delle funzioni, ponga in essere condotte che, oltre a violare i precetti di legge, si pongano anche in contrasto con gli obblighi che scaturiscono dal rapporto di lavoro, che impone al prestatore di tutelare l’interesse del datore e di assicurare a quest’ultimo lealtà e fedeltà. 20 E’ utile rammentare, e ne dà atto la sentenza impugnata (pag. 4 della motivazione), che nel procedimento penale l’Azienda si era costituita parte civile, circostanza, questa, che da sola esclude, come questa Corte ha rilevato in relazione all’analoga questione del rimborso delle spese legali sostenute dal dipendente pubblico, che possa operare la disciplina che fa carico al datore di lavoro di assumere come propria la difesa del dirigente. Quella disciplina, lo si ribadisce, postula necessariamente la comunanza di interessi fra datore e prestatore, e la tutela di quest’ultimo è assicurata in ragione di detta comunanza, che giustifica la necessità di tenere indenne il dirigente da responsabilità che discendano direttamente, non mediatamente, dalla funzione svolta, salva l’ipotesi del dolo o della colpa grave. Non ha, quindi, errato la Corte territoriale nel ritenere che nella fattispecie le disposizioni della contrattazione collettiva non impedivano all’Azienda di risolvere il rapporto per giusta causa, a prescindere dagli esiti del processo penale ancora in corso all’epoca dell’intimazione del licenziamento. La sentenza impugnata va, pertanto, confermata, perché è sufficiente integrarne la motivazione, nei termini sopra indicati, ex art. 384, comma 4, cod. proc. civ. Come si è sopra ricordato, in data 6 dicembre 2013 la GL aveva chiesto la sospensione del procedimento disciplinare in attesa dell’esito del giudizio penale pendente al riguardo dei medesimi addebiti. Nella sentenza di appello si ricorda che la ricorrente esponeva in proposito “che con riferimento agli addebiti 21 elevati, è pendente in fase di indagini preliminari avanti la Procura della Repubblica di Verona il procedimento distinto al numero 13900/12 RGNR …. che nella contestazione di addebito in parola, si fa esplicito cenno alla possibilità di richiedere la sospensione del procedimento disciplinare, evidentemente in attesa degli esiti del processo penale”. Il 20 dicembre 2013, l’Amministrazione accoglieva la richiesta con la seguente motivazione “constatato che l’accertamento dei fatti a lei contestati è attualmente demandata all’Autorità giudiziaria in sede penale, accogliamo la sua richiesta in sospensione dell’iter disciplinare sino all’esito del suddetto procedimento giudiziale. Vorrà comunicarci tempestivamente la sua scelta processuale nell’ambito del procedimento penale in corso e l’esito della stessa, in conseguenza della quale provvederemo ad assumere le decisioni del caso”. Il 22 dicembre 2014 veniva pronunciata la sentenza penale di primo grado che condannava la lavoratrice in relazione ad una parte dei capi di imputazione originariamente contestati. Anche il profilo della censura relativa all’interpretazione dell’accordo non è fondata. Nell’interpretazione degli atti negoziali, quanto ai criteri ermeneutici, il primo e principale strumento è rappresentato dal senso letterale delle parole e delle espressioni utilizzate, con la conseguente preclusione del ricorso ad altri criteri interpretativi, quando la comune volontà delle parti emerga in modo certo ed immediato dalle espressioni adoperate e sia talmente chiara da precludere la ricerca di una volontà diversa;
il rilievo da assegnare alla 22 formulazione letterale va poi verificato alla luce dell'intero contesto contrattuale e le singole clausole vanno considerate in correlazione tra loro, dovendo procedersi al rispettivo coordinamento a norma dell’art. 1363, cod. civ., e con riguardo a tutta la formulazione letterale della dichiarazione negoziale, in ogni parte e parola che la compone, dovendo il giudice collegare e raffrontare tra loro frasi e parole al fine di chiarirne il significato (cfr., Cass., n. 18180 del 2007). A tali criteri si è attenuta la Corte d’Appello, nel rilevare che dalle affermazioni contenute sia nella istanza della lavoratrice che nella determinazione dell’Azienda, e dal contesto complessivo delle stesse, risultava che l’opportunità della sospensione era ricollegata agli esiti del processo penale e non alla formazione del giudicato. Il riferimento contenuto negli atti negoziali in questione, agli esiti del processo penale e all’ accertamento dei fatti in sede penale, collegava sul piano funzionale la richiesta e disposta sospensiva all’espletamento degli accertamenti in sede penale e non anche alla formazione del giudicato. Inoltre, ha osservato il giudice di appello che era verosimile che entrambe le parti avessero tenuto presente che la lavoratrice era assoggettata a misura cautelare personale e, dunque, da un lato non avrebbe potuto difendersi nel procedimento disciplinare, dall’altro non poteva svolgere le funzioni di direttore dell’area legale dell’Agenzia, per cui non c’era urgenza di definire al posizione in sede disciplinare. Ciò, anche considerando che l’interpretazione del contratto può essere sindacata in sede 23 di legittimità solo nel caso di violazione delle regole legali di ermeneutica contrattuale, non potendo, invece, la censura risolversi nella mera contrapposizione dell’interpretazione della ricorrente e quella accolta nella sentenza impugnata (Cass., n. 9461 del 2021). 4. Con il quarto motivo di ricorso si prospetta la violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto con particolare riferimento agli artt. 8 e 11 dello Statuto dell’Azienda (360, n. 3, cod. proc. civ.). Il giudice d’appello ha ritenuto affetta da inefficacia/nullità la clausola (art.4) del contratto integrativo individuale che, secondo l’assunto della ricorrente, imponeva all’Azienda, che aveva proceduto al licenziamento, di corrispondere un’indennità suppletiva alla lavoratrice a titolo risarcitorio o di incentivo all’esodo pari ad euro 300.000,00. E’ censurata la statuizione della Corte d’Appello che ha ritenuto che la possibilità di stipulare tale clausola non rientrava nei poteri conferiti al Direttore generale, e tale potere non avrebbe comunque potuto essere conferito, atteso che l’art. 8, lettera q), dello Statuto, attribuiva al Consiglio di amministrazione di deliberare in ordine a “Le modalità di assunzione dei dirigenti ed il relativo trattamento economico secondo i criteri del vigente CCNL”, senza che ciò potesse ricomprendere una clausola di stabilità. Ad avviso della ricorrente, la lettura della norma statutaria poneva in evidenza che si erano attribuiti al Consiglio di amministrazione i poteri di gestione del 24 rapporto che ricomprendevano anche la cessazione dello stesso, poteri espressamente delegati al Direttore generale. Dunque non vi era eccesso di delega , anche tenuto conto che dal 2009 in poi nessuna delle parti e tantomeno il CDA si erano dolute. 4.1. Il motivo si risolve in un’inammissibile critica dell’accertamento di merito compiuto dal giudice d’appello e sollecita questa Corte a fornire una diversa interpretazione del regolamento negoziale, senza tener conto dei limiti e della funzione del giudizio di legittimità ed esplicitare la violazione dei criteri ermeneutici. L’orientamento consolidato secondo cui l’interpretazione della volontà contrattuale si traduce in un’indagine di fatto riservata al giudice del merito (cfr. fra le più recenti Cass., n. 9461/ del 2021 e la giurisprudenza ivi richiamata), è stato precisato evidenziando che costituisce questione di merito, rimessa al giudice competente, valutare il grado di chiarezza della clausola contrattuale, ai fini dell'impiego articolato dei vari criteri ermeneutici (Cass. n. 8958 del 2021; Cass. n. 12360 del 2014), sicché la ricorrente per cassazione non si può limitare a denunciare l’erroneità di detto giudizio, sul rilievo che il dato letterale sarebbe privo di equivocità ed idoneo a manifestare la volontà dei contraenti, né può solo contrapporre a quella della sentenza impugnata l’interpretazione disattesa dalla Corte territoriale (cfr. fra le tante Cass. n. 9461 del 2021; Cass. n. 995 del 2021; Cass. n. 27136 del 2017), perché la cognizione del giudice di legittimità resta limitata alla violazione delle regole che presiedono all’attività interpretativa e, pertanto, le censure 25 non possono essere finalizzate a sollecitare, sotto l’apparente deduzione del vizio di violazione di legge, un’interpretazione diretta della clausola ad opera del giudice di legittimità. È stato affermato anche che, qualora il giudice, in presenza di espressioni non del tutto univoche e chiare, abbia ricostruito la volontà delle parti valorizzando il tenore letterale di una parte del testo e verificandone la coerenza con l’intero regolamento contrattuale, il risultato dell’attività interpretativa non può essere censurato in sede di legittimità prospettando una diversa ermeneusi, pur possibile, incentrata su altri termini utilizzati nel testo «in quanto la diversa interpretazione (scartata dal giudice) non si dimostra più vera di quella prevalsa, in ragione sia del tenore testuale che della lettura sistematica delle clausole compiuta dal giudicante» (Cass., n. 15471 del 2017). Sulla base del richiamato orientamento, qui ribadito, il motivo deve essere ritenuto inammissibile. 5. Con il quinto motivo si deduce la violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto con particolare riferimento agli artt. 1362, 1363, 1399 e 1346 del codice civile. Assume la ricorrente che il comportamento assunto dall’Azienda dal 2009 avrebbe dato luogo a ratifica dell’operato del Direttore generale quanto alla clausola di stabilità, non occorrendo la forma scritta, non avendo l’Azienda natura pubblica. 5.1. All’inammissibilità del motivo di ricorso relativo all’inefficacia della clausola di stabilità in quanto la stessa era stata adottata in materia non delegata al Direttore 26 generale, e ancor prima che non rientrava nella potestà deliberativa del Consiglio di Amministrazione, che consolida la statuizione sul punto della Corte d’Appello, consegue l’inammissibilità del presente motivo con cui si invoca un potere di ratifica del Consiglio di amministrazione. Nello svolgimento del fatto si è evidenziato che la Corte territoriale, ha fondato la decisione sulla nullità della clausola di stabilità del contratto individuale di lavoro su una pluralità di rationes decidendi, ciascuna idonea a sorreggere il decisum. Il rigetto o inammissibilità del motivo di ricorso formulato avverso una di dette distinte rationes della pronuncia determina la formazione di giudicato interno sulla stessa e ciò rende inammissibili le ulteriori censure, giacché la loro eventuale fondatezza non potrebbe mai condurre, stante l’intervenuta definitività dell’altra, alla cassazione della sentenza impugnata (cfr. fra le tante Cass. n. 13880 del 2020). 6. Con il sesto motivo di ricorso è denunciata, ex art. 360 n. 3 cod. proc. civ., la violazione dell’art. 97, Cost. e dell’art. 1343, cod. civ., e la ricorrente addebita alla Corte territoriale di avere erroneamente ritenuto affetto da nullità il regolamento contrattuale. Premette che le aziende speciali operano con carattere di economicità e imprenditorialità e, conseguentemente, nella gestione dei rapporti di lavoro non applicano i principi che valgono per l’impiego pubblico e, al pari dei datori di lavoro privati, sono libere di prevedere nella contrattazione individuale trattamenti economici e normativi di miglior favore per il prestatore, perché l’unico limite è rappresentato 27 dall’inderogabilità in peius delle disposizioni di legge e collettive. La nullità della clausola del contratto individuale andava, quindi, esclusa, essendo improprio il richiamo all’art. 97 Cost. e non ricorrendo nella fattispecie né la violazione dei principi fondamentali dell’ordinamento né, tantomeno, il contrasto con il buon costume, ossia con l’insieme dei principi e delle esigenze tecniche costituenti la morale sociale del contesto storico e ambientale. 6.1. La ritenuta inammissibilità del quarto e del quinto motivo consolida l’autonoma ratio decidendi sull’inapplicabilità alla fattispecie della clausola contrattuale di cui la ricorrente invoca l’applicazione, Il rigetto del motivo di ricorso formulato avverso una di dette distinte rationes della pronuncia determina la formazione di giudicato interno sulla stessa e ciò rende inammissibili le ulteriori censure, giacché la loro eventuale fondatezza non potrebbe mai condurre, come si è sopra detto al punto 5.1., stante l’intervenuta definitività dell’altra, alla cassazione della sentenza impugnata (cfr., fra le tante Cass. n. 13880/2020). Pertanto, per il suddetto principio, diviene inammissibile anche la sesta censura, con la quale è impugnato il capo della decisione inerente alla ritenuta nullità della disciplina negoziale. E’ vano, infatti, interrogarsi sulla validità in parte qua del regolamento contrattuale, una volta che quel regolamento è stato ritenuto inapplicabile alla fattispecie dedotta in causa. 7. Con il settimo motivo è dedotta la violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto in particolare art. 5 della legge n. 604 del 1966 e artt. 437, 115 e 116 cpc. 28 Il giudice di appello non aveva effettuato alcun approfondimento istruttorio in sede di processo del lavoro, nonostante sollecitato, anzi operando soccorso istruttorio rispetto alla controparte. La Corte d’Appello si era rifatta alla sentenza penale e aveva deciso in base ai fatti della sentenza del Tribunale. 7.1. Il motivo è inammissibile. Come questa Corte ha già affermato, in tema di procedimento disciplinare del pubblico dipendente, né l’art. 55-bis del d.lgs. n. 165 del 2001 che ne disciplina le forme ed i termini, né l’art. 55-ter dello stesso decreto, che ne regola i rapporti con il procedimento penale, impongono alla Pubblica Amministrazione di procedere ad autonoma istruttoria ai fini della contestazione disciplinare, ne consegue che, venuta meno la regola assoluta della pregiudizialità del processo penale rispetto al procedimento disciplinare, e disciplinato per legge il possibile conflitto fra gli esiti dei procedimenti (art. 55 ter, ultimo comma, citato e artt. 653 e 654 c.p.p.), nulla impedisce alla P.A. di dimostrare la fondatezza della contestazione disciplinare avvalendosi degli atti del procedimento penale e di ritenere che i medesimi forniscano, senza bisogno di ulteriori acquisizioni ed indagini, sufficienti elementi per la contestazione di illeciti disciplinari al proprio dipendente (Cass., n. 33979 del 2022). La Corte d’Appello ha fatto corretta applicazione dei suddetti principi, facendo puntuale richiamo alla sentenza penale (pagg. 17-21 della sentenza di appello), atteso che nel procedimento penale erano emersi elementi utili 29 all’accertamento dei fatti contestati in sede disciplinare in relazione ai quali veniva irrogato il licenziamento. Va inoltre, rilevato che il ricorrente che, in sede di legittimità, denunci il difetto di motivazione su un'istanza di ammissione di un mezzo istruttorio o sulla valutazione di un documento o di risultanze probatorie o processuali, ha l'onere di indicare specificamente le circostanze oggetto della prova o il contenuto del documento trascurato od erroneamente interpretato dal giudice di merito, provvedendo alla loro trascrizione, al fine di consentire al giudice di legittimità il controllo della decisività dei fatti da provare, e, quindi, delle prove stesse, che, per il principio di specificità del ricorso per cassazione, il giudice di legittimità deve essere in grado di compiere sulla base delle deduzioni contenute nel ricorso alle cui lacune non è consentito sopperire con indagini integrative (Cass., n. 19985 del 2017). Sotto tale profilo la censura non supera il vaglio di ammissibilità. 8. Il ricorso va rigettato. 9. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
PQM
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in euro 200,00 per esborsi, euro 5.000,00 per compensi professionali, oltre al rimborso delle spese generali nella misura del 15% ed agli accessori di legge. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore 30 importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del cit. art. 13, comma 1-bis, se dovuto. Roma, così deciso nella camera di consiglio del 13