Sentenza 18 marzo 2009
Massime • 1
L'estinzione della pena pecuniaria, per le disagiate condizioni economiche del condannato, può essere dichiarata dal Tribunale di sorveglianza anche successivamente, e con separato provvedimento, alla dichiarazione di estinzione della pena detentiva conseguente al positivo esito dell'affidamento in prova al servizio sociale.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 18/03/2009, n. 15184 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15184 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. CHIEFFI Severo - Presidente - del 18/03/2009
Dott. ROMBOLÀ Marcello - Consigliere - SENTENZA
Dott. BONITO Francesco M.S. - Consigliere - N. 1137
Dott. BRICCHETTI Renato - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BARBARISI Maurizio - Consigliere - N. 36267/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di appello di Milano;
avverso l'ordinanza pronunciata in data 24 giugno 2008 dal Tribunale di sorveglianza di Milano nei confronti di:
IV IO, nato a [...] il [...];
lette le conclusioni del pubblico ministero, in persona del S. Procuratore Generale Dott. GALATI Giovanni, che ha chiesto l'annullamento del provvedimento impugnato.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ordinanza in data 16 gennaio 2007 il Tribunale di sorveglianza di Milano dichiarava estinta, a seguito del positivo esito dell'affidamento terapeutico (D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 94, testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti, in relazione alla L. 26 luglio 1975, n. 354, art. 47, comma 12, recante norme sull'ordinamento penitenziario), la pena detentiva di anni cinque e mesi dieci di reclusione irrogata a IV IO (unitamente alla pena pecuniaria di Euro 19.000,00) dalla Corte di appello di Catania, con sentenza in data 25 febbraio 2002, divenuta irrevocabile il 3 ottobre dello stesso anno, per il delitto continuato di cui al citato D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73 commesso in Caltagirone fino al 5 luglio 2000.
2. In data 23 febbraio 2007 IO IV proponeva, a norma del citato art. 47, comma 12, dell'ordinamento penitenziario, domanda di estinzione della pena pecuniaria.
3. Con decreto emesso de plano in data 26 marzo 2007, il Presidente del Tribunale di sorveglianza dichiarava inammissibile l'istanza, ritenendo che l'estinzione della pena pecuniaria non potesse essere "più valutata dopo che il Tribunale di sorveglianza aveva dichiarato, per il buon esito oggetto dell'affidamento, l'estinzione di quella detentiva".
4. Con sentenza pronunciata il 14 novembre 2007 la Corte di cassazione annullava il predetto decreto perché adottato de plano, anziché all'esito di contraddittorio in camera di consiglio ex art.666 c.p.p., comma 3. 5. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di sorveglianza, dopo avere compiuto accertamenti sulle condizioni economiche del richiedente, in accoglimento dell'istanza del 23 febbraio 2007 dichiarava estinta la pena pecuniaria "non ancora riscossa" di Euro 9.000,00, residuata dopo l'applicazione dell'indulto concesso nella misura di Euro 10.000,00 ai sensi della L. 31 luglio 2006, n. 241, art. 1. 6. Avverso l'anzidetta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore generale presso la Corte di appello di Milano, chiedendone l'annullamento.
Deduce violazione di legge, osservando che, con il provvedimento del 16 gennaio 2007, il Tribunale di sorveglianza si era limitato a dichiarare l'estinzione della sola pena detentiva. Aveva, dunque, implicitamente ritenuto insussistenti le condizioni per addivenire alla declaratoria di estinzione della pena pecuniaria. Se il condannato non condivideva detta decisione avrebbe dovuto dolersene nelle sedi a ciò preposte;
non avendolo fatto si era formata sul punto una preclusione.
Il Tribunale di sorveglianza avrebbe, pertanto, dovuto dichiarare l'inammissibilità della nuova istanza, non accoglierla.
7. Con memoria depositata in data 27 febbraio 2009 il difensore del condannato ha chiesto il rigetto del ricorso, rilevando:
che il Tribunale di sorveglianza, con il provvedimento dichiarativo dell'estinzione della pena detentiva, adottato d'ufficio, non aveva in alcun modo valutato la questione relativa alla pena pecuniaria;
che non si era, pertanto, formata alcuna preclusione;
che la successiva richiesta di estinzione della pena pecuniaria era stata legittimamente presentata e validamente accolta dal Tribunale. MOTIVI DELLA DECISIONE
8. Il ricorso non è meritevole di accoglimento.
A norma della L. 26 luglio 1975, n. 354, art. 47, comma 12, il Tribunale di sorveglianza, terminato il periodo di affidamento in prova, valuta la condotta tenuta dall'affidato e dichiara, in caso di esito positivo del periodo, l'estinzione della pena detentiva e di ogni altro effetto penale.
Può, inoltre (a seguito delle modifiche apportate dal D.L. 30 dicembre 2005, n. 272, art. 4 vicies semel introdotto dalla L. di
Conversione 21 febbraio 2006, n. 49, alla L. n. 354 del 1975, menzionato art. 47, comma 12), dichiarare estinta la pena pecuniaria sempre che non sia stata già riscossa e sia dimostrato che l'interessato si trovi in disagiate condizioni economiche. Di regola, peraltro, il Tribunale, nel momento in cui riconosce l'esito positivo della prova e dichiara, ex officio o ad impulso di parte, l'estinzione della pena detentiva, non è in possesso degli elementi necessari per stabilire se ricorrano anche le condizioni per l'estinzione della pena pecuniaria.
Non può escludersi, perciò, ne' in alcun modo la norma lo inibisce, che la declaratoria di estinzione della pena pecuniaria possa essere pronunciata anche con successivo separato provvedimento, d'ufficio o a richiesta di parte, una volta accertato che l'interessato si trovi effettivamente in disagiate condizioni economiche. L'affermazione del ricorrente secondo cui la declaratoria di estinzione della sola pena detentiva conterrebbe in sè un implicito diniego in relazione alla pena pecuniaria non può, pertanto, essere condivisa (nel silenzio del Tribunale di sorveglianza, dovrebbe allora sostenersi l'ipotesi del rigetto implicito anche con riguardo agli effetti penali), a maggior ragione nel caso di specie in cui nel provvedimento del Tribunale che ha dichiarato l'estinzione della pena detentiva non vi è riferimento alcuno alle condizioni economiche del condannato.
Deve escludersi, in conclusione, che il Tribunale di sorveglianza, una volta che si sia pronunciato dichiarando estinta la pena detentiva, abbia esaurito l'esercizio della potestà decisoria in materia di estinzione anche con riguardo alla pena pecuniaria ed agli altri effetti penali.
È, in particolare, da escludere, che, una volta dichiarata l'estinzione, su richiesta dell'interessato, della pena detentiva, la richiesta di estinzione di quella pecuniaria costituisca mera riproposizione di una richiesta già rigettata, basata sui medesimi elementi, come tale da dichiararsi inammissibile secondo la regola recepita nell'art. 666 c.p.p., comma 2 (applicabile anche nel procedimento di sorveglianza in virtù del richiamo contenuto nell'art. 678 c.p.p., comma 1).
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, il 18 marzo 2009.
Depositato in Cancelleria il 8 aprile 2009