Sentenza 8 settembre 2016
Massime • 2
È manifestamente infondata l'eccezione di legittimità costituzionale degli artt. 143, comma primo, e 309, commi 6 e 8-bis cod. proc. pen., per violazione degli artt. 3, comma primo, e 24, comma secondo, Cost., nella parte in cui non prevedono la traduzione dell'avviso di fissazione dell'udienza di riesame in lingua comprensibile all'indagato alloglotta, in quanto tale omissione non comporta alcuna disparità di trattamento nella selezione, operata dal legislatore, degli atti dei quali sia obbligatoria la traduzione, nè pregiudica il diritto di difesa, pienamente garantito dal diritto di avvalersi e di richiedere l'assistenza gratuita di un interprete. (In motivazione, la Corte ha ricordato che l'avviso in questione non esplica una funzione informativa in ordine alle "accuse" mosse al destinatario della misura cautelare, contenendo solo la data dell'udienza fissata per l'esame del gravame proposto dallo stesso indagato o dal suo difensore).
Non viola il principio della domanda cautelare il giudice della cautela che ritenga sussistente un "periculum libertatis" diverso o ulteriore rispetto a quello indicato dal PM richiedente. (In motivazione, la S.C. ha escluso l'applicabilità alla materia del principio dettato dall'art. 521 cod. proc. pen., in quanto il giudice cautelare, una volta investito della domanda, è funzionalmente competente ad esercitare i più ampi poteri di valutazione degli indizi di colpevolezza e delle necessità cautelari, non essendo logico consentire che, in mancanza di una esigenza ma in presenza delle altre, l'imputato possa ledere gli interessi che la misura è preordinata a salvaguardare).
Commentari • 6
- 1. Foglio di giurisprudenza.Franco Benassi · https://www.ilcaso.it/
- 2. Foglio di giurisprudenza.Franco Benassi · https://www.ilcaso.it/
- 3. Omesso interrogatorio prima della misura cautelare: nullità anche se indagato dai avvale diritto al silenzio (Cass. 5548/25)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 4 marzo 2025
L'omesso interrogatorio previsto per le ordinanze di custodia cautelare emesse dopo il 25 agosto 2024 prima di decidere sulla richiesta del pubblico ministero costituisce nullità di ordine generale per violazione del diritto di difesa, ai sensi dell'art. 178, lett. e), cod. proc. pen., deve essere qualificata come a regime cosiddetto intermedio violando, infatti, il principio del contraddittorio, vulnerando il concreto esercizio del diritto di difesa, poiché priva l'imputato del diritto di essere interrogato dal giudice sui fatti che formano oggetto d'imputazione, di conoscere gli elementi di prova a suo carico e, ove possibile, le relative fonti, di esporre le proprie difese prima di …
Leggi di più… - 4. Corte di cassazionehttps://www.eius.it/articoli/
RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza impugnata, il Tribunale di Bari - Sezione per il riesame dei provvedimenti restrittivi della libertà personale ha rigettato l'impugnazione proposta da Angelo S. - indagato di plurimi fatti di bancarotta - avverso l'ordinanza del Gip del 29 gennaio 2018 che, per quanto in questa sede rileva, aveva applicato nei confronti dell'indagato la misura cautelare degli arresti domiciliari. 1.1. In estrema sintesi, la vicenda cautelare riguarda gravi e numerose operazioni dolose, sorrette da falsità del bilancio e infedeltà patrimoniali e realizzate mediante condotte di sostanziale spoliazione, protrattesi sin dall'epoca della sua costituzione in seguito alla …
Leggi di più… - 5. R. Muzzica | Le prime sentenze della Cassazione in tema di interrogatorio preventivohttps://www.sistemapenale.it/it/osservatorio-legislazione
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 08/09/2016, n. 43731 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 43731 |
| Data del deposito : | 8 settembre 2016 |
Testo completo
43 7 3 1 / 1 6 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE 94 TERZA SEZIONE PENALE Composta da - Presidente - Sent. n. 1868 sez. Domenico Carcano Vito Di Nicola - Relatore - CC 08/09/2016 R.G.N. 26838/2016 Aldo Aceto Alessio Scarcella Alessandro Maria Andronio ha pronunciato la seguente SENTENZA Sui ricorsi proposti da IK EX, nato in [...] il [...] RY IE, nato in [...] il [...] avverso la ordinanza del 22-04-2016 del tribunale della libertà di Napoli;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Vito Di Nicola;
Udito il Procuratore Generale in persona del dott. Antonio Balsamo che ha concluso per il rigetto dei ricorsi;
udito per i ricorrenti l'avv. Lumeno Dell'Orfano che ha concluso per l'accoglimento dei ricorsi. RITENUTO IN FATTO 1. EX IK e IE RY ricorrono per cassazione impugnando l'ordinanza indicata in epigrafe con la quale il tribunale del riesame di Napoli ha confermato il provvedimento cautelare emesso in data 1 aprile 2016 dal Gip del tribunale di Torre Annunziata per il reato previsto dagli articoli 110 del codice penale, 291-bis e 291-ter del d.p.r. 23 gennaio 1973, n. 43 per aver introdotto nel territorio nazionale o comunque detenuto 8000,800 kg di tabacchi lavorati esteri di contrabbando, con le aggravanti dell'uso di mezzi di trasporto appartenenti a persone estranee al reato e dall'essere stati sorpresi insieme a più persone, in condizioni tali da frapporre ostacoli agli organi di polizia.
2. Per l'annullamento dell'impugnata ordinanza i ricorrenti articolano, tramite il comune difensore, due motivi di impugnazione, qui enunciati, ai sensi dell'articolo 173 delle disposizioni di attuazione al codice di procedura penale, nei limiti strettamente necessari per la motivazione.
2.1. Con il primo motivo, i ricorrenti deducono la nullità dell'ordinanza impugnata per violazione dell'articolo 309, commi 6 e 8-bis, del codice di va procedura penale in relazione agli articoli 143 e 178 stesso codice, eccependo l'illegittimità costituzionale della norma di cui all'articolo 143, comma 1, del codice di procedura penale e dell'articolo 309, commi 6 ed 8-bis, del codice di procedura penale, allorché non prevedono che l'avviso di fissazione dell'udienza del riesame debba essere tradotto nella lingua conosciuta dall'indagato straniero per violazione degli articoli 3, comma 1, 24, comma 2, della Costituzione nonché degli articoli 13 e 14 Cedu, tanto sul rilievo che la mancata traduzione nella lingua conosciuta dagli indagati dell'avviso di fissazione dell'udienza camerale pregiudica per gli imputati alloglotti irrimediabilmente il diritto di difesa. Assumono inoltre che essi non erano neppure a conoscenza della motivazione relativa alla sussistenza della gravità indiziaria e delle esigenze cautelari, avendo il giudice per le indagini preliminari, nel verbale di udienza di convalida, provveduto a dare atto della presenza dell'interprete ed essendosi limitato ad esporre la traduzione orale del dispositivo, con ciò violando l'obbligo di traduzione dell'ordinanza cautelare confezionando la denunciata nullità di ordine generale erroneamente non rilevata dal tribunale del riesame.
2.2. Con il secondo motivo, i ricorrenti lamentano la violazione di norme processuali previste a pena di nullità (articolo 606, comma 1 lettera c) del codice di procedura penale in relazione agli articoli 309, comma 9 e 9-bis nonché in relazione agli articoli 291, 292, comma 2, e 178 lettera c) stesso codice), sul rilievo che il giudice della cautela sarebbe incorso nel vizio di ultra petizione per aver posto a fondamento della misura esigenze cautelari (pericolo di fuga) non 2 prospettare del pubblico ministero al momento della proposizione della domanda cautelare;
inoltre, quanto al pericolo di recidiva, le ordinanze impugnate dimostrano di non far buon governo dei parametri fissati dalla legge 16 aprile 2015, n. 47 limitandosi a generici riferimenti alla gravità del fatto (secondo motivo). CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato.
2. La questione di legittimità costituzionale che i ricorrenti chiedono di sollevare è manifestamente infondata ed irrilevante. Come ha puntualmente osservato il Procuratore generale di udienza gli approdi interpretativi raggiunti dalla Corte europea dei diritti dell'uomo in materia sono nel senso che non è necessariamente dovuta all'imputato alloglotta la traduzione di tutti quei documenti o atti del procedimento la cui comprensione è necessaria per beneficiare di un equo processo (Cedu, sentenza 28 novembre 1978, Luedicke c. Germania), posto che il diritto all'assistenza dell'interprete non si limita alle dichiarazioni rese nel corso del giudizio, ma neppure esige la van traduzione scritta ed indiscriminata di tutti gli atti del procedimento ossia di tutti quegli elementi di prova o i documenti ufficiali della procedura, essendo sufficiente che sia consentito all'imputato di conoscere il caso che lo riguarda e di difendersi, consentendogli in particolare di fornire al giudice la propria versione dei fatti (Cedu, sentenza 19 dicembre 1989, Kamasinski c. Austria;
Cedu, sentenza 24 febbraio 2005, Husain c. Italia;
Cedu, sentenza n. 17494/07 Kajolli c. Italia;
Cedu, Grande Camera, sentenza 18 ottobre 2006, Hermi c. Italia). In particolare, quest'ultima pronuncia, ribadendo i principi espressi dalla giurisprudenza della Corte europea secondo cui l'assistenza linguistica orale è in grado di soddisfare le esigenze del giusto processo, chiarisce che l'articolo 6 paragrafo 3 della Cedu richiede una rilevante cura nella notifica dell'accusa all'imputato, pur non esigendo la traduzione scritta di tutti gli atti della procedura, tanto sul rilievo che lo stesso articolo 6 paragrafo 3, lettera e), Cedu prevede il diritto all'assistenza gratuita di un interprete, diritto che non riguarda solo le dichiarazioni in udienza, ma anche gli atti scritti e la fase istruttoria, con la conseguenza che tale disposizione non richiede una traduzione scritta di ogni atto ufficiale della procedura e fa riferimento all'interprete e non ad un traduttore (Grande Camera, sentenza 18 ottobre 2006, cit.). Tale assetto risulta confermato dal Decreto legislativo 23 giugno 2016, n. 129 (entrato in vigore il 29 luglio 2016) che, novellando il decreto legislativo n. 32 del 4 marzo 2014, recante "Disposizioni per l'attuazione della direttiva 3 2010/64/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 ottobre 2010, sul diritto all'interpretazione e alla traduzione nei procedimenti penali", ha introdotto altre novità nella materia dell'esercizio del diritto dell'imputato all'assistenza linguistica, dettando regole dirette a prevenire possibili strumentalizzazioni ed abusi all'esercizio del diritto all'assistenza dell'interprete, assicurandone al contempo l'effettività (come, exempli causa, in occasione dei colloqui con il difensore) ed attenuando di conseguenza talune incombenze poste a carico dell'autorità procedente proprio con riferimento agli adempimenti in tema di traduzione scritta degli atti in relazione alle peculiarità del caso concreto. Perciò, pur dovendosi sottolineare l'importanza degli atti processuali che contengono l'avviso all'imputato della celebrazione dell'udienza che lo riguarda, non possono ritenersi violate le regole dell'equo processo quando - fuori dei casi in cui l'imputato abbia diritto alla traduzione dell'atto processuale tale diritto non è previsto per l'avviso di fissazione dell'udienza camerale innanzi al tribunale del riesame, che non contiene infatti alcun elemento di accusa e non è un atto di citazione a giudizio l'interessato non si sia avvalso dell'opera gratuita di un - interprete per conoscerne il contenuto, non potendosi quindi dolere, in mancanza di ciò, della omessa traduzione dell'atto processuale. va Ne consegue che l'omessa traduzione dell'avviso di fissazione dell'udienza camerale nel procedimento di riesame dei provvedimenti restrittivi della libertà personale non comporta la violazione dell'art. 3 Cost. per la disparità di trattamento in ordine alla cernita operata dal legislatore ordinario degli atti dei quali sia obbligatoria la traduzione, essendo del tutto ragionevole che la selezione di essi sia operata soltanto a favore di quelli che contengono l'accusa, dispongono la vocatio in ius per la celebrazione dell'udienza nella quale il giudice deve pronunciarsi sulla responsabilità penale, che contengono le pronunce di condanna e che dispongono misure cautelari personali, fermo restando che per tutti i restanti atti del procedimento l'imputato alloglotta ha il diritto di avvalersi e di richiedere l'assistenza gratuita di un interprete, non ravvisandosi perciò alcun vulnus al diritto di difesa costituzionalmente garantito, con la conseguenza che la questione di legittimità costituzionale che si richiede alla Corte di sollevare deve ritenersi manifestamente infondata. Va pertanto ribadito il principio, affermato dalla giurisprudenza di legittimità anteriormente all'entrata in vigore del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 32, secondo il quale l'art. 143 cod. proc. pen., pur tenuto conto della particolare forza espansiva attribuitagli dalla Corte costituzionale con la sentenza interpretativa di rigetto n. 10 del 1993, non impone che l'avviso dell'udienza davanti al Tribunale del riesame venga tradotto nella lingua del destinatario quando questo sia uno straniero che non conosce la lingua italiana, non contenendo il detto avviso alcun elemento di accusa ma solo la data dell'udienza 4 fissata per l'esame del gravame proposto dallo stesso indagato o del suo difensore (Sez. 4, n. 2203 del 23/06/1999, Leshay, Rv. 215179). Va peraltro aggiunto come la questione di legittimità costituzionale sia, al tempo stesso, del tutto irrilevante posto che, nel procedimento di riesame avverso provvedimenti impositivi di misure cautelari personali, il soggetto sottoposto a misura privativa o limitativa della libertà personale che intende esercitare il diritto di comparire personalmente all'udienza camerale ai sensi dell'art. 309, comma ottavo bis dell'art. 309 cod. proc. pen., novellato dalla legge 16 aprile 2015, n. 47, deve formulare tale richiesta con l'istanza di riesame (Sez. 4, n. 12998 del 23/02/2016, Griner, Rv. 266296), con la conseguenza che resta preclusa, come nella specie, all'interessato la facoltà di presenziare all'udienza di riesame con manifestazione espressa successivamente alla ricezione dell'avviso relativo alla sua fissazione, venendo perciò meno anche la ragione per la quale è stata reclamata la traduzione dell'atto.
3. E' infondata anche l'eccezione relativa alla mancata traduzione dell'ordinanza cautelare posto che, per consolidata giurisprudenza della Corte, la proposizione della richiesta di riesame, pur se ad opera del difensore, ha effetti va sananti della nullità conseguente all'omessa traduzione dell'ordinanza cautelare personale nella lingua conosciuta dall'indagato alloglotta, anche a seguito della riformulazione dell'art. 143 cod. proc. pen., sempre che l'impugnazione non sia stata presentata solo per dedurre la mancata traduzione ovvero per formulare ulteriori questioni pregiudiziali di carattere strettamente procedurale, quali, ad esempio, le questioni di competenza, di improcedibilità o di nullità (Sez. 3, n. 7056 del 27/01/2015, Owalengba, Rv. 262425). Nel caso di specie, con l'istanza di riesame è stato contestato uno dei elementi costitutivi della fattispecie cautelare, sia pure limitatamente alla insussistenza dei pericula libertatis, con la conseguenza che la produzione dell'effetto sanante rende priva di fondamento la sollevata eccezione.
4. E' invece inammissibile il secondo motivo di gravame. Il tribunale cautelare ha infatti confermato il provvedimento restrittivo emesso a carico dei ricorrenti ravvisando, con logica ed adeguata motivazione neppure specificamente censurata con il ricorso, il pericolo di recidiva, esigenza cautelare ravvisata dal pubblico ministero con l'esercizio dell'azione cautelare e riconosciuta dal Gip con l'emanazione del provvedimento restrittivo, con la conseguenza che, sotto tale profilo, non sussiste alcun vizio di ultrapetizione e la riconosciuta esigenza cautelare è autosufficiente per ritenere la misura restrittiva legittimamente emessa. 5 L'ulteriore doglianza formulata dai ricorrenti secondo la quale il Gip ha configurato un'esigenza cautelare ulteriore (pericolo di fuga) non prospettata dal pubblico ministero con la domanda cautelare, con conseguente vizio di ultrapetizione non rimosso dal tribunale del riesame non è comunque fondata. - In tema di misure restrittive della libertà personale, le esigenze cautelari rappresentano un tutto unico, se pure articolato in distinte sottofattispecie che enunciano i diversi pericula libertatis previsti dall'art. 274 cod. proc. pen., e la loro valutazione non può che essere comprensiva di questi ultimi ed attenere alla loro globalità. Ne consegue che il principio della domanda cautelare (art. 291 cod. prc. pen.) non è violato sia nel caso in cui il giudice della cautela, cui spetta l'esercizio del potere limitativo della libertà personale, ritenga sussistente un pericolo diverso da quello indicato dal titolare dell'azione cautelare e sia nel caso in cui, come nella specie, ad un pericolo prospettato dal pubblico ministero il giudice ne aggiunga un altro, non incorrendo per questo nel vizio di ultrapetizione perché non è applicabile alla materia cautelare il principio dettato dall'art. 521 cod. proc. pen. in quanto il giudice cautelare una volta che sia - stato investito della domanda da parte del titolare dell'azione cautelare e che van quindi sia stato rispettato il principio "ne procedat iudex ex officio", è funzionalmente competente ad esercitare i poteri più ampi sia in tema di valutazione degli indizi di colpevolezza, sia in tema di apprezzamento delle esigenze cautelari. La conferma di ciò si ricava, a contrario, proprio dal procedimento che regola le impugnazioni de libertate dove, superate le iniziali oscillazioni, la giurisprudenza di legittimità si è compattata nel ritenere che, in materia di impugnazioni contro provvedimenti "de libertate", il Tribunale della libertà, investito in sede di riesame o di appello del tema relativo alla insussistenza della esigenza cautelare ritenuta nella ordinanza, ha il potere di confermare la misura cautelare per esigenze diverse da quelle poste alla base della sua applicazione (ex multis, da ultimo, Sez. 6, n. 26458 del 12/03/2014, Riva, Rv. 259976). E' vero che nelle impugnazioni cautelari, in particolare nel giudizio di riesame, il potere di procedere ad un emendatio libelli è giustificato in base al fatto che il tribunale può confermare il provvedimento impugnato anche per ragioni diverse da quelle indicate nel provvedimento stesso (art. 309, comma 9, cod. proc. pen.), ma tale regola di giudizio vale per attribuire al giudice dell'impugnazione cautelare poteri diretti a superare il principio strettamente devolutivo, che disciplina il sistema delle impugnazioni in generale, conferendo, per la particolarità della materia trattata, poteri che altrimenti l'organo di controllo de libertate non potrebbe esercitare, cosicché sarebbe del tutto paradossale precludere al Gip di ravvisare un'esigenza cautelare diversa da 6 quella posta a fondamento della domanda cautelare da parte del pubblico ministero, ammettendo invece che il tribunale del riesame possa sostituire all'esigenza cautelare ravvisata dal Gip, in conformità alla richiesta del pubblico ministero, una esigenza diversa e mai prima di allora configurata. In definitiva, una volta che la regiudicanda cautelare sia stata sottoposta al vaglio del giudice, quest'ultimo configurati, se del caso, i gravi indizi di - colpevolezza - non è costretto da particolari vincoli di cognizione rispetto ad una o piuttosto che ad un'altra esigenza cautelare ravvisata dal pubblico ministero, in quanto il potere cautelare, fondandosi sul principio della discrezionalità vincolata, deve essere esercitato allorché ne risultano integrati i presupposti e quindi quale che sia l'esigenza cautelare configurabile nel caso specifico, non essendo logico consentire che, in mancanza di una esigenza ma in presenza delle altre, l'imputato possa ledere gli interessi che, in via strumentale, la misura cautelare è preordinata a salvaguardare.
5. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che i ricorsi debbano essere rigettati, con conseguente onere per i ricorrenti, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Dispone che copia del presente provvedimento sia trasmessa al direttore dell'istituto penitenziario competente, a norma dell'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. Così deciso il 08/09/2016 Il Consigliere estensore Il Presidente Domenico Carcano Vito Di Nicola In To deverca DEPOSITATA IN CANCELLERIA 17 OTT 2016 IL CANCELLVERE Luana Mariani 7