Sentenza 22 settembre 1998
Massime • 1
Integra il delitto di estorsione la condotta dell'azionista che, minacciando di effettuare nel corso dell'assemblea interventi pregiudizievoli per la società, pretenda, per astenersene, un compenso da parte degli amministratori.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 22/09/1998, n. 11747 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11747 |
| Data del deposito : | 22 settembre 1998 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. Pasquale LA CAVA Presidente del 22.9.98
1.Dott. Pietro SIRENA Consigliere SENTENZA
2. " Giacinto CIANCAGLINI " N. 874
3. " Ernesto PERNA LA TORRE " REGISTRO GENERALE
4. " HE BE " N. 42259/97
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sui ricorsi proposti da AZ RU, AR EN e, con riferimento alla sola posizione di quest'ultimo, anche dal P.G. presso la Corte di Appello di Milano.
A V V E R S O la sentenza n. 1106 del 5.3.97 con la quale la Corte di Appello di Milano, riformando parzialmente la sentenza 30.9.93 del Tribunale della stessa città, mitigava le sanzioni inflitte in primo grado per il reato di concorso in estorsione aggravata e continuata, contestato come commesso tra il febbraio 1978 e l'aprile-maggio 1982 in danno del Banco Ambrosiano, costretto al versamento di ingenti somme onde evitare i minacciati interventi assembleari di disturbo e di contestazione della gestione societaria.
Udita in pubblica udienza la relazione del Consigliere dr. Giacinto Ciancaglini.
Udito il Pubblico Ministero che, nella persona del Sost. Proc. Gen. dr. Elena Paciotti, ha concluso per l'annullamento senza rinvio nei confronti dello AC perché il reato è estinto per morte dell'imputato; e per il rigetto del ricorso dell'GA. Uditi gli avv.ti Lodovico Isolabella ed Alfredo Angelucci che, nell'interesse dell'GA, hanno concluso per l'accoglimento del ricorso.
OSSERVA
Per l'GA, con il primo dei quattro dedotti motivi (illustrati anche con memoria depositata il 16.9.98), si denuncia manifesta illogicità della per motivazione in punto di accertamento della condotta minacciosa, attribuita dalla Corte di Appello all'imputato senza distinguere il "disturbatore" (colui che delittuosamente ottiene l'ingiusto profitto costituito dal prezzo della propria astensione in assemblea da minacciati interventi pretestuosi ed ingiustamente polemici nei riguardi degli amministratori) dall'"interventista" (colui che svolge, sempre in assemblea, costante e professionale attività a sostegno delle proposte e secondo le indicazioni del gruppo dirigenziale societario); senza valutare i verbali di assemblea prodotti a dimostrazione dell'attività di mero "interventista" svolta dall'GA; e senza considerare "la totale assenza di prova circa la riconducibilità" al medesimo delle società panamensi attraverso le quali il Banco Ambrosiano era solito dar corso ai pagamenti estorti dai "disturbatori".
La censura è infondata.
La Corte di Appello - pur non operando la distinzione tra la figura del "disturbatore" da quella dell'"interventista"; ed anzi accorpando le due figure in quella unica di "interventista- disturbatore" - ha annoverato l'GA tra gli Mazionisti interventori abituali". I quali, estranei al gruppo dei professionisti regolarmente incaricati e lecitamente retribuiti per la difesa degli interessi dell'Ente bancario, riuscivano ad ottenere lauti ed illeciti emolumenti a compenso della loro astensione dai minacciati interventi assembleari pregiudizievoli al Banco ed alle società esso collegate, oppure a compenso di interventi laudativi a sostegno.
Così - argomentando dal complesso delle risultanze processuali (tra cui le testimonianze di AL RL, ET CL ved. AL, SA LU, ON IL, OL RL, TT CO, IO LU, OL CE, ZO DO e RI US); e comunque con giudizio di merito non sindacabile in sede di legittimità, in quanto immune da errori di diritto e sorretto da motivazione adeguata e coerente - ha ritenuto l'GA colpevole perché partecipe della condotta criminosa volta alla percezione di emolumenti illeciti (tanto da non essere stati mai contabilizzati nei bilanci dell'Ente erogante) a compenso dell'atteggiamento tenuto in sede assembleare nella veste ufficiale di azionista. Emolumenti la cui corresponsione, indicata nel capo di imputazione per l'importo complessivo di alcune centinaia di milioni di lire, è certa, secondo la Corte territoriale, con riferimento: sia alla somma di lire 50.000.000 pagata nel 1982 in Italia a ciascuno dei due imputati;
sia alle restanti somme pagate in precedenza all'GA per importi pressoché pari (come da testimonianze SA e TT) a quelli percepiti dallo AC per il tramite delle società estere a lui facenti capo.
Si rileva in tal modo corretta la configurazione giuridica del delitto di estorsione.
Invero l'azionista, in quanto portatore in assemblea di un proprio interesse personale, non può legittimamente e lecitamente pretendere un compenso per gli interventi che vi svolge o da cui si astiene, comunque al di fuori di un regolare e formale mandato da parte dei competenti organi societari. Sicché costituisce ingiusto profitto, con corrispondente danno per la Società, il vantaggio che questa è costretta ad attribuirgli dietro minaccia di un diverso comportamento in sede assembleare. E che poi il ragionier GA fosse nella specie sfornito di un mandato professionale, lo si desume in particolare dalla sentenza di primo grado dove, a pag. 34, si legge la trascrizione di un passo della testimonianza dell'avv. US RI (membro del Consiglio di Amministrazione del Banco Ambrosiano), secondo cui la difesa professionale del Banco in occasione delle assemblee era affidata esclusivamente a sette o otto avvocati (tra cui lo stesso RI) presenti di persona in aula e pronti ad eventualmente intervenire secondo le direttive del "pensatoio".
Con il secondo motivo si denuncia vizi di motivazione in ordine alla sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 61 n. 7 c.p.. Anche questa censura è infondata, atteso che la Corte territoriale, muovendo dalla entità degli emolumenti, correttamente ha valutato il danno in assoluto, ritenendolo di particolare gravità.
Del pari infondato è il terzo motivo con il quale si denuncia vizi di motivazione sulla configurazione del concorso di persone nel reato.
Bene, infatti, tale concorso è stato ritenuto "di palese evidenza", stante l'apporto causale di ciascuno degli "interventisti- disturbatori" allo scopo comune, "con vicendevole rafforzamento del proposito criminoso". Ciò tanto più ove ragionevolmente si consideri verosimile e probabile la miglior resistenza della vittima alla minaccia di un solo azionista.
Nè, infine, può trovare accoglimento il quarto motivo con il quale si denuncia vizi di motivazione per essere state le concesse generiche ritenute equivalenti anziché prevalenti rispetto alla aggravante di cui all'art. 61 n. 7 c.p.. Ciò perché non è censurabile in sede di legittimità il giudizio di merito con il quale la Corte territoriale, attraverso motivazione non mancante ne' manifestamente illogica, da un lato ha confermato il giudizio di equivalenza valutando comparativamente la personalità dell'imputato e la gravità del fatto;
e, dall'altro, non ha trascurato di considerare, sia pure in funzione della sola riduzione delle pene inflitte dal giudice di primo grado, la volontà di risarcire il danno tardivamente dimostrata dall'GA.
Il ricorso di quest'ultimo va pertanto respinto, con conseguente condanna nel medesimo al pagamento delle spese del procedimento. Lo AC - che, per essere stato raggiunto da prove non dissimili e non meno convincenti di quelle emerse a carico dell'GA, non può essere assolto a norma del secondo comma dell'art. 129 c.p.p. - è deceduto in data 16.1.98 ( è in atti l'estratto di morte rilasciato il 23.1.98 dall'Ufficiale dello Stato Civile di Torino, e qui trasmesso dal difensore avv. Armando Radice con nota depositata in cancelleria il 6.3.98).
Nei suoi confronti la sentenza impugnata va pertanto annullata senza rinvio, perché il reato è estinto per morte dell'imputato. Resta così superato il ricorso del P.G. di Milano.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di AC EN perché il reato è estinto per morte dell'imputato. Rigetta il ricorso di GA RU che condanna al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 22 settembre 1998.
Depositato in Cancelleria il 12 novembre 1998