Sentenza 7 marzo 2003
Massime • 1
L'importo della retribuzione da assumere come base di calcolo dei contributi previdenziali non può essere inferiore all'importo di quella che ai lavoratori di un determinato settore sarebbe dovuta in applicazione dei contratti collettivi stipulati dalle associazioni sindacali più rappresentative su base nazionale (c.d. "minimale contributivo"), secondo il riferimento ad essi fatto - con esclusiva incidenza sul rapporto previdenziale - dall'art. 1 D.L. 9 ottobre 1989 n. 338 (convertito in legge 7 dicembre 1989 n. 389), senza le limitazioni derivanti dall'applicazione dei criteri di cui all'art. 36 Costituzione (c.d. "minimo retributivo costituzionale"), che sono rilevanti solo quando a detti contratti si ricorre - con incidenza sul distinto rapporto di lavoro - ai fini della determinazione della giusta retribuzione (Fattispecie relative a contratto di apprendistato).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 07/03/2003, n. 3494 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3494 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MERCURIO Ettore - Presidente -
Dott. LAMORGESE Antonio - Consigliere -
Dott. FILADORO Camillo - rel. Consigliere -
Dott. CELLERINO Giuseppe - Consigliere -
Dott. LA TERZA Maura - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
OV & NO "SIRRESSI" SNC, elettivamente domiciliato in ROMA VIA PASTEUR 5, presso lo studio dell'avvocato ENRICO GIANNUBILO, rappresentato e difeso dall'avvocato VITO MARIO ANTIFORA, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro - tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati PAOLO MARCHINI, FABIO FONZO, giusta procura speciale atto notar FRANCO LUPO di ROMA del 16.10.2000, Rep. n. 33058;
- resistente con procura -
avverso la sentenza n. 1552/99 del Tribunale di BARI, depositata il 06/08/99 - R.G.N. 1373/97;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 09/12/02 dal Consigliere Dott. Camillo FILADORO;
udito l'Avvocato ANTIFORA;
udito l'Avvocato FONZO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Elisabetta Maria CESQUI che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza 27 maggio - 6 agosto 1999 il Tribunale di Bari rigettava l'appello proposto dalla società in nome collettivo Lo VE e Di RT "Sirressi" avverso la decisione del locale Pretore che aveva respinto l'opposizione proposta dalla predetta società avverso l'ordinanza ingiunzione n. 375 del 1994, con la quale l'INPS aveva ingiunto il pagamento della somma di lire 5.860.000 a titolo di parziale omissione contributiva per sedici dipendenti, per il periodo gennaio 1989/settembre 1990. I giudici di appello rilevavano che l'ordinanza ingiunzione era stata emessa dall'INPS in quanto la società aveva retribuito i propri dipendenti in misura inferiore ai minimi stabiliti dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro, sostenendo di non essere tenuta all'osservanza del contratto collettivo nazionale e quindi neppure dei minimi retributivi in essa stabiliti, trattandosi di piccola azienda artigiana non iscritta alle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro.
I giudici di appello ritenevano infondata tale tesi, rilevando che è la stessa legge n. 389 del 1989 a stabilire che la retribuzione da prendere a base per il calcolo dei contributi non può essere inferiore a quella stabilita da leggi, regolamenti o dai contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative su base nazionale e che ciò vale anche per le piccole aziende artigiane (come quella della società appellante) che non siano aderenti - neppure in linea di fatto - ad alcuna organizzazione sindacale.
Avverso questa decisione propone ricorso la società sorretto da quattro distinti motivi.
L'INPS ha depositato solo procura.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo, la società ricorrente denuncia omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia.
L'accertamento che ha dato luogo all'emissione dell'ordinanza ingiunzione parte - ad avviso della ricorrente - dall'erroneo presupposto che per gli operai e gli apprendisti occupati alle dipendenze dell'azienda sarebbero stati assoggettati a contribuzione imponibili retributivi non conformi al contratto collettivo nazionale di categoria.
In realtà, la retribuzione corrisposta dalla società ricorrente era stata assoggettata, per gli operai, sul minimale legislativamente determinato, mentre per gli apprendisti sulla retribuzione effettivamente corrisposta.
La sentenza impugnata non aveva tenuto conto della circostanza che la ricorrente non è tenuta, appunto perché trattasi di piccola azienda artigiana, all'osservanza ed all'applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro, non avendolo sottoscritto. Ad avviso della ricorrente, i giudici di appello sarebbero incorsi in un evidente errore, ritenendo da un lato che il contratto collettivo nazionale di lavoro non fosse applicabile ai rapporti di lavoro facenti capo alla società ricorrente e, dall'altro, che i minimi contrattuali costituissero per legge il parametro di riferimento per determinare la misura dei contributi (indipendentemente dalla concreta adesione del datore di lavoro al CCNL).
Con il terzo motivo, la ricorrente denuncia violazione dell'art. 6 comma 9 lettera b) e c) della legge 7 dicembre 1989 n. 389. Osserva la società ricorrente che lo stesso Ministero del Lavoro aveva escluso che fosse tenuto ad osservare un determinato contratto collettivo di lavoro (anche nei confronti degli apprendisti) il datore di lavoro non iscritto alle organizzazioni stipulanti, o che non abbia anche implicitamente recepito l'accorso attraverso la sua costante applicazione.
La sentenza impugnata, rileva ancora la ricorrente, non tiene neppure conto della circostanza che ai sensi dell'art. 21 della legge n. 41 del 28 febbraio 1986 la disciplina degli obblighi contributivi a decorrere dal periodo di paga in corso al gennaio 1986 è stata estesa integralmente a carico dell'apprendista, per cui nessun obbligo sussiste comunque a carico della società ricorrente, lacuale dovrebbe anticipare le somme richieste dall'INPS per conto degli apprendisti, senza avere alcuna certezza del recupero, in quanto i dipendenti nel frattempo non sono più alle sue dipendenze.
Con il quarto ed ultimo motivo, la ricorrente deduce che la interpretazione dell'art. 1 della legge n. 389 del 1989 seguita dai giudici di Bari si porrebbe anche in contrasto con gli articoli 3 e 4 della Costruzione, nella parte in cui non distingue in alcun modo l'obbligo contributivo a carico dei datori di lavoro e in favore dell'INPS con riferimento alle distinte posizioni degli operai e degli apprendisti.
Tra l'altro, l'art. 21 della legge n.41 del 28 febbraio 1986 ha esteso agli apprendisti l'onere contributivo per l'assicurazione generale per invalidità, vecchiaia e superstiti e per le prestazioni del servizio sanitario nazionale a decorrere dal gennaio 1986.
Tale elemento, insieme con altri, deporrebbe a favore di una nettissima distinzione tra l'operaio comune e l'apprendista sia sotto il profilo normativo che sotto quello retributivo (in contrasto con quanto affermato dall'INPS che non pone alcuna distinzione sotto il profilo contributivo tra le due categorie). II primo, terzo e quarto motivo, da esaminare congiuntamente, perché connessi tra di loro, non sono fondati.
L'art. 1 del decreto legge 9 ottobre 1989 n. 338, convertito nella legge 7 dicembre 1989 n. 389, ha stabilito il "limite minimo di retribuzione imponibile" ai fini contributivi, prevedendo che la retribuzione da assumere come base per il calcolo dei contributi di previdenza ed assistenza sociale non può essere inferiore all'importo delle retribuzioni stabilito da leggi, regolamenti, contratti collettivi, stipulati dalle organizzazioni sindacali maggiormente più rappresentative su base nazionale, ovvero da accordi collettivi o contratti individuali qualora ne derivi una retribuzione di importo superiore a quello previsto dal contratto collettivo.
Con tale disposizione, successivamente confermata dall'art. 6, ottavo comma, del decreto legislativo 2 settembre 1997 n.314, il legislatore, ispirandosi ad un orientamento che si era già consolidato in giurisprudenza, in relazione alla determinazione della base retributiva imponibile ex art. 12 della legge n.153 del 30 aprile 1969, ha inteso garantire livelli di prestazioni previdenziali commisurate alle retribuzioni adeguate e sufficienti, stabilendo, in particolare, quanto all'ipotesi più frequente di retribuzione non stabilita da legge o regolamento, che la contribuzione previdenziale sia determinata con riguardo alle retribuzioni che, sebbene non erogate e non percepite, siano però previste dalla contrattazione collettiva e da considerare, perciò, proporzionate e sufficienti in relazione ad un determinato settore economico. Ne consegue che, secondo l'esplicita previsione della anzidetta disposizione di legge, i contratti individuali o gli altri accordi collettivi diversi dai contratti nazionali, relativi al medesimo settore, possono essere presi a parametro ai fini della determinazione dei contributi soltanto se la retribuzione è di importo superiore a quello del contratto collettivo. Con sentenza 11199 del 29 luglio 2002, le Sezioni Unite di questa Corte, risolvendo un contrasto insorto all'interno della Sezione Lavoro, hanno affermato il seguente principio: "L'importo della retribuzione da assumere come base di calcolo dei contributi previdenziali non può essere inferiore all'importo di quella che ai lavoratori di un determinato settore sarebbe dovuta in applicazione dei contratti collettivi stipulati dalle associazioni sindacali più rappresentative su base nazionale (cd. "minimale contributivo") secondo il riferimento dell'art. 1 del decreto legge 9 ottobre 1989 n.338 (convertito in legge 7 dicembre 1989 n. 389), senza le limitazioni derivanti dall'applicazione dei criteri di cui all'art. 36 della Costituzione (ed. "minimo retribuivo costituzionale"), che sono rilevanti solo quando a detti contratti si ricorre - con incidenza sul distinto rapporto di lavoro - ai fini della determinazione della giusta retribuzione".
Del tutto irrilevante appare la circostanza dedotta dalla ricorrente circa l'anticipazione, da parte del datore di lavoro, dei contributi anche per la parte a carico dell'apprendista.
Sotto altro profilo, è appena il caso di rilevarlo, le retribuzioni e le contribuzioni degli apprendisti sono inferiori a quelle degli operai. Sicché nessuna equiparazione è stata effettuata dalla contrattazione collettiva tra queste due categorie di dipendenti. Inconsistente appare la deduzione della società ricorrente circa una asserita violazione dei principi costituzionali (artt. 3 e 4 della Costituzione), derivante da una pretesa imposizione della retribuzione contributiva prevista dalla contrattazione collettiva stipulata dalle organizzazioni sindacali più rappresentative anche per quanto riguarda, in particolare, la posizione degli apprendisti..
Il riconoscimento alla contrattazione collettiva della funzione di definire, insieme alla retribuzione adeguata ex art. 36 della Costituzione, e con efficacia anche nei confronti dei datori di lavoro non aderenti alle organizzazioni stipulanti, altresì, i livelli minimali di contribuzione, e cioè il presupposto stesso per la realizzazione dell'obiettivo di adeguatezza delle prestazioni previdenziali, è del tutto coerente con i principi di cui all'art. 39 della Costituzione, dato che la disposizione in esame si limita a determinare l'entità del contributo previdenziale utilizzando i parametri ritenuti più opportuni dal legislatore nell'esercizio della propria discrezionalità, senza tuttavia attribuire alla fonte collettiva una impropria efficacia generalizzata nella disciplina del rapporto di lavoro.
La mancanza di effetti dirompenti rispetto ai limiti posti dall'art. 39 della Costituzione è stata già riconosciuta, peraltro, dalla
Corte Costituzionale, che, nella sentenza n. 342 del 1992, ha anche precisato come una retribuzione imponibile inferiore a quella prevista dalla contrattazione collettiva di riferimento non varrebbe a realizzare le finalità del sistema assicurativo e previdenziale. Non si vede, poi, in quale modo la denunciata interpretazione potrebbe configgere con gli articoli 3 e 4 della Costituzione per quanto riguarda le posizioni degli apprendisti, equiparati a quelle degli operai.
Conclusivamente, il primo, terzo e quarto motivo di ricorso devono essere rigettati.
Fondato invece appare il secondo motivo di ricorso, con il quale si denuncia violazione dell'art. 11 delle preleggi.
Il periodo cui si riferisce l'accertamento compiuto dall'INPS (24 gennaio 1989-30 settembre 1990) è, almeno in parte, precedente la stessa entrata in vigore della legge n.389 del 1989. Sulla portata innovativa di tale disposizione non vi è alcun dubbio.
Pertanto le disposizioni di cui all'art. 1 comma 1 della legge possono trovare applicazione solo per i periodi di paga successivi all'entrata in vigore del decreto legge 338 del 1989 (ottobre 1989). Il secondo motivo di ricorso deve essere pertanto accolto. La sentenza impugnata deve essere cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio ad altro giudice, che procederà a nuovo esame, attenendosi ai criteri sopra enunciati.
II giudice di rinvio provvedere anche in ordine alle spese di questo giudizio.
P.Q.M.
La Corte rigetta il primo, terzo e quarto motivo di ricorso. Accoglie il secondo motivo di ricorso. Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte d'Appello di Lecce anche per le spese di questo giudizio.
Così deciso in Roma, il 9 dicembre 2002.
Depositato in Cancelleria il 7 marzo 2003