Sentenza 3 aprile 2003
Massime • 2
In tema di previdenza integrativa, la pensione prevista da un fondo aziendale è un istituto del tutto diverso dalla pensione supplementare, riconosciuta, a norma dell'art. 5 della legge n. 1338 del 1962, a favore del soggetto beneficiario di una pensione a carico di un trattamento previdenziale sostitutivo dell'assicurazione generale obbligatoria che disponga presso quest'ultima di contributi non sufficienti per una pensione autonoma. Pertanto, la disciplina di fonte legale prevista per detta pensione supplementare non è applicabile alla prima, per la quale deve farsi invece riferimento alla disciplina negoziale( Fattispecie in tema di pensione integrativa corrisposta dal PREMUNGAS - Fondo di integrazione ai trattamenti di previdenza dei dipendenti delle aziende municipalizzate del gas).
I regolamenti dei fondi aziendali di previdenza integrativa sono espressione dell'autonomia negoziale delle parti, la relativa interpretazione, pertanto, è devoluta al giudice di merito ed è censurabile in sede di legittimità soltanto per violazione dei canoni legali di ermeneutica negoziale o per insufficiente o illogica motivazione. (Fattispecie relativa all'interpretazione degli artt. 17 e 20 dello statuto del Fondo di integrazione ai trattamenti di previdenza dei dipendenti delle aziende municipalizzate del gas - PREMUGAS - nel senso che per la insorgenza del diritto alla pensione integrativa occorrano due requisiti, e cioè un'anzianità contributiva di quindici anni e l'avvenuto compimento del cinquantacinquesimo anno di età al momento della cessazione del rapporto; interpretazione accolta dai giudici di merito e ritenuta dalla S.C. assistita da motivazione sufficiente e non contraddittoria).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 03/04/2003, n. 5232 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5232 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. D'ANGELO Bruno - Presidente -
Dott. PUTATURO DONATI VISCIDO Mario - Consigliere -
Dott. BALLETTI Bruno - Consigliere -
Dott. LA TERZA Maura - Consigliere -
Dott. AMOROSO Giovanni - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
CROCE ARMANDO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA NOCERA UMBRA 166, presso lo studio dell'avvocato SANTINO GUADAGNO, rappresentato e difeso dall'avvocato SALVATORE MARINO, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
AM - AZIENDA MEDITERRANEA GAS & ACQUA DI GENOVA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA V.LE Giulio Cesare, 14, presso lo studio dell'avvocato MARIA TERESA BARBANTINI, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato SERGIO MEDINA, giusta delega in atti;
- controricorrente -
nonché
contro
PREMONGAS FONDO DI INTEGRAZIONE AI TRATTAMENTI DI PREVIDENZA DEI DIPENDENTI DELLE AZIENDE MUNICIPALIZZATE DEL GAS, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA LUNGOTEVERE FARAVELLI, 22 presso lo studio dell'avvocato ARTURO MARESCA, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato SERGIO MEDINA, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 2/00 della Corte d'Appello di GENOVA, depositata il 13/03/00 - R.G.N. 35/2000;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 20/11/02 dal Consigliere Dott. Giovanni AMOROSO;
udito l'Avvocato BARBANTINI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Maurizio VELARDI che ha concluso l'inammissibilità del ricorso in subordine rigetto.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso depositato il 19 gennaio 2000 Croce AR proponeva appello avverso la sentenza n.5477 del 14 ottobre 1999 con la quale il tribunale di Genova aveva respinto le sue domande di condanna dell'AM (Azienda mediterranea gas ed acqua) di Genova e del GA (Fondo di integrazione ai trattamenti di previdenza dei dipendenti delle aziende municipalizzate del gas) alla costituzione e corresponsione della pensione integrativa, o, in alternativa, alla restituzione dei contributi trattenuti e di quelli corrisposti dall'AM al RE, oltre al risarcimento dei danni. Lamentava l'appellante che la tesi sostenuta dal primo giudice - secondo la quale i requisiti per la maturazione del diritto alla pensione integrativa (costituiti dall'età di 55 anni e da 15 anni di effettivo servizio) dovevano entrambi sussistere al momento della cessazione del rapporto di lavoro (nel caso di specie avvenuta il 28 luglio 1992 per licenziamento) - era errata, con la conseguenza che sussistendo il requisito dei 15 anni di contribuzione alla data del licenziamento, esso appellante al compimento dei 55 anni di anzianità (e cioè al 5 ottobre 1996) seppure successivamente alla cessazione del rapporto di lavoro, aveva maturato il diritto alla pensione integrativa erogata dal RE;
contestava, intatti, che l'interpretazione degli artt. 17 e 20 dello Statuto del Fondo appellato potesse condurre ad escludere il diritto nell'ipotesi in cui il requisito dell'età fosse maturato dopo la cessazione dei rapporto di lavoro, in contrasto con quello che esso appellante considerava principio di diritto generale, secondo il quale, se al momento della cessazione del rapporto il requisito contributivo è maturato, il diritto alla pensione sorge successivamente al momento del conseguimento del requisito dell'età. In alternativa, riproponeva la domanda di condanna alla restituzione dei contributi versati direttamente al RE e di quelli versati al predetto Fondo dall'AM, contestando la toro natura mutualistica. Per entrambe le domande sosteneva la legittimazione passiva anche dell'AM, quale soggetto tenuto sia alla trasmissione dei contributi al Fondo, sia alla materiale corresponsione del trattamento pensionistico. Costituitisi anche in grado d'appello, da un lato l'AM ribadiva l'eccezione di propria carenza di legittimazione passiva, che il primo giudice aveva accolto solo sotto il profilo della legittimazione impropria, peraltro riconoscendo che l'AM era estranea al rapporto, e chiedeva il rigetto dell'appello anche per infondatezza nel merito delle domande proposte dal Croce;
dall'altro lato il RE ribadiva la correttezza dell'interpretazione adottata dal primo giudice. Quest'ultimo contestava poi il fondamento della domanda di restituzione dei contributi rilevando che l'iscrizione al Fondo era obbligatoria, dato che tale obbligatorietà era venuta meno in forza del CCNL del 1976 solo per i lavoratori assunti dopo il 1^ marzo 1978. e, per gli altri lavoratori, solo dopo il 1^ gennaio 1998; che l'iscrizione aveva avuto funzione assicurativa per i rischi di inabilità permanente e morte;
che i contributi non avevano natura retributiva, in quanto solo formalmente parametrati alla retribuzione al fine di ottenere un valore medio necessario all'equilibrio finanziario del Fondo, che erogava prestazioni di ammontare indipendente dall'entità dei contributi versati. Recepiva, infine, la prescrizione quinquennale e decennale di tutti i crediti con riferimento alla data di notifica del ricorso introduttivo. Chiedeva, pertanto, il rigetto dell'appello e la conferma dell'impugnata sentenza.
2. L'adita Corte d'appello con sentenza dell'8-13 marzo 2000 rigettava l'impugnazione confermando integralmente la sentenza di primo grado.
Osservava la Corte che la disciplina del trattamento di pensione integrativa corrisposta dal RE, quale risultante dagli artt. 17 e 20 dello Statuto del Fondo, comportava la necessità che i due requisiti (55 anni di età e 15 anni di contribuzione) dovevano sussistere entrambi al momento della cessazione del rapporto di lavoro, come si evinceva del tenore dell'art. 17 citato, il quale prevedeva sia l'obbligo per le aziende di comunicare al Fondo gli elementi di calcolo dalla pensione base un mese prima della cessazione del rapporto per consentire al Fondo medesimo di assentire il pagamento della integrazione, sia la decorrenza del diritto dal giorno successivo al termine del preavviso. Tali previsioni, che comportavano la possibilità di calcolare la pensione integrativa solo con i dati relativi alla pensione base forniti un mese prima della cessazione del rapporto, nonché la decorrenza del diritto al giorno successivo al termine del preavviso, concorrevano - Secondo ancora la Corte d'appello - a fondare l'interpretazione sostenuta dal primo giudice secondo la quale, potendo la pensione integrativa essere liquidata solo contestualmente alla cessazione del rapporto, i relativi requisiti, ivi compreso quello dell'età, dovevano sussistere a quel momento. Del resto la stessa contrattazione collettiva (art. 55 del CCNL del 1988. art. 61 del CCNL del 1991, Accordo Nazionale Interconfederale del 30/7/1992, protocollo di intenti del 16/4/1997) aveva espressamente preso in considerazione le ipotesi dei lavoratori cessati dal servizio senza aver maturato il diritto all'integrazione di pensione, riconoscendo il diritto alla corresponsione di una somma "una tantum": tale previsione costituiva interpretazione autentica della volontà contrattuale delle parti nel senso sopra prospettato, dato che - secondo la Corte d'appello - sarebbe stato illogico prevedere alla cessa/ione del rapporto di lavoro la corresponsione di una somma "una tantum" a compensazione del mancato insorgere del diritto all'integrazione di pensione, anche per quelle ipotesi nelle quali, con il semplice decorso del tempo, in epoca successiva, sarebbe stato raggiunto comunque il requisito dell'età e quindi sarebbe sorto il diritto all'integrazione di pensione. Quanto alla domanda di restituzione dei contributi versati, l'infondatezza delle medesima emergeva - secondo la Corte d'appello - sia dall'esplicito divieto contenuto nell'art. 5 del CCNL del 1988, sia dalla obbligatorietà dell'iscrizione al Fondo, sia per la funzione assicurativa a fronte dei rischi di morte e inabilità permanente assolta dalla contribuzione predetta (con la conseguente sussistenza, da un lato, del sinallagma delle controprestazioni, dall'altra dell'aleatorietà tipica dell'assicurazione, condizioni entrambe preclusive della ripetibilità di quanto versato dall'assicurato).
3. Avverso questa pronuncia il Croce ha proposto ricorso per Cassazione con due motivi di impugnazione.
Resistono con controricorso il RE e l'AM, la quale ultima ha anche presentato memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso è articolato in due motivi.
Con il primo il ricorrente denuncia la "violazione dell'art. 5 della legge n. 1338/1962 e d.l. 21 aprile 1993 n.124 in relazione al n.3 dell'art. 360 c.p.c." invocando la disciplina della pensione supplementare a parametro di riferimento.
Con il secondo motivo il ricorrente denuncia la "violazione e falsa applicazione degli artt. 17 e 20 dello Statuto del Premungas, dei principi comuni in materia di diritto a pensione, irrazionalità, in relazione ai numeri 3 e 5 dell'art. 360 c.p.c". Ad avviso del ricorrente sarebbe irrilevante la circostanza che il requisito anagrafico per l'insorgenza del diritto alla pensione integrativa erogata dal Fondo non risultasse essere stato maturato al momento della cessazione del rapporto di lavoro, ma fosse stato integrato solo alcuni anni dopo.
2. Il primo motivo del ricorso è infondato.
È sufficiente rilevare che la pensione supplementare, prevista dall'art. 5 della cit. legge n. 1338 del 1962, è quella riconosciuta a favore del soggetto beneficiario di una pensione a carico di un trattamento previdenziale sostitutivo dell'assicurazione generale obbligatoria che disponga presso quest'ultima di contributi non sufficienti per una pensione autonoma (Cass. sez. lav. 2 dicembre 1999. n. 13443). Si tratta quindi di un istituto del tutto diverso rispetto alla pensione integrativa prevista da un fondo aziendale;
talché la disciplina di fonte legale, evocata dal ricorrente, non è applicabile dovendo invece farsi riferimento a quella negoziale, quale appunto è lo statuto del Premungas.
Anche il d. lgs. n.124 del 1993 in materia di previdenza complementare e di fondi pensione è ininfluente perché da una parte la Corte d'appello non ha fatto applicazione di tale disciplina, successiva alla cessazione del rapporto di lavoro del Croce;
ne' d'altra parte il ricorrente in realtà si duole del fatto che la Corte avrebbe dovuto invece fare applicazione di tale jus superveniens tanto da riconoscere, al contrario, che si tratta di una normativa che non riguarda il rapporto dedotto in giudizio.
3. Il secondo motivo è parimenti infondato.
Da una parte la violazione e falsa applicazione degli artt. 17 e 20 dello Statuto del Premungas non è deducibile in cassazione non trattandosi di normativa di fonte legale. D'altra parte la deduzione della "violazione dei principi comuni in materia di diritto a pensione" è generica e parimenti generico è il riferimento alla "irrazionalità". Comunque al di là dell'inadeguata prospettazione del motivo di ricorso il ricorrente allega nella sostanza un vizio di motivazione della sentenza impugnata nella parte in cui ha interpretato gli artt. 17 e 20 dello Statuto del Fondo nel senso che per l'insorgenza del diritto alla pensione integrativa occorrevano due requisiti: un'anzianità contributiva di quindici anni;
l'avvenuto compimento del 55 anno di età al momento della cessazione del rapporto di lavoro.
A questa interpretazione. sostenuta dalla difesa del Fondo ed accolta dai giudici di merito, il ricorrente contrappone una sua diversa interpretazione secondo cui in disparte il requisito dell'anzianità contributiva (di cui non si fa questione e che il Croce pacificamente possiede), il riferimento al compimento del 55 anno di età vale solo ad indicare il momento in cui il trattamento pensionistico integrativo può essere erogato;
talché, essendo il rapporto del Croce cessato prima del compimento di tale soglia di età, il diritto alla pensione integrativa sarebbe insorto in epoca successiva. Però i giudici di merito hanno motivato in modo sufficiente e non contraddittorio il loro convincimento. In particolare la Corte d'appello non si è limitata ad esaminare il tenore testuale dell'art. 20 (che prevede la pensione integrativa ed il requisito del limite di età) ma ha letto tale disposizione ponendola in riferimento all'art. 17 per ritrovare argomenti esegetici "indiretti": l'obbligo per il datore di lavoro di comunicare al Fondo i dati per calcolare la pensione e la decorrenza della pensione dalla scadenza del preavviso. Da ciò non è contraddittorio inferire - come fa la Corte d'appello - che la pensione integrativa in esame era destinata ad essere erogata alla cessazione del rapporto e che quindi anche il requisito dell'età anagrafica doveva risultare integrato a quella data. Parimenti adeguato e sufficiente è poi anche il riferimento alla contrattazione collettiva per cui ai dipendenti che non maturavano il diritto alla pensione integrativa (evidentemente alla data della cessazione del rapporto) veniva corrisposta una prestazione una tantum.
Indubbiamente l'interpretazione accolta dalla Corte d'appello non è l'unica possibile, ma è di certo assistita da motivazione sufficiente e non contraddittoria sicché si sottrae alle censure di vizio di motivazione mosse (nella sostanza) dalla difesa del ricorrente.
4. Il ricorso quindi va interamente rigettato.
Sussistono giustificati motivi per compensare tra le parti le spese di questo giudizio di Cassazione.
PER QUESTI MOTIVI
La Corte rigetta il ricorso e compensa tra le parti le spese di giudizio.
Così deciso in Roma, il 20 novembre 2002.
Depositato in Cancelleria il 3 aprile 2003