Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 23/03/2002, n. 4199
CASS
Sentenza 23 marzo 2002

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In tema di identificazione delle fattispecie nelle quali è consentita l'assunzione di lavoratori subordinati con contratto di lavoro a termine, ai sensi dell'art. 23 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, (disposizione che opera sul medesimo piano della disciplina generale dettata in materia dalla legge 18 aprile 1962, n. 230 e si inserisce nel sistema da questa delineato), la contrattazione collettiva è libera di individuare nuove ipotesi di legittima apposizione del termine al rapporto di lavoro. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva ritenuto legittima l'assunzione a termine di un lavoratore con contratto di inserimento lavorativo ex art. 10 dell'accordo interconfederale del 18 dicembre 1988, la cui validità è stata prorogata dal successivo accordo 20 gennaio 1993, in quanto si trattava di un lavoratore infraventinovenne, assunto per mansioni per le quali non era consentita la stipula di contratti di formazione e lavoro, e nei limiti della clausola di contingentamento previsto dal medesimo art. 10).

Nel caso in cui venga impugnata con ricorso per cassazione una sentenza (o un capo di questa) che si fondi su più ragioni, tutte autonomamente idonee a sorreggerla, è necessario, per giungere alla cassazione della pronuncia, non solo che ciascuna di esse abbia formato oggetto di specifica censura, ma anche che il ricorso sia accolto nella sua interezza, affinché si compia lo scopo proprio di tale mezzo di impugnazione, il quale mira alla cassazione della sentenza, ossia di tutte le ragioni che autonomamente la sorreggono. È sufficiente, pertanto, che anche una sola delle ragioni non formi oggetto di censura, ovvero che sia respinta la censura relativa anche ad una sola di esse, perché il motivo di impugnazione debba essere respinto nella sua interezza, divenendo inammissibili, per difetto di interesse, le censure avverso le altre ragioni.

Le memorie illustrative, consentite dall'art. 378 cod. proc. civ., non possono rivestire altra finalità che quella di chiarire le ragioni esposte a sostegno dei motivi enunciati nel ricorso e non possono, quindi, contenere nuovi motivi di impugnazione o illustrare nuove questioni.

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 23/03/2002, n. 4199
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 4199
Data del deposito : 23 marzo 2002

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