Cass. pen., sez. I, sentenza 26/03/2015, n. 16658
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Sentenza 26 marzo 2015

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In tema di affidamento in prova al servizio sociale, l'estinzione della pena detentiva e, ove il soggetto versi in disagiate condizioni economiche, anche di quella pecuniaria, prevista dall'art. 47, comma dodicesimo, della legge n.354 del 1975, può conseguire, solo ed esclusivamente, all'esito positivo della prova sperimentata dal condannato, e non anche alla mera presentazione dell'istanza, pure quando quest'ultima non sia stata valutata per intervenuta scarcerazione dell'interessato.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 26/03/2015, n. 16658
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 16658
    Data del deposito : 26 marzo 2015

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