Sentenza 16 gennaio 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 16/01/2003, n. 552 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 552 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2003 |
Testo completo
UR D.P.R. 642 DEL A REPUB LICA214/140 3 DI IMPOSTA DA NOEL I POROLO ITALŲ ESENTE art. 22 tab. all.B LA CORTE SUPREMA di CASSAZIONE SEZIONE PRIMA CIVILE OGGETTO: Opposizione a stima di indennità d'esproprio Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Angelo GRIECO PRESIDENTE R.G.N. 25671/2000 Dott. Ugo Riccardo PANEBIANCO CONSIGLIERE Dott. Aniello NAPPI CONSIGLIERE Cron. 1131 Dott. Sergio DI AMATO CONSIGLIERE Rep. 486 Dott. Paolo GIULIANI CONSIGLIERE Rel. ha pronunciato la seguente Ud.
5.6.2002 SENTENZA sul ricorso proposto da RI RE NC, elettivamente domiciliata in Roma, Via Gavorrano n. 12, presso lo studio dell'Avvocato Mario Giannarini, rappresentata e difesa dall'Avvocato Giuseppe Nastasi del foro di Catania in virtù di procura speciale a margine del ricorso
- RICORRENTE -
CONTRO
COMUNE di NOTO, elettivamente domiciliato in Roma, Via Attilio Friggeri n.95, presso lo studio dell'Avvocato Lucio Longo che lo rappresenta e difende, unitamente all'Avvocato Ernesto Rizza del foro di Siracusa, in virtù di procura speciale a margine del controricorso
- CONTRORICORRENTE -
1308 2002 avverso la sentenza della Corte di Appello di Catania n.858/99 pubblicata il 23.11.1999. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 5.6.2002 dal Consigliere Dott. Paolo Giuliani. Uditi i difensori delle parti. Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Fulvio Uccella, il quale ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto notificato il 18.9.1996, RI RE NC conveniva davanti alla Corte di Appello di Catania il Comune di Noto, proponendo opposizione avverso la determinazione delle indennità di espropriazione e di occupazione temporanea relative ad un proprio terreno di complessivi mq.37.155, il quale era stato fatto oggetto di provvedimento ablatorio, intervenuto con decreto n.23/96 del 19.1.1996, per la realizzazione di un "crossdromo" nell'ambito del centro polisportivo comunale, nonché chiedendo che le anzidette indennità venissero determinate sulla base di corretti criteri estimativi in conformità alle vigenti disposizioni di legge. Deduceva l'attrice che le indennità fissate in via provvisoria dall'espropriante alla stregua del valore agricolo del terreno sopra indicato non avevano tenuto conto della natura edificatoria di quest'ultimo. Si costituiva il convenuto, il quale contestava la fondatezza delle pretese avversarie chiedendone il rigetto ed assumeva che dovesse reputarsi congruo l'ammontare delle indennità provvisorie offerte, siccome determinate con riferimento alla natura non edificabile del suolo in questione. La Corte territoriale, con sentenza in data 21.5/23.11.1999, rigettava 2 M A l'opposizione, assumendo: a) che la destinazione urbanistica impressa alle aree oggetto di espropriazione, all'atto del provvedimento ablatorio, escludesse la possibilità di interventi edilizi di carattere privato, essendo consentito realizzare sulle stesse soltanto impianti sportivi ed aree di verde attrezzate per i giochi ed il tempo libero, onde, in conseguenza della suindicata destinazione urbanistica, difettava nelle aree stesse il requisito della edificabilità legale;
b) che alla medesima conclusione dovesse pervenirsi qualora si fosse considerata l'anzidetta destinazione urbanistica come preordinata all'espropriazione, nel senso che, in questo caso, l'intera area espropriata, sulla base della preesistente destinazione, sarebbe dovuta ricadere in zona agricola;
c) che il Comune avesse, perciò, nella specie, applicato l'unico criterio correttamente perseguibile, trattandosi di suoli non edificabili. Avverso tale sentenza, propone ricorso per cassazione la NC, deducendo un solo, complesso motivo di gravame cui resiste il Comune di Noto con controricorso, illustrato da memoria. MOTIVI DELLA DECISIONE Con l'unico motivo di impugnazione, lamenta la ricorrente violazione dell'art.5 bis del decreto legge n.333/1992, convertito nella legge n.359/1992, nonché insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia, in relazione all'art.360, n.3 e n.5, c.p.c., assumendo: a) che, in base al certificato di destinazione urbanistica rilasciato dal Comune di Noto ed allegato nella fase di merito, le aree in questione, le quali ricadono in zona omogenea "FS-attrezzature sportive" del P.R.G., siano destinate ad impianti sportivi coperti e scoperti, con un indice di copertura del 50% per 3 بکرا entrambe le tipologie di impianti e con un indice volumetrico dello 0,25 mc/mq per gli impianti coperti;
b) che il consulente tecnico nominato dalla Corte territoriale, dopo aver effettuato gli opportuni studi e ricerche sui documenti e planimetrie del P.R.G. di Noto, abbia confermato che, ricadendo interamente in zona "FS/5" dell'anzidetto P.R.G., riservata esclusivamente all'edilizia sportiva, i lotti in oggetto costituiscono terreni legalmente edificabili, seppure destinati ad interventi con particolari caratteristiche e prescrizioni;
c) che il giudice del merito, muovendo da tale elementi, sia pervenuto alla conclusione che "la destinazione urbanistica impressa ai terreni in questione esclude la possibilità di interventi di carattere privato, essendo possibile effettuare sugli stessi soltanto interventi pubblici per la realizzazione di impianti di quartiere urbano di verde pubblico attrezzato, quali impianti sportivi e aree di verde attrezzate per i giochi ed il tempo libero", onde "difetta nelle aree oggetto della odierna controversia il requisito della edificabilità legale..."; d) che siffatta conclusione contrasti con le richiamate previsioni del P.R.G. e non risulti giustificata da alcuna valida motivazione;
e) che il pianificatore comunale si sia limitato infatti ad inserire i terreni in questione in un comprensorio (zona omogenea) interamente ed esclusivamente destinato ad impianti sportivi, dettando indici e parametri per la realizzazione di questi ultimi, senza riservarne affatto l'iniziativa e la realizzazione soltanto a soggetti pubblici (e agli enti territoriali locali in particolare) previa espropriazione per pubblico interesse delle aree all'uopo necessarie, onde le previsioni di piano configurano, nella specie, quella categoria di vincoli di 4 Ich destinazione (anche di contenuto specifico) che la Corte Costituzionale, con la sentenza n.179 del 1999, ha definito realizzabili ad iniziativa privata o promiscua pubblico-privata, i quali non comportano necessariamente espropriazione o interventi ad esclusiva iniziativa pubblica e sono quindi attuabili anche dal soggetto privato, pur senza necessità di previa ablazione del bene;
f) che il giudice del merito abbia ulteriormente affermato, con argomento subordinato, che alla stessa conclusione, ovvero ad una qualificazione agricola e non edificatoria del terreno, “deve pervenirsi ove la suindicata destinazione urbanistica, in quanto escludente interventi edilizi privati, si consideri esclusivamente preordinata all'espropriazione delle aree, sicché di un tale vincolo non si debba in concreto tener conto ai fini della determinazione della indennità in questione;
in tale prospettiva, invero, dovendosi fare riferimento alla preesistente destinazione, l'intera area espropriata dovrebbe considerarsi ricadente in zona agricola, come tale non suscettibile di interventi edificatori di privati"; g) che neppure la sopra riportata argomentazione sfugga ai vizi di legittimità indicati in rubrica, atteso che, nella specie, l'area in questione è stata compresa dal P.R.G. in una zona omogenea destinata ad ospitare solo impianti sportivi, realizzabili secondo prescritti parametri edilizi, onde, rispetto a tale previsione, che ha comportato un vincolo di tipo conformativo per tutte le proprietà racchiuse nel comprensorio di zona, risulta inspiegabile e non spiegato l'assunto secondo cui detta area sarebbe destinata a "verde attrezzato di quartiere urbano” ed, in quanto tale, non realizzabile dai privati. Il motivo non è fondato. 5 14 Sulla base dell'incensurato apprezzamento di fatto della Corte territoriale (di cui alla pagina 4 dell'impugnata sentenza),"è certo che le aree oggetto di espropriazione, all'atto del provvedimento ablatorio, rientrano per la maggior parte in zona "F/S” destinata a spazi pubblici attrezzati e per la rimanente parte in zona "E" agricola, giusta la destinazione del P.R.G. del Comune di Noto, approvato dall'Assessorato Regionale Territorio ed ambiente con decreto n.334/DRU dell'11.5.1993”. Da tale (incontestata) premessa, lo stesso giudice ha quindi tratto la (censurata) conclusione secondo la quale: 1) "la destinazione urbanistica impressa ai terreni in questione (anche ove l'intera superficie si voglia considerare ricadente in zona F/55 - rectius FS/5-, come desumibile...dalla relazione di C.T.U.) esclude la possibilità di interventi di edilizia di carattere privato, essendo possibile effettuare sugli stessi soltanto interventi pubblici per la realizzazione di impianti di interesse di quartiere urbano di verde pubblico attrezzato, quali impianti sportivi e aree di verde attrezzate per i giochi e per il tempo libero" (pagina 4 dell'impugnata sentenza); 2) "in conseguenza della predetta destinazione urbanistica difetta pertanto nelle aree oggetto della odierna controversia il requisito della edificabilità legale che ai sensi della vigente normativa deve necessariamente sussistere...perché si possa procedere alla determinazione della indennità di espropriazione e di occupazione secondo i criteri di cui all'art.5 bis (della legge) 359/1992,...sulla base della media fra il valore venale delle aree e il coacervo dei redditi catastali rivalutati del decennio" (pagine 4 e 5 dell'impugnata sentenza). Una simile conclusione va esente dalle censure, dedotte dalla ricorrente, 6 не segnatamente riportate sotto le lettere a) - e) che precedono. In tema di espropriazione per pubblica utilità, infatti, fermo restando il principio secondo cui, nel sistema di determinazione del relativo indennizzo, introdotto dall'art.5 bis della legge n.359 del 1992 e caratterizzato dalla rigida dicotomia (senza che residui spazio per un tertium genus) tra aree edificabili (indennizzabili in percentuale del loro valore venale) ed aree agricole o non classificabili come edificabili (tuttora indennizzabili in base a valori agricoli tabellari ai sensi della legge n.865 del 1971), un'area va ritenuta edificabile quando, e per il solo fatto che, come tale essa risulti classificata, al momento dell'apposizione del vincolo espropriativo, dagli strumenti urbanistici, secondo un criterio di prevalenza o autosufficienza dell'edificabilità “legale” laddove la cosiddetta edificabilità "di fatto” rileva esclusivamente in via suppletiva (in carenza cioè dei predetti strumenti), ovvero, in via complementare ed integrativa, agli effetti della stima del concreto valore di mercato dell'area espropriata incidendo così sul calcolo dell'indennizzo (Cass. sezioni unite 23 aprile 2001, n.172), va, comunque, tenuto conto del fatto che la nozione legislativa di "edificabilità", pur non identificandosi e non esaurendosi nel fenomeno dell'edificabilità residenziale abitativa, comprende tuttavia ogni forma di trasformazione del suolo, in via di principio non preclusa all'iniziativa privata, che sia però comunque riconducibile alla figura tecnica ed economica dell'edificazione (ancorché a tipologia vincolata) risultando quindi soggetta al relativo regime delle autorizzazioni previsto dalla vigente legislazione edilizia (Cass. 13 giugno 2000, n.8028; Cass. 24 luglio 2000, n.9669; Cass. 5 dicembre 2001, n.15419; Cass. 12 dicembre 2001, n.15704). In questo senso, a torto la ricorrente invoca la pronuncia della Corte 7 th Costituzionale n.179 del 20 maggio 1999. Detta pronuncia, infatti, nella prospettiva di individuare i vincoli urbanistici “che sono al di fuori dello schema ablatorio-espropriativo con le connesse garanzie costituzionali (e quindi non necessariamente con l'alternativa di indennizzo o di durata predefinita)", reca l'affermazione secondo cui tali risultano quei vincoli "che importano una destinazione (anche di contenuto specifico) realizzabile ad iniziativa privata o promiscua pubblico- privata, che non comportino necessariamente espropriazione o interventi ad esclusiva iniziativa pubblica e quindi siano attuabili anche dal soggetto privato senza necessità di previa ablazione del bene. Ciò può essere il risultato di una scelta di politica programmatoria tutte le volte che gli obiettivi di interesse generale, di dotare il territorio di attrezzature e servizi, siano ritenuti realizzabili (e come tali specificatamente compresi nelle previsioni pianificatorie) anche attraverso l'iniziativa economica privata, pur se accompagnati da strumenti di convenzionamento." Cosi argomentando, tuttavia, il giudice delle leggi (alla cui decisione si è espressamente richiamata anche la giurisprudenza di questa Corte, là dove ha ritenuto, ad esempio, che la destinazione di un'area “ad edilizia scolastica" comporti l'attribuzione al terreno di una "vocazione edificatoria", sia pure specifica: Cass. 21 marzo 2000, n.3298), secondo quanto traspare altresì dalla stessa esemplificazione - non strettamente omogenea - delle “iniziative suscettibili di operare in libero regime di economia di mercato...(parcheggi, impianti sportivi, mercati e complessi per la distribuzione commerciale, edifici per iniziative di cura e sanitarie o per altre utilizzazioni quali zone artigianali o industriali o residenziali)", non ha minimamente affermato che le 8 “attrezzature e (i) servizi" del genere di quelli sopra indicati (cui il territorio venga appunto destinato in ragione “di una scelta di politica programmatoria" intesa alla realizzazione di "obiettivi di interesse generale...anche attraverso l'iniziativa economica privata, pur se accompagnati da strumenti di convenzionamento"), ai fini della qualificazione delle aree per i corrispondenti effetti sulla determinazione dell'indennità di esproprio, valgano necessariamente ad imprimere a dette aree natura edificabile, onde trova semmai ulteriore conferma l'orientamento di questa Corte che, mentre per un verso ha ritenuto, ad esempio, provvisti di simili caratteristiche (e, quindi, a vocazione edificatoria legale) i terreni nei quali, in base al piano comprensoriale, possano essere costruiti (soltanto) "edifici" destinati alla diretta fruizione del mare quali stabilimenti balneari, circoli nautici, ristoranti, bar (Cass. 9669/2000, cit.; Cass. 15704/2001, cit.), ha per altro verso, con indirizzo nettamente prevalente, escluso analoga vocazione in capo ad aree comprese in zone urbanistiche destinate a "strutture di servizio del verde" (Cass. 16 novembre 2000, n.14851), nonché a "verde sportivo" (Cass. 21 settembre 2001, n.11932), a "verde pubblico attrezzato per il giuoco e lo sport" (Cass. 16 maggio 1998, n.4921; Cass. 29 maggio 2001, n.7258), ad “attrezzature per il tempo libero (e) sportive" (Cass. 15 marzo 1999, n.2272) e, più in particolare, ad "impiantistica sportiva" (Cass. 20 marzo 1998, n.2929; Cass. 9 luglio 1999, n.7200). Nella specie, vuoi attraverso l'incensurato apprezzamento di fatto della Corte territoriale (là dove questa, come si è detto, ha espressamente richiamato la destinazione urbanistica "a spazi pubblici attrezzati" delle aree oggetto di espropriazione), vuoi attraverso le stesse affermazioni della ricorrente (là dove 9 quest'ultima ha ribadito che simili aree sono state inserite dal pianificatore comunale in zona omogenea “FS - attrezzature sportive” e quindi destinate esclusivamente ad "impianti" del genere), è da ritenere del tutto corretta, alla luce dei principi sopra illustrati, la conclusione cui è pervenuto detto giudice, il quale, come pure accennato, ha ritenuto che difetti "nelle aree oggetto della odierna controversia il requisito della edificabilità legale” in conseguenza della "destinazione urbanistica impressa ai terreni in questione", sul rilievo, parimenti corretto, che una simile destinazione consente, su tali terreni, "la realizzazione di impianti di interesse di quartiere urbano di verde pubblico attrezzato, quali impianti sportivi e aree di verde attrezzate per i giochi e per il tempo libero", risultando palese a quest'ultimo proposito, anche indipendentemente dall'assunto dello stesso giudice circa l'esclusione delle "possibilità di interventi...di carattere privato" e la possibilità invece "soltanto (di) interventi pubblici”, che la riferita destinazione, per un verso, non consente certo edificazioni residenziali abitative, mentre, per altro verso, consente di realizzare unicamente “attrezzature sportive", ovvero “impianti" (coperti e scoperti) in ogni caso funzionali alla destinazione medesima delle aree cui siffatte attrezzature o impianti ineriscono, che è e resta appunto quella "ricreativa e sportiva", come tale estranea a finalità “edificatorie". Le residue censure dedotte dalla ricorrente sotto le lettere f) e g), di cui all'inizio, risultano inammissibili per difetto di interesse all'impugnazione, atteso che, nell'ipotesi in cui venga impugnata con ricorso per cassazione una sentenza fondata, come nella specie (là dove il giudice del merito ha espressamente affermato "Alla stessa conclusione deve pervenirsi ove la suindicata destinazione urbanistica...si consideri esclusivamente preordinata 10 all'espropriazione delle aree, sicché di un tale vincolo non si debba in concreto tenere conto ai fini della determinazione della indennità in questione. In tale prospettiva, invero, dovendosi fare riferimento alla preesistente destinazione, l'intera area espropriata dovrebbe considerarsi ricadente in zona agricola..."), su più ragioni, ciascuna di per sé idonea a sorreggerla, è necessario non solo che tutte le predette ragioni formino oggetto di specifica censura, ma anche che il ricorso o le censure siano accolti nella loro interezza, affinché si compia lo scopo proprio di tale mezzo di impugnazione, il quale mira alla caducazione della sentenza medesima, ossia di tutte le ragioni che autonomamente la sorreggono, cosicché, in siffatta ipotesi, è sufficiente, come di nuovo nella specie, che sia respinta la censura formulata relativamente ad una delle anzidette ragioni perché il ricorso debba essere respinto nella sua interezza, divenendo i motivi di doglianza relativi alle altre ragioni inammissibili per difetto di interesse all'impugnazione (Cass. 5 ottobre 1998, n.9866; Cass. 10 maggio 2000, n.6013; Cass. 6 aprile 2001, n.5149; Cass. 24 maggio 2001, n.7077; Cass. 23 marzo 2002, n.4199). Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato. La sorte delle spese del giudizio di cassazione segue il disposto dell'art.385, primo comma, c.p.c., liquidandosi dette spese in euro 2093,48 di cui euro 2.000,00 per onorario.
P. Q. M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al rimborso in favore del controricorrente delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in euro 9093,48 ,di cui euro 2.000,00 per onorario. Così deciso in Roma, il 5 giugno 2002. Her 11 CORTE Prima bezwus Civile Depositato vicalioria 16 GEN. 2003 IL CANCELLIERE 12. Ricorso PG 25671/20025671/2000 И PRESIDENTE Anela Griver L'ESTENSORE Jisian IL CANCELLIERE Luisa Passinetti