CASS
Sentenza 2 maggio 2023
Sentenza 2 maggio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 02/05/2023, n. 18039 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 18039 |
| Data del deposito : | 2 maggio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sui ricorsi proposti da: CA EL nato a [...] il [...] MO TR nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 21/07/2022 del TRIB. LIBERTA' di CATANIA udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA BEATRICE MAGRO;
lette le conclusioni del PG VALENTINA MANUALI che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità dei ricorsi Ricorso trattato ex. art. 23 comma 8 D.L. 137/2020. Penale Sent. Sez. 3 Num. 18039 Anno 2023 Presidente: ACETO ALDO Relatore: MAGRO MARIA BEATRICE Data Udienza: 24/03/2023 RITENUTO IN FATTO LA NG e TT TR ricorrono avverso l'ordinanza in epigrafe indicata, con la quale il G.i.p del Tribunale di Catania ha convalidato il sequestro preventivo eseguito in ordine al reato di cui agli art. 256, comma 4, D.L.vo 152/2006, avente ad oggetto area e manufatti e rifiuti ivi conferiti, sita in Belpasso. I ricorrenti deducono violazione di legge in quanto il giudice non ha considerato che le violazioni delle prescrizioni imposte con il provvedimento di autorizzazione ambientale, poste in essere dalla ditta TT & LA s.n.c., sono state contestate nel momento in cui la ditta stava svolgendo operazioni di mera sistemazione e riordino dell'area interessata, attività lecita in quanto autorizzata in virtù di provvedimento autorizzatorio precedente, ancora efficace, mentre il provvedimento autorizzativo (AUA n.1/22), era subordinato all'effettuazione di un sopralluogo, mai effettuato, e pertanto non produceva ancora effetti. 2. Il Procuratore Generale presso questa Corte, con requisitoria scritta, ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità dei ricorsi. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I ricorsi vanno dichiarati inammissibili, poiché, in data 13/03/2023, gli imputati vi hanno rinunciato per sopravvenuta carenza di interesse, essendo stato emesso / in data 09/03/2023/ provvedimento autorizzatorio del G.i.p. in relazione al bene sottoposto a misura cautelare. I ricorsi devono essere dichiarati inammissibili.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi. Così deciso all'udienza del 24 marzo 2023 Il Consigliere estensore Il Presidente
lette le conclusioni del PG VALENTINA MANUALI che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità dei ricorsi Ricorso trattato ex. art. 23 comma 8 D.L. 137/2020. Penale Sent. Sez. 3 Num. 18039 Anno 2023 Presidente: ACETO ALDO Relatore: MAGRO MARIA BEATRICE Data Udienza: 24/03/2023 RITENUTO IN FATTO LA NG e TT TR ricorrono avverso l'ordinanza in epigrafe indicata, con la quale il G.i.p del Tribunale di Catania ha convalidato il sequestro preventivo eseguito in ordine al reato di cui agli art. 256, comma 4, D.L.vo 152/2006, avente ad oggetto area e manufatti e rifiuti ivi conferiti, sita in Belpasso. I ricorrenti deducono violazione di legge in quanto il giudice non ha considerato che le violazioni delle prescrizioni imposte con il provvedimento di autorizzazione ambientale, poste in essere dalla ditta TT & LA s.n.c., sono state contestate nel momento in cui la ditta stava svolgendo operazioni di mera sistemazione e riordino dell'area interessata, attività lecita in quanto autorizzata in virtù di provvedimento autorizzatorio precedente, ancora efficace, mentre il provvedimento autorizzativo (AUA n.1/22), era subordinato all'effettuazione di un sopralluogo, mai effettuato, e pertanto non produceva ancora effetti. 2. Il Procuratore Generale presso questa Corte, con requisitoria scritta, ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità dei ricorsi. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I ricorsi vanno dichiarati inammissibili, poiché, in data 13/03/2023, gli imputati vi hanno rinunciato per sopravvenuta carenza di interesse, essendo stato emesso / in data 09/03/2023/ provvedimento autorizzatorio del G.i.p. in relazione al bene sottoposto a misura cautelare. I ricorsi devono essere dichiarati inammissibili.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi. Così deciso all'udienza del 24 marzo 2023 Il Consigliere estensore Il Presidente