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Sentenza 21 febbraio 2023
Sentenza 21 febbraio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 21/02/2023, n. 7338 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7338 |
| Data del deposito : | 21 febbraio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sui ricorsi proposti da: FE NG nato a [...] il [...] F.LLI SCOTTI LAVORI EDILI S.R.L. avverso il decreto del 13/04/2022 della CORTE APPELLO di MILANO udita la relazione svolta dal Consigliere FABIO DI PISA;
lette le conclusioni del PG FRANCA ZACCO che ha chresto il rigetto dei ricorsi RITENUTO IN FATTO 1. Con decreto in data 13 aprile 2022 della Corte di Appello di Milano ha confermato il decreto del Tribunale di Milano del 2 febbraio 2021, con cui era stata disposta la confisca di beni immobili, specificamente indicati nel provvedimento, nella disponibilità, diretta o indiretta, del proposto LO RA ritenuto inquadrabile nella categoria di pericolosità generica di cui all' art. 1 lett. b) d. Ivo 159/2011 quale persona che vive abitualmente, anche in parte, dei proventi di attività delittuose. 1 Penale Sent. Sez. 2 Num. 7338 Anno 2023 Presidente: MESSINI D'AGOSTINI PIERO Relatore: DI PISA FABIO Data Udienza: 11/01/2023 2. Contro detto provvedimento hanno proposto ricorsi per cassazione, a mezzo dei rispetti difensori di fiducia e procuratori speciali, il proposto LO RA e nonché la società, terza interessata, F.11i OT Lavori Edili s.r.I., in persona del legale rappresentante OT GI. 2.1. Il RA ha lamentato violazione di legge per l'erronea applicazione degli artt. 1 lett. b) e 4 del d. Igs. 159/2019 per difetto del presupposto dell'abitualità, non avendo la corte di merito considerato che lo stesso, in relazione al periodo in questione compreso fra il 2006 ed il 2011, era stato condannato per un unico reato la bancarotta fraudolenta. 2.2. La società terza ha dedotto la nullità della notifica del provvedimento gravato per incompletezza dell'atto, nonché l'omessa o, comunque, apparente motivazione in ordine alla fittizietà dell'intestazione. In ordine a tale ultimo profilo ha osservato che la corte di merito aveva omesso di motivare relativamente alle specifiche censure volte a dimostrare che i beni immobili in questione, oggetto di confisca, erano stati acquistati dalla società con risorse proprie. 3. La Procura Generale ha depositato requisitoria scritta chiedendo il rigetto dei ricorsi. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Entrambi i ricorsi sono da ritenere inammissibili. 2. Deve, innanzitutto, essere ricordato che nel procedimento di prevenzione il ricorso per cassazione è ammesso soltanto per violazione di legge, secondo il disposto dell'art. 10, comma 3, decreto legislativo n. 159 del 2011 (e del precedente art. 4 legge 27 dicembre 1956, n. 1423, richiamato dall'art. 3 ter, secondo comma, legge 31 maggio 1965, n. 575), con una previsione che ha superato il vaglio di costituzionalità (Corte Cost., sent. n. 106 del 15/4/2015). Ne consegue che, in tema di sindacato sulla motivazione, è esclusa dal novero dei vizi deducibili in sede di legittimità l'ipotesi della illogicità manifesta di cui all'art. 60E, comma 1 lett. e), cod. proc. pen., potendosi esclusivamente denunciare con il ricorso, poiché qualificabile come violazione dell'obbligo di provvedere con decreto motivato imposto al giudice d'appello, il caso di motivazione inesistente o meramente apparente (Sez. U, n. 33451 del 29/07/2014, Repaci, Rv. 260246; Sez. 6, n. 33705 del 15/06/2016, Caliendo, 2 Rv. 270080; Sez. 1, n. 6636 del 07/01/2016, Pandico, Rv. 266365; Sez. 6, n. 50946 del 18/09/2014, Catalano, Rv. 261590; da ultimo v. Sez. 2, n. 9517 del 07/02/2018, Baricevic, Rv. 272521, in motivazione). Con altra pronunzia le Sezioni unite hanno nuovamente affermato come «sia possibile svolgere in sede di legittimità il controllo inerente all'esatta applicazione della legge, sui provvedimenti applicativi della misura di prevenzione, ove si profila la totale esclusione di argomentazione su un elemento costitutivo della fattispecie che legittima l'applicazione della misura, configurandosi, in caso di radicale mancanza di argomentazione su punto essenziale, la nullità del provvedimento ai sensi delle disposizioni di cui agli artt. 111, sesto comma, Cost., 2 125, comma 3, cod. proc. pen., 7, comma 1, d. Igs. 06/09/2011, n. 159, poiché l'apparato giustificativo costituisce l'essenza indefettibile del provvedimento giurisdizionale» (Sez. U, n. 111 del 30/11/2017, dep. 2018, Gattuso, Rv. 271511, in motivazione). La Suprema Corte ha, poi, anche precisato in più occasioni che si vede nel caso di motivazione inesistente o meramente apparente quando essa manc:hi assolutamente o sia, altresì, del tutto priva dei requisiti minimi di coerenza e completezza, al punto da risultare inidonea a rendere comprensibile l'iter logico seguito dal giudice di merito, ovvero le linee argomentative del provvedimento siano talmente scoordinate da rendere oscure le ragioni che hanno giustificato il provvedimento. Va, infine, ricordato che non può essere proposta come vizio di motivazione mancante o apparente la deduzione di sottovalutazione di argomenti difensivi che, in realtà, siano stati presi in considerazione dal giudice o comunque risultino assorbiti dalle argomentazioni poste a fondamento del provvedimento impugnato (v. Sez. U, n. 33451 del 29/05/2014, Repaci, Rv. 260246). 3. Ritiene la Corte che le censure formulate da LO RA sono manifestamente infondate. Il proposto lamenta l'assenza del presupposto dell'abitualità, richiesto per la sua riconduzione alla categoria di pericolosità prevista dall'art. 1 lett. b) D.Igs. 159/2011, assumendo che egli, nel periodo di acquisizione dei beni oggetto di ablazione, aveva subito un'unica condanna per bancarotta fraudolenta. Osserva il Collegio che la motivazione, sul punto, non risulta né insussistente né meramente apparente in relazione alla ritenuta sussistenza del requisito dell'abitualità della condotta delittuosa del ricorrente, pur a fronte di un'unica condanna per bancarotta fraudolenta, nel periodo tra il 2006 e il 2011, in cui vennero acquisiti gli immobili oggetto di confisca. I giudici di merito hanno, a tal proposito, valorizzato i fatti accertati, con sentenza irrevocabile, nel processo relativo a tale reato, consumato alla d3ta di dichiarazione del fallimento, ossia plurime e reiterate condotte distrattive per importi ingenti (pari ad euro 3.291.462,00 distratti dalle casse della società mediante il prelievo di contanti ed assegni), da parte del RA, nella sua qualità di amministratore di fatto, che avevano condotto nel tempo alla progressiva decozione della società. Se è vero che il reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale ha natura di reato a condotta eventualmente plurima, che può essere realizzato cori uno o più atti, senza che la loro ripetizione, nell'ambito dello stesso fallimento, dia luogo ad una pluralità di reati in continuazione, tuttavia nel caso di consumazione di una pluralità di condotte distrattive nell'ambito del medesimo fallimento, come avvenuto nella specie, le stesse mantengono la propria autonomia ontologica, dando luogo ad un concorso di reati, unificati, ai soli fini sanzionatori, nel cumulo giuridico previsto dall'art. 219, comma secondo, n. 1, legge fall., disposizione che, pertanto, non prevede, sotto il profilo strutturale, una circostanza aggravante, ma detta per i reati fallimentari una 3 peculiare disciplina della continuazione, derogatoria di quella ordinaria di cui all'art. 81 cod. pen. (vedi Sez. U, Sentenza n. 21039 del 27/01/2011 Cc. (dep. 26/05/2011) Rv. 249665). Risulta, quindi, di tutta evidenza come non possa revocarsi in cubbio che correttamente i giudici di merito hanno ritenuto che il proposto aveva protratto nel tempo una condotta di vita connotata dall'illecito, da ciò discendendo la manifesta infondatezza delle censure proposte. 4. Il ricorso avanzato dalla F.11i OT Lavori Edili s.r.l. contiene, anch' esso, censure manifestamente infondate. 4.1. Il primo motivo, con cui parte ricorrente ha dedotto l'eccezione di nullità del provvedimento gravato in quanto notificato in maniera incompleta è all' evidenza privo di fondamento alcuno. Va, invero, ritenuto applicabile il principio, sancito in materia cautelare, secondo cui la notificazione di una copia incompleta, perché mancante di alcune pagine non determina alcuna nullità di quest'ultima, il cui originale è posto a disposizione dell'interessato con il deposito in cancelleria (vedi Sez. 3, n. 6662 del 14/01/2010, Rv, 246190; Sez. 1, n. 1823 del 25/10/2006, Rv. 236026; Sez. 6, n. 1176 del 19/03/1997, Rv. 209318). Del resto ove l'impugnazione, come verificatosi nella fattispecie in esame, sia stata comunque proposta in relazione al contenuto effettivo del provvedimento oggetto di censura - provvedimento esistente in atti e pienamente accessibile - l'irritualità della notificazione deve intendersi, in ogni caso, sanata. 4.2. Del tutto infondata è, poi, la contestazione relativa all' omessa motivazione del presupposto della fittizietà dell'intestazione alla società ricorrente. Premesso che la struttura giustificativa del decreto della corte di appello, trattandosi di c.d. doppia conforme, si salda con quello di primo grado, per formare un unico complessivo corpo argomentativo, va osservato che giudici di merito hanno ricostruito la riferibilità al proposto dei beni in questione, valorizzando la documentazione acquisita, le conversazioni intercettate nonchè le dichiarazioni rese dai soggetti coinvolti con un puntuale e coerente percorso argomentativo (vedi ff. 33-36 decreto impugnato) sicché non può prospettarsi alcuna violazione di legge connessa ad un'assenza grafica della motivazione o ad una motivazione meramente apparente. Dal tenore del ricorso risulta di tutta evidenza che parte ricorrente laddove ricostruisce l'operazione commerciale avente ad oggetto i beni in questione assumendone la natura effettiva e lecita mira in modo del tutto inammissibile a prospettare una ricostruzione alternativa dei fatti ovviamente preclusa in questa sede. 5. Per le considerazioni esposte, dunque, i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili. Alla declaratoria d'inammissibilità consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali nonché al pagamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dai 4 ricorsi, si determina equitativamente in euro tremila per ciascuna parte.
P.Q.M.
dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, in data 11 Gennaio 2023
lette le conclusioni del PG FRANCA ZACCO che ha chresto il rigetto dei ricorsi RITENUTO IN FATTO 1. Con decreto in data 13 aprile 2022 della Corte di Appello di Milano ha confermato il decreto del Tribunale di Milano del 2 febbraio 2021, con cui era stata disposta la confisca di beni immobili, specificamente indicati nel provvedimento, nella disponibilità, diretta o indiretta, del proposto LO RA ritenuto inquadrabile nella categoria di pericolosità generica di cui all' art. 1 lett. b) d. Ivo 159/2011 quale persona che vive abitualmente, anche in parte, dei proventi di attività delittuose. 1 Penale Sent. Sez. 2 Num. 7338 Anno 2023 Presidente: MESSINI D'AGOSTINI PIERO Relatore: DI PISA FABIO Data Udienza: 11/01/2023 2. Contro detto provvedimento hanno proposto ricorsi per cassazione, a mezzo dei rispetti difensori di fiducia e procuratori speciali, il proposto LO RA e nonché la società, terza interessata, F.11i OT Lavori Edili s.r.I., in persona del legale rappresentante OT GI. 2.1. Il RA ha lamentato violazione di legge per l'erronea applicazione degli artt. 1 lett. b) e 4 del d. Igs. 159/2019 per difetto del presupposto dell'abitualità, non avendo la corte di merito considerato che lo stesso, in relazione al periodo in questione compreso fra il 2006 ed il 2011, era stato condannato per un unico reato la bancarotta fraudolenta. 2.2. La società terza ha dedotto la nullità della notifica del provvedimento gravato per incompletezza dell'atto, nonché l'omessa o, comunque, apparente motivazione in ordine alla fittizietà dell'intestazione. In ordine a tale ultimo profilo ha osservato che la corte di merito aveva omesso di motivare relativamente alle specifiche censure volte a dimostrare che i beni immobili in questione, oggetto di confisca, erano stati acquistati dalla società con risorse proprie. 3. La Procura Generale ha depositato requisitoria scritta chiedendo il rigetto dei ricorsi. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Entrambi i ricorsi sono da ritenere inammissibili. 2. Deve, innanzitutto, essere ricordato che nel procedimento di prevenzione il ricorso per cassazione è ammesso soltanto per violazione di legge, secondo il disposto dell'art. 10, comma 3, decreto legislativo n. 159 del 2011 (e del precedente art. 4 legge 27 dicembre 1956, n. 1423, richiamato dall'art. 3 ter, secondo comma, legge 31 maggio 1965, n. 575), con una previsione che ha superato il vaglio di costituzionalità (Corte Cost., sent. n. 106 del 15/4/2015). Ne consegue che, in tema di sindacato sulla motivazione, è esclusa dal novero dei vizi deducibili in sede di legittimità l'ipotesi della illogicità manifesta di cui all'art. 60E, comma 1 lett. e), cod. proc. pen., potendosi esclusivamente denunciare con il ricorso, poiché qualificabile come violazione dell'obbligo di provvedere con decreto motivato imposto al giudice d'appello, il caso di motivazione inesistente o meramente apparente (Sez. U, n. 33451 del 29/07/2014, Repaci, Rv. 260246; Sez. 6, n. 33705 del 15/06/2016, Caliendo, 2 Rv. 270080; Sez. 1, n. 6636 del 07/01/2016, Pandico, Rv. 266365; Sez. 6, n. 50946 del 18/09/2014, Catalano, Rv. 261590; da ultimo v. Sez. 2, n. 9517 del 07/02/2018, Baricevic, Rv. 272521, in motivazione). Con altra pronunzia le Sezioni unite hanno nuovamente affermato come «sia possibile svolgere in sede di legittimità il controllo inerente all'esatta applicazione della legge, sui provvedimenti applicativi della misura di prevenzione, ove si profila la totale esclusione di argomentazione su un elemento costitutivo della fattispecie che legittima l'applicazione della misura, configurandosi, in caso di radicale mancanza di argomentazione su punto essenziale, la nullità del provvedimento ai sensi delle disposizioni di cui agli artt. 111, sesto comma, Cost., 2 125, comma 3, cod. proc. pen., 7, comma 1, d. Igs. 06/09/2011, n. 159, poiché l'apparato giustificativo costituisce l'essenza indefettibile del provvedimento giurisdizionale» (Sez. U, n. 111 del 30/11/2017, dep. 2018, Gattuso, Rv. 271511, in motivazione). La Suprema Corte ha, poi, anche precisato in più occasioni che si vede nel caso di motivazione inesistente o meramente apparente quando essa manc:hi assolutamente o sia, altresì, del tutto priva dei requisiti minimi di coerenza e completezza, al punto da risultare inidonea a rendere comprensibile l'iter logico seguito dal giudice di merito, ovvero le linee argomentative del provvedimento siano talmente scoordinate da rendere oscure le ragioni che hanno giustificato il provvedimento. Va, infine, ricordato che non può essere proposta come vizio di motivazione mancante o apparente la deduzione di sottovalutazione di argomenti difensivi che, in realtà, siano stati presi in considerazione dal giudice o comunque risultino assorbiti dalle argomentazioni poste a fondamento del provvedimento impugnato (v. Sez. U, n. 33451 del 29/05/2014, Repaci, Rv. 260246). 3. Ritiene la Corte che le censure formulate da LO RA sono manifestamente infondate. Il proposto lamenta l'assenza del presupposto dell'abitualità, richiesto per la sua riconduzione alla categoria di pericolosità prevista dall'art. 1 lett. b) D.Igs. 159/2011, assumendo che egli, nel periodo di acquisizione dei beni oggetto di ablazione, aveva subito un'unica condanna per bancarotta fraudolenta. Osserva il Collegio che la motivazione, sul punto, non risulta né insussistente né meramente apparente in relazione alla ritenuta sussistenza del requisito dell'abitualità della condotta delittuosa del ricorrente, pur a fronte di un'unica condanna per bancarotta fraudolenta, nel periodo tra il 2006 e il 2011, in cui vennero acquisiti gli immobili oggetto di confisca. I giudici di merito hanno, a tal proposito, valorizzato i fatti accertati, con sentenza irrevocabile, nel processo relativo a tale reato, consumato alla d3ta di dichiarazione del fallimento, ossia plurime e reiterate condotte distrattive per importi ingenti (pari ad euro 3.291.462,00 distratti dalle casse della società mediante il prelievo di contanti ed assegni), da parte del RA, nella sua qualità di amministratore di fatto, che avevano condotto nel tempo alla progressiva decozione della società. Se è vero che il reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale ha natura di reato a condotta eventualmente plurima, che può essere realizzato cori uno o più atti, senza che la loro ripetizione, nell'ambito dello stesso fallimento, dia luogo ad una pluralità di reati in continuazione, tuttavia nel caso di consumazione di una pluralità di condotte distrattive nell'ambito del medesimo fallimento, come avvenuto nella specie, le stesse mantengono la propria autonomia ontologica, dando luogo ad un concorso di reati, unificati, ai soli fini sanzionatori, nel cumulo giuridico previsto dall'art. 219, comma secondo, n. 1, legge fall., disposizione che, pertanto, non prevede, sotto il profilo strutturale, una circostanza aggravante, ma detta per i reati fallimentari una 3 peculiare disciplina della continuazione, derogatoria di quella ordinaria di cui all'art. 81 cod. pen. (vedi Sez. U, Sentenza n. 21039 del 27/01/2011 Cc. (dep. 26/05/2011) Rv. 249665). Risulta, quindi, di tutta evidenza come non possa revocarsi in cubbio che correttamente i giudici di merito hanno ritenuto che il proposto aveva protratto nel tempo una condotta di vita connotata dall'illecito, da ciò discendendo la manifesta infondatezza delle censure proposte. 4. Il ricorso avanzato dalla F.11i OT Lavori Edili s.r.l. contiene, anch' esso, censure manifestamente infondate. 4.1. Il primo motivo, con cui parte ricorrente ha dedotto l'eccezione di nullità del provvedimento gravato in quanto notificato in maniera incompleta è all' evidenza privo di fondamento alcuno. Va, invero, ritenuto applicabile il principio, sancito in materia cautelare, secondo cui la notificazione di una copia incompleta, perché mancante di alcune pagine non determina alcuna nullità di quest'ultima, il cui originale è posto a disposizione dell'interessato con il deposito in cancelleria (vedi Sez. 3, n. 6662 del 14/01/2010, Rv, 246190; Sez. 1, n. 1823 del 25/10/2006, Rv. 236026; Sez. 6, n. 1176 del 19/03/1997, Rv. 209318). Del resto ove l'impugnazione, come verificatosi nella fattispecie in esame, sia stata comunque proposta in relazione al contenuto effettivo del provvedimento oggetto di censura - provvedimento esistente in atti e pienamente accessibile - l'irritualità della notificazione deve intendersi, in ogni caso, sanata. 4.2. Del tutto infondata è, poi, la contestazione relativa all' omessa motivazione del presupposto della fittizietà dell'intestazione alla società ricorrente. Premesso che la struttura giustificativa del decreto della corte di appello, trattandosi di c.d. doppia conforme, si salda con quello di primo grado, per formare un unico complessivo corpo argomentativo, va osservato che giudici di merito hanno ricostruito la riferibilità al proposto dei beni in questione, valorizzando la documentazione acquisita, le conversazioni intercettate nonchè le dichiarazioni rese dai soggetti coinvolti con un puntuale e coerente percorso argomentativo (vedi ff. 33-36 decreto impugnato) sicché non può prospettarsi alcuna violazione di legge connessa ad un'assenza grafica della motivazione o ad una motivazione meramente apparente. Dal tenore del ricorso risulta di tutta evidenza che parte ricorrente laddove ricostruisce l'operazione commerciale avente ad oggetto i beni in questione assumendone la natura effettiva e lecita mira in modo del tutto inammissibile a prospettare una ricostruzione alternativa dei fatti ovviamente preclusa in questa sede. 5. Per le considerazioni esposte, dunque, i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili. Alla declaratoria d'inammissibilità consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali nonché al pagamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dai 4 ricorsi, si determina equitativamente in euro tremila per ciascuna parte.
P.Q.M.
dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, in data 11 Gennaio 2023