CASS
Sentenza 7 novembre 2023
Sentenza 7 novembre 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 07/11/2023, n. 44834 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 44834 |
| Data del deposito : | 7 novembre 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: dalla parte civile UNICREDIT S.P.A. AGENZIA VIA OTTAVIANO nel procedimento a carico di: HE LL nato a [...] il [...] inoltre: TONDA ORESTE avverso la sentenza dei 20/05/2022 della CORTE APPELLO di ROMA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere IGNAZIO PARDO;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore DOMENICO SECCIA che ha concluso chiedendo per l'annullamento con rinvio ai fini civili. udito il difensore della parte civile avv.to Perroni Giorgio che conclude per l'annullamento con rinvio e come da conclusioni che deposita. Udito il difensore dell'imputato avv.to Auricchio Eduardo il quale si riporta alla memoria depositato e chiede l'inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1.1 La Corte di Appello di Roma, con sentenza in data 20 maggio 2022, in riforma della pronuncia del Tribunale di Roma del 13-7-2021, dichiarava non doversi procedere nei confronti di UR TU in ordine al reato di concorso in tentata truffa allo stesso contestato. Penale Sent. Sez. 2 Num. 44834 Anno 2023 Presidente: ROSI ELISABETTA Relatore: PARDO IGNAZIO Data Udienza: 11/10/2023 . Riteneva il giudice di appello che la querela nell'interesse di Unicredit s.p.a. era stata sporta da soggetto privo del potere rappresentativo. 1.2 Avverso detta sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore della parte civile avv.to Perroni deducendo, con unico motivo, nullità ex art. 606 lett. b) cod.proc.pen. ed erronea applicazione di norme di legge di cui si deve tenere conto, ed in particolare dell'articolo 337 comma terzo codice procedura penale, per non avere ritenuto sussistente in capo alla querelante il potere di proporre querela e per non avere proceduto ad acquisire la documentazione attestante la sussistenza di tale potere;
manifesta illogicità della motivazione risultante dalla impugnata sentenza in merito alla partecipazione della dottoressa RI alla gestione dell'operazione illecita oggetto di contestazione. Si esponeva in particolare che il potere rappresentativo risultava espressamente dal verbale di ricezione della querela orale acquisito all'udienza del 13 Aprile 2018 nel contesto del quale la dottoressa RI ripetutamente faceva riferimento all'istituto da ella rappresentato. Inoltre, il potere rappresentativo, discendeva dalla qualifica di quadro direttivo di quarto livello all'interno di Unicredit spa e dalla procura rilasciata a tutti i funzionari di pari ruolo dell'istituto bancario allegata al ricorso e di cui all'atto del notaio Busani di Milano in data 21 dicembre 2012. CONSIDERATO IN DIRITTO 2.1 Il ricorso è fondato e deve, pertanto, essere accolto. Ed invero, secondo l'orientamento di questa Corte di cassazione, in tema di truffa contrattuale, ove il reato sia commesso con condotte aventi ad oggetto la stipula di contratti conclusi mediante rapporti intrattenuti non direttamente con la persona giuridica titolare del patrimonio aggredito, ma con sue articolazioni (quali le agenzie o le filiali degli istituti di credito), la facoltà di proporre querela deve essere riconosciuta non solo ai rappresentanti legali della società, ma anche ai soggetti che in quella specifica articolazione, in ragione dell'organizzazione interna dell'ente e dei ruoli in esso rivestiti, sono contrattualmente obbligati a vigilare sulle attività svolte nei contatti con il pubblico e a garantire la tutela del patrimonio aziendale;
ed in motivazione la Corte ha riconosciuto la facoltà di proporre querela a un vice direttore di filiale, che aveva la responsabilità delle operazioni concluse con i terzi in nome dell'istituto di credito, il quale, in tale veste, era venuto a conoscenza del tentativo dell'imputata di versare sul proprio conto un assegno falsificato (Sez. 2, n. 25134 del 07/03/2023, Rv. 284631 - 01). Nel caso di specie, come risultava dallo stesso tenore della querela in atti, la dott.ssa RI era responsabile per conto dell'istituto di credito dell'area Ottaviano ricomprendente diverse agenzie bancarie tra cui anche quella di via Cola di Rienzo ove avvenivano i fatti contestati. Risulta pertanto che inequivocabilmente la RI, proprio per la sua qualifica di responsabile di diverse agenzie bancarie tutte all'interno dello stesso distretto, era soggetto dotato del potere rappresentavo della banca e poteva quindi sporgere regolare querela come puntualmente avvenuto. Né rileva che la stessa RI non fosse soggetto che aveva personalmente trattato la pratica incriminata posto che il potere di sporgere querela nelle organizzazioni complesse può 2 anche essere intitolato a soggetti che non risultino avere direttamente partecipato ai fatti ma che siano venuti a conoscenza degli stessi. Alla luce delle predette considerazioni, pertanto, l'impugnata sentenza deve essere annullata con rinvio al giudice civile competente in grado di appello.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente agli effetti civili, con rinvio per nuovo giudizio al giudice civile competente per valore in grado di appello, cui rimette anche la liquidazione delle spese tra le parti per questo grado di legittimità. Roma, 11 ottobre 2023
udita la relazione svolta dal Consigliere IGNAZIO PARDO;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore DOMENICO SECCIA che ha concluso chiedendo per l'annullamento con rinvio ai fini civili. udito il difensore della parte civile avv.to Perroni Giorgio che conclude per l'annullamento con rinvio e come da conclusioni che deposita. Udito il difensore dell'imputato avv.to Auricchio Eduardo il quale si riporta alla memoria depositato e chiede l'inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1.1 La Corte di Appello di Roma, con sentenza in data 20 maggio 2022, in riforma della pronuncia del Tribunale di Roma del 13-7-2021, dichiarava non doversi procedere nei confronti di UR TU in ordine al reato di concorso in tentata truffa allo stesso contestato. Penale Sent. Sez. 2 Num. 44834 Anno 2023 Presidente: ROSI ELISABETTA Relatore: PARDO IGNAZIO Data Udienza: 11/10/2023 . Riteneva il giudice di appello che la querela nell'interesse di Unicredit s.p.a. era stata sporta da soggetto privo del potere rappresentativo. 1.2 Avverso detta sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore della parte civile avv.to Perroni deducendo, con unico motivo, nullità ex art. 606 lett. b) cod.proc.pen. ed erronea applicazione di norme di legge di cui si deve tenere conto, ed in particolare dell'articolo 337 comma terzo codice procedura penale, per non avere ritenuto sussistente in capo alla querelante il potere di proporre querela e per non avere proceduto ad acquisire la documentazione attestante la sussistenza di tale potere;
manifesta illogicità della motivazione risultante dalla impugnata sentenza in merito alla partecipazione della dottoressa RI alla gestione dell'operazione illecita oggetto di contestazione. Si esponeva in particolare che il potere rappresentativo risultava espressamente dal verbale di ricezione della querela orale acquisito all'udienza del 13 Aprile 2018 nel contesto del quale la dottoressa RI ripetutamente faceva riferimento all'istituto da ella rappresentato. Inoltre, il potere rappresentativo, discendeva dalla qualifica di quadro direttivo di quarto livello all'interno di Unicredit spa e dalla procura rilasciata a tutti i funzionari di pari ruolo dell'istituto bancario allegata al ricorso e di cui all'atto del notaio Busani di Milano in data 21 dicembre 2012. CONSIDERATO IN DIRITTO 2.1 Il ricorso è fondato e deve, pertanto, essere accolto. Ed invero, secondo l'orientamento di questa Corte di cassazione, in tema di truffa contrattuale, ove il reato sia commesso con condotte aventi ad oggetto la stipula di contratti conclusi mediante rapporti intrattenuti non direttamente con la persona giuridica titolare del patrimonio aggredito, ma con sue articolazioni (quali le agenzie o le filiali degli istituti di credito), la facoltà di proporre querela deve essere riconosciuta non solo ai rappresentanti legali della società, ma anche ai soggetti che in quella specifica articolazione, in ragione dell'organizzazione interna dell'ente e dei ruoli in esso rivestiti, sono contrattualmente obbligati a vigilare sulle attività svolte nei contatti con il pubblico e a garantire la tutela del patrimonio aziendale;
ed in motivazione la Corte ha riconosciuto la facoltà di proporre querela a un vice direttore di filiale, che aveva la responsabilità delle operazioni concluse con i terzi in nome dell'istituto di credito, il quale, in tale veste, era venuto a conoscenza del tentativo dell'imputata di versare sul proprio conto un assegno falsificato (Sez. 2, n. 25134 del 07/03/2023, Rv. 284631 - 01). Nel caso di specie, come risultava dallo stesso tenore della querela in atti, la dott.ssa RI era responsabile per conto dell'istituto di credito dell'area Ottaviano ricomprendente diverse agenzie bancarie tra cui anche quella di via Cola di Rienzo ove avvenivano i fatti contestati. Risulta pertanto che inequivocabilmente la RI, proprio per la sua qualifica di responsabile di diverse agenzie bancarie tutte all'interno dello stesso distretto, era soggetto dotato del potere rappresentavo della banca e poteva quindi sporgere regolare querela come puntualmente avvenuto. Né rileva che la stessa RI non fosse soggetto che aveva personalmente trattato la pratica incriminata posto che il potere di sporgere querela nelle organizzazioni complesse può 2 anche essere intitolato a soggetti che non risultino avere direttamente partecipato ai fatti ma che siano venuti a conoscenza degli stessi. Alla luce delle predette considerazioni, pertanto, l'impugnata sentenza deve essere annullata con rinvio al giudice civile competente in grado di appello.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente agli effetti civili, con rinvio per nuovo giudizio al giudice civile competente per valore in grado di appello, cui rimette anche la liquidazione delle spese tra le parti per questo grado di legittimità. Roma, 11 ottobre 2023