Sentenza 23 febbraio 2012
Massime • 1
La valutazione circa l'efficacia del percorso rieducativo nell'ambito dell'affidamento in prova al servizio sociale non può essere condizionato, ove tra le prescrizioni vi sia quella di adoperarsi in favore della vittima del reato, dal fatto che l'interessato abbia giudizialmente resistito all'azione civile promossa dai danneggiati dal reato per la quantificazione dei danni subiti.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 23/02/2012, n. 9676 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9676 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2012 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. CHIEFFI Severo - Presidente - del 23/02/2012
Dott. VECCHIO Massimo - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. CAVALLO Aldo - Consigliere - N. 502
Dott. CAPOZZI Raffaele - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. LA POSTA Lucia - Consigliere - N. 48776/2010
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) DD DE N. IL 30/01/1945;
avverso l'ordinanza n. 914/2009 TRIB. SORVEGLIANZA di CAGLIARI, del 19/10/2010;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MASSIMO VECCHIO;
Letta la requisitoria del Pubblico Ministero, Dott. De Santis Fausto, sostituto Procuratore Generale della Repubblica presso questa Corte suprema, il quale ha concluso per la inammissibilità del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una somma in favore della cassa per le ammende.
RILEVA IN FATTO E DIRITTO
1. - Con ordinanza, deliberata il 19 ottobre 2010 e depositata il 27 ottobre 2010, il Tribunale di sorveglianza di Cagliari ha rigettato la richiesta di declaratoria di estinzione della pena in esito all'affidamento in prova al servizio sociale, avanzata dal condannato DU LI, e ha disposto che "il relativo periodo sia espiato in regime di detenzione ordinaria" sulla base del rilievo della "inefficacia del percorso rieducativo tentato", desunta - pur a fronte della osservanza delle prescrizioni inerenti alla misura alternativa - dall'"atteggiamento sfuggente e scarsamente collaborativo" tenuto dal condannato in ordine al risarcimento dei danni e "addirittura" dalla resistenza "in giudizio alle legittime pretese dei danneggiati".
2. - Ricorre per cassazione il condannato, col ministero del difensore di fiducia, avvocato Stefano Piras, mediante atto recante la data del 16 novembre 2010 col quale dichiara promiscuamente di denunciare, à sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) e c) "violazione" degli art. 47 dell'Ordinamento penitenziario e art. 125 c.p.p., comma 3, nonché vizio della motivazione e travisamento del dato processuale.
Il difensore, sulla premessa che la misura imponeva all'affidato, al punto 8 delle prescrizioni, di adoperarsi "per quanto possibile in favore della vittima del reato", deduce: il Collegio ha valutato negativamente l'esercizio del diritto di difesa da parte di DU;
costui ha subito il sequestro conservativo della casa di abitazione ed, essendo stato convenuto nel giudizio civile, ha resistito alla "esorbitante" pretesa risarcitoria di parte a attrice danneggiata dal reato;
i giudici di merito hanno trascurato di valutare la capacità economica del condannato e la "concreta impossibilità" di corrispondere il risarcimento e hanno omesso di considerare nella sua globalità la condotta durante l'affidamento in prova e la scrupolosa osservanza di tutte le prescrizioni residue.
3. - Il ricorso è, nei termini che seguono, fondato.
Ricorre il vizio della motivazione della ordinanza impugnata. La mera resistenza (in relazione alla quantificazione dei danni) nella causa civile promossa dai danneggiati non può di per sè sola - in carenza di elementi che consentano di qualificare pretestuosa o temeraria la difesa - suffragare il giudizio negativo circa la mancata osservanza della prescrizione di adoperarsi in favore della vittima del reato;
ne' il negativo rilievo del mancato risarcimento può prescindere dalla considerazione delle condizioni economiche dell'obbligato e delle concrete disponibilità di costui. Conseguono l'annullamento della ordinanza impugnata e il rinvio al Tribunale di sorveglianza di Cagliari, per nuovo esame, previa acquisizione degli elementi di valutazione omessi.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di sorveglianza di Cagliari.
Così deciso in Roma, il 23 febbraio 2012.
Depositato in Cancelleria il 13 marzo 2012