Sentenza 23 giugno 1999
Massime • 1
L'art. 143 cod. proc. pen., pur tenuto conto della particolare forza espansiva attribuitagli dalla Corte costituzionale con la sentenza interpretativa di rigetto n. 10 del 1993, non impone che l'avviso dell'udienza davanti al Tribunale del riesame venga tradotto nella lingua del destinatario quando questo sia uno straniero che non conosce la lingua italiana, non contenendo il detto avviso alcun elemento di accusa ma solo la data dell'udienza fissata per l'esame del gravame proposto dallo stesso indagato o del suo difensore.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 23/06/1999, n. 2203 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2203 |
| Data del deposito : | 23 giugno 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. FATTORI PAOLO Presidente del 23/06/1999
1.Dott. MAZZA FABIO Consigliere SENTENZA
2.Dott. MARZANO FRANCESCO rel. " N. 2203
3.Dott. GALBIATI RUGGERO " REGISTRO GENERALE
4.Dott. ROMIS VINCENZO " N. 21460/1999
ha pronunciato la seguente
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da
1) LESHAY MARYAN n. il 10.11.1974
avverso ordinanza del 03.03.1999 TRIB. LIBERTÀ di BRESCIA sentita la relazione fatta dal consigliere Dott. MARZANO FRANCESCO sentite le conclusioni del P.G. Dr. Giovanni Palombarini il quale ha concluso per l'annullamento con rinvio.
OSSERVA
il Tribunale della libertà di Brescia rigettava l'istanza di riesame proposta, nell'interesse di Leshaj Marjan, avverso l'ordinanza con la quale il G.I.P. di quello stesso Tribunale aveva applicato nei confronti del Leshaj medesimo la misura coercitiva della custodia in carcere per violazione della legge concernente gli stupefacenti. Ricorre per Cassazione il suddetto indagato, a mezzo del difensore, deducendo un unico motivo di doglianza: nullità del procedimento di riesame, e del conseguente provvedimento emesso all'esito del procedimento stesso, per violazione dei diritti di difesa, non essendo stata disposta la traduzione dell'indagato detenuto per l'udienza camerale di riesame;
il ricorrente chiede quindi, quale effetto dell'asserita nullità, la immediata scarcerazione. Si assume nel ricorso che, pur essendo facoltativa la comparizione delle parti all'udienza di riesame, così come previsto dall'art. 127 c.p.p. richiamato espressamente dall'art. 309 c.p.p., è tuttavia indispensabile che l'indagato sia posto in condizioni di poter operare liberamente la sua scelta attraverso l'avviso della fissazione dell'udienza: ciò nella concreta fattispecie non sarebbe avvenuto, dal momento che all'interessato, cittadino extracomunitario non in grado di comprendere la lingua italiana (circostanza, questa, non contestabile atteso che l'udienza di convalida, come risulta dagli atti, si svolse con l'ausilio di un interprete), il detto avviso fu notificato senza che si provvedesse a rendergliene noto il contenuto mediante la traduzione del testo nella sua lingua madre. Il ricorso deve essere rigettato per l'infondatezza della censura. Preliminarmente si osserva, per mera completezza argomentativa ed in relazione alla richiesta conclusiva contenuta nel ricorso, che in tema di riesame delle ordinanze che dispongono una misura coercitiva, la perdita di efficacia dell'ordinanza cautelare a norma dell'art.309, comma decimo, c.p.p., si verifica soltanto quando vi sia inosservanza dei termini perentori stabiliti nello stesso art. 309 c.p.p., quinto e nono comma, e non allorché il Tribunale si sia in qualsiasi modo pronunziato sulla richiesta di riesame, nel rispetto dei termini suddetti, e ciò anche nel caso in cui tale pronunzia sia affetta da nullità.
Passando all'esame della specifica censura dedotta dal ricorrente, osserva il Collegio che la dedotta nullità è insussistente. La Corte di Cassazione è stata già chiamata a pronunciarsi in ordine alla questione relativa alla necessità o meno della traduzione del testo dell'avviso per l'udienza di riesame nel caso di indagato straniero non in grado di comprendere la lingua italiana, decidendo nel senso di escludere tale necessità, e ciò sulla base di considerazioni che anche in questa circostanza si ritiene di dover ribadire perché pienamente condivisibili.
li Collegio è ben consapevole che la Corte Costituzionale, con sentenza N 10 del 1993, di natura "interpretativa", ha riconosciuto alla disposizione di cui all'art. 143 c.p.p. una "particolare forza espansiva" ritenendo errata un'interpretazione restrittiva che ne limitasse la efficacia agli atti orali con l'unica eccezione delle ipotesi espressamente previste (artt. 109, secondo comma, e 169, terzo comma, del codice di rito); con la conseguenza, secondo il giudice delle leggi, della necessità della traduzione, nella lingua dell'imputato straniero che non comprenda quella italiana, del decreto di citazione per il giudizio in tutti i suoi elementi costitutivi: ciò al fine di consentire all'interessato di "comprendere l'accusa contro di lui formulata e seguire il compimento degli atti cui partecipa". Peraltro tali argomentazioni non pare possano aver rilievo in relazione all'avviso dell'udienza di riesame che si pone chiaramente al di fuori della portata della citata sentenza della Corte Costituzionale atteso che, invero, non contiene alcun elemento di accusa bensì solo la data dell'udienza, fissata per l'esame del gravame proposto dallo stesso indagato o dal suo difensore: trattasi dunque di un mero dato oggettivo di cui anche lo straniero può avere agevolmente conoscenza, pure in modo assolutamente informale e, se del caso, tramite il difensore cui spetta analogo avviso. Nè potrebbe ritenersi violato il diritto dell'indagato di seguire il compimento degli atti cui partecipa, essendo evidente che la disposizione dell'art. 143 c.p.p. (nomina dell'interprete) si riferisce, in questa parte, allo svolgimento di atti processuali ai quali l'indagato o l'imputato partecipa e per i quali è assicurata la presenza dell'interprete. Quanto alla possibilità di scelta da parte dell'interessato circa la sua partecipazione o meno all'udienza camerale, trattasi di una facoltà che discende da disposizioni di legge che, in quanto tali, devono essere obbligatoriamente conosciute indipendentemente dall'inserimento - peraltro non previsto da alcuna norma nell'avviso di fissazione dell'udienza camerale. D'altra parte, come innanzi detto, in tal senso si è già pronunciata questa Suprema Corte, pur dopo la succitata decisione della Corte Costituzionale (in termini, Sez. 3, N. 1733/97, imp. Pepa, RV. 208281). Al rigetto del ricorso segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processualì. La Cancelleria provvederà alla comunicazione di cui all'art. 23 c.1 bis della legge 8/8/1995 n. 332.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. La Corte dispone inoltre che copia del presente provvedimento sia trasmessa al Direttore dell'istituto Penitenziario competente perché provveda a quanto stabilito nell'art. 23 c.1 bis Legge 8/8/1995 n. 332.
Così deciso in Roma, il 23 giugno 1999.
Depositato in Cancelleria il 16 novembre 1999