Cass. pen., sez. III, sentenza 08/09/2016, n. 43731
CASS
Sentenza 8 settembre 2016

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È manifestamente infondata l'eccezione di legittimità costituzionale degli artt. 143, comma primo, e 309, commi 6 e 8-bis cod. proc. pen., per violazione degli artt. 3, comma primo, e 24, comma secondo, Cost., nella parte in cui non prevedono la traduzione dell'avviso di fissazione dell'udienza di riesame in lingua comprensibile all'indagato alloglotta, in quanto tale omissione non comporta alcuna disparità di trattamento nella selezione, operata dal legislatore, degli atti dei quali sia obbligatoria la traduzione, nè pregiudica il diritto di difesa, pienamente garantito dal diritto di avvalersi e di richiedere l'assistenza gratuita di un interprete. (In motivazione, la Corte ha ricordato che l'avviso in questione non esplica una funzione informativa in ordine alle "accuse" mosse al destinatario della misura cautelare, contenendo solo la data dell'udienza fissata per l'esame del gravame proposto dallo stesso indagato o dal suo difensore).

Non viola il principio della domanda cautelare il giudice della cautela che ritenga sussistente un "periculum libertatis" diverso o ulteriore rispetto a quello indicato dal PM richiedente. (In motivazione, la S.C. ha escluso l'applicabilità alla materia del principio dettato dall'art. 521 cod. proc. pen., in quanto il giudice cautelare, una volta investito della domanda, è funzionalmente competente ad esercitare i più ampi poteri di valutazione degli indizi di colpevolezza e delle necessità cautelari, non essendo logico consentire che, in mancanza di una esigenza ma in presenza delle altre, l'imputato possa ledere gli interessi che la misura è preordinata a salvaguardare).

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. III, sentenza 08/09/2016, n. 43731
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 43731
Data del deposito : 8 settembre 2016

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