CASS
Sentenza 5 settembre 2023
Sentenza 5 settembre 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 05/09/2023, n. 36780 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 36780 |
| Data del deposito : | 5 settembre 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: NT NN nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 26/04/2022 della CORTE APPELLO di PERUGIA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere PIERANGELO CIRILLO;
letta la requisitoria a firma del Sostituto Procuratore generale FERDINANDO LIGNOLA, che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. La sentenza impugnata è stata pronunziata il 26 aprile 2022 dalla Corte di appello di Perugia, che ha confermato la sentenza del Tribunale di Terni che aveva condannato MO NN per il reato di furto tentato aggravato. Secondo l'ipotesi accusatoria, ritenuta fondata dai giudici di merito, l'imputato, in concorso con IN MO e TI EL, al fine di trarre Penale Sent. Sez. 5 Num. 36780 Anno 2023 Presidente: DE GREGORIO EDUARDO Relatore: CIRILLO PIERANGELO Data Udienza: 06/06/2023 profitto, avrebbe tentato di impossessarsi di fili di rame e di materiale ferroso, sottraendoli alla società che li deteneva. 2. Avverso la sentenza della Corte di appello, l'imputato ha proposto ricorso per cassazione a mezzo del difensore di fiducia. 2.1. Con un primo motivo, deduce il vizio di inosservanza di norme processuali. Rappresenta che la notifica all'imputato del decreto di citazione in giudizio è stata ricevuta dalla coimputata IN MO, qualificatasi come convivente. Tanto premesso, il ricorrente sostiene che la notifica sarebbe nulla, atteso che lo status di convivente dell'IN sarebbe smentito da due atti depositati nel corso del giudizio dalla difesa: una dichiarazione del 31 ottobre 2011, depositata presso il Comune di Terni, con la quale l'imputato avrebbe affermato che l'IN non era più con lui convivente;
una denuncia del febbraio 2012 dalla quale emergerebbero dei contrasti tra l'imputato e l'IN. 2.2. Con un secondo motivo, deduce i vizi di motivazione, di erronea applicazione della legge penale e di mancata assunzione di una prova decisiva. Sostiene che la Corte di appello avrebbe «errato nelle valutazioni in punto di prova in ordine alla responsabilità del prevenuto e all'aggravante della violenza sulle cose», 2.3. Con un terzo motivo, deduce il vizio di erronea applicazione della legge penale. Sostiene che la Corte di appello avrebbe errato nell'escludere la prescrizione del reato, poiché nel calcolo del termine di prescrizione avrebbe considerato anche le circostanze a effetto speciale, non considerando che il giudice di primo grado le aveva ritenute equivalenti alle attenuanti generiche. 3. Il Procuratore generale, nelle sue conclusioni scritte, ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso. 4. L'avv. Roberto Migno, per l'imputato, ha depositato memoria scritta, con la quale ha chiesto di accogliere il ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. 1.1. Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato per plurime convergenti ragioni. 2 In primo luogo, la notifica del decreto di citazione in giudizio non è nulla, atteso che è stata eseguita presso il domicilio eletto, con consegna dell'atto a persona convivente. Lo stato di convivenza non sembra poter essere superato dagli atti prodotti dalla difesa, che nel loro contenuto appaiono poco chiari e che, in ogni caso, non sembrano smentire, in termini netti, il rapporto di convivenza. L'atto depositato presso il Comune di Terni è una mera dichiarazione, resa non si sa bene per quali fini, con la quale l'imputato afferma che l'IN sarebbe presente nell'abitazione dell'imputato «solo per la figlia>>. Dalla querela del 9 febbraio 2012 emerge che l'IN, ancora in quella data, era domiciliata presso l'abitazione dell'imputato, sebbene questi l'avesse invitata ad andarsene. Sotto altro profilo, va rilevato che le particolari vicende del processo inducono a ritenere che il contraddittorio sia stato regolarmente instaurato, con regolare citazione in giudizio e in assenza di qualsiasi pregiudizio concreto per l'imputato. Invero, seppur si volesse ritenere che l'imputato non fosse stato citato regolarmente per l'udienza dell'Il ottobre 2012 (quella indicata nel decreto di citazione notificato all'IN), va comunque rilevato che, in tale udienza, vi era stata la sola ammissione delle prove e che, successivamente, per il mutamento della persona fisica del giudice, il dibattimento era stato più volte rinnovato, con nuova ammissione delle prove, alla presenza dell'imputato. Va posto in rilievo che la citazione per l'udienza dell'Il ottobre 2012 si inseriva in un procedimento già instaurato per "direttissima", a seguito di arresto in flagranza di tutti e tre gli imputati e che questa citazione si era resa necessaria solo perché le coimputate avevano "patteggiato" e vi era stata la richiesta di astensione da parte del giudice che aveva emesso la sentenza di "patteggiamento". L'imputato, dunque, era stato già regolarmente citato in giudizio, gli era stata già correttamente contestata l'imputazione e questa nuova citazione, in sostanza, aveva più che altro una funzione di comunicazione della data di rinvio per la prosecuzione del processo. Appare dunque indiscutibile che l'imputato sia stato regolarmente citato in giudizio, che il contraddittorio sia stato regolarmente instaurato e che l'imputato non abbia ricevuto alcuna lesione del proprio diritto di difesa: l'unica attività svolta 1'11 ottobre 2012 era stata l'ammissione delle prove, che, poi, era stata "superata" dalle successive ammissioni, conseguenti al mutamento della persona fisica del giudice. 1.2. Il secondo motivo è inammissibile. Il motivo è intrinsecamente generico, in quanto privo di una puntuale enunciazione delle ragioni di diritto giustificanti il ricorso e dei correlati congrui riferimenti alla motivazione dell'atto impugnato. 1.3. Il terzo motivo è manifestamente infondato. Va ribadito, infatti, che, ai fini della prescrizione del reato occorre tenere conto delle circostanze aggravanti ad effetto speciale, anche ove le stesse siano considerate equivalenti o subvalenti nel giudizio di bilanciamento con le concorrenti circostanze attenuanti, perché l'art. 157, comma 3, cod. pen. esclude espressamente che il giudizio di cui all'art. 69 cod. pen. abbia incidenza sulla determinazione della pena massima del reato (Sez. 4, n. 38618 del 05/10/2021, Ferrara, Rv. 282057; Sez. 1, n. 36258 del 07/10/2020, Lattanzi, Rv. 280059). 2. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazione, consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende, che deve determinarsi in euro 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende. Così deciso, il 6 giugno 2023.
udita la relazione svolta dal Consigliere PIERANGELO CIRILLO;
letta la requisitoria a firma del Sostituto Procuratore generale FERDINANDO LIGNOLA, che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. La sentenza impugnata è stata pronunziata il 26 aprile 2022 dalla Corte di appello di Perugia, che ha confermato la sentenza del Tribunale di Terni che aveva condannato MO NN per il reato di furto tentato aggravato. Secondo l'ipotesi accusatoria, ritenuta fondata dai giudici di merito, l'imputato, in concorso con IN MO e TI EL, al fine di trarre Penale Sent. Sez. 5 Num. 36780 Anno 2023 Presidente: DE GREGORIO EDUARDO Relatore: CIRILLO PIERANGELO Data Udienza: 06/06/2023 profitto, avrebbe tentato di impossessarsi di fili di rame e di materiale ferroso, sottraendoli alla società che li deteneva. 2. Avverso la sentenza della Corte di appello, l'imputato ha proposto ricorso per cassazione a mezzo del difensore di fiducia. 2.1. Con un primo motivo, deduce il vizio di inosservanza di norme processuali. Rappresenta che la notifica all'imputato del decreto di citazione in giudizio è stata ricevuta dalla coimputata IN MO, qualificatasi come convivente. Tanto premesso, il ricorrente sostiene che la notifica sarebbe nulla, atteso che lo status di convivente dell'IN sarebbe smentito da due atti depositati nel corso del giudizio dalla difesa: una dichiarazione del 31 ottobre 2011, depositata presso il Comune di Terni, con la quale l'imputato avrebbe affermato che l'IN non era più con lui convivente;
una denuncia del febbraio 2012 dalla quale emergerebbero dei contrasti tra l'imputato e l'IN. 2.2. Con un secondo motivo, deduce i vizi di motivazione, di erronea applicazione della legge penale e di mancata assunzione di una prova decisiva. Sostiene che la Corte di appello avrebbe «errato nelle valutazioni in punto di prova in ordine alla responsabilità del prevenuto e all'aggravante della violenza sulle cose», 2.3. Con un terzo motivo, deduce il vizio di erronea applicazione della legge penale. Sostiene che la Corte di appello avrebbe errato nell'escludere la prescrizione del reato, poiché nel calcolo del termine di prescrizione avrebbe considerato anche le circostanze a effetto speciale, non considerando che il giudice di primo grado le aveva ritenute equivalenti alle attenuanti generiche. 3. Il Procuratore generale, nelle sue conclusioni scritte, ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso. 4. L'avv. Roberto Migno, per l'imputato, ha depositato memoria scritta, con la quale ha chiesto di accogliere il ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. 1.1. Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato per plurime convergenti ragioni. 2 In primo luogo, la notifica del decreto di citazione in giudizio non è nulla, atteso che è stata eseguita presso il domicilio eletto, con consegna dell'atto a persona convivente. Lo stato di convivenza non sembra poter essere superato dagli atti prodotti dalla difesa, che nel loro contenuto appaiono poco chiari e che, in ogni caso, non sembrano smentire, in termini netti, il rapporto di convivenza. L'atto depositato presso il Comune di Terni è una mera dichiarazione, resa non si sa bene per quali fini, con la quale l'imputato afferma che l'IN sarebbe presente nell'abitazione dell'imputato «solo per la figlia>>. Dalla querela del 9 febbraio 2012 emerge che l'IN, ancora in quella data, era domiciliata presso l'abitazione dell'imputato, sebbene questi l'avesse invitata ad andarsene. Sotto altro profilo, va rilevato che le particolari vicende del processo inducono a ritenere che il contraddittorio sia stato regolarmente instaurato, con regolare citazione in giudizio e in assenza di qualsiasi pregiudizio concreto per l'imputato. Invero, seppur si volesse ritenere che l'imputato non fosse stato citato regolarmente per l'udienza dell'Il ottobre 2012 (quella indicata nel decreto di citazione notificato all'IN), va comunque rilevato che, in tale udienza, vi era stata la sola ammissione delle prove e che, successivamente, per il mutamento della persona fisica del giudice, il dibattimento era stato più volte rinnovato, con nuova ammissione delle prove, alla presenza dell'imputato. Va posto in rilievo che la citazione per l'udienza dell'Il ottobre 2012 si inseriva in un procedimento già instaurato per "direttissima", a seguito di arresto in flagranza di tutti e tre gli imputati e che questa citazione si era resa necessaria solo perché le coimputate avevano "patteggiato" e vi era stata la richiesta di astensione da parte del giudice che aveva emesso la sentenza di "patteggiamento". L'imputato, dunque, era stato già regolarmente citato in giudizio, gli era stata già correttamente contestata l'imputazione e questa nuova citazione, in sostanza, aveva più che altro una funzione di comunicazione della data di rinvio per la prosecuzione del processo. Appare dunque indiscutibile che l'imputato sia stato regolarmente citato in giudizio, che il contraddittorio sia stato regolarmente instaurato e che l'imputato non abbia ricevuto alcuna lesione del proprio diritto di difesa: l'unica attività svolta 1'11 ottobre 2012 era stata l'ammissione delle prove, che, poi, era stata "superata" dalle successive ammissioni, conseguenti al mutamento della persona fisica del giudice. 1.2. Il secondo motivo è inammissibile. Il motivo è intrinsecamente generico, in quanto privo di una puntuale enunciazione delle ragioni di diritto giustificanti il ricorso e dei correlati congrui riferimenti alla motivazione dell'atto impugnato. 1.3. Il terzo motivo è manifestamente infondato. Va ribadito, infatti, che, ai fini della prescrizione del reato occorre tenere conto delle circostanze aggravanti ad effetto speciale, anche ove le stesse siano considerate equivalenti o subvalenti nel giudizio di bilanciamento con le concorrenti circostanze attenuanti, perché l'art. 157, comma 3, cod. pen. esclude espressamente che il giudizio di cui all'art. 69 cod. pen. abbia incidenza sulla determinazione della pena massima del reato (Sez. 4, n. 38618 del 05/10/2021, Ferrara, Rv. 282057; Sez. 1, n. 36258 del 07/10/2020, Lattanzi, Rv. 280059). 2. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazione, consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende, che deve determinarsi in euro 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende. Così deciso, il 6 giugno 2023.