Cass. pen., sez. I, sentenza 18/03/2009, n. 15184
CASS
Sentenza 18 marzo 2009

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

L'estinzione della pena pecuniaria, per le disagiate condizioni economiche del condannato, può essere dichiarata dal Tribunale di sorveglianza anche successivamente, e con separato provvedimento, alla dichiarazione di estinzione della pena detentiva conseguente al positivo esito dell'affidamento in prova al servizio sociale.

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 18/03/2009, n. 15184
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 15184
    Data del deposito : 18 marzo 2009

    Testo completo