Sentenza 23 marzo 2002
Massime • 3
In tema di identificazione delle fattispecie nelle quali è consentita l'assunzione di lavoratori subordinati con contratto di lavoro a termine, ai sensi dell'art. 23 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, (disposizione che opera sul medesimo piano della disciplina generale dettata in materia dalla legge 18 aprile 1962, n. 230 e si inserisce nel sistema da questa delineato), la contrattazione collettiva è libera di individuare nuove ipotesi di legittima apposizione del termine al rapporto di lavoro. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva ritenuto legittima l'assunzione a termine di un lavoratore con contratto di inserimento lavorativo ex art. 10 dell'accordo interconfederale del 18 dicembre 1988, la cui validità è stata prorogata dal successivo accordo 20 gennaio 1993, in quanto si trattava di un lavoratore infraventinovenne, assunto per mansioni per le quali non era consentita la stipula di contratti di formazione e lavoro, e nei limiti della clausola di contingentamento previsto dal medesimo art. 10).
Nel caso in cui venga impugnata con ricorso per cassazione una sentenza (o un capo di questa) che si fondi su più ragioni, tutte autonomamente idonee a sorreggerla, è necessario, per giungere alla cassazione della pronuncia, non solo che ciascuna di esse abbia formato oggetto di specifica censura, ma anche che il ricorso sia accolto nella sua interezza, affinché si compia lo scopo proprio di tale mezzo di impugnazione, il quale mira alla cassazione della sentenza, ossia di tutte le ragioni che autonomamente la sorreggono. È sufficiente, pertanto, che anche una sola delle ragioni non formi oggetto di censura, ovvero che sia respinta la censura relativa anche ad una sola di esse, perché il motivo di impugnazione debba essere respinto nella sua interezza, divenendo inammissibili, per difetto di interesse, le censure avverso le altre ragioni.
Le memorie illustrative, consentite dall'art. 378 cod. proc. civ., non possono rivestire altra finalità che quella di chiarire le ragioni esposte a sostegno dei motivi enunciati nel ricorso e non possono, quindi, contenere nuovi motivi di impugnazione o illustrare nuove questioni.
Commentari • 2
- 1. Assegno divorzile: miglioramento delle condizioni economiche e revisioneAccesso limitatoGiuseppe Buffone · https://www.altalex.com/ · 4 settembre 2006
- 2. Inderogabilità della giurisdizione italiana in materia di diritti indisponibiliAccesso limitatoDeborah Cimellaro · https://www.altalex.com/ · 20 giugno 2006
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 23/03/2002, n. 4199 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4199 |
| Data del deposito : | 23 marzo 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GUGLIELMO SCIARELLI - Presidente -
Dott. CORRADO GUGLIELMUCCI - Consigliere -
Dott. ANTONIO LAMORGESE - Consigliere -
Dott. PAOLO STILE - Consigliere -
Prof. BRUNO BALLETTI - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da
IO NI, rappresentato e difeso dall'avv. VA Giovannelli ed elettivamente domiciliato in Roma presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, giusta procura a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
LAT-BRI LATTICINI BRIANZA s.p.a., in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Giuseppe A. Pantò e Alberto Santamaria, presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Roma alla via Catalani n. 4, giusta procura in calce al controricorso;
- controricorrente -
avverso la sentenza del Tribunale di MO - Sezione Lavoro n. 186/99 del 22/1 - 24/2/1999 (resa nel giudizio di appello avente il n. di r.g. 2453/98), notificata in data 12 marzo 1999.
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 28 novembre 2001 dal consigliere Dott. Bruno Balletti;
Udito l'avv. Roberto Muggia (per delega dell'avv. VA Giovanelli).
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Guido Raimondi, che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 414 cod. proc. civ. al RE-Giudice del Lavoro di MO VA IO conveniva in giudizio la s.p.a. "LATBRI AT Brianza" esponendo di essere stato assunto a termine per la durata di mesi dodici dalla cennata società con lettera in data 28 agosto 1995 e di avere avuto comunicato la disdetta alla scadenza del termine summenzionato;
chiedeva, quindi, dichiararsi "nullo, illegittimo ed inefficace il licenziamento intimatogli il 19 agosto 1996 a causa della nullità del termine", con conseguente condanna della convenuta a ripristinare il rapporto ed a risarcirgli i danni in misura pari alle retribuzioni maturate dalla data della domanda a quella dell'emananda sentenza. Si costituiva in giudizio la s.p.a. "LAT-BRI AT Brianza" che impugnava integralmente la domanda attorea e ne chiedeva il rigetto.
L'adito RE rigettava la domanda del IO con compensazione delle spese giudiziali e - su impugnativa della parte soccombente e ricostituitosi il contraddittorio - il Tribunale di MO (quale Giudice del Lavoro di secondo grado) rigettava l'appello compensando le spese del grado.
Per quanto rileva ai fini del presente giudizio il Giudice di appello ha rimarcato che: - "è pacifico che VA IO è stato assunto da "Lat-Bri AT Brianza" s.p.a. con contratto c.d. di inserimento lavorativo ex art. 10 "accordo interconfederale 18.2.1988" e, quindi, a termine e non è contestato che sussistessero tutti i presupposti per l'applicazione di tale norma, essendo pacifico che si trattava di lavoratore infraventinovenne assunto per mansioni per le quali non era consentita la stipula di contratto di formazione e lavoro, nell'ambito dei limiti percentuali previsti"; - "le questioni sollevate dall'appellante (tipo di disciplina e ambito della contrattazione) sono in effetti collegate e giustificano una risposta a sua volta unitaria;
perché la disciplina avvenne in sede interconfederale, la stessa non indicò ipotesi specifiche dei singoli settori, ma ipotesi caratterizzate dall'esigenza, comune a tutti i settori, di favorire l'impiego o il reimpiego di categorie penalizzate e quindi individuate sulla base di criteri soggettivi"; - "quanto alla disciplina di settore, la stessa può aggiungere specifiche ipotesi obiettive, come in effetti è avvenuto nel settore alimentare, di cui fa parte la società appellata;
deve peraltro escludersi che tale disciplina sia sostitutiva di quella dell'accordo interconfederale", l'art. 18 del c.c.n.l. avendo previsto, in calce alla specifica elencazione delle ipotesi obiettive, che "sono fatte salve le eventuali ulteriori diverse fattispecie e modalità già individuate e che venissero individuate ai sensi del richiamato art. 23 della legge n. 56/87"; - "deve, dunque, ritenersi legittima l'apposizione del termine al contratto tra le parti, in quanto contratto di inserimento lavorativo ex art. 10 dell'accordo interconfederale" stipulato dalle organizzazioni sindacali in forza della delega di cui all'art. 23 della legge n. 56/1987". Per la cassazione di tale sentenza VA IO propone ricorso affidato a tre motivi e sostenuto da memoria ex art. 378 cod. proc. civ. Resiste con controricorso la s.p.a. "LAT-BRI AT Brianza". MOTIVI DELLA DECISIONE
1^ - Con il primo motivo il ricorrente - denunziando "violazione e falsa applicazione dell'art. 1 della legge n. 230/1962 e dell'art. 23 della legge n. 56/1987" - rileva che "il ragionamento logico-
giuridico posto dal Tribunale di MO non può essere condiviso laddove si spinge, in violazione delle cennate norme, a riconoscere validità alle nuove ipotesi di carattere esclusivamente "soggettivo" introdotte dall'accordo interconfederale del 1998" e conclude che "l'ampliamento della disciplina legale consentito dalla legge n. 56/87 a favore della contrattazione collettiva non può non trovare limiti laddove il contratto di inserimento lavorativo ex art. 10 dell'accordo interconfederale (pretesamente riconosciuto come 'strumento per ovviare alla crisi occupazionalè) deroghi ai principi fondamentali del nostro ordinamento".
Con il secondo motivo di ricorso viene censurata la sentenza impugnata per "violazione e falsa applicazione degli art. 1362 e 1363 cod. civ.", laddove il Giudice di appello "si spinge a ricomprendere tra le ipotesi richiamate dal c.c.n.l. anche quelle soggettive dell'accordo interconfederale" già previste ma non richiamate nell'articolato testo della norma: la comune intenzione delle parti, espressa con chiarezza nella lettera della norma e nel pieno rispetto della legge, è stata quella di indicare ulteriori ipotesi legate all'attività dell'industria alimentare, alla produzione, a specifiche lavorazioni, ad attività che rientrano nel settore senza fare alcun richiamo alle ipotesi soggettive di cui all''accordo interconfederalè non richiamato sebbene fosse già in vigore all'atto della stipula del c.c.n.l. proprio perché in contrasto con norme imperative di legge".
Con il terzo motivo la società ricorrente - denunciando "omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su punti decisivi della controversia" - addebita al Tribunale di MO di "avere tralasciato di valutare elementi quali la circostanza secondo cui il IO avesse già prestato servizio presso la stessa azienda con il medesimo inquadramento per ben sei anni;
tale circostanza risulta rilevante in quanto se da un lato l''accordo interconfederalè aveva quale finalità la valorizzazione professionale ai fini dell'ampliamento e del miglioramento qualitativo delle risorse, dall'altro tale strumento risulta utilizzato del tutto a sproposito e fraudolentemente vista l'esperienza pluriennale del IO nella stessa azienda...e neppure risultava provato il rispetto della percentuale di assunzioni a termine nonostante richiesta di esibizione del libro matricola e di tutte le lettere di assunzione a termine formulate dall'appellante nelle istanze istruttorie".
2^/a - Il primo motivo di ricorso - con cui viene dedotta la violazione, da parte del Tribunale di MO, della legge n. 230/1962 (art. 1) e della legge n. 56/1987 (art. 23) sostenendosi che "l'accordo interconfederale 18 dicembre 1988" (la cui validità era stata prorogata dal successivo "accordo 20 gennaio 1993") non avrebbe potuto derogare alla cennata normativa di legge - si appalesa infondato con riferimento alla posizione fattuale giudizialmente accertata nei seguenti termini: VA IO è stato assunto dalla s.p.a. LAT-BRI con contratto cd. di inserimento lavorativo ex art. 10 dell'"accordo 1988" (e quindi, a termine) sussistendo tutti i presupposti previsti da tale disposizione in quanto lavoratore infraventinovenne (assunto per mansioni per le quali non era consentita la stipula di "contratti di formazione e lavoro") e nell'ambito della percentuale del 10% fissata per l'assunzione di lavoratori a tempo determinato rispetto all'organico aziendale dei lavoratori in forza a tempo indeterminato.
2^/b - Al fine dell'esatta individuazione del contenuto e della portata della normativa di legge e contrattuale-sindacale applicabile nella specie, occorre precisare che: a) la legge n. 230/1962 - che abrogava la previgente disciplina sul contratto a termine sancita dall'art. 2097 cod. civ. - sottoponeva la stipula del contratto a tempo determinato (mantenuto come "eccezione" rispetto alla "regola" del rapporto di lavoro a tempo indeterminato) a rigorosi vincoli formali;
b) su tale legge si è innestata la legge n. 56/1987 che delegava alla contrattazione collettiva l'identificazione di ulteriori ipotesi (rispetto a quelle legislativamente previste) di legittima apposizione del termine al contratto di lavoro;
e) l'art. 23 della legge n. 56/1987 aveva così inteso rimuovere il limite legale posto dall'art. 1 della legge n. 230/1962 a condizione che le nuove ipotesi di rapporto lavorativo a termine fossero individuate dal contratto collettivo e che, sempre in sede di contrattazione sindacale, venisse stabilito un tetto massimo di contratti a termine rispetto ai contratti a tempo indeterminato (cd. clausola di contingentamento); d) in tema di identificazione delle fattispecie nelle quali era consentita l'assunzione di lavoratori subordinati con contratto di lavoro a termine, le disposizioni di cui all'art. 23 della legge n. 56/1987 operavano sul medesimo piano della disciplina generale dettata in materia dalla legge n. 230/1962 e si inserivano nel sistema da questa delineata specie sotto il profilo sanzionatorio (Cass. sez. un. n. 10343/1993). A questo punto non può tralasciarsi di menzionare che tale impianto legislativo "nazionale" - inteso a contemperare le diverse esigenze di considerare il contratto a termine (e, quindi, per sua natura "precario") come ipotesi eccezionale rispetto al rapporto a tempo indeterminato (e, quindi, "con garanzia di stabilità") e, sotto differente aspetto, di considerare il lavoro a termine come strumento per temperare la crisi occupazionale - ha dovuto confrontarsi con la normativa della legislazione "europea", in particolare con la "direttiva 1999/70/CE" (relativa all'"accordo quadro" sul lavoro a tempo determinato concluso dai competenti organismi della Comunità Europea) dove si è sottolineata la necessità di provvedimenti dei paesi membri "per incrementare l'intensità occupazionale della crescita, specie mediante un'organizzazione più flessibile del lavoro, rispondente sia ai desideri dei lavoratori che alle esigenze della competività". Proprio per dare attuazione alla cennata direttiva è stato, ora, emanato il d.lgs. n. 368/2001, che ha innovato profondamente la disciplina del rapporto a tempo determinato nel nostro ordinamento, abrogando espressamente nella sua interezza la legge n. 230/1962 e l'art. 23 della legge n. 56/1987 (così in forza del primo comma dell'art. 11 del citato decreto) - costituenti, come si è dinanzi constatato, l'ossatura della previgente regolamentazione del contratto a termine -, e che (ovviamente) non può riguardare (quale possibile ius superveniens) la decisione del presente giudizio, anche perché la nuova normativa entrerà comunque in vigore gradualmente in quanto conserveranno efficacia, fino alla scadenza dei rispettivi contratti collettivi ("e salvo diverse intese" le clausole definite dai contratti collettivi circa i contratti a termine in base all'art. 23 cit. (così alla stregua del secondo comma dell'art. 11 del d.lgs. n. 368/2001). 2^/c -. Tanto premesso, allo stato della normativa legislativa e contrattuale-sindacale applicabile nella specie, appare sicuramente legittima - cioè, non in contrasto con la legge n. 230/1962 e in applicazione dell'art. 23 della legge n. 56/1987 - la disposizione dell'"accordo interconfederale 1988" che ha individuato le ipotesi di contratto a termine in relazione ad alcune caratteristiche dei lavoratori da assumere (idsunt: ultraventinovenni iscritti nelle liste di collocamento, infraventinovenni pure iscritti nelle liste di collocamento da assumere per l'esecuzione di mansioni per cui non è ammessa la stipulazione di contratti di formazione e lavoro, infraventinovenni iscritti nelle liste di collocamento di particolari zone geografiche).
La cennata disposizione contrattuale è stata correttamente interpretata ed applicata dal Tribunale di MO in relazione al dichiarato scopo dell'accordo interconfederale e della legge n. 56/1987 - che era quello di "favorire l'impiego o il reimpiego di determinate categorie di lavoratori" (in sostanza, di quelle categorie di più difficile collocamento sul mercato del lavoro) - con la precisazione che la norma collettiva non ha comunque introdotto una liberalizzazione cd. "selvaggia" del contratto a termine ad impedire la quale stava (comunque) la cd. clausola di contingentamento espressamente prevista dall'art. 10 dell'accordo ("10% dell'organico in forza a tempo indeterminato"). Sono, pertanto, infondate le censure proposte dalla ricorrente in relazione: a) ad una pretesa differenza tra cd. ipotesi "oggettive" (autorizzate dalla legge) e cd. ipotesi "soggettive" (non consentite ex 10 lege) di contratti a termine, in quanto il riferimento comunque operato a una categoria di lavoratori fa rientrare siffatta individuazione nell'ambito di una ipotesi "oggettiva" (sempre che sia possibile aderire ad una simile generica classificazione); b) ad una pretesa "non consentita deroga della disciplina legale da parte della contrattazione collettiva", in quanto (come si è dinanzi considerato) con l'art. 23 della legge n. 56/1987 è stata concessa alle associazioni sindacali la facoltà di un ampliamento delle ipotesi di contratto a termine previa osservanza di determinate condizioni e la normativa contenuta nell'"accordo interconfederale 1988" si è mantenuta entro i limiti dell'ampliamento legislativamente consentito.
2^/d - Al riguardo il riferimento (operato in sede di discussione orale dal difensore della ricorrente) alle sentenze della Corte nn. 9617/2000 e 9174/2000 non appare pertinente, poiché la seconda di tali decisioni ha riguardato l'ipotesi peculiare (ex art. 8 della legge n. 223/1991) del reimpiego di un lavoratore in mobilità non assimilabile certo a quella di cui alla presente controversia, mentre la sentenza n. 9617/2000 conferma quanto in precedenza ritenuto in linea generale che le disposizioni dell'art. 23 cit., che consentono la stipulazione di nuove ipotesi di contratto di lavoro a termine, si inseriscono nel sistema delineato dalla legge n. 230/1962 sotto il profilo sanzionatorio e che la contrattazione collettiva è libera nell'individuazione di nuove ipotesi di legittima apposizione del termine al rapporto di lavoro. Ciò è in effetti avvenuto con l'"accordo 1988" - che può considerarsi positivamente emblematico della correlazione fra scelte del legislatore (non solo "nazionale" e tuttora in fieri) e orientamenti giurisprudenziali - senza che le parti sindacali abbiano in qualche modo apportato deroghe ai principi legislativamente sanciti specie in ordine ai profili sanzionatori (in particolare sul piano della conversione in sede giudiziale del rapporto a termine in rapporto a tempo indeterminato prevista dalla legge n. 230/1962). Resta, conclusivamente, confermata l'infondatezza del primo motivo di ricorso che, di conseguenza, deve essere respinto. 3^ - Si appalesa inammissibile il secondo motivo con cui il ricorrente ha addebitato al Tribunale di MO la violazione degli artt. 1362 e 1363 cod. civ. per non avere considerato applicabile nella specie la normativa contenuta nel c.c.n.l. 1^ giugno 1995 (successivo agli accordi interconfederali del 1988 e del 1993) che prevede "ipotesi di natura oggettiva senza fare alcun riferimento alle ipotesi soggettive previste dagli accordi interconfederali". A parte l'infondatezza ab imis della pretesa di distinguere nella dedotta questione tra cd. "ipotesi oggettive" e cd. "ipotesi soggettive" - classificazione generica la cui erroneità è stata già rimarcata per respingere il primo motivo di ricorso -, in ordine alla censura relativa all'interpretazione delle disposizioni contrattuali surriferite si rimarca, in generale, che l'interpretazione della volontà negoziale delle parti compiuta dal giudice di merito non è soggetta al sindacato di legittimità quando sia stata condotta secondo le regole di ermeneutica fissate dall'art. 1362 cod. civ. e sia stata congruamente motivata (cfr., ex plurimis,
Cass. n. 3485/1990), come in parte qua nella sentenza del Tribunale di MO.
Comunque - a conferma dell'inammissibilità del motivo in esame - si rileva che il ricorrente (per denunciare l'errore di interpretazione che sarebbe stato commesso dal Tribunale di MO) si è limitato a indicare genericamente le regole di cui agli artt. 1362 e 1963 cod. civ. che sarebbero state falsamente applicate dal Giudice di appello senza specificare il punto ed il modo in cui il giudice di merito si sarebbe discostato dai canoni in concreto violati: per cui la critica della ricostruzione della volontà negoziale operata dal giudice e la proposta di una diversa interpretazione investono il merito delle valutazioni del Tribunale e la relativa censura è, perciò, inammissibile in sede di legittimità (cfr., in generale, ex plurimis Cass. n. 7641/1994). Sotto diverso profilo il ricorso non può consistere - come è avvenuto per il motivo considerato - in mere affermazioni apodittiche non seguite da alcuna dimostrazione (Cass. n. 586/1968), e ciò per il principio dell"'autosufficienza del ricorso" che costituisce un canone al quale la giurisprudenza di questa Corte si è sempre attenuta in modo sostanzialmente rigoroso e che il ricorrente non ha nella specie sicuramente osservato, non riportando neppure il testo completo dell'art. 18 del c.c.n.l. (del quale la Corte avrebbe dovuto correggere l'interpretazione datane dal Giudice di appello), ma soltanto parzialmente il quarto comma, senza trascrivere il punto essenziale del disposto contrattuale ("sono fatte salve le eventuali ulteriori diverse fattispecie e modalità già individuate e che venissero individuate ai sensi dell'art. 23 della legge n. 56/1987") che fa concludere al Tribunale - con argomentazione ineccepibile dal punto di vista logico-giuridico - "come sia lo stesso c.c.n.l. a prevedere che la sua regolamentazione non è tassativa, facendo salve ulteriori ipotesi future o già previste, tra le quali rientrano appunto quelle dell'a.i.".
In ogni caso, giusta quanto ritenuto da questa Corte con orientamento consolidato e che nella specie deve trovare ulteriore conferma, ove una sentenza (o un capo di questa) si fondi su più ragioni, tutte autonomamente idonee a sorreggerla, è necessario - per giungere alla cassazione della pronunzia - non solo che ciascuna di esse abbia formato oggetto di specifica censura, ma anche che il ricorso abbia esito positivo nella sua interezza con l'accoglimento di tutte le censure, affinché si realizzi lo scopo stesso dell'impugnazione.
Questa, infatti, è intesa alla cassazione della sentenza in toto, o in un suo singolo capo, id est di tutte le ragioni che autonomamente l'una o l'altro sorreggano.
È sufficiente, pertanto, che anche una sola delle dette ragioni non formi oggetto di censura, ovvero che sia respinta la censura relativa anche ad una sola delle dette ragioni, perché il motivo di impugnazione debba essere respinto nella sua interezza, divenendo inammissibili, per difetto di interesse, le censure avverso le altre ragioni (così, di recente, Cass. n. 5149/2001). In relazione al cenato indirizzo giurisprudenziale, nella specie l'infondatezza (come dinanzi accertata) delle censure proposte con il primo motivo di ricorso comporta di per sè l'infondatezza (o, rectius, l'inammissibilità) pure dal motivo in esame che, pertanto, deve essere respinto.
È, altresì, inammissibile la deduzione - di cui alla memoria depositata dal difensore del ricorrente ex art. 378 cod. proc. civ. - concernente la nuova censura con riferimento all'accordo interconfederale 31 gennaio 1995 (mai menzionato nelle precedenti fasi processuali e prodotto irritualmente in allegato alla cennata memoria), in quanto le memorie illustrative, consentite dall'art. 378, non possono rivestire altra finalità che quella di chiarire le ragioni esposte a sostegno dei motivi enunciati nel ricorso e non possono, quindi, contenere nuovi motivi di impugnazione o illustrare nuove questioni (cfr. Cass. n. 1860/1992). 4^ - Anche il terzo motivo di ricorso - con il quale la sentenza impugnata è stata censurata per vizi di motivazione - si appalesa infondato.
A conferma dell'infondatezza di tale mezzo si rileva che: a) la sentenza del Tribunale di MO non è sostenuta da "motivazione contraddittoria" - come asserito dal ricorrente - in quanto il decisum è stato correttamente e coerentemente motivato sul punto della piena legittimità delle ipotesi di apposizione del termine individuato dall'"accordo interconfederale 1988"; h) la circostanza che il IO avesse lavorato alle dipendenze della resistente "per ben sei anni" in pregressi rapporti di lavoro legittimamente estinti tempo prima della stipula del contratto a termine in contestazione non riveste alcun rilievo nel presente giudizio in quanto, nella specie, non è in discussione la validità di un "contratto di formazione e lavoro" in cui la pregressa attività lavorativa avrebbe, invece, potuto rivestire una decisiva rilevanza;
c) quanto, poi, dedotto espressamente dal ricorrente che "il Tribunale non aveva speso molte parole sul fatto che non risultava provato il rispetto della percentuale del 10%" comprova come su tale punto la sentenza sia stata sinteticamente motivata e ciò a riprova dell'inammissibilità della censura, comunque da respingere, atteso che nel ricorso proposto non sono state specificamente indicate in violazione del summenzionato principio di autosufficienza del ricorso - le istanze istruttorie che non sarebbero state valutate dal Tribunale di MO.
In ogni caso le censure proposte con tale mezzo si risolvono in critiche sulla valutazione degli elementi di fatto acquisiti, involgendo così un sindacato di merito non consentito in sede di legittimità. A tal'uopo si evidenzia che il vizio di carenza della motivazione può sussistere soltanto nell'ipotesi di motivazione insufficiente sotto un profilo sostanziale, in quanto riveli, nel suo insieme, un'obiettiva deficienza del criterio logico che ha condotto il giudice del merito alla formazione del proprio convincimento e non già quando essa rilevi - come per la sentenza impugnata - che il giudice ha valutato, sia pure in modo coinciso, gli elementi sottoposti al suo esame in modo diverso da quello preteso dalla parte (così, ex plurimis, Cass. n. 2714/1999): ciò in quanto il giudice di merito non è tenuto ad esaminare singolarmente in sentenza tutti gli elementi di prova acquisiti, giacché detto obbligo deve ritenersi ugualmente assolto quando alla motivazione risulti che il convincimento del giudice, si sia formato avendo presenti gli elementi probatori considerati nel loro complesso (cfr., ex plurimis, Cass. n. 6752/1992). 5^ - In definitiva, alla stregua delle considerazioni svolte, il ricorso proposto da VA IO deve essere rigettato. Ricorrono giusti motivi per dichiarare compensate tra le parti le spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso;
compensa tra le parti le spese del giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, il giorno 28 novembre 2001.
Depositato in Cancelleria il 23 marzo 2002