Sentenza 13 aprile 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 13/04/2001, n. 5586 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5586 |
| Data del deposito : | 13 aprile 2001 |
Testo completo
Aula 'A' REPUBBLICA5586 /01 IN NO DEL POPO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Vincenzo TREZZA Presidente R.G.N. 10185/98 Dott. Giovanni MAZZARELLA Consigliere Cron. 1234 Dott. Francesco Antonio MAIORANO Rel. Consigliere Rep. Dott. Guido VIDIRI Consigliere Ud. 29/01/01 Dott. Raffaele DI LELLA Consigliere ha pronunciato la seguente CORTE SPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE SENTENZA Richiesta copia studio sul ricorso proposto da: dal Sig. IL-SOLE 24 ORF domiciliata in PRO L.
3.000 SFERRAZZA GRAZIA, elettivamente # 13 APR. 2001 VIALE GIULIO CESARE 95, presso lo studio dell'avvocat& CANCELLIERE CUTELLE' PANCRAZIO, rappresentata e difesa dall'avvocato FARO ARNALDO, giusta delega in atti;
CANCELLE - ricorrente
contro
INPS- ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, 2001 rappresentato e difeso dagli avvocati STARNONI 459 GIORGIO, PASSARO MARIO, giusta delega in calce alla -1- copia notificata del ricorso;
- resistente con mandato - avverso la sentenza n. 509/97 del Tribunale di AGRIGENTO, depositata il 19/05/97 R.G.N. 952/95; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 29/01/01 dal Consigliere Dott. Francesco Antonio MAIORANO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Guido RAIMONDI che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO : Con ricorso al Tribunale di Agrigento l'INPS proponeva appello avverso la sentenza del Pretore di Agrigento, con la quale era stata accolta la domanda di Sferrazza Grazia e dichiarato il diritto della stessa all'assegno di invalidità, con decorrenza dal 1/1/87; deduceva che era stata sopravvalutata l'incidenza invalidante delle patologie riscontrate a carico dell'assicurata, be L'appellata resisteva al gravame, ma il Tribunale, con sentenza del 15-10/12/97, l'accoglieva, precisando che il consulente nominato i in secondo grado aveva confermato la tesi dell'appellante, secondo cui non poteva considerarsi superata la soglia invalidante: la paziente presentava un modesto quadro di artrosi polidistrettuale, con modeste limitazioni funzionali, mentre era assente l'artrite reumatoide ipotizzata in primo grado L'obesità non era complicata da malattie metaboliche e quindi era suscettibile di trattamento terapeutico, farmacologico e dietetico. La cardiopatia vascolare era di modesta entità e priva di rilevanza ai fini di causa per il lavoro di sarta, svolto dall'interessata. Tali patologie, tenuto conto dell'età, del tipo di lavoro espletato - e dell'impegno psico fisico che lo stesso comportava, nón erano idonee a rendere l'appellata invalida, nei limiti di legge Gli . accertamenti del CTU erano condivisibili, perché sorretti da adeguatio accertamenti e da argomentazioni immuni da vizi logici e giuridici e la domanda pertanto l'appello doveva essere accolto e rigettata dell'assicurata Avverso questa pronuncia propone ricorso per cassazione la 1 Sferrazza, fondato su un solo motivo: L'INPS si è costituita solo con procura. MOTIVI DELLA DECISIONE Men Lamentando insufficiente e contraddittoria motivazione (art la 360 n. 5 CPC), deduce il ricorrente che il Tribunale non aveva³ spiegato le ragioni per le quali aveva preferito l'elaborato peritale del secondo consulente, rispetto al primo, che era maggiormente esaustivo e puntuale, in perfetta sintonia con le certificazioni mediche prodotte. _ Le malattie, da cui era affetta la ricorrente, erano croniche ed a lenta ingravescenza e comunque in uno stato tale da far apparire™ illogiche le conclusioni del secondo consulente: Si trattava di malattie che per definizione non potevano essere considerate di modesta incidenza invalidante”: l'artropatia era di tipo degenerativo, l'obesità di grado elevatissimo (con un eccesso pondérale di kg 65), la cardiopatia, associata all'aumento di volume dell'aia cardiaca, non era patologia a scarsa incidenza invalidante gn T Gravemente errata era la esclusione dell'artrite reumatoide, fatta solo sulla base del reuma test, che aveva dato esiste negativo solo in perché la paziente era sottoposta a terapia farmacologica, ancora oggi praticata. Molto più puntuale era la prima consulenza, mentre il Tribunale, apoditticamente, aveva affermato il contrario. Il secondo consulente aveva trascurato la grave obesità e aveva omesso dia + di considerare la situazione nosologica complessiva e valutare il grado e l'incidenza invalidante. Il ricorso è infondato 2 Questa Corte ha già avuto modo di affermare, con sentenza n 2114 del 24/2/95, i seguenti principi di diritto: "if giudice di merito che riconosca convincenti le conclusioni del consulente tecnico non è tenuto ad esporre in modo specifico le ragioni del suo convincimento, poiché l'obbligo della motivazione è assolto già con l'indicazione delle fonti dell'apprezzamento espresso, dalle quali possa desumersi che le contrarie deduzioni delle parti siano state implicitamente rigettate, con la conseguenza che la parte, la quale deduca il vizio di motivazione della sentenza impugnata, ha l'onere di indicare in modo specifico le › deduzioni formulate nel giudizio di merito delle quali il giudice non si sia dato carico, non essendo all'uopo sufficiente il mero e generico rinvio agli atti del pregresso giudizio" Ed ancora il vizio di motivazione della sentenza, denunciabile in cassazionin cassazione ricorre, nella duplice manifestazione di difetto assoluto o di motivazione apparente, quando il giudice di merito omette di indicare, nella sentenza, gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento, ovvero indica questi elementi, ma senza una approfondita disamina logico e giuridica e non nel caso di valutazione delle circostanze probatorie in senso difforme da quello preteso dalla parte” Con sentenza n. 6792 del 27/7/96, questa Corte ha affermato il principio di diritto secondo cui nel caso di contrasto tra le valutazioni espresse dai consulenti tecnici di ufficio nei due gradi del giudizio di merito, qualora il giudice di appello ritenga di dover prestare completa adesione alle conclusioni formulate dal consulente tecnico da lui stesso nominato, non è obbligato ad indicare le ragioni per le quali disattende 3 la contraria valutazione espressa dalla prima consulenza, la quale deve ritenersi, eventualmente anche per implicito, rifiutata in base alle siderazioni espresse nella seconda consulenza con essa I D , A S O O ompatibili”. Il Collegio condivide questi principi e quindi ritiene S L A L C I T 3 O , T B 5 R A I S A . se dalla sentenza emerge con chiarezza la “ratio decidendi”, non E ' D P L N L S A E I T 3 S D N 7 - I O G S P sussiste il vizio di motivazione, anche se le conclusioni siano difformi O 3 N M I E A 1 S D A I E E D , A G E O rispetto alle attese della parte sul valore e sul significato attribuito dal O G T R E T T N T S L I E I S R G I E A E D L giudice di merito agli elementi delibati e quindi sull'apprezzamento R L O E D dei fatti e delle circostanze da lui effettuato, Nel caso di specie il Tribunale, dopo avere richiamato il parere espresso dal proprio consulente, ha analiticamente fatto riferimento alle varie affezioni riscontrate, spiegando le ragioni per le quali le stesse non potevano essere considerate invalidanti. La motivazione indica chiaramente la ratio decidendi ed è integrata dalla relazione di consulenza, nella quale sono state esaminate in dettaglio tutte le certificazioni, sanitarie indicate dalla parte nel suo ricorso. La decisione non è adeguatamente censurata dalla parte, che non indica macroscopici gli errori di valutazione commessi. Il ricorso è quindi infondato e va rigettato. Non vi è luogo a provvedere in ordine alle spese, non avendone l'altra parte sopportate: Dr
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LA CORTE rak granit Rigetta il ricorso e dichiara non luogo a provvedere in ordine alle spese. Roma 29 gennaio 2001 ulanadi, mobolanos olla se obe Calorand Freoivon at snob yly IL PRESIDENTE. CONSIGLIERE EST. Vinceuse Cress