Sentenza 26 marzo 2015
Massime • 1
In tema di affidamento in prova al servizio sociale, l'estinzione della pena detentiva e, ove il soggetto versi in disagiate condizioni economiche, anche di quella pecuniaria, prevista dall'art. 47, comma dodicesimo, della legge n.354 del 1975, può conseguire, solo ed esclusivamente, all'esito positivo della prova sperimentata dal condannato, e non anche alla mera presentazione dell'istanza, pure quando quest'ultima non sia stata valutata per intervenuta scarcerazione dell'interessato.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 26/03/2015, n. 16658 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 16658 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2015 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. GIORDANO Umberto - Presidente - del 26/03/2015
Dott. NOVIK Adet Toni - Consigliere - SENTENZA
Dott. TARDIO Angela - rel. Consigliere - N. 872
Dott. BONITO Francesco Maria - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CENTONZE Alessandro - Consigliere - N. 35533/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AS ET, nato il [...];
avverso l'ordinanza n. 2795/2014 TRIBUNALE SORVEGLIANZA di MILANO del 18/06/2014;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. TARDIO Angela;
lette le conclusioni del Procuratore Generale Dott. ANIELLO Roberto, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso, con conseguente condanna del ricorrente alle spese del grado e alla sanzione pecuniaria di cui all'art. 616 c.p.p.. RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza del 18 giugno 2014 il Tribunale di sorveglianza di Milano ha dichiarato inammissibile l'istanza avanzata nell'interesse di SH TR, volta alla declaratoria di estinzione nei suoi confronti della pena pecuniaria, ai sensi dell'art. 47 Ord. Pen., comma 12.
1.1. Il Tribunale premetteva in fatto che:
- l'istante, destinatario dell'ordine di esecuzione del 3 giugno 2010 della Procura della Repubblica di Trento mentre era sottoposto alla misura della custodia cautelare in carcere, poi sostituita da quella degli arresti domiciliari, aveva avanzato il 14 luglio 2010 istanza di affidamento in prova al servizio sociale ovvero, in via subordinata, di detenzione domiciliare;
- in seguito alla concessione dell'indulto, con provvedimento del 20 ottobre 2010 del Tribunale di Trento in funzione di giudice dell'esecuzione, l'istante era stato posto in libertà;
- con ordinanza resa all'esito dell'udienza del 12 aprile 2011 il Tribunale di sorveglianza aveva dichiarato non luogo a procedere in ordine alla istanza del 14 luglio 2010, perché il condannato, già scarcerato, non aveva ulteriore interesse all'affidamento in prova, nè vi era pena da eseguire;
- al medesimo era stata in seguito notificata cartella esattoriale per il pagamento delle spese processuali e della multa;
- con provvedimento del 24 ottobre 2012 era stata accolta l'istanza per la remissione del debito relativo alle spese processuali, residuando l'obbligo di pagamento della multa, stimata dalla Equitalia S.p.A. nella misura di Euro 10.360,88.
1.2. Il Tribunale, tanto premesso, dava conto degli esiti delle note informative dei Carabinieri di Monza e di Busto LF e della Guardia di Finanza e rilevava, a ragione della decisione, che:
- la norma richiamata prevedeva una espressa causa di estinzione della pena connessa solo ed esclusivamente all'esito positivo della prova sperimentata dal condannato con lo strumento dell'affidamento in prova al servizio sociale, e non una nuova e non tipizzata causa di estinzione della pena connessa alla mera presentazione della istanza di affidamento in prova, in assenza della valutazione della sua fondatezza e della positiva sperimentazione della prova da parte del condannato;
- la richiesta era, pertanto, volta alla emissione di un provvedimento che era al di fuori del sistema positivo delle cause di estinzione della pena;
- peraltro, questa Corte, pronunciandosi in tema di detenzione domiciliare con sentenza n. 7508 del 2013, aveva già rilevato l'assoluta diversità di detto istituto rispetto a quello dell'affidamento in prova, rilevando che solo per il secondo era prevista l'estinzione della pena e che era nella discrezionalità del legislatore valutare i presupposti cui collegare le diverse conseguenze in materia di estinzione della pena e degli effetti penali.
2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione, per mezzo del suo difensore, l'interessato, che ne chiede l'annullamento sulla base di unico motivo, con il quale denuncia violazione di legge in relazione all'art. 47, comma 12, Ord. Pen..
Secondo il ricorrente, il Tribunale non ha correttamente considerato che rientra nei poteri del Tribunale di sorveglianza apprezzare, in sede di valutazione dell'esito positivo della prova, le condotte e i comportamenti dell'affidato anche successivi al termine finale di esecuzione della misura alternativa al carcere, nonché il presofferto che nella specie ha assorbito l'intero periodo limitativo della sua libertà.
Pertanto, il Tribunale, a fronte del tema sollevato, che non è una riproposizione di quello trattato con la sentenza di questa Corte richiamata nell'ordinanza impugnata, doveva, ad avviso del ricorrente, anzitutto valutare, sia pure implicitamente, se egli fosse stato meritevole del beneficio e quindi esaminare la condotta e i comportamenti da lui posti in essere sia durante l'esecuzione della misura degli arresti domiciliari sia dopo l'espiazione della pena.
3. Il Procuratore Generale ha depositato requisitoria scritta, concludendo per la declaratoria d'inammissibilità del ricorso, poiché la chiesta declaratoria di estinzione della pena pecuniaria è connessa all'esito positivo dell'affidamento al servizio sociale. CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è manifestamente infondato.
2. Si premette in diritto che, a norma della L. n. 354 del 1975, art. 47, comma 12, (c.d. ordinamento penitenziario), modificato del D.L. n. 272 del 2005, art.
4-vicies semel, convertito, con modificazioni,
nella L. n. 49 del 2006, "l'esito positivo del periodo di prova estingue la pena detentiva ed ogni altro effetto penale. Il tribunale di sorveglianza, qualora l'interessato si trovi in disagiate condizioni economiche, può dichiarare estinta anche la pena pecuniaria che non sia stata già riscossa".
2.1. Il contenuto letterale della norma e la sua collocazione sistematica nell'indicato art. 47 Ord. Pen, che disciplina l'affidamento in prova, rendono conto della correlazione dell'istituto della estinzione della pena alla verifica da parte del Tribunale di sorveglianza, terminato il periodo di affidamento in prova e valutata la condotta tenuta dall'affidato, dell'esito positivo del periodo stesso, cui si aggiunge, quanto alla estinzione della pena pecuniaria non riscossa, la verifica positiva afferente al fatto di trovarsi l'interessato in disagiate condizioni economiche. Tale correlazione è stata costantemente rimarcata da questa Corte, che ha considerato il positivo esito dell'affidamento in prova al servizio sociale come dato di partenza per sostenere, prima della riforma dell'istituto con legge n. 49 del 2006, che tale esito estingueva solamente la pena detentiva e non quella pecuniaria (tra le altre, Sez. U, n. 27 del 27/09/1995 dep. 16/10/1995, P.G. in proc. Sessa, Rv. 202272), e per rappresentare, dopo la riforma, il contenuto del requisito delle disagiate condizioni economiche al fine della estinzione della pena pecuniaria (Sez. 1^, n. 22636 del 13/05/2010, dep. 14/06/2010, Greco, Rv. 247422), o la possibilità della dichiarazione di estinzione della pena pecuniaria separata da quella della pena detentiva (Sez. 1^, n. 15184 del 18/03/2009, dep. 08/04/2009, P.G. in proc. Oliva, Rv. 243366; Sez. 1^, n. 17708 del 16/04/2009, dep. 27/04/2009, P.G. in proc. Bidoli, Rv. 243569), o la non consequenzialità della estinzione delle misure di sicurezza alla estinzione della pena, non comportando tale esito l'automatico venir meno della pericolosità sociale del condannato (Sez. 1^, n. 41460 del 18/07/2013, dep. 07/10/2013, Arena, Rv. 257536), o la inapplicabilità della sospensione ai sensi dell'art. 656 c.p.p., alla pena pecuniaria, suscettibile, invece, di declaratoria di estinzione, ricorrendo le condizioni di legge, all'esito della misura alternativa (Sez. 1^, n. 45587 del 25/10/2012, dep. 21/11/2012, Del Frate, non massimata), o la rilevanza ai fini della recidiva dell'esito positivo dell'affidamento in prova (Sez. U, n. 5859 del 27/10/2011, dep. 15/02/2012, Marciano, Rv. 251688).
2.2. Sotto concorrente profilo questa Corte neppure ha mancato di rappresentare che la misura alternativa dell'affidamento in prova al servizio sociale, la cui concessione è subordinata alla "sussistenza di tutta una serie di presupposti, da accertare con modalità particolarmente incisive e rigorose", e la detenzione domiciliare, soggetta a presupposti "non previsti in modo similmente categorico" e strutturata come misura concedibile sulla sola base della idoneità a evitare il pericolo della recidiva (Sez. 1^, n. 45511 dell'11/11/2009, dep. 26/11/2009, Papandrea, Rv. 245510, e in motivazione), "non sono paritarie, ma operano su piani caratterizzati da sostanziale diversità, sia riguardo ai loro presupposti, sia riguardo alle loro conseguenze", cui consegue che, richiamata l'espressa previsione nell'art. 47, comma 12, Ord. Pen. della estinzione della pena e degli effetti penali per il solo affidamento in prova, "è manifestamente infondata, in relazione agli artt. 3 e 27 Cost., la questione di legittimità costituzionale della L. 26 luglio 1975, n. 354, art. 47-quinquies nella parte in cui non prevede che l'esito positivo della misura alternativa della detenzione domiciliare comporti l'estinzione della pena, a differenza di quanto dispone l'art. 47, comma 12, della medesima legge con riferimento all'affidamento in prova al servizio sociale, posto che rimane nella discrezionalità del legislatore la valutazione dei presupposti ai quali collegare, in ragione delle loro differenze, le diverse conseguenze in materia di estinzione della pena e degli effetti penali" (Sez. 6^, n. 7508 del 30/01/2013, dep. 15/02/2013, Stagno, Rv. 255127).
3. L'ordinanza impugnata, che ha premesso in diritto il riferimento al dato normativo e in fatto il richiamo alle emergenze acquisite, ha correttamente rigettato la richiesta difensiva.
Il Tribunale ha, infatti, logicamente rilevato, in coerenza con la lettera e la ratio dell'art. 47, comma 12, Ord. Pen., che l'estinzione della pena detentiva e pecuniaria è connessa solo ed esclusivamente all'esito positivo della prova sperimentata dall'affidato, e quindi alla circostanza che vi sia stata la valutazione iniziale della sussistenza delle condizioni per la percorribilità dello strumento dell'affidamento in prova al servizio sociale e alla circostanza che, cessata l'esecuzione di detta misura alternativa, sia intervenuto il positivo apprezzamento della condotta del condannato durante lo svolgimento dell'intero periodo di prova, e ha ragionevolmente evidenziato, in termini congruenti rispetto alla ripercorsa vicenda processuale, che l'istanza di affidamento in prova avanzata dal ricorrente il 14 luglio 2010 non è stata oggetto di alcuna valutazione per essere stato lo stesso già scarcerato alla data fissata per la sua trattazione, definita con provvedimento di non luogo a procedere.
4. Tale decisione, esente da vizi logici e giuridici, resiste alle deduzioni e osservazioni del ricorrente, che del tutto infondatamente si duole dell'omessa affermazione del principio, privo di alcuna plausibile base normativa, alla cui stregua il Tribunale, adito al fine della pronuncia della estinzione della pena pecuniaria, avrebbe dovuto valutare la sua meritevolezza all'accesso alla misura alternativa, mai concessa, e la condotta e i comportamenti da lui tenuti durante l'esecuzione della misura degli arresti domiciliari e dopo la sua scarcerazione per applicazione dell'indulto, in mancanza di alcun collegamento con modalità esperienziali di un insussistente pregresso espletamento della prova e della correlata opera rieducativa e trattamentale.
5. Il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile. Segue la condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., al pagamento delle spese processuali e al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa correlati al proposto ricorso, si determina nella congrua somma di Euro mille.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro mille alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 26 marzo 2015.
Depositato in Cancelleria il 21 aprile 2015