Sentenza 18 luglio 2013
Massime • 1
L'estinzione della pena conseguente al buon esito del periodo di affidamento in prova al servizio sociale non determina anche l'estinzione delle misure di sicurezza, non comportando tale esito l'automatico venir meno della pericolosità sociale del condannato.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 18/07/2013, n. 41460 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 41460 |
| Data del deposito : | 18 luglio 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. CHIEFFI Severo - Presidente - del 18/07/2013
Dott. CAPRIOGLIO Piera M.S. - Consigliere - SENTENZA
Dott. LA POSTA Lucia - Consigliere - N. 2725
Dott. ROCCHI Giacomo - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BONI Monica - Consigliere - N. 50047/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
ARENA ROSARIA N. IL 04/03/1956;
avverso l'ordinanza n. 960/2012 TRIB. SORVEGLIANZA di CATANIA, del 03/10/2012;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIACOMO ROCCHI;
lette le conclusioni del P.G. che ha chiesto il rigetto del ricorso. RITENUTO IN FATTO
1. Il Tribunale di Sorveglianza di Catania, con ordinanza del 3/10/2012, rigettava l'appello proposto da Arena Rosaria avverso il provvedimento del Magistrato di Sorveglianza di sottoposizione della stessa alla misura di sicurezza della libertà vigilata per la durata di anni tre.
Secondo il Tribunale, la misura di sicurezza era stata confermata anche in sede di appello del giudizio di cognizione;
inoltre il magistrato di sorveglianza non si era basato solo sulle passate condanne dell'Arena, ma anche sul rapporto dell'UEPE che aveva evidenziato la totale assenza di un percorso di adeguata revisione critica, la scarsa collaborazione con gli operatori del servizio, la carenza di progettualità per il futuro e la pregressa sottoposizione alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale;
per di più l'Arena era stata attinta da richiesta di misura cautelare per la partecipazione all'associazione mafiosa che faceva capo al marito SA SA.
2. Ricorre per cassazione il difensore di Arena Rosaria, deducendo violazione dell'art. 199 c.p. e art. 230 c.p., comma 1, n.
1. La Corte d'appello di Catania, riformando la sentenza del Tribunale di Catania, aveva assolto l'Arena dal reato di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74 e aveva riconosciuto, quanto al reato di cui al
D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, l'attenuante di cui al comma 5 della norma incriminatrice, condannandola alla pena di anni uno e mesi quattro di reclusione, contro la condanna alla pena di anni dieci di reclusione inflitta in primo grado.
La Corte territoriale non aveva esplicitamente revocato l'applicazione della misura di sicurezza disposta dal Tribunale perché essa derivava di diritto dalla condanna alla pena di anni dieci di reclusione, cosicché la diversa pena ne determinava la revoca ipso iure. Non a caso, anche l'interdizione perpetua dai pubblici uffici non era stata revocata espressamente nella sentenza d'appello. L'Arena, quindi, era stata illegittimamente sottoposta alla misura di sicurezza.
La ricorrente deduce, poi, vizio di motivazione: il Tribunale di Sorveglianza di Catania aveva concesso all'Arena l'affidamento in prova al servizio sociale, il cui esito positivo aveva estinto tutti gli effetti penali della condanna e, quindi, impediva l'applicazione della misura di sicurezza.
La ricorrente conclude per l'annullamento dell'ordinanza impugnata.
3. Il Procuratore Generale, nella requisitoria scritta, chiede il rigetto del ricorso. L'esito positivo dell'affidamento in prova al servizio sociale non determina l'estinzione delle misure di sicurezza;
ne' la misura poteva ritenersi implicitamente revocata con la riforma della sentenza di appello.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso deve essere respinto.
La ricorrente sostiene che il silenzio della sentenza di appello in ordine alla misura di sicurezza irrogata in primo grado deve essere interpretato come revoca implicita della relativa disposizione: in effetti, la misura di sicurezza discendeva di diritto dalla condanna ad anni dieci di reclusione inflitta in primo grado, ridimensionata in misura assai rilevante dal Giudice di appello a seguito dell'assoluzione dal reato associativo di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74 e al riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 73,
comma 5, stesso D.P.R..
La tesi non può essere accolta: se è vero che la condanna ad anni dieci di reclusione comportava di diritto la misura di sicurezza della libertà vigilata per la durata non inferiore ad anni tre (art.230 c.p., comma 1, n. 1)), quella emessa dal giudice di appello permetteva al giudice di irrogare la misura di sicurezza per la stessa durata, sia pure in via facoltativa, ai sensi dell'art. 229 c.p., comma 1, n. 1). Tale regime comporta che in nessun modo il Giudice dell'esecuzione potesse interpretare la sentenza d'appello nel senso invocato dalla ricorrente, atteso che alla riduzione della pena non conseguiva, di diritto, la revoca della misura di sicurezza mentre tale revoca non era stata disposta esplicitamente dal Giudice del merito. Di conseguenza, la mancata impugnazione sul punto della sentenza di appello ne ha determinato la irrevocabilità quanto alla misura di sicurezza disposta dal Giudice di primo grado e confermata da quello di appello.
Anche il secondo motivo è infondato.
Questa Corte ha ripetutamente affermato il principio opposto a quello invocato dalla ricorrente: l'estinzione della pena conseguente al buon esito del periodo di affidamento in prova al servizio sociale non determina anche l'estinzione delle misure di sicurezza (Sez. 1, n. 23973 del 06/05/2005 - dep. 24/06/2005, P.M. in proc. De Angelis, Rv. 231767), tale esito non comportando l'automatico venire meno della pericolosità sociale del condannato (Sez. 1, n. 17019 del 25/03/2003 - dep. 10/04/2003, Pm in proc. Pellegrini, Rv. 224807).
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 18 luglio 2013.
Depositato in Cancelleria il 7 ottobre 2013