Sentenza 21 gennaio 2004
Massime • 1
Poiché l'art. 1194 cod. civ. contiene un criterio legale di imputazione, in forza del quale il debitore, senza il consenso del creditore, non può imputare il pagamento al capitale piuttosto che agli interessi e alle spese, allorquando il creditore corrisponda una parte soltanto della somma complessivamente dovuta, e dia quindi luogo ad un adempimento parziale, è facoltà del creditore accettare il pagamento, senza che da tale accettazione possa desumersi la rinuncia alla imputazione delle somme secondo il criterio legale, anche qualora l'offerta di pagamento parziale sia accompagnata da una imputazione operata dal debitore e difforme da quella legale.(Nella specie, la sentenza impugnata, cassata dalla S.C., sulla base del rilievo che il creditore ha la possibilità di rifiutare la prestazione accompagnata dalla imputazione fatta dal debitore, aveva ritenuto che il ricevimento della somma, imputata dal debitore a capitale, comportasse anche accettazione, da parte del creditore, della imputazione effettuata dal debitore, così gravando il creditore dell'onere, non previsto ne' desumibile dall'art. 1194 cod. civ., di rifiutare il pagamento).
Commentari • 4
- 1. Foglio di giurisprudenza.Franco Benassi · https://www.ilcaso.it/
Sommario: 0. Riassunto (la tesi principale); 1. Introduzione; 2. Lo, o gli ammortamenti "francesi"; 3. Prestiti e regimi finanziari; 4. La "indeterminatezza"; 5. L'AFS è l'unico ammortamento a rata costante il cui tasso effettivo coincida con quello corrispettivo; 6. Rilevanza dello "onere implicito" ai fini dell'usura; Appendice A. L'inesistenza di interessi da interessi nei prestiti AFS; Appendice B. L'imputazione delle rate negli ammortamenti "francesi in interesse semplice" 0. Riassunto (la tesi principale) Sentenze della Corte di Cassazione stabiliscono che il regime finanziario di svolgimento di un prestito dev'essere quello dell'interesse semplice, e che gl'interessi vanno …
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Sommario: 0. Riassunto (la tesi principale); 1. Introduzione; 2. Lo, o gli ammortamenti "francesi"; 3. Prestiti e regimi finanziari; 4. La "indeterminatezza"; 5. L'AFS è l'unico ammortamento a rata costante il cui tasso effettivo coincida con quello corrispettivo; 6. Rilevanza dello "onere implicito" ai fini dell'usura; Appendice A. L'inesistenza di interessi da interessi nei prestiti AFS; Appendice B. L'imputazione delle rate negli ammortamenti "francesi in interesse semplice" 0. Riassunto (la tesi principale) Sentenze della Corte di Cassazione stabiliscono che il regime finanziario di svolgimento di un prestito dev'essere quello dell'interesse semplice, e che gl'interessi vanno …
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Leggi di più… - 4. Pagamento: a quale debito va riferito?Edizioni Simone · https://www.laleggepertutti.it/ · 16 luglio 2016
Il codice civile, all'art. 1193 e ss., stabilisce alcuni criteri che consentono di imputare il pagamento effettuato dal debitore, quando questi abbia più debiti nei confronti dello stesso creditore. L'istituto della imputazione dei pagamenti regola l'ipotesi di pluralità di crediti fra le stesse parti, aventi titolo e causa diversi, e non trova applicazione quando si tratti di unico credito (Cass., 15 febbraio 2005, n. 2977). Quindi il debitore non ha la facoltà di imputare il pagamento parziale ad una piuttosto che all'altra delle pattuite modalità di adempimento, se il debito ha un'unica causa, perché, come detto, l'istituto dell'imputazione è previsto per pluralità di crediti, tra le …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 21/01/2004, n. 975 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 975 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SCIARELLI Guglielmo - Presidente -
Dott. MAIORANO Francesco Antonio - Consigliere -
Dott. STILE Paolo - Consigliere -
Dott. CATALDI Grazia - rel. Consigliere -
Dott. DE MATTEIS Aldo - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
UO CA AN, elettivamente domiciliato in ROMA VIA TACITO N. 50, presso lo studio dell'avvocato BRUNO COSSU, che lo rappresenta e difende, giusta procura speciale atto notar PAOLO EMILIO PASOLINI di MONSERRATO del 13 maggio 2002 REP. N. 13375;
- ricorrente con procura -
TO NI, ON OB, CI UI, RI AN, DI OR GE, CONFALONIERI OR, AR RO, elettivamente domiciliati in ROMA VIA TACITO 50, presso lo studio dell'avvocato BRUNO COSSU, che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato EMILIA RECCHI, giusta delega in atti;
- ricorrenti -
contro
INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, rappresentato e difeso dagli avvocati GIUSEPPE FABIANI, FRANCO JENI, GIOVANNA BIONDI, giusta delega in calce alla copia notificata del ricorso;
- resistente con mandato -
avverso la sentenza n. 19528/01 del Tribunale di ROMA, depositata il 22/05/01 - R.G.N. 42532/96;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 14/10/03 dal Consigliere Dott. Grazia CATALDI;
udito l'Avvocato COSSU;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. FINOCCHI GHERSI Renato, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il sig. LO GI UO e gli altri ricorrenti indicati in epigrafe impugnavano dinanzi al Tribunale di Roma la sentenza del Pretore della stessa città limitatamente al capo della decisione di primo grado con la quale il primo giudice aveva omesso di dichiarare, come richiestogli, che le somme erogate dall'INPS andavano imputate, preliminarmente e sino a concorrenza, ai danni da svalutazione monetaria ed agli interessi e che, pertanto gli importi residui, cui pagamento andava condannato l'INPS, erano trattamento di fine rapporto e dunque produttivi di ulteriore rivalutazione monetaria ed interessi. Il Tribunale di Roma rigettava la domanda proposta in via principale e, in accoglimento di quella subordinata, condannava l'INPS al pagamento degli iinteressi ex art. 1283. Il giudice del gravame, pur affermando che ai sensi dell'art. 1194 non è possibile, senza il consenso del creditore, imputare il pagamento al capitale piuttosto che agli interessi ed alle spese, ritenevano via che tale consenso era desumibile dal ricevimento del pagamento accompagnato dall'imputazione indicata dal debitore.
Per la cassazione della sentenza impugnata i lavoratori propongono ricorso illustrato da successiva memoria.
L'INPS si è costituito depositando procura ad litem. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'unico motivo di ricorso, denunciando violazione dell'art. 1194 c.c. i ricorrenti censurano la sentenza impugnata per avere il giudice del gravame ritenuto che il creditore, che non accetti l'imputazione data dal debitore, debba riputare il pagamento. Il motivo è fondato.
L'art. 1194 C.C. contiene un criterio legale di imputazione per cui il debitore, senza il consenso del debitore, non può imputare il pagamento al capitale piuttosto che agli interessi ed alle spese. Ai sensi dell'art. 429, applicabile nel caso di ritardato pagamento del trattamento di fine rapporto - che, se anche corrisposto dal fondo di garanzia costituito presso l'INPS non cambia la sua natura di credito di lavoro - gli interessi e la rivalutazione sono componenti del credito che deve essere soddisfatto integralmente cioè in tutte le sue parti: non c'è dubbio pertanto che, nel caso in cui il debitore corrisponda solo una parte della somma complessivamente dovuta, si tratta di pagamento parziale. In presenza di pagamento parziale, stante la facoltà del creditore di accettarlo, non può desumersi da siffatta accettazione la rinuncia dello stesso alla imputazione secondo il criterio legale (v. Cass. 17 giugno 2002 n. 12869; 11 dicembre 2002 n. 17661). Con la sentenza impugnata, affermando che il ricevimento della somma imputata dal debitore a capitale è sufficiente ai fini del consenso in quanto il creditore aveva la possibilità di rifiutare la prestazione accompagnata dalla imputazione fatta dal debitore, il Tribunale in sostanza grava il creditore che non intende dare il suo consenso all'imputazione al capitale indicata dal debitore, del pesante onere di rifiutare il pagamento stesso, onere di cui nell'art. 1194, norma improntata all'esigenza di tutelare la posizione del creditore (Cass. 29 luglio 1999 n. 8254), non v'è traccia.
Nel caso in esame, quindi, in mancanza di consenso dei lavoratori creditori, l'imputazione del pagamento doveva venir effettuata secondo i criteri legali previsti dall'art. 1194 C.C., imputando la somma pagata anzitutto ad interessi e rivalutazione. Il ricorso va pertanto accolto.
Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito dichiarando che gli importi pagati dall'INPS a titolo di trattamento di fine rapporto andavano imputati, preliminarmente e sino a concorrenza, agli interessi ed a rivalutazione monetaria, e conseguentemente condannare l'INPS a corrispondere, sul residuo importo dovuto a titolo di trattamento di fine rapporto, la rivalutazione monetaria e gli interessi ex art. 429 c.p.c. a decorrere dal sessantunesimo giorno successivo alla data di presentazione della domanda di pagamento al fondo di garanzia, come previsto dall'art. 2 comma 7, della legge 29 maggio 1982 n. 297, richiamata dall'art. 1 del D.L.vo 27 gennaio 1992 n. 80, e sino alla data di effettivo pagamento, deducendo da tale importo quanto già erogato dall'INPS che, come è stato sopra chiarito, deve essere imputato preliminarmente a rivalutazione ed interessi maturati sul credito dei lavoratori sino alla data del pagamento parziale. Le spese dei tre gradi del giudizio sono a carico dell'INPS soccombente. Riguardo alla richiesta del procuratore dei ricorrenti di distrazione in proprio favore delle spese di lite, proposta soltanto con la memoria ex art. 378 c.p.c., essa non può essere accolta in quanto la dichiarazione di anticipazione e la domanda di distrazione non sono state effettuate nei precedenti gradi del giudizio ne' col ricorso in Cassazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, dichiara che gli importi pagati dall'INPS ai ricorrenti a titolo di trattamento di fine rapporto andavano imputati preliminarmente, e sino a concorrenza, ad interessi e rivalutazione monetaria e, conseguentemente condanna TINPS a corrispondere sul residuo importo dovuto a titolo di trattamento di fine rapporto la rivalutazione monetaria e gli interessi ex art. 429 c.p.c. a decorrere dal 61 giorno successivo alla data di presentazione della domanda di pagamento al fondo di garanzia e sino alla data di effettivo pagamento, detratti gli interessi e la rivalutazione già percepiti;
condanna l'INPS al pagamento delle spese dell'intero giudizio che liquida per il primo grado in euro 48 per spese, euro 400 per diritti di procuratore e euro 300 per onorario, per il secondo grado di giudizio euro 65 per spese, in euro 450 per diritti di procuratore ed euro 200 per onorari, e per il giudizio di Cassazione in euro 20 per spese ed euro 2000 per onorario. Così deciso in Roma, il 14 ottobre 2003.
Depositato in Cancelleria il 21 gennaio 2004