Cass. pen., sez. VI, sentenza 29/05/2026, n. 19922
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Sentenza 29 maggio 2026

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  • Rigettato
    Violazione di legge per improcedibilità ai sensi dell'art. 649 c.p.

    Il ricorso è generico, non supportato da documentazione e non devoluto in appello. La sentenza di primo grado ha dato atto della sovrapponibilità della condotta contestata nel presente giudizio con quella oggetto del giudizio anteriore, ma ha circoscritto il giudizio di responsabilità al periodo successivo alla sentenza di primo grado anteriore, escludendo la violazione del divieto di bis in idem.

  • Rigettato
    Erronea valutazione delle prove e violazione del principio dell'al di là di ogni ragionevole dubbio

    Il motivo è palesemente generico e declinato in fatto, pertanto inammissibile. La credibilità della persona offesa è stata vagliata adeguatamente. Le dichiarazioni sono corroborate da elementi di riscontro, come gli accertamenti presso l'Agenzia delle Entrate, che hanno dimostrato le floride condizioni reddituali dell'imputato. L'incapacità economica deve essere assoluta e integrare una situazione di oggettiva indisponibilità di introiti, non dimostrata dalla mera documentazione dello stato formale di disoccupazione. Il risarcimento è stato quantificato in 12.000,00 euro a fronte di un inadempimento grave e protratto.

  • Rigettato
    Mancata motivazione sul riconoscimento della recidiva reiterata

    Le deduzioni in tema di recidiva sono generiche. L'imputato ha numerosi precedenti per reati della stessa indole, che denotano un negativo profilo personologico, giustificando la maggiore colpevolezza e pericolosità, anche in rapporto alla revoca della sospensione condizionale della pena.

  • Rigettato
    Diritto al riconoscimento della causa di non punibilità ex art. 131-bis c.p.

    Il motivo è aspecifico e non si rapporta con la motivazione della sentenza impugnata. L'esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto non può essere dichiarata in caso di reiterata omessa corresponsione dell'assegno, configurandosi un comportamento abituale ostativo. Il reato è a consumazione prolungata e ogni singolo inadempimento aggrava l'offesa al bene giuridico tutelato.

  • Rigettato
    Eccessività della pena

    Il motivo censura in termini aspecifici valutazioni discrezionali non arbitrarie. Vi è ampia motivazione sul diniego delle circostanze attenuanti generiche e sull'assenza di presupposti per mitigare il trattamento sanzionatorio, stante l'incidenza della condotta omissiva sulla sfera economica e morale dei figli e l'assenza di segnali di ravvedimento. Il vizio di motivazione non sussiste, essendo suscettibili di censura in sede di legittimità solo le statuizioni frutto di mero arbitrio o ragionamento illogico.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. VI, sentenza 29/05/2026, n. 19922
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 19922
    Data del deposito : 29 maggio 2026

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