Sentenza 26 giugno 2000
Massime • 1
Il reato previsto dall'art.1 sexies del D.L.27 giugno 1985 n.312, convertito con modifiche in legge 8 agosto 1985 n.431, ha natura di reato formale di pericolo che prescinde dal verificarsi di un evento di danno, essendo per la sua esistenza sufficiente che l'agente faccia, del bene protetto da vincolo paesaggistico, un uso diverso da quello cui esso è destinato o ponga in essere su di esso interventi astrattamente idonei a metterlo in pericolo. (Nella specie, in applicazione di tale principio, la S.C. ha ritenuto che correttamente fosse stata affermata la sussistenza del reato in un caso in cui era risultato accertato che l'imputato , in un'area di oltre mille metri quadrati, soggetta a vincolo ambientale, aveva sostituito, per una profondità di circa quaranta centimetri, la terra ivi esistente con breccia e detriti, sradicando anche alcuni alberi).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 26/06/2000, n. 9669 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9669 |
| Data del deposito : | 26 giugno 2000 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. RENATO ACQUARONE Presidente del 26/06/2000
Dott. VINCENZO ACCATTATIS Consigliere SENTENZA
Dott. NICOLA QUITADAMO Consigliere N. 2605
Dott. ALDO GRASSI Consigliere REGISTRO GENERALE
Dott. ALDO CECCHERINI Consigliere N. 6609/2000
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da
RE MA, nato ad [...] il [...];
avverso la sentenza della Corte d'Appello di Perugia in data 17/12/'99;
Visti gli atti, la sentenza denunciata ed il ricorso;
Udita in pubblica udienza la relazione del Consigliere Dr. Grassi;
Udito il Pubblico Ministero, in persona del S. Procuratore Generale Dott. A. Mura, il quale ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso, perché manifestamente infondato;
Udito l'Avvocato Luciano Garatti, difensore del ricorrente;
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONEOsserva
Con sentenza del 23/3/'98 il Pretore di Perugia assolveva RO GO:
- per non aver commesso il fatto, dal reato di cui agli artt. 20 lett. c) L. 28/02/'85, n. 47 ed 1 sexies L. 8/8/'85, n. 431, contestatogli alla lett. a) della rubrica per avere realizzato, in epoca antecedente e prossima al Settembre '93, sul fronte Nord di un preesistente edificio sito lungo la via Bonifica di Maltignano, zona soggetta a vincolo paesaggistico, una tettoia avente superficie coperta di circa mq. 37, 35, con platea in cemento e struttura in tubi di ferro, senza concessione edilizia e nulla-osta dell'Autorita' preposta alla tutela del vincolo;
- per non essere il fatto previsto dalla legge come reato, dalla contravvenzione di cui agli artt. 20 lett. c) L. 28/02/'85, n. 47 ed 1 sexies L. 8/8/'85, n. 431, contestatogli alla lett. b) della rubrica per avere effettuato, in epoca antecedente e prossima al 22/02/'96, in un'area di circa mq. 1.028, ubicata fra la strada provinciale denominata Bonifica ed il Tronto, in Maltignano, zona soggetta a vincolo paesaggistico, lavori di movimento di terra che veniva asportata per una profondità di circa cm. 40 e sostituita da breccia e materiale detritico, con sradicamento di alcuni alberi, senza concessione edilizia e nulla-osta dell'Autorità preposta alla tutela del vincolo;
- per non essere il fatto previsto dalla legge come reato, dal delitto di cui agli artt. 632 e 639 bis c.p., contestatogli alla lett. c) della rubrica per avere modificato, con i detti movimenti di terra, lo stato dei luoghi dell'area sopra indicata, senza l'autorizzazione dell'Ente che gliel'aveva data in concessione. La assoluzione dal reato di cui alla lett. b) della rubrica - l'unico che in questa sede rileva - era motivata con la considerazione che il movimento di terra posto in essere dall'imputato sull'area in questione doveva ritenersi non averne comportato alterazione alcuna di ordine ambientale, estetico e funzionale e non avere inciso sullo sviluppo urbanistico del territorio, trattandosi di zona rurale data in concessione al GO per uso di parcheggio di autovetture e non essendo, quelli sradicati, alberi soggetti a tutela.
Avverso il capo di tale decisione concernente, appunto, il reato da ultimo menzionato, il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte d'Appello di Perugia proponeva impugnazione chiedendo, per esso, la condanna dell'imputato in quanto quello di cui all'art. 1 sexies L. 431/'85 è un reato di pericolo che si consuma con la sola realizzazione, in zona vincolata, di lavori o interventi non autorizzati previamente dall'Autorità preposta alla tutela del vincolo.
La detta Corte d'Appello, con sentenza del 17/12/'99, in parziale riforma della decisione impugnata, dichiarava l'imputato colpevole del reato previsto dagli artt. 1 sexies L. 431/'85 e 20 lett. c) L. 47/'85, di cui alla lett. b) della rubrica e, previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, lo condannava, con il beneficio di cui all'art. 163 c.p., alla pena di venti giorni d'arresto e venti milioni di lire di ammenda, con ordine di rimessione in pristino dello stato dei luoghi, osservando fra l'altro:
a) che dall'istruttoria dibattimentale esperita e dalla documentazione in atti acquisita era emerso che il GO nell'area di che trattasi, estesa più di mille metri quadrati ed ubicata in zona pacificamente soggetta a vincolo paesaggistico, aveva effettuato lavori di scavo e movimentazione di terra, sradicando degli alberi e ricoprendone, poi, la superficie con breccia ed altro materiale detritico;
b) che ogni modificazione dell'assetto del territorio in zona vincolata, fatta eccezione di quella provocata con l'esercizio di attività agro-silvo-pastorale, deve essere autorizzata preventivamente dall'Autorità competente;
c) che la contravvenzione di cui agli artt. 1 quinquies ed 1 sexies L. 431/'85 è reato di pericolo che prescinde dall'effettiva modificazione del territorio, ma nel caso in specie, tenuto conto della vasta estensione dell'area su cui lo sbancamento del terreno era stato effettuato, della sostituzione di esso con materiale di tipo diverso e dello sradicamento di alcuni alberi, detta immutazione si era verificata ed integrava gli estremi del reato contestato, dal quale il GO era stato erroneamente assolto.
Avverso la sentenza di appello l'imputato ha proposto ricorso per Cassazione chiedendone lo annullamento per violazione di legge e difetto di motivazione.
Deduce, in particolare, il ricorrente:
I. che la sua contumacia in appello sarebbe stata dichiarata illegittimamente e che, dunque, il conseguente giudizio e la relativa sentenza dovrebbero essere dichiarati nulli, avendo egli fornito prova dell'impedimento legittimo a partecipare al dibattimento, producendo un certificato medico che sarebbe stato illegittimamente disatteso;
II. che la sua responsabilità penale, in ordine al reato del quale è stato dichiarato colpevole, sarebbe stata affermata senza considerare che dagli atti non risulta essere avvenuta alcuna modificazione sostanziale del territorio perché non vi sarebbe stata asportazione di terra e sostituzione di essa con materiali di altro genere, ne' sradicamento di alberi, ma solo movimentazione di terra che non integrerebbe gli estremi dello sbancamento e non sarebbe idonea ad integrare il pericolo di alterazione di luoghi soggetti a speciale protezione.
Motivi della decisione
Il ricorso è destituito di fondamento e, come tale, deve essere rigettato, con conseguente condanna del ricorrente - a mente dell'art. 616 c.p.p. - al pagamento delle spese processuali. Dagli atti che, essendo dedotto un vizio "in procedendo", questa Corte ha la potestà di esaminare, risulta che all'udienza del 17/12/'99 il difensore del GO chiese un rinvio della trattazione del processo producendo un certificato medico, datato 13/12/'99, dal quale risultava che lo stesso era affetto da ipertensione arteriosa ed aveva bisogno di otto giorni di riposo e cure.
La Corte d'Appello, sentite le parti, rigettò la richiesta di rinvio del dibattimento e dispose procedersi in contumacia dell'appellante rilevando che la certificazione medica prodotta risaliva a quattro giorni prima e che l'appropriata terapia farmacologica, prescritta nello stesso certificato, consentiva di ritenere superata la fase acuta e, quindi, sfornito di carattere di attualità l'addotto impedimento a comparire.
In tema di ordinanza dichiarativa della contumacia gli artt. 486 e 487 c.p.p. non hanno eliminato la discrezionalità del Giudice nella valutazione della esistenza dell'addotto impedimento e della idoneità della prova di esso e l'ordinanza pronunciata al riguardo deve ritenersi sottratta al sindacato di legittimità se motivata in maniera adeguata e logica, con riferimento puntuale alla natura del prospettato impedimento (v. conf Cass. sez. III, 12/7/'95, De Rose;
sez. VI, 21/9/'92, Chiodo). Nella fattispecie in esame la Corte di merito risulta avere disatteso l'impedimento a comparire dell'appellante con motivazione corretta e logica, fondata sul rilievo che l'ipertensione arteriosa prospettata costituisce una affezione patologica suscettibile di continue variazioni nel tempo ed era stata accertata quattro giorni prima, con contestuale prescrizione di terapia farmacologica che era ragionevole presumere avesse fatto cessare la fase acuta della malattia, sicché la causa dello impedimento a comparire, dedotta, non poteva considerarsi attuale.
La contravvenzione prevista dagli arrt. 1 quinquies ed 1 sexies L. 431/'85 costituisce un reato di pericolo che si consuma tutte le volte che, senza la prescritta autorizzazione, si modifica in qualsiasi modo l'assetto del territorio in una zona vincolata. Quello in esame è reato formale di pericolo che prescinde dal verificarsi di un evento di danno, essendo per la sua esistenza sufficiente che l'agente faccia, del bene protetto da vincolo paesaggistico, un uso diverso da quello cui esso è destinato o ponga in essere su di esso interventi astrattamente idonei a mettere in pericolo il bene giuridicamente tutelato (v. conf, Cass. Sez. Un. penali 15/3/'89, Graziani;
sez. III, 30/67/'95, Montone e 7/5/'98, Vassallo).
In conseguenza, la contravvenzione di che trattasi sussiste per la sola esecuzione, in zona vincolata, di interventi, attività o lavori previamente non autorizzati, astrattamente idonei a modificare l'assetto del territorio.
Come più volte già statuito da questa Corte Suprema, anche in assenza di attività edilizia o urbanistica, viola la norma di cui all'art. 1 sexies L. 431/'85 l'attività di chi pone in essere, in zona vincolata, una possibile turbativa apprezzabile del territorio. Nella fattispecie in esame la Corte di merito ha, con motivazione incensurabile perché adeguata, corretta e logica, rilevato essere in atti provato che l'imputato in un'area di vaste dimensioni - oltre mille metri quadrati - soggetta a vincolo ambientale, aveva scavato per una profondità di circa quaranta centimetri, aveva sostituito la terra colà esistente con breccia e detriti ed aveva sradicato alcuni alberi.
Siffatta condotta integra gli estremi della contravvenzione contestata al GO, a prescindere dalla natura dell'uso per il quale gli era stata data in concessione.
P. Q. M.
La Corte Suprema di Cassazione
rigetta il ricorso proposto da RO GO avverso la sentenza della Corte d'Appello di Perugia in data 17/12/'99 e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, il 26 giugno 2000.
Depositato in Cancelleria il 14 settembre 2000