Cass. pen., sez. III, sentenza 26/06/2000, n. 9669
CASS
Sentenza 26 giugno 2000

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Il reato previsto dall'art.1 sexies del D.L.27 giugno 1985 n.312, convertito con modifiche in legge 8 agosto 1985 n.431, ha natura di reato formale di pericolo che prescinde dal verificarsi di un evento di danno, essendo per la sua esistenza sufficiente che l'agente faccia, del bene protetto da vincolo paesaggistico, un uso diverso da quello cui esso è destinato o ponga in essere su di esso interventi astrattamente idonei a metterlo in pericolo. (Nella specie, in applicazione di tale principio, la S.C. ha ritenuto che correttamente fosse stata affermata la sussistenza del reato in un caso in cui era risultato accertato che l'imputato , in un'area di oltre mille metri quadrati, soggetta a vincolo ambientale, aveva sostituito, per una profondità di circa quaranta centimetri, la terra ivi esistente con breccia e detriti, sradicando anche alcuni alberi).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 26/06/2000, n. 9669
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 9669
    Data del deposito : 26 giugno 2000

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