Sentenza 15 ottobre 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 15/10/2002, n. 14633 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14633 |
| Data del deposito : | 15 ottobre 2002 |
Testo completo
02 4 ) 7 E 3 O . L C L N A , O P 1 B I 9 E 9 D 1 E - 6 33 N E 1 REPUBBLICA ITALIANA O 1 C - I I 1 Z D 2 A R . U IN NOME DEL POPOLO ITALIANO I T L S G I 9 3 G E E E N R LA CORTE CASSAZIONE 4 . 6 T A Ogget 4 D . S I T E ( T T SEZ ONE SECONDA CIVILE SERVITU R N E A S E NEGATI Rin Composta dag Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 6770/00Dott. Vincenzo Presidente CALFAPIETRA Dott. Antonio VELLA Consigliere Cron.34075 Dott. Alfredo MENSITIERI Consigliere Rep. Dott. Rosario DE JULIO - Consigliere Ud. 10/07/02 Dott. Roberto Michele TRIOLA - Rel. Consigliere- ha pronunciato la seguente R SENTENZA sul ricorso proposto da: ENEL SPA, in persona del suo proc. dott. IODICE RENATO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA FEDERICO CONFALONIERI 5, presso lo studio dell'avvocato LUIGI MANZI, che lo difende, giusta delega in atti;
- ricorrente
contro
AT IN;
intimato avvers0 la sentenza n. 31/99 del Giudice di pace di SPEZZANO ALBANESE, depositata il 27/07/99; udita la relazione della causa svolta nella pubblica2002 1116 udienza del 10/07/02 dal Consigliere Dott. Roberto -1- Michele TRIOLA;
udito 1'Avvocato MANZI LUIGI, difensore del ricorrente che chiede l'accoglimento; udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Carlo DESTRO che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. а " -2- Svolgimento del processo Con atto notificato il 1° marzo 1999 NO OS Giordano conveniva davanti al Giudice di pace di Spezzano Albanese l'ENEL s.p.a., per ottenere il risarcimento dei danni subiti per l'abusiva installazione nel suo fondo di pali di sostegno per una linea elettrica. L'ENEL s.p.a., costituitasi, resisteva alla domanda, che veniva accolta dal Giudice di pace con sentenza in data 27 luglio 1999. Contro tale decisione ha proposto ricorso per cassazione l'ENEL s.p.a., con un unico articolato motivo illustrato da memoria. Motivi della decisione L'ENEL s.p.a. deduce, innanzitutto, che il Giudice di pace non si è pronunciato sulla domanda riconvenzionale di accertamento della usucapione della servitù di elettrodotto, con conseguente devoluzione della intera controversia al giudice superiore sensi dell'art. 36 cod. proc. civ. La doglianza è fondata. Il Giudice di pace, infatti, ha ignorato tale questione e si è, invece, occupato esclusivamente della infondatezza della eccezione di costituzione di un servitù coattiva di elettrodotto secondo lo schema della c.d. occupazione acquisitiva. La fondatezza della doglianza in esame comporta l'assorbimento della ulteriore censura con la quale 1'ENEL s.p.a. deduce che comunque il Giudice di pace era incompetente per materia, coinvolgendo la domanda l'accertamento di diritti reali. La sentenza impugnata va, pertanto, cassata, con rinvio al Giudice di pace di Cosenza, che provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
la Corte accoglie il ricorso;
cassa la sentenza impugnata, con rinvio al Giudice di pace di Cosenza, anche per le spese del giudizio di cassazione. Palent Volo Roma, 10 luglio 2002. Pres. IL CANCELLIERE inolozico DEPOSITATO IN CANCELLERIA Roma 15 OTT 2002 IL CANCELLIERE