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Sentenza 11 aprile 2023
Sentenza 11 aprile 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 11/04/2023, n. 15229 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15229 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE TRIBUNALE DI TORINO nel procedimento a carico di: VA NA nato a [...] il [...] AN CO nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 29/11/2022 del TRIB. LIBERTA di TORINO udita la relazione svolta dal Consigliere TIZIANO MASINI;
con requisitoria scritta ex art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 e succ. mod., il Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione SC Ceroni ha concluso per l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. Penale Sent. Sez. 5 Num. 15229 Anno 2023 Presidente: ZAZA CARLO Relatore: MASINI TIZIANO Data Udienza: 08/03/2023 Ritenuto in fatto Il Procuratore della Repubblica presso il tribunale di Novara, con atto depositato nella cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato in data 15 dicembre 2022, ha promosso ricorso per cassazione ex art. 311 cod. proc. pen. avverso l'ordinanza del tribunale del riesame di Torino del 29 novembre 2022, depositata il 1 dicembre 2022, che ha respinto l'appello che il medesimo requirente aveva interposto contro il provvedimento del giudice per le indagini preliminari del tribunale di Novara, a sua volta reiettivo di una richiesta di applicazione di misura cautelare personale nei confronti di AT DO e ON Marco indagati, tra gli altri reati, del delitto di cui agli artt.110 e 648 ter.1 comma 1 cod. pen., 99 comma 4 cod. pen.. Il tribunale del riesame è stato adito in relazione alla mancata configurazione del delitto di autoriciclaggio per avere, costoro, in concorso tra loro - l'uno Presidente del Novara Calcio s.p.a. e l'altro titolare delle quote di maggioranza della medesima società - dapprima commesso i delitti tributari di indebita compensazione di cui all'art. 10 quater del decr. Leg.vo n. 74 del 2000 e, poi, sostituito i crediti fittizi - maturati in virtù della realizzazione delle indebite compensazioni - con denaro liquido successivamente trasferito, con causali contabili artificiose, a favore di società comunque riconducibili a AT. Ha affermato il tribunale del riesame che il giudice per le indagini preliminari, che pure aveva accolto la richiesta di misura cautelare per vari altri reati ("numerosi altri capi d'imputazione provvisoria", come testualmente riportato nel ricorso per cassazione del pubblico ministero), l'aveva invece respinta in relazione all'incolpazione di autoriciclaggio, affermando - condivisibilmente, secondo il tribunale dell'appello - che le indebite compensazioni, volte ad utilizzare crediti fittizi nei confronti dell'Erario, erano state funzionali, come componenti di un artificio di bilancio, all'iscrizione della squadra di calcio al campionato dilettanti ma non avevano apportato liquidità nelle casse societarie;
le risorse oggetto di autoriciclaggio erano provenute da altre fonti, Generali Italia e FIGC Lega Nazionale Dilettanti. 1.11 pubblico ministero articola un motivo di ricorso, che richiama l'art. 606 comma 1 lett. b) cod. proc. pen. e deduce inosservanza ed erronea applicazione della legge penale o di altre norme giuridiche di cui si deve tenere conto nell'applicazione della legge penale, rilevando che l'art. 648 ter.1 cod. pen. sarebbe applicabile non solo con riferimento al reimpiego di risorse liquide provenienti dalla commissione del reato presupposto e in diretto rapporto con la condotta di autoriciclaggio, ma anche all' investimento delle somme oggetto del risparmio di spesa conseguente all'evasione fiscale, nel contesto di un rapporto indiretto tra le diverse condotte criminose. L'atto di impugnazione si profonde nel richiamare orientamenti giurisprudenziali e dottrinali a sostegno della fondatezza della tesi. '\Vv-- In sostanza, afferma il ricorrente, il meccanismo della surrogazione del terzo nel fittizio credito tributario era stato strumentale alla distrazione di risorse finanziarie dalla società di calcio alle altre riconducibili al AT, tanto che il delitto di autoriciclaggio avrebbe dovuto ritenersi in concorso formale con quello di bancarotta fraudolenta patrimoniale. Considerato in diritto Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, per carenza d'interesse. Il procedimento incidentale introdotto dall'impugnazione del pubblico ministero ai sensi dell'art. 311 cod. proc. pen. è inserito nella più ampia disciplina del procedimento di applicazione delle misure cautelari personali, regolato nel libro IV del codice di rito. Le misure cautelari personali sono richieste dal pubblico ministero, che presenta al giudice competente gli elementi su cui la richiesta si fonda (art. 291 cod. proc. pen.). Sulla richiesta deve pronunciarsi il giudice che procede, che - nel delibare la richiesta del pubblico ministero - deve valutare la sussistenza delle "specifiche esigenze caute/ari e degli indizi che giustificano in concreto" - illustrati ai sensi dell'art. 274 cod. proc. pen. - l'emissione del provvedimento coercitivo. L'impugnazione promossa dal pubblico ministero avverso l'ordinanza parzialmente reiettiva del giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Novara, pertanto, avrebbe dovuto essere strumentale - così evidenziando i relativi presupposti - all'ottenimento di un provvedimento cautelare per l'ipotizzato delitto di autoriciclaggio nei confronti delle persone sottoposte alle indagini - tanto più che un'ordinanza cautelare era stata richiesta ed emessa in relazione ad altri titoli di reato - ed avrebbe dovuto per l'effetto illustrare - oltre a considerazioni teoriche relative alla fondatezza tecnico-giuridica dell'incolpazione - la ricorrenza dei gravi indizi di colpevolezza in capo a ciascuno dei due indagati e la sussistenza, concretezza ed attualità, a loro carico, delle esigenze cautelari di cui all'art. 274 cod. proc. pen.. A ciò era evidentemente funzionale l'intervento della parte pubblica nella sequela volta a sollecitare il giudice sovraordinato all'esercizio dei propri poteri di controllo sulla tenuta e fondatezza, anche nel merito, del provvedimento adottato dal giudice per le indagini preliminari. E così parimenti avrebbe dovuto essere modulato - mutatis mutandis in relazione alla specificità del rito impugnatorio, finalizzato al controllo di legittimità sulla tenuta logico- giuridica del provvedimento impugnato - il ricorso per cassazione presentato avverso l'ordinanza che ne ha disatteso l'appello. Si può dunque osservare che l'errore prospettico in cui è incorso il ricorrente si sia manifestato in sede d'impugnazione di merito, e sia persistito nella proposizione del ricorso di legittimità. 2 L'interesse richiesto dall'art. 568, quarto comma, cod. proc. pen., quale condizione di ammissibilità di qualsiasi impugnazione, deve essere correlato agli effetti primari e diretti del provvedimento da impugnare e sussiste solo se il gravame sia idoneo a costituire, attraverso l'eliminazione di un provvedimento pregiudizievole, una situazione pratica più vantaggiosa per l'impugnante rispetto a quella esistente;
pertanto, qualora il pubblico ministero denunci, al fine di ottenere l'esatta applicazione della legge, la violazione di una norma di diritto formale, in tanto può ritenersi la sussistenza di un interesse concreto che renda ammissibile la doglianza, in quanto da tale violazione sia derivata una lesione dei diritti che si intendono tutelare e nel nuovo giudizio - anche incidentale e di natura cautelare - possa ipoteticamente raggiungersi un risultato non solo teoricamente corretto, ma anche praticamente favorevole. Secondo la giurisprudenza della Corte di Cassazione "È inammissibile, per difetto di interesse, il ricorso del pubblico ministero avverso l'ordinanza del tribunale del riesame, preordinato ad ottenere una diversa qualificazione giuridica del fatto, qualora ad essa non consegua alcuna utilità in ordine alle richieste dello stesso P.M., posto che nel nostro ordinamento non esiste un interesse meramente teorico e formale all'esattezza della decisione. Ne consegue che l'unico interesse che il P.M. può perseguire, in sede cautelare, deve avere per oggetto il mantenimento, la modifica o l'imposizione di una misura cautelare e che, pertanto, egli non può agire in sede di legittimità una volta che abbia ottenuto l'accoglimento delle conclusioni proposte in sede di appello." Sez. 5, Sentenza n. 46151 del 15/10/2003 Cc. (dep. 01/12/2003) Rv. 227860 - 01, P.M. in proc. Acunzo. E ancora "Il pubblico ministero che impugni l'ordinanza che, in sede di riesame, abbia escluso il presupposto della gravità indiziaria deve indicare, a pena di inammissibilità per carenza di interesse, le ragioni a sostegno dell'attualità e concretezza delle esigenze cautelari che, tuttavia, possono ritenersi implicitamente sussistenti nel caso in cui la misura sia stata richiesta con riguardo ai reati per i quali opera la presunzione di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen." Sez. 6 - , Sentenza n. 46129 del 25/11/2021 Cc. (dep. 16/12/2021 ) Rv. 282355 - 01 PMT C/ AR VE. "È inammissibile, per difetto di interesse, il ricorso per cassazione del pubblico ministero, proposto nei confronti dell'ordinanza di reiezione dell'appello avverso il provvedimento di rigetto della richiesta di misura cautelare, con cui lo stesso, senza nulla prospettare in ordine alle esigenze cautelali, si limiti a contestare il mancato riconoscimento della sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, atteso che l'accoglimento del gravame in ordine a tale profilo non potrebbe comunque condurre all'applicazione della misura e, quindi, sarebbe privo di alcun risultato pratico vantaggioso per l'impugnante" Cfr. Sez. 3 - Sentenza n. 13284 del 25/02/2021 Cc. (dep. 09/04/2021) Rv. 281010 - 01 PMT C/ ACANFORA DOMENICO. P.M. BALDI FULVIO. (Diff.). 3 "È inammissibile, per difetto di interesse, il ricorso per cassazione del pubblico ministero, proposto nei confronti dell'ordinanza di reiezione dell'appello avverso l'ordinanza di rigetto della richiesta di misura cautelare, con cui lo stesso si limiti a contestare unicamente il mancato riconoscimento della sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, atteso che l'accoglimento del ricorso in ordine a tale profilo non potrebbe comunque condurre al ripristino della misura, quale unico oggetto dell'interesse giuridicamente tutelato del pubblico ministero" Sez. 6 - , Sentenza n. 12228 del 30/10/2018 Cc. (dep. 19/03/2019) Rv. 276375 - 01-PMT C/ DE GASPERIS MINO. "In tema di impugnazioni, nell'ipotesi di ricorso per cassazione del pubblico ministero avverso una sentenza di condanna non è sufficiente la mera pretesa teorica preordinata all'astratta osservanza della legge e alla correttezza giuridica della decisione, essendo invece necessario che sia comunque dedotto un pregiudizio concreto e suscettibile di essere eliminato dalla riforma o dall'annullamento della decisione impugnata. (Nella specie, la Corte ha dichiarato inammissibile per carenza di intesse ex art.568, comma 4, cod. proc. pen., il ricorso del procuratore generale limitato a dolersi della mancata applicazione della disciplina in materia di assenza dell'imputato, senza precisare il concreto interesse alla impugnazione di una sentenza di condanna emessa su richiesta della pubblica accusa)."Cfr. Sez. 5, Sentenza n. 35785 del 04/05/2018 Ud. (dep. 26/07/2018) Rv. 273630 - 01- P.G. in proc. El Harchi. Alla luce di tale, costante orientamento, da cui non vi è motivo di discostarsi, il ricorso per cassazione, che difetta "in toto" della illustrazione del compendio di gravità indiziaria individuale - in relazione all'invocato riconoscimento e all' attribuibilità del reato di autoriciclaggio - e della esistenza e permanenza del necessario quadro esigenziale sottostante, deve essere dichiarato inammissibile per carenza d'interesse ex artt. 568 comma 4 e 591 comma 1 lett. a) cod. proc. pen., rivelandosi di per sé inconducente, in caso di accoglimento, al conseguimento specifico dell'applicazione del titolo cautelare.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso in Roma, il 8/3/2023 \
con requisitoria scritta ex art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 e succ. mod., il Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione SC Ceroni ha concluso per l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. Penale Sent. Sez. 5 Num. 15229 Anno 2023 Presidente: ZAZA CARLO Relatore: MASINI TIZIANO Data Udienza: 08/03/2023 Ritenuto in fatto Il Procuratore della Repubblica presso il tribunale di Novara, con atto depositato nella cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato in data 15 dicembre 2022, ha promosso ricorso per cassazione ex art. 311 cod. proc. pen. avverso l'ordinanza del tribunale del riesame di Torino del 29 novembre 2022, depositata il 1 dicembre 2022, che ha respinto l'appello che il medesimo requirente aveva interposto contro il provvedimento del giudice per le indagini preliminari del tribunale di Novara, a sua volta reiettivo di una richiesta di applicazione di misura cautelare personale nei confronti di AT DO e ON Marco indagati, tra gli altri reati, del delitto di cui agli artt.110 e 648 ter.1 comma 1 cod. pen., 99 comma 4 cod. pen.. Il tribunale del riesame è stato adito in relazione alla mancata configurazione del delitto di autoriciclaggio per avere, costoro, in concorso tra loro - l'uno Presidente del Novara Calcio s.p.a. e l'altro titolare delle quote di maggioranza della medesima società - dapprima commesso i delitti tributari di indebita compensazione di cui all'art. 10 quater del decr. Leg.vo n. 74 del 2000 e, poi, sostituito i crediti fittizi - maturati in virtù della realizzazione delle indebite compensazioni - con denaro liquido successivamente trasferito, con causali contabili artificiose, a favore di società comunque riconducibili a AT. Ha affermato il tribunale del riesame che il giudice per le indagini preliminari, che pure aveva accolto la richiesta di misura cautelare per vari altri reati ("numerosi altri capi d'imputazione provvisoria", come testualmente riportato nel ricorso per cassazione del pubblico ministero), l'aveva invece respinta in relazione all'incolpazione di autoriciclaggio, affermando - condivisibilmente, secondo il tribunale dell'appello - che le indebite compensazioni, volte ad utilizzare crediti fittizi nei confronti dell'Erario, erano state funzionali, come componenti di un artificio di bilancio, all'iscrizione della squadra di calcio al campionato dilettanti ma non avevano apportato liquidità nelle casse societarie;
le risorse oggetto di autoriciclaggio erano provenute da altre fonti, Generali Italia e FIGC Lega Nazionale Dilettanti. 1.11 pubblico ministero articola un motivo di ricorso, che richiama l'art. 606 comma 1 lett. b) cod. proc. pen. e deduce inosservanza ed erronea applicazione della legge penale o di altre norme giuridiche di cui si deve tenere conto nell'applicazione della legge penale, rilevando che l'art. 648 ter.1 cod. pen. sarebbe applicabile non solo con riferimento al reimpiego di risorse liquide provenienti dalla commissione del reato presupposto e in diretto rapporto con la condotta di autoriciclaggio, ma anche all' investimento delle somme oggetto del risparmio di spesa conseguente all'evasione fiscale, nel contesto di un rapporto indiretto tra le diverse condotte criminose. L'atto di impugnazione si profonde nel richiamare orientamenti giurisprudenziali e dottrinali a sostegno della fondatezza della tesi. '\Vv-- In sostanza, afferma il ricorrente, il meccanismo della surrogazione del terzo nel fittizio credito tributario era stato strumentale alla distrazione di risorse finanziarie dalla società di calcio alle altre riconducibili al AT, tanto che il delitto di autoriciclaggio avrebbe dovuto ritenersi in concorso formale con quello di bancarotta fraudolenta patrimoniale. Considerato in diritto Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, per carenza d'interesse. Il procedimento incidentale introdotto dall'impugnazione del pubblico ministero ai sensi dell'art. 311 cod. proc. pen. è inserito nella più ampia disciplina del procedimento di applicazione delle misure cautelari personali, regolato nel libro IV del codice di rito. Le misure cautelari personali sono richieste dal pubblico ministero, che presenta al giudice competente gli elementi su cui la richiesta si fonda (art. 291 cod. proc. pen.). Sulla richiesta deve pronunciarsi il giudice che procede, che - nel delibare la richiesta del pubblico ministero - deve valutare la sussistenza delle "specifiche esigenze caute/ari e degli indizi che giustificano in concreto" - illustrati ai sensi dell'art. 274 cod. proc. pen. - l'emissione del provvedimento coercitivo. L'impugnazione promossa dal pubblico ministero avverso l'ordinanza parzialmente reiettiva del giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Novara, pertanto, avrebbe dovuto essere strumentale - così evidenziando i relativi presupposti - all'ottenimento di un provvedimento cautelare per l'ipotizzato delitto di autoriciclaggio nei confronti delle persone sottoposte alle indagini - tanto più che un'ordinanza cautelare era stata richiesta ed emessa in relazione ad altri titoli di reato - ed avrebbe dovuto per l'effetto illustrare - oltre a considerazioni teoriche relative alla fondatezza tecnico-giuridica dell'incolpazione - la ricorrenza dei gravi indizi di colpevolezza in capo a ciascuno dei due indagati e la sussistenza, concretezza ed attualità, a loro carico, delle esigenze cautelari di cui all'art. 274 cod. proc. pen.. A ciò era evidentemente funzionale l'intervento della parte pubblica nella sequela volta a sollecitare il giudice sovraordinato all'esercizio dei propri poteri di controllo sulla tenuta e fondatezza, anche nel merito, del provvedimento adottato dal giudice per le indagini preliminari. E così parimenti avrebbe dovuto essere modulato - mutatis mutandis in relazione alla specificità del rito impugnatorio, finalizzato al controllo di legittimità sulla tenuta logico- giuridica del provvedimento impugnato - il ricorso per cassazione presentato avverso l'ordinanza che ne ha disatteso l'appello. Si può dunque osservare che l'errore prospettico in cui è incorso il ricorrente si sia manifestato in sede d'impugnazione di merito, e sia persistito nella proposizione del ricorso di legittimità. 2 L'interesse richiesto dall'art. 568, quarto comma, cod. proc. pen., quale condizione di ammissibilità di qualsiasi impugnazione, deve essere correlato agli effetti primari e diretti del provvedimento da impugnare e sussiste solo se il gravame sia idoneo a costituire, attraverso l'eliminazione di un provvedimento pregiudizievole, una situazione pratica più vantaggiosa per l'impugnante rispetto a quella esistente;
pertanto, qualora il pubblico ministero denunci, al fine di ottenere l'esatta applicazione della legge, la violazione di una norma di diritto formale, in tanto può ritenersi la sussistenza di un interesse concreto che renda ammissibile la doglianza, in quanto da tale violazione sia derivata una lesione dei diritti che si intendono tutelare e nel nuovo giudizio - anche incidentale e di natura cautelare - possa ipoteticamente raggiungersi un risultato non solo teoricamente corretto, ma anche praticamente favorevole. Secondo la giurisprudenza della Corte di Cassazione "È inammissibile, per difetto di interesse, il ricorso del pubblico ministero avverso l'ordinanza del tribunale del riesame, preordinato ad ottenere una diversa qualificazione giuridica del fatto, qualora ad essa non consegua alcuna utilità in ordine alle richieste dello stesso P.M., posto che nel nostro ordinamento non esiste un interesse meramente teorico e formale all'esattezza della decisione. Ne consegue che l'unico interesse che il P.M. può perseguire, in sede cautelare, deve avere per oggetto il mantenimento, la modifica o l'imposizione di una misura cautelare e che, pertanto, egli non può agire in sede di legittimità una volta che abbia ottenuto l'accoglimento delle conclusioni proposte in sede di appello." Sez. 5, Sentenza n. 46151 del 15/10/2003 Cc. (dep. 01/12/2003) Rv. 227860 - 01, P.M. in proc. Acunzo. E ancora "Il pubblico ministero che impugni l'ordinanza che, in sede di riesame, abbia escluso il presupposto della gravità indiziaria deve indicare, a pena di inammissibilità per carenza di interesse, le ragioni a sostegno dell'attualità e concretezza delle esigenze cautelari che, tuttavia, possono ritenersi implicitamente sussistenti nel caso in cui la misura sia stata richiesta con riguardo ai reati per i quali opera la presunzione di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen." Sez. 6 - , Sentenza n. 46129 del 25/11/2021 Cc. (dep. 16/12/2021 ) Rv. 282355 - 01 PMT C/ AR VE. "È inammissibile, per difetto di interesse, il ricorso per cassazione del pubblico ministero, proposto nei confronti dell'ordinanza di reiezione dell'appello avverso il provvedimento di rigetto della richiesta di misura cautelare, con cui lo stesso, senza nulla prospettare in ordine alle esigenze cautelali, si limiti a contestare il mancato riconoscimento della sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, atteso che l'accoglimento del gravame in ordine a tale profilo non potrebbe comunque condurre all'applicazione della misura e, quindi, sarebbe privo di alcun risultato pratico vantaggioso per l'impugnante" Cfr. Sez. 3 - Sentenza n. 13284 del 25/02/2021 Cc. (dep. 09/04/2021) Rv. 281010 - 01 PMT C/ ACANFORA DOMENICO. P.M. BALDI FULVIO. (Diff.). 3 "È inammissibile, per difetto di interesse, il ricorso per cassazione del pubblico ministero, proposto nei confronti dell'ordinanza di reiezione dell'appello avverso l'ordinanza di rigetto della richiesta di misura cautelare, con cui lo stesso si limiti a contestare unicamente il mancato riconoscimento della sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, atteso che l'accoglimento del ricorso in ordine a tale profilo non potrebbe comunque condurre al ripristino della misura, quale unico oggetto dell'interesse giuridicamente tutelato del pubblico ministero" Sez. 6 - , Sentenza n. 12228 del 30/10/2018 Cc. (dep. 19/03/2019) Rv. 276375 - 01-PMT C/ DE GASPERIS MINO. "In tema di impugnazioni, nell'ipotesi di ricorso per cassazione del pubblico ministero avverso una sentenza di condanna non è sufficiente la mera pretesa teorica preordinata all'astratta osservanza della legge e alla correttezza giuridica della decisione, essendo invece necessario che sia comunque dedotto un pregiudizio concreto e suscettibile di essere eliminato dalla riforma o dall'annullamento della decisione impugnata. (Nella specie, la Corte ha dichiarato inammissibile per carenza di intesse ex art.568, comma 4, cod. proc. pen., il ricorso del procuratore generale limitato a dolersi della mancata applicazione della disciplina in materia di assenza dell'imputato, senza precisare il concreto interesse alla impugnazione di una sentenza di condanna emessa su richiesta della pubblica accusa)."Cfr. Sez. 5, Sentenza n. 35785 del 04/05/2018 Ud. (dep. 26/07/2018) Rv. 273630 - 01- P.G. in proc. El Harchi. Alla luce di tale, costante orientamento, da cui non vi è motivo di discostarsi, il ricorso per cassazione, che difetta "in toto" della illustrazione del compendio di gravità indiziaria individuale - in relazione all'invocato riconoscimento e all' attribuibilità del reato di autoriciclaggio - e della esistenza e permanenza del necessario quadro esigenziale sottostante, deve essere dichiarato inammissibile per carenza d'interesse ex artt. 568 comma 4 e 591 comma 1 lett. a) cod. proc. pen., rivelandosi di per sé inconducente, in caso di accoglimento, al conseguimento specifico dell'applicazione del titolo cautelare.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso in Roma, il 8/3/2023 \