CASS
Sentenza 29 maggio 2026
Sentenza 29 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 29/05/2026, n. 19922 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 19922 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2026 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX nato aXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX avverso la sentenza del 05/06/2025 della Corte d'appello di Palermo visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Stefania Riccio;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Tomaso Epidendio che ha concluso per la inammissibilità del ricorso RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Palermo ha confermato quella resa dal Tribunale di Agrigento in data 22 novembre 2023 nei confronti di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX di condanna a pena di giustizia in relazione al reato di cui all’art. 570-bis cod. pen., con la contestata recidiva reiterata;
e ha disposto altresì la revoca della sospensione condizionale della pena disposta con sentenza emessa il 2 marzo 2020 ed irrevocabile il 5 settembre 2022, con la conseguente condanna al risarcimento dei danni nei confronti della costituita parte civile. 2. L’imputato è stato ritenuto responsabile del reato di cui all’art. 570-bis cod. pen. per essersi sottratto agli obblighi di assistenza nei confronti della moglie separata e dei figli minori, avendo ripetutamente omesso di corrispondere il contributo al mantenimento, nella Penale Sent. Sez. 6 Num. 19922 Anno 2026 Presidente: APRILE ERCOLE Relatore: RICCIO STEFANIA Data Udienza: 26/02/2026 misura fissata dal Tribunale civile di Agrigento con sentenza di separazione personale tra i coniugi pronunciata il 4 ottobre 2016. 2. Con il proposto ricorso l’imputato deduce i motivi di seguito riportati nei limiti di cui all’ art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1 Con il primo, denuncia violazione di legge per improcedibilità dell’azione penale ai sensi dell’art. 649 cod. pen. L’azione penale non avrebbe dovuto essere iniziata, posto che il ricorrente ha riportato condanna per il medesimo titolo di reato nel procedimento R.G. Trib. n. 1562/2020 definito con sentenza del Tribunale di Agrigento n. 800/2021 dell’aprile del 2021, irrevocabile il 12 ottobre 2021. 2.2. Con il secondo motivo, il ricorrente si duole anzitutto della erronea valutazione delle prove, in specie del giudizio di attendibilità della parte civile e della conseguente violazione del principio dell’al di là di ogni ragionevole dubbio. Il giudizio di responsabilità si fonda esclusivamente sulle dichiarazioni della persona offesa, costituita parte civile ed erroneamente ritenuta attendibile, nonostante la marcata conflittualità che ha caratterizzato il rapporto con l’imputato, la mancata dimostrazione delle gravose spese asseritamente sostenute dalla stessa per la patologia del figlio minore, le riferite mediocri condizioni di vita con le difficoltà di sostentamento. Si deducono eccessività e sproporzione della somma liquidata a titolo di risarcimento del danno in favore della parte civile, senza considerare le condizioni economiche scadute dell’imputato e in mancanza di elementi dimostrativi di un effettivo disagio del nucleo familiare. Tali condizioni giustificavano, altresì, il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche ed il contenimento nel minimo della pena.
2.3. Con il terzo motivo, si contesta che il riconoscimento della recidiva reiterata sia stato motivato in termini assertivi, non essendosi evidenziati elementi significativi della più accentuata colpevolezza e della maggiore pericolosità dell’agente, in rapporto ai parametri di cui all’art. 133 cod. pen.
2.4. Con il quarto motivo, la difesa deduce che avrebbe dovuto essere riconosciuta la causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto prevista dall’art. 131-bis cod. pen., desumibile dalle concrete modalità della condotta e dalle difficoltà economiche in cui versa l’imputato.
2.5. Con il quinto motivo, la difesa deduce che la pena risulta eccessiva, mentre avrebbe dovuto essere contenuta nel minimo edittale, tenuto conto che il fatto è di nessun allarme sociale. Essendo non proporzionata, essa non è in grado di assolvere alle funzioni rieducativa e retributiva che le sono proprie. Avrebbero dovuto essere riconosciute le circostanze attenuanti generiche, se del caso ammettendo l’imputato alla chiesta rinnovazione della istruttoria, al fine di dimostrare le gravi difficoltà economiche che hanno inciso sulla continuità dell’adempimento. 3. Il Sostituto Procuratore generale Tomaso Epidendio ha depositato requisitoria in cui ha concluso nei termini riportati in epigrafe. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.Il ricorso è complessivamente inammissibile per le ragioni che di seguito si espongono. 2. Il primo motivo è generico, non supportato da documentazione relativa al diverso procedimento e non devoluto in appello. In ogni caso, la sentenza di primo grado, della quale quella impugnata costituisca la doppia conforme, ha dato atto della piena sovrapponibilità della condotta contestata nel presente giudizio e di quella oggetto del giudizio anteriore, celebrato innanzi al Tribunale di Agrigento, con riferimento al periodo dicembre 2018 - aprile 2021, ossia fino alla data della sentenza di condanna di primo grado resa in quella sede, interruttiva della permanenza. Essendosi perimetrato il giudizio di responsabilità al periodo successivo, non ricorre la prospettata violazione del divieto di bis in idem. 3.Il secondo motivo risulta palesemente generico e declinato in fatto. Va premesso al riguardo che è inammissibile il motivo con cui si deduca la violazione dell'art. 192 cod. proc. pen., anche se in relazione agli artt. 125 e 546, comma 1, lett. e), stesso codice, per censurare l'omessa o erronea valutazione degli elementi di prova acquisiti o acquisibili, in quanto i limiti all'ammissibilità delle doglianze connesse alla motivazione, fissati specificamente dall'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., non possono essere superati ricorrendo al motivo di cui alla lettera c) della medesima disposizione, nella parte in cui consente di dolersi dell'inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità (Sez. U, n. 29541 del 16/07/2020, [...], Rv. 280027 - 04). La credibilità della persona offesa e l’attendibilità del suo contributo dichiarativo sono state, invero, adeguatamente vagliate, evidenziando la lineare coerenza del narrato, nelle due decisioni di merito che, trattandosi di c.d. doppia conforme, si integrano a formare un unitario corpo argomentativo. Non risponde a verità che le sue dichiarazioni costituiscono la prova esclusiva di responsabilità, essendo corroborate da una pluralità di elementi di riscontro – che non sarebbe stato neppure necessario acquisire, come affermato da univoca giurisprudenza di questa Corte, a partire da Sez. U, n. 41461 del 19/07/2012, Bell'arte, Rv. 253214-01 – quali gli accertamenti eseguiti presso la Agenzia delle Entrate, che hanno dimostrato, a fronte di un inadempimento pressoché totale all’obbligo di contribuzione al mantenimento, le floride condizioni reddituali dell’imputato, proprietario e detentore di svariati immobili, nonché legale 3 rappresentante di società che vantano un cospicuo patrimonio e significative rendite da locazione. Si tratta, in ogni caso, di deduzione in questa sede non consentita, stante l'intangibilità della valutazione nel merito del risultato probatorio, costantemente affermata da questa Corte di legittimità. Eccede, difatti, dai limiti di cognizione della Corte di cassazione ogni potere di revisione degli elementi materiali e fattuali, trattandosi di accertamenti rientranti nel compito esclusivo del giudice di merito, posto che il controllo sulla motivazione rimesso al giudice di legittimità è circoscritto, ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., alla sola verifica dell'esposizione delle ragioni giuridicamente apprezzabili che l'hanno determinata, dell'assenza di manifesta illogicità dell'esposizione e, quindi, della coerenza delle argomentazioni rispetto al fine che ne ha giustificato l'utilizzo e della non emersione di alcuni dei predetti vizi dal testo impugnato o da altri atti del processo, ove specificamente indicati nei motivi di gravame, requisiti la cui sussistenza rende la decisione insindacabile (Sez. 3, n. 17395 del 24/01/2023, [...], Rv. 284556 – 01). In questa sede, l'emersione di una criticità su una delle molteplici valutazioni contenute nella sentenza impugnata, laddove le restanti offrano ampia rassicurazione sulla tenuta del ragionamento ricostruttivo, non può comportare l'annullamento della decisione per vizio di motivazione, potendo lo stesso essere rilevante solo quando, per effetto di tale critica, all'esito di una verifica sulla completezza e sulla globalità del giudizio operato in sede di merito, risulti disarticolato uno degli essenziali nuclei di fatto che sorreggono l'impianto della decisione. (Sez. 1, n. 46566 del 21/02/2017, [...], Rv. 271227 - 01) La sentenza ha poi correttamente puntualizzato come, venendo in rilievo un reato correlato all’inadempimento formale delle obbligazioni civilistiche, esso prescinda dall’accertamento dello stato di bisogno della persona offesa, che non integra un elemento costitutivo della condotta e che incombeva sull’imputato dare prova di una oggettiva impossibilità di adempiere, quale fattore esimente della sua responsabilità. Va ribadito il già consolidato principio secondo cui, in tema di violazione degli obblighi di assistenza familiare, l'incapacità economica dell'obbligato, intesa come impossibilità di far fronte agli adempimenti sanzionati dall'art. 570 cod. pen., deve essere assoluta e deve altresì integrare una situazione di persistente, oggettiva ed incolpevole indisponibilità di introiti, che non può ritenersi dimostrata sulla base della mera documentazione dello stato formale di disoccupazione dell'obbligato. (Sez. 6, n. 49979 del 09/10/2019, [...], Rv. 277626 – 01, con riguardo a fattispecie in cui la Corte ha confermato la sentenza di condanna ritenendo che l'impossibilità ad adempiere fosse stata correttamente esclusa a fronte dell'accertato rifiuto dell'obbligato di svolgere attività lavorativa). Di contro, alla luce del quadro ricostruttivo delineato nelle sentenze di merito, risultano davvero prive di fondamento le reiterate deduzioni sulla impossidenza dell’imputato, e sulla 4 eccessività del risarcimento, quantificato in 12.000,00 euro in favore delle persone offese, a fronte di un inadempimento grave e protratto. 4. Altrettanto generiche risultano le deduzioni in tema di recidiva, essendo l’imputato gravato da una nutrita serie di precedenti per reati della stessa indole, anche di una certa gravità, tra cui un fatto precedente per maltrattamenti nei confronti dei familiari, che denotano – come precisato dalla Corte di appello - un negativo profilo personologico, che si esplica nelle relazioni c.d. strette, sicché il fatto per cui si procede appare essere espressivo di una più accentuata colpevolezza e di una maggiore pericolosità dell’agente. Ad ulteriore riprova di ciò, esso ha costituito il presupposto per la revoca della sospensione condizionale della pena. 5. Il quarto motivo, in tema di diniego del riconoscimento della particolare tenuità del fatto è aspecifico, non rapportandosi con la motivazione della sentenza impugnata, che ha dato atto della strutturale incompatibilità con la causa di non punibilità della condotta, per come contestata. Questa Corte ha condivisibilmente ritenuto che la esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto ai sensi dell'art. 131-bis cod. pen. non può essere dichiarata qualora venga reiteratamente omessa la corresponsione dell'assegno divorzile, configurandosi un'ipotesi di "comportamento abituale" ostativo al riconoscimento del beneficio. (Sez. 2, n. 23020 del 10/05/2016, [...], Rv. 267040 – 01, con riguardo a fattispecie in tema di assegno stabilito anche per il mantenimento di figli minori). Nello stesso senso si è precisato che la causa di esclusione della punibilità per la particolare tenuità del fatto non si applica al reato di cui all'art. 3 della legge 8 febbraio 2006, n. 54, in caso di reiterate omissioni nel versamento del contributo al mantenimento dei figli minori, essendo l'abitualità del comportamento ostativa al riconoscimento del beneficio ed essendo irrilevante la particolare tenuità di ogni singola azione od omissione. L'omesso versamento dell'assegno integra, invero, un reato "a consumazione prolungata", caratterizzato dal fatto che ogni singolo inadempimento aggrava l'offesa al bene giuridico tutelato (Sez. 6, n. 11780 del 21/01/2020, [...], Rv. 278722 – 01) 6. Anche il quinto motivo censura in termini aspecifici valutazioni discrezionali non arbitrarie espresse in riferimento al trattamento sanzionatorio, la cui determinazione soggiace agli indici commisurativi di cui all’art. 133 cod. pen. Vi è ampia ed approfondita motivazione a pag. 5 della sentenza sulle ragioni del diniego delle circostanze attenuanti generiche, in mancanza di seri elementi di valutazione riferiti al caso concreto che possano giustificarne la concessione e sulla assenza di presupposti per mitigare il trattamento sanzionatorio - comunque benevolo – stanti l’incidenza della condotta omissiva sulla sfera economica ed altresì morale dei figli e l’assenza di segnali di ravvedimento. 5 Anche il preteso vizio di motivazione, apoditticamente affermato – e reiterato per ciascuno dei motivi - non sussiste, essendo suscettibili di censura in sede di legittimità soltanto le statuizioni che siano frutto di mero arbitrio o di un ragionamento illogico, e non anche quelle sufficientemente motivate, come nel caso in scrutinio 6. Alla declaratoria di inammissibilità segue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al versamento a favore della Cassa delle ammende della somma che si valuta equo quantificare nella misura indicata in dispositivo. Infine, il ricorrente è condannato alla rifusione delle spese sostenute per la rappresentanza e difesa della costituita parte civile.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civileXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX che liquida in complessivi euro 3.686,00, oltre accessori di legge. Così è deciso, 26/02/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente IN CASO DI DIFFUSIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO OMETTERE LE GENERALITA' E GLI ALTRI DATI IDENTIFICATIVI A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS. 196/03 E SS.MM. 6
udita la relazione svolta dal Consigliere Stefania Riccio;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Tomaso Epidendio che ha concluso per la inammissibilità del ricorso RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Palermo ha confermato quella resa dal Tribunale di Agrigento in data 22 novembre 2023 nei confronti di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX di condanna a pena di giustizia in relazione al reato di cui all’art. 570-bis cod. pen., con la contestata recidiva reiterata;
e ha disposto altresì la revoca della sospensione condizionale della pena disposta con sentenza emessa il 2 marzo 2020 ed irrevocabile il 5 settembre 2022, con la conseguente condanna al risarcimento dei danni nei confronti della costituita parte civile. 2. L’imputato è stato ritenuto responsabile del reato di cui all’art. 570-bis cod. pen. per essersi sottratto agli obblighi di assistenza nei confronti della moglie separata e dei figli minori, avendo ripetutamente omesso di corrispondere il contributo al mantenimento, nella Penale Sent. Sez. 6 Num. 19922 Anno 2026 Presidente: APRILE ERCOLE Relatore: RICCIO STEFANIA Data Udienza: 26/02/2026 misura fissata dal Tribunale civile di Agrigento con sentenza di separazione personale tra i coniugi pronunciata il 4 ottobre 2016. 2. Con il proposto ricorso l’imputato deduce i motivi di seguito riportati nei limiti di cui all’ art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1 Con il primo, denuncia violazione di legge per improcedibilità dell’azione penale ai sensi dell’art. 649 cod. pen. L’azione penale non avrebbe dovuto essere iniziata, posto che il ricorrente ha riportato condanna per il medesimo titolo di reato nel procedimento R.G. Trib. n. 1562/2020 definito con sentenza del Tribunale di Agrigento n. 800/2021 dell’aprile del 2021, irrevocabile il 12 ottobre 2021. 2.2. Con il secondo motivo, il ricorrente si duole anzitutto della erronea valutazione delle prove, in specie del giudizio di attendibilità della parte civile e della conseguente violazione del principio dell’al di là di ogni ragionevole dubbio. Il giudizio di responsabilità si fonda esclusivamente sulle dichiarazioni della persona offesa, costituita parte civile ed erroneamente ritenuta attendibile, nonostante la marcata conflittualità che ha caratterizzato il rapporto con l’imputato, la mancata dimostrazione delle gravose spese asseritamente sostenute dalla stessa per la patologia del figlio minore, le riferite mediocri condizioni di vita con le difficoltà di sostentamento. Si deducono eccessività e sproporzione della somma liquidata a titolo di risarcimento del danno in favore della parte civile, senza considerare le condizioni economiche scadute dell’imputato e in mancanza di elementi dimostrativi di un effettivo disagio del nucleo familiare. Tali condizioni giustificavano, altresì, il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche ed il contenimento nel minimo della pena.
2.3. Con il terzo motivo, si contesta che il riconoscimento della recidiva reiterata sia stato motivato in termini assertivi, non essendosi evidenziati elementi significativi della più accentuata colpevolezza e della maggiore pericolosità dell’agente, in rapporto ai parametri di cui all’art. 133 cod. pen.
2.4. Con il quarto motivo, la difesa deduce che avrebbe dovuto essere riconosciuta la causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto prevista dall’art. 131-bis cod. pen., desumibile dalle concrete modalità della condotta e dalle difficoltà economiche in cui versa l’imputato.
2.5. Con il quinto motivo, la difesa deduce che la pena risulta eccessiva, mentre avrebbe dovuto essere contenuta nel minimo edittale, tenuto conto che il fatto è di nessun allarme sociale. Essendo non proporzionata, essa non è in grado di assolvere alle funzioni rieducativa e retributiva che le sono proprie. Avrebbero dovuto essere riconosciute le circostanze attenuanti generiche, se del caso ammettendo l’imputato alla chiesta rinnovazione della istruttoria, al fine di dimostrare le gravi difficoltà economiche che hanno inciso sulla continuità dell’adempimento. 3. Il Sostituto Procuratore generale Tomaso Epidendio ha depositato requisitoria in cui ha concluso nei termini riportati in epigrafe. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.Il ricorso è complessivamente inammissibile per le ragioni che di seguito si espongono. 2. Il primo motivo è generico, non supportato da documentazione relativa al diverso procedimento e non devoluto in appello. In ogni caso, la sentenza di primo grado, della quale quella impugnata costituisca la doppia conforme, ha dato atto della piena sovrapponibilità della condotta contestata nel presente giudizio e di quella oggetto del giudizio anteriore, celebrato innanzi al Tribunale di Agrigento, con riferimento al periodo dicembre 2018 - aprile 2021, ossia fino alla data della sentenza di condanna di primo grado resa in quella sede, interruttiva della permanenza. Essendosi perimetrato il giudizio di responsabilità al periodo successivo, non ricorre la prospettata violazione del divieto di bis in idem. 3.Il secondo motivo risulta palesemente generico e declinato in fatto. Va premesso al riguardo che è inammissibile il motivo con cui si deduca la violazione dell'art. 192 cod. proc. pen., anche se in relazione agli artt. 125 e 546, comma 1, lett. e), stesso codice, per censurare l'omessa o erronea valutazione degli elementi di prova acquisiti o acquisibili, in quanto i limiti all'ammissibilità delle doglianze connesse alla motivazione, fissati specificamente dall'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., non possono essere superati ricorrendo al motivo di cui alla lettera c) della medesima disposizione, nella parte in cui consente di dolersi dell'inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità (Sez. U, n. 29541 del 16/07/2020, [...], Rv. 280027 - 04). La credibilità della persona offesa e l’attendibilità del suo contributo dichiarativo sono state, invero, adeguatamente vagliate, evidenziando la lineare coerenza del narrato, nelle due decisioni di merito che, trattandosi di c.d. doppia conforme, si integrano a formare un unitario corpo argomentativo. Non risponde a verità che le sue dichiarazioni costituiscono la prova esclusiva di responsabilità, essendo corroborate da una pluralità di elementi di riscontro – che non sarebbe stato neppure necessario acquisire, come affermato da univoca giurisprudenza di questa Corte, a partire da Sez. U, n. 41461 del 19/07/2012, Bell'arte, Rv. 253214-01 – quali gli accertamenti eseguiti presso la Agenzia delle Entrate, che hanno dimostrato, a fronte di un inadempimento pressoché totale all’obbligo di contribuzione al mantenimento, le floride condizioni reddituali dell’imputato, proprietario e detentore di svariati immobili, nonché legale 3 rappresentante di società che vantano un cospicuo patrimonio e significative rendite da locazione. Si tratta, in ogni caso, di deduzione in questa sede non consentita, stante l'intangibilità della valutazione nel merito del risultato probatorio, costantemente affermata da questa Corte di legittimità. Eccede, difatti, dai limiti di cognizione della Corte di cassazione ogni potere di revisione degli elementi materiali e fattuali, trattandosi di accertamenti rientranti nel compito esclusivo del giudice di merito, posto che il controllo sulla motivazione rimesso al giudice di legittimità è circoscritto, ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., alla sola verifica dell'esposizione delle ragioni giuridicamente apprezzabili che l'hanno determinata, dell'assenza di manifesta illogicità dell'esposizione e, quindi, della coerenza delle argomentazioni rispetto al fine che ne ha giustificato l'utilizzo e della non emersione di alcuni dei predetti vizi dal testo impugnato o da altri atti del processo, ove specificamente indicati nei motivi di gravame, requisiti la cui sussistenza rende la decisione insindacabile (Sez. 3, n. 17395 del 24/01/2023, [...], Rv. 284556 – 01). In questa sede, l'emersione di una criticità su una delle molteplici valutazioni contenute nella sentenza impugnata, laddove le restanti offrano ampia rassicurazione sulla tenuta del ragionamento ricostruttivo, non può comportare l'annullamento della decisione per vizio di motivazione, potendo lo stesso essere rilevante solo quando, per effetto di tale critica, all'esito di una verifica sulla completezza e sulla globalità del giudizio operato in sede di merito, risulti disarticolato uno degli essenziali nuclei di fatto che sorreggono l'impianto della decisione. (Sez. 1, n. 46566 del 21/02/2017, [...], Rv. 271227 - 01) La sentenza ha poi correttamente puntualizzato come, venendo in rilievo un reato correlato all’inadempimento formale delle obbligazioni civilistiche, esso prescinda dall’accertamento dello stato di bisogno della persona offesa, che non integra un elemento costitutivo della condotta e che incombeva sull’imputato dare prova di una oggettiva impossibilità di adempiere, quale fattore esimente della sua responsabilità. Va ribadito il già consolidato principio secondo cui, in tema di violazione degli obblighi di assistenza familiare, l'incapacità economica dell'obbligato, intesa come impossibilità di far fronte agli adempimenti sanzionati dall'art. 570 cod. pen., deve essere assoluta e deve altresì integrare una situazione di persistente, oggettiva ed incolpevole indisponibilità di introiti, che non può ritenersi dimostrata sulla base della mera documentazione dello stato formale di disoccupazione dell'obbligato. (Sez. 6, n. 49979 del 09/10/2019, [...], Rv. 277626 – 01, con riguardo a fattispecie in cui la Corte ha confermato la sentenza di condanna ritenendo che l'impossibilità ad adempiere fosse stata correttamente esclusa a fronte dell'accertato rifiuto dell'obbligato di svolgere attività lavorativa). Di contro, alla luce del quadro ricostruttivo delineato nelle sentenze di merito, risultano davvero prive di fondamento le reiterate deduzioni sulla impossidenza dell’imputato, e sulla 4 eccessività del risarcimento, quantificato in 12.000,00 euro in favore delle persone offese, a fronte di un inadempimento grave e protratto. 4. Altrettanto generiche risultano le deduzioni in tema di recidiva, essendo l’imputato gravato da una nutrita serie di precedenti per reati della stessa indole, anche di una certa gravità, tra cui un fatto precedente per maltrattamenti nei confronti dei familiari, che denotano – come precisato dalla Corte di appello - un negativo profilo personologico, che si esplica nelle relazioni c.d. strette, sicché il fatto per cui si procede appare essere espressivo di una più accentuata colpevolezza e di una maggiore pericolosità dell’agente. Ad ulteriore riprova di ciò, esso ha costituito il presupposto per la revoca della sospensione condizionale della pena. 5. Il quarto motivo, in tema di diniego del riconoscimento della particolare tenuità del fatto è aspecifico, non rapportandosi con la motivazione della sentenza impugnata, che ha dato atto della strutturale incompatibilità con la causa di non punibilità della condotta, per come contestata. Questa Corte ha condivisibilmente ritenuto che la esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto ai sensi dell'art. 131-bis cod. pen. non può essere dichiarata qualora venga reiteratamente omessa la corresponsione dell'assegno divorzile, configurandosi un'ipotesi di "comportamento abituale" ostativo al riconoscimento del beneficio. (Sez. 2, n. 23020 del 10/05/2016, [...], Rv. 267040 – 01, con riguardo a fattispecie in tema di assegno stabilito anche per il mantenimento di figli minori). Nello stesso senso si è precisato che la causa di esclusione della punibilità per la particolare tenuità del fatto non si applica al reato di cui all'art. 3 della legge 8 febbraio 2006, n. 54, in caso di reiterate omissioni nel versamento del contributo al mantenimento dei figli minori, essendo l'abitualità del comportamento ostativa al riconoscimento del beneficio ed essendo irrilevante la particolare tenuità di ogni singola azione od omissione. L'omesso versamento dell'assegno integra, invero, un reato "a consumazione prolungata", caratterizzato dal fatto che ogni singolo inadempimento aggrava l'offesa al bene giuridico tutelato (Sez. 6, n. 11780 del 21/01/2020, [...], Rv. 278722 – 01) 6. Anche il quinto motivo censura in termini aspecifici valutazioni discrezionali non arbitrarie espresse in riferimento al trattamento sanzionatorio, la cui determinazione soggiace agli indici commisurativi di cui all’art. 133 cod. pen. Vi è ampia ed approfondita motivazione a pag. 5 della sentenza sulle ragioni del diniego delle circostanze attenuanti generiche, in mancanza di seri elementi di valutazione riferiti al caso concreto che possano giustificarne la concessione e sulla assenza di presupposti per mitigare il trattamento sanzionatorio - comunque benevolo – stanti l’incidenza della condotta omissiva sulla sfera economica ed altresì morale dei figli e l’assenza di segnali di ravvedimento. 5 Anche il preteso vizio di motivazione, apoditticamente affermato – e reiterato per ciascuno dei motivi - non sussiste, essendo suscettibili di censura in sede di legittimità soltanto le statuizioni che siano frutto di mero arbitrio o di un ragionamento illogico, e non anche quelle sufficientemente motivate, come nel caso in scrutinio 6. Alla declaratoria di inammissibilità segue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al versamento a favore della Cassa delle ammende della somma che si valuta equo quantificare nella misura indicata in dispositivo. Infine, il ricorrente è condannato alla rifusione delle spese sostenute per la rappresentanza e difesa della costituita parte civile.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civileXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX che liquida in complessivi euro 3.686,00, oltre accessori di legge. Così è deciso, 26/02/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente IN CASO DI DIFFUSIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO OMETTERE LE GENERALITA' E GLI ALTRI DATI IDENTIFICATIVI A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS. 196/03 E SS.MM. 6