Sentenza 3 agosto 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 03/08/2001, n. 10671 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10671 |
| Data del deposito : | 3 agosto 2001 |
Testo completo
1 067 1 / 01 O 4 L 7 L 3 ) . O E B N C , E 1 A E 9 P 9 I 1 C - I D 1 L 1 A E - 1 G 3 N PU LICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA CIVILE composta dai Signori Magistrati: dott. Manfredo GROSSI Presidente R.G. 15098/99 dott. Ernesto Lupo Consigliere Rep. Cron. 23289 dott. Roberto PREDEN Consigliere Ud. 26.4.2001 dott. Giuliano LUCENTINI Consigliere dott. Michele LO PIANO Consigliere rel. ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Comune di Roma, in persona del sindaco pro tempore on. France- sco Rutelli, elettivamente domiciliato in Roma, piazza Adriana n. 8, и presso lo studio dell'avv. Giovanni Francesco Biasiotti Mogliazza, che lo difende, anche disgiuntamente, con l'avv. Gabriele Scotto, giusta delega in atti. ricorrente
contro
Milano Assicurazioni S.p.A., quale società incorporante per fusione La Previdente Assicurazioni S.p.A., in persona del legale rappresen- tante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via G. Vasari n. 5, presso lo studio dell'avv. Raoul Rudel, che la difende, giusta 812/2001 Oggetto: Risarcimento danni delega in atti. controricorrente nonché
contro
Ati Calcestruzzi Formellese S.r.l.; De SI ST. intimati avverso la sentenza n. 6401/98 del Giudice di pace di Roma, emessa il 29 settembre 1998 e depositata il 6 luglio 1998 (r.g. 48338/96); udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 26 aprile 2001 dal relatore consigliere dott. Michele Lo Piano;
udito l'avv. Raoul Rudel;
udito il P.M., nella persona del sost. proc. gen. dott. Vincenzo Mac- carone, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. Svolgimento del processo De SI ST convenne in giudizio, davanti al Giudice di Pace di Roma, il Comune della stessa città per ottenerne la condanna al risarcimento dei danni alla persona subiti a seguito della caduta dal proprio ciclomotore, dovuta ad una chiazza d'olio presente sul manto stradale. Il Comune chiese il rigetto della domanda e, previa autorizza- zione del giudice, chiamò in giudizio l'A.T.I. Calcestruzzi Formelle- se, addetta alla manutenzione della strada nella quale si era verificato il sinistro. L'A.T.I. Calcestruzzi, a sua volta, chiese di essere assolta da ogni domanda e, sempre dopo autorizzazione del giudice, chiamò in giudizio il proprio assicuratore per la responsabilità civile La Previ- dente Assicurazioni S.p.A.. in su-Quest'ultima, infine, chiese il rigetto della domanda e, bordine, che la propria condanna fosse contenuta nell'ambito degli impegni contrattuali assunti. Il Giudice di pace, con sentenza del 6 luglio 1998 condanno il Comune di Roma, l'A.T.I. Calcestruzzi Formellese e la S.p.A. La Previdente Assicurazioni, in solido tra loro, al pagamento in favore del De SI della somma di lire 1.134.000. Per la cassazione della suddetta sentenza ha proposto ricorso, illustrato da memoria, il Comune di Roma. Il ricorso è stato notificato al De SI, alla A.T.I. Calcestruzzi Formellese e alla S.p.A. La Previdente Assicurazioni. Il De SI e l'A.T.I. Calcestruzzi Formellese non hanno svolto attività difensiva, mentre ha resistito con controricorso la S.p.A. Milano Assicurazioni, quale società incorporante per fusione della Сим S.p.A. La Previdente, che ha eccepito la inammissibilità del ricorso, atteso che contro la sentenza del Giudice di pace, emessa in causa il cui valore eccedeva lire 2.000.000, avrebbe dovuto essere proposto appello. Per replicare a tale eccezione il Comune di Roma ha deposita- to memoria. Motivi della decisione Con tre motivi di ricorso il Comune di Roma denuncia: a) omessa o insufficiente o contraddittoria motivazione in merito alla domanda di malleva formulata dal Comune di Roma 3 nei confronti dell'impresa appaltatrice Associazione Temporanea d'Imprese - ATI - Calcestruzzi Formellese S.r.l. e conseguente vio- lazione dell'art. 112 c.p.c. in relazione all'art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c. b) omessa o insufficiente o contraddittoria motivazione in merito alla domanda di responsabilità formulata dal Comune di Roma nei confronti dell'impresa appaltatrice Associazione Tempo- ranea d'Imprese - ATI - Calcestruzzi Formellese S.r.l. e conseguen- te violazione dell'art. 112 c.p.c. in relazione all'art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c. c) omessa o insufficiente motivazione circa le spese, compe- tenze ed onorari di lite oltre Iva, Cap e spese generali ex art. 360 n. 5 c.p.c. Preliminare all'esame dei motivi è la verifica della ammissibili- tà del ricorso. Il De SI con l'atto di citazione aveva così concluso: «Piaccia all'Ill.mo Giudice di Pace adito, contrariis reiectis, e dichiarata se del caso la contumacia del convenuto, previo accertamento della responsabilità del sinistro de quo, condannare il convenuto Comu- ne di Roma, al risarcimento delle lesioni fisiche riportate dall'attore, che verranno quantificate e specificate in corso di cau- sa, nonché di ogni altro danno patito e patiendo, con rivalutazione degli importi liquidati nonché gli interessi maturati e maturandi, a far tempo dal dì del verificarsi del sinistro, nei limiti della compe- tenza del giudice adito. Con vittoria di spese competenze ed onorari e con sentenza esecutiva come per legge». 4 Tanto premesso in fatto si osserva che: -il giudice di pace è competente per le cause relative a beni mobili di valore non superiore a lire cinque milioni, quando dalla legge non sono attribuite alla competenza di altro giudice (art. 7, comma 1, c.p.c. nel testo come sostituito dall'art. 17, 1. 21 novembre 1991, n. 374); - nel pronunciare sulla causa il giudice deve seguire le norme di diritto, salvo che la legge gli attribuisca il potere di decidere se- condo equità (art. 113, comma 1, c.p.c.); il giudice di pace, peraltro, "decide secondo equità le cause il cui valore non eccede le lire due milioni" (art. 113, comma 2, c.p.c. come sostituito dall'art. 21, 1. 21 novembre 1991, n. 374); -- le sentenze del giudice di pace, decise secondo diritto, sono appellabili (innanzi al tribunale), mentre le sentenze del giudice di pace pronunziate secondo equità sono inappellabili, e suscettibili Ли esclusivamente di ricorso per cassazione (artt. 339, 341, 360 c.p.c.). Pacifico quanto sopra è palese che la sentenza emessa dal giudice di pace di Roma era impugnabile esclusivamente con l'appel- lo, e non con il ricorso per cassazione. In base al tenore delle conclusioni dell'attore è certo che nella specie la controversia aveva un valore superiore a lire due milioni. Precisa, infatti, l'art. 14, comma 1, c.p.c.: «nelle cause relative a somme danaro o a beni mobili il valore si determina in base alla somma indicata o al valore dichiarato dall'attore; in mancanza di indicazione o dichiarazione, la causa si presume di competenza del 5 giudice adito». Poiché nel caso concreto l'attore in sede di atto in- troduttivo del giudizio ha chiesto la condanna dell'allora unico con- venuto «al risarcimento delle lesioni fisiche che verranno quantificate e specificate in corso di causa, nonché di ogni altro danno patito e patiendo, con rivalutazione degli importi liquidati nonché gli interessi maturati e maturandi, a far tempo dal dì del verificarsi del sinistro, nei limiti della competenza del giudice adi- to», è palese che in forza del principio stabilito dall'art. 14 c.p.c., so- pra richiamato, il valore della causa si deve presumere, in difetto di tempestiva contestazione, «nei limiti della competenza del giudice adito», e deve, quindi, ritenersi che nella specie il valore della causa sia pari a lire cinque milioni. Irrilevante è poi il fatto che la causa sia stata introdotta con atto di citazione «senza l'applicazione di marche», come sottolinea- to dal ricorrente nella memoria, atteso che tale fatto non ha carattere di univocità in ordine al contenimento della domanda nei limiti del valore di lire 2.000.000, specie quando come nella specie il De SI, in sede di conclusioni definitive aveva chiaramente manifestato di volrere ottenere a titolo di risarcimento una somma superiore a quella di cui sopra. (V. verbale di udienza del 10 giugno 1998, nel quale si legge «Il procuratore dell'attore precisa le proprie conclu- sioni riportandosi integralmente alle note che si depositano» e le note nelle quali si legge «Voglia l'Ill.mo Giudice di Pace adito con- dannare i convenuti, in solido o meno tra loro, al pagamento della somma di lire 2.429.700 in favore del sig. De SI ST, ovvero altra somma, maggiore o minore, che sarà ritenuta di giustizia per le lesioni subite a causa ed in conseguenza del sinistro per cui è causa. Oltre interessi e rivalutazione monetaria dal di del sinistro al soddisfo, il tutto nei limiti di competenza del Giudice di Pace adito. Con vittoria di spese e competenze e con sentenza esecutiva come per legge». Quest'ultimo rilievo rende inefficace il richiamo fatto dal ricor- rente alla sentenza n. 5949 del 2000, atteso che, come si rileva della lettura della motivazione, in quel giudizio - a differenza del presente non era stata mai precisata alcuna somma e che con l'atto di cita- P zione intitolato «giudizio di equità» si chiedeva il risarcimento del danno nella misura ritenuta giusta ed equa, nei limiti di competenza del giudice di pace adito «aequitatis ratione», mentre nel presente giudizio non vi è alcun riferimento al giudizio di equità. Pertanto, la sentenza del giudice di pace, atteso il valore della Ли causa, era suscettibile di appello e non di ricorso per Cassazione. Consegue la declaratoria di inammissibilità del ricorso e la condanna del ricorrente alle spese in favore della parte resistente (Milano Assicurazioni S.p.A.).
P.Q.M.
La Corte di Cassazione, sezione terza civile, rigetta il ricorso e con- danna il ricorrente Comune di Roma a rifondere alla resistente Mila- no Assicurazioni S.p.A. le spese del giudizio di Cassazione che si li- quidano in lire 126.000 (Centolentie s ). oltre a lire 1.000.000 (unmilione) per onorario di avvocato. 7 Così deciso, nella camera di consiglio della terza sezione civile della Corte di Cassazione, il giorno 26 aprile 2001. Il Presidente Il Consigliere est. С игороно % 7 3 . ) N E CANCELU 201 , C 1 vanni GiambastaAAM 9 A 9 P 1 - I 1 Depositata in Cancelleria D 1 - 1 E 2 C I oggi, li -3 AGO 2004 T D N IL CANCELLIERE C1 N E T S I T T Giovanni Giambattista E R P A O 8