Sentenza 13 ottobre 1987
Massime • 2
L'elemento soggettivo del reato deve essere desunto, sul piano della concretezza processuale, cioè della prova, principalmente (quando manchino le ammissioni) dalle azioni che, estrinsecando le intenzioni, sono sintomatiche della volontà in tal modo esteriorizzata. Pertanto, in relazione al delitto di strage, caratterizzato dal dolo specifico costituito dal fine di uccidere, tale fine può essere desunto dagli elementi probatori, concreti e non meramente ipotetici, i quali diano sicura certezza della presenza di siffatto tipo di dolo. (nella specie, relativa a rigetto di ricorso con il quale il pubblico ministero sosteneva la sussistenza del delitto di strage, la S.C. ha rilevato che nella motivazione della sentenza impugnata sono stati tenuti presenti numerosi fattori i quali non consentivano di ritenere "con certezza la previsione e l'accettazione del rischio di uccidere"; che tale giudizio è stato espresso pur tenendo conto dell'impiego di benzina sull'unica porta di una abitazione molto piccola occupata da otto persone, in preda al sonno, sì da determinare una situazione di grave ed effettivo pericolo, ma con condotta che, per plurimi ed indicati motivi ben precisi, portò a morte soprattutto a causa di una serie di fattori concomitanti, in gran parte indipendenti dalla volontà e dalla stessa conoscenza degli attentatori). ( V mass n 172767; ( V mass n 167470; ( V mass n 165721; ( V mass n 165720).*
Qualora dal delitto doloso derivi un evento mortale o lesivo non voluto, deve verificarsi se tale evento abbia costituito oggetto di dolo indiretto. Infatti se l'autore, pur di realizzare l'evento voluto, abbia previsto anche l'evento mortale o lesivo e tuttavia abbia ugualmente posto in essere la sua condotta, in tal caso egli risponde anche dell'evento mortale o lesivo perché sorretto da causalità non solo materiale, ma anche psichica. Solo se faccia difetto anche il dolo indiretto e risulti spezzato il nesso di causalità materiale da qualche fattore eccezionale, imprevisto ed imprevedibile, posto al di fuori del controllo del reo, questi non risponderà dell'evento non voluto; se, invece, manca il dolo indiretto, ma non si sia risolto il nesso di causalità, il reo risponderà dell'evento a titolo colposo. (nella specie, relativa a rigetto di ricorso del pubblico ministero che aveva sostenuto la sussistenza dell'omicidio doloso, la S.C. ha ritenuto corretta la motivazione della sentenza impugnata con la quale i giudici avevano ritenuto l'omicidio colposo, conseguente ad incendio doloso, poiché morte e lesioni non erano state concretamente previste, in base ad elementi di fatto che inducevano a ritenere invece la previsione di "danneggiare, di distruggere le cose ed in tal modo intimidire, spaventare, terrorizzare e colpire l'avversario politico"). ( Conf mass n 171945; ( Conf mass n 169186).*
Commentari • 3
- 1. Truffa: sono enti pubblici le associazioni private che operano presso enti localiAvvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 27 settembre 2023
La massima Ai fini dell'applicazione della circostanza aggravante di cui all' art. 640, comma secondo, n. 1, cod. pen., sono da qualificarsi enti pubblici le associazioni private che, in attuazione di programmi finanziati, in forza di apposita legge, dall'ente provinciale, svolgono attività di formazione, di ricerca e di innovazione tecnologica volta alla realizzazione dell'interesse pubblico della promozione e lo sviluppo socio-economico del territorio di riferimento, al di fuori di ogni logica di tipo industriale o commerciale finalizzata al perseguimento di obiettivi di natura imprenditoriale o con scopo di lucro, tipici di chi opera in regime concorrenziale (Cassazione penale , sez. …
Leggi di più… - 2. Truffa: condannato avvocato che presentava false rendicontazioni per consulenze mai effettuateAvvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 27 settembre 2023
La massima In tema di truffa, la prova dell'elemento soggettivo, costituito dal dolo generico, diretto o indiretto, può desumersi dalle concrete circostanze e dalle modalità esecutive dell'azione criminosa, attraverso le quali, con processo logico-deduttivo, è possibile risalire alla sfera intellettiva e volitiva del soggetto, in modo da evidenziarne la cosciente volontà e rappresentazione degli elementi oggettivi del reato, quali l'inganno, il profitto ed il danno, anche se preveduti come conseguenze possibili della propria condotta, di cui si sia assunto il rischio di verificazione. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto corretta la decisione impugnata che aveva affermato la …
Leggi di più… - 3. Obbligazione solidale e liquidazione giudiziale di un condebitoreAccesso limitatoPaolalicci · https://www.judicium.it/ · 12 gennaio 2023
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 13/10/1987, n. 4851 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4851 |
| Data del deposito : | 13 ottobre 1987 |
Testo completo
4851 R
A
M
4 85 1 I
S
S
A
M
REPUBBLICA ITALIANA L Udienza pubblica A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO del 13.10.1987
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SENTENZA SEZIONE PENALE I^
Composta dagli Ill.mi Sigg.: N. 2243
Presidente Dott. ROBERTO MODIGLIANI
Consigliere REGISTRO GENERALE
1. Dott. GIORGIO BUOGO
N. 13612/87 2. » VI NT
CORTE SUPRE DI CASSAZIONE
3. >>> UM LI
LFFIC PIE studio 4. >>>> NT LA NA Richiest per diritt. 16000 diha pronunciato la seguente
7 ↑ 1995 SENTENZA
IL CANCELLIERE
sul ricorso proposto da 1) Procuratore Generale della Repubblica
LIRE 1000 presso la Corte di Appello di Roma nei confronti di: CANCELLERIA
1) LO LL nato in [...] 1'8.5.1951
3) LA NO nato in [...] il [...]
LO MA nato in [...] il [...]
PURE RICORRENTI
1284906 avverso la sentenza della Seconda Corte di Assise di Appello AG964802
di Roma in data 16 dicembre 1986 CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE
T279690
Richiesta copia studio, dal Sig. PAGNO22 T284911
• per diriti 12,39 AG964801
3 NOV. 2004 T279695 Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso, IL CANCELLIERE
Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere 1279689
Mod 82
A. Spinost Roma Giorgio Buogo
Udito, per la parte civile, l'avv. ti Raffaele Valensise,
Pietro D'Ovidio, OR BA
Udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore L
Generale Doft. cucco che ha concluso per l'accoglimento del ricorso del P.G. e rigetto dei ricorsi degli imputati
Udit i difensor avv.ti LA AS, RD Di Gio
vanni, RT SA, MM AN
FATTO
Alle ore 3,27 del 16 aprile 1973 due tele-
fonate alla Questura di Roma e chiedevano l'inter vento per un incendio in corso in un'abitazione sita in Via Bernardo da Bibbiena n. 33-lotto 15-,
ad angolo con la Via Campeggi, nel quartiere di
Primavalle, che poi sarebbe risultata essere quel 3
la di RI AT, segretario della Sezione del
Movimento Sociale Italiano per quel quartiere.
Nonostante l'intervento della Polizia, della Croce Rosa e dei Vigili del Fuoco, tra le fiamme pe rivano due figli del AT, RG di anni 22 e
FA di anni 8; AT RI e la figlia IL
riportavano, oltre ad ustioni, il primo l'indebo-
limento permanente dell'organo della deambulazione,
la seconda l'indebolimento permanente della colon-
na vertebrale, perché lanciatisi da una finestra onde salvarsi dalle fiamme.
Riportavano lesioni pure la moglie NI
NA RI ed i figli LA e AO nonché
tale UA PE, abitante in altro apparta- mento con apertura sullo stesso pianerottolo di casa AT, intossicatosi nel prestare Soccorso.
In esito alle susseguenti indagini l'incendio veniva collegato ad altri avvenimenti in danno di cose о persone della Sezione del M.S.I., di Prima-
valle, accaduti nei giorni precedenti ed in parti-
colare al fuoco appiccato nella notte sul sette apri le 1973 all'autovettura di CE CH ed alla esplosione di un ordigno sotto la finestra del la predetta Sezione, avvenuta durante la notte sul
1'11 aprile 1973.
W Allorquando sarebbero stati poi interrogati Mario Mattei e la di lui moglie NA RI NI dichiaravano che verso le ore 21 del 15 aprile (la sera antecedente all'incendio) il loro figlio Vir-
gilio, poi deceduto nel rogo, aveva loro comunicato per telefono di essere stato preavvertito da tale
LI MP che quella stessa sera od il giorno successivo sarebbe accaduto "un attentato con la benzina". Ritenendone destinataria la sede della
Sezione del M.S.I. i AT non avevano adottato cautele per l'abitazione.
Le dichiarazioni suddette sarebbero state poi confermate dal MP che, tuttavia, dichiara-
va di avere basato l'avvertimento sulla scorta di sue personali osservazioni effettuate il 15 aprile.
Maggiore apporto alle indagini veniva da Al
do ER, iscritto al Partito Repubblicano ma in contatto sia con elementi del M.S.I. di Primavalle
Isia con elementi della estrema sinistra (Lotta Con
tinua e Potere Operaio).
Fra le notizie fornite dallo ER era quella secondo cui, avendo egli litigato circa un anno prima con AL Di ME, iscritto al M.S.I.,
tali HI e RI, dell'opposto versante poli-
tico, gli si erano offerti di vendicarlo, chieden- - 5
do i nomi dei "fasciti di Primavalle"; così egli aveva fatto i nomi del Di ME e dello CH,
le cui autovetture erano successivamente andate a fuoco.
Dopo l'incendio dell'auto dello CH, av venuto nella notte fra il 6 ed il 7 aprile, il Ma-
rino gli aveva telefonato e, con chiaro riferimento a tale accaduto, gli aveva chiesto se "il lavoretto"
gli era piaciuto.
Poi, in un giorno andante intorno al 10 aprile,
il RI e l'HI erano andati in casa di esso
ER e gli avevano mostrato un pacco, del tipo di quelli per il sale, da cui sporgeva una miccia nera, asseritamente costituente "una carica"; quel la stessa notte era esploso l'ordigno sotto la fi- F
nestra della Sezione del M.S.I. e l'indomani il Ma
rino gli aveva telefonato riferendogli che "aveva fatto bene il lavoro".
Aggiungeva lo ER che il venerdì 13 apri le l'HI gli aveva chiesto l'indirizzo di RI
AT e che la sera di domenica 15 aprile, verso le ore 22, l'HI, il RI ed altro giovane a lui sconosciuto erano andati a trovarlo in casa.
¡ma, dopo avere preso un caffé, se ne erano andati
esclamando "non si può parlare" in riferimento alla. ļ
6
presenza nella casa della figlia e del di lei fidan zato;
quindi si erano allontanati a bordo di una
Fiat 500 di colore bianco.
Le notizie riferite dallo ER erano state da costui in precedenza partecipate a RA AN
za, AL Di ME ed NI IS i quali confer-
mavano di avere ricevuto tali confidenze.
Poiché la Polizia comunicava che l'HI ed il RI andavano identificati in HI OL
ed in RI Sorrentino, si procedeva penalmente contro costoro con provvedimento di cattura, esegui to solo nei confronti del OL.
Costui ammetteva di conoscere lo ER e di fare parte della Sezione di Potere Operaio di
Primavalle ma negava di essersi mai recato in quel la abitazione;
successivamente dichiarava di esser
si recato nella casa dello ER il sabato 14
aprile e solo nel corso della formale istruttoria ammetteva di essersi recato dallo ER verso le ore 22,30 del 15 aprile insieme a RI AV
ed ad un terzo giovane.
Poco dopo l'arresto del OL giungeva al Ma
gistrato inquirente una lettera di RI AV
che segnalava l'estraneità del Sorrentino e che riconosceva di aver accompagnato il OL in casa 7 -
dello ER la sera del 15 aprile.
Il terzo giovane veniva identificato per Man-
lio LO.
I fatti, così ritenuti dai giudici del merito,
venivano da costoro integrati dalle risultanze di perizie che, secondo la sentenza impugnata, consen tivano di evidenziare i seguenti particolari:
1) l'incendio dell'appartamento dei AT era stato avviato dalla combustione di circa meno di due litri di benzina super con tracce di Kerosene,
versati sulla faccia esterna della porta di in-
gresso e sul ripiano del pianerottolo. La diffu sione dell'incendio verso l'interno era stata causata dall'azione innescante della faccia ester na della porta che, al momento in cui era stata aperta, trovando la contemporanea apertura della porta della stanza ove dormivano AT RG
e FA, aveva provocato il cosiddetto effet-
to "camino", propagandosi verso il materiale.com bustibile presente nell'ingresso ed in quella stanza.
I residui fusi di un contenitore di plastica,
rinvenuto in prossimità dello stipite interno destro della porta di ingresso della casa dei
AT, presentava tracce di benzina super e ke 8 rosene, ed in origine, avere preso fuoco sul piane rottolo, lasciandovi traccia.
2) nel cortile di casa AT erano stati trovati,
la notte dell'incendio, un cartellone con la scritta "Mattei e CI colpiti dalla giustizia proletaria", nonché una striscia di carta quadrettata con scritte le parole "la sede del M.S.I. ; secondo perizia l'inchiostro nero per punta fibra utilizzato nella redazione di tali scritti presentava caratteristiche cromato grafiche comuni a quelle dell'inchiostro usato nella scrittura di un'agendina ritrovata nella abitazione di RI AV.
3) alcuni frammenti cartacei combusti dalla esplo sione avvenuta alla sede della Sezione del M.S.I.
di Primavalle erano costituiti da cartoncino a tre strati la cui composizione e le cui carat-
teristiche chimico-merceologiche erano identiche a quelle di uno scatolo contenente IN,
facente parte di una determinata serie di quella preparazione avente lo stesso numero di un fla cone di detto farmaco trovato privo di involucro di cartone nell'abitazione di RI SU Bal
dani, convivente di MA LO;
tali caratte ristiche, invece, erano diverse da quelle degli 9
scatoli del medesimo farmaco facente p arte di una serie con differente numero di preparazione.
4) un foglietto trovato accanto all'auto dello
CH dopo l'attentato del 7.4.73, conte-
nente una scritta rivendicativa di esso, appari-
va, per caratteristiche chimico-fisiche, dello stesso tipo di alcuni foglietti sequestrati ad
HI OL.
Per i fatti di cui sopra HI OL, Ma-
rino AV, MA LO, AL ER ed Ange-
lino MP erano tratti a giudizio della Corte di
Assise di Roma per rispondere:
OL, AV e LO:
A) del delitto di strage (artt.110, 422 C.P.) in
Roma il 16.4.1973;
OL, AV, LO e ER:
-
B) del delitto di incendio dell'autovettura di Mar
cello CH (artt.110, 423 C.P.) in Roma
nella notte sul 7.4.1973;
C) di esplosione di ordigno sotto le finestre della
Sezione del MSI al fine di incutere timore ed attentare alla sicurezza pubblica (artt.110 C.P.
e 6 L.
2.10.1967 n.895) in Roma 1'11.4.1973
D) di fabbricazione di ordigno esplosivo (artt.110 C.P. ed 1 L.
2.10.1967 n.895); 10
E) di detenzione di sostanze esplosive (artt.110 C.P. e 2 L.895/1967);
F) di porto illegale di sostanze esplosive (artt. 110 C.P. e 4 L.895/1967)in Roma il 10.4.1973
MP:
H) di falsa testimonianza (art.372 C.P.) in Roma
sino al 20 aprile 1973.
Nel giudizio di primo grado il AV ed il
LO restavano latitanti mentre il OL insiste va nel negare qualsiasi responsabilità; vi si CO-
stituivano parti civili i coniugi AT, i loro figli e CE CH.
Al termine, la 3 Corte di Assise di Roma
con sentenza 5 giugno 1975 assolveva il OL,
il AV, il LO, lo ER ed il MP da tutti i reati rispettivamente ascritti, lo Speran-
za per non aver commesso il fatto, gli altri per insufficienza di prove.
Appellavano il Procuratore della Repubblica
di Roma, che presentava motivi solo nei confronti di OL, AV e LO, chiedendone 1l'affermazio ne di colpevolezza, nonché i tre predetti ed il
MP, che instavano per l'assoluzione con ampia formula;
ricorrevano -ma l'impugnazione veniva con vertita in appello- anche le parti civili. 11 -
Adita dalle impugnative, la la Corte di As
sise di Appello di Roma, nanti alla quale il MP
dichiarava di rinunciare al ricorso e chiedeva la
pronuncia di inammissibilità del gravame proposto dal P.M. nei suoi confronti per mancata presenta-
zione dei motivi con sentenza del 30 giugno 1981
rilevava la incapacità di uno dei giudici popolari componenti il Collegio della 3a Corte di Assise
eppertanto dichiarava la nullità del dibattiemnto di primo grado e della correlata sentenza 5 giugno
1975.
Su ricorso del Procuratore Generale nei con
fronti del OL, del AV e del LO e di co-
storo nonché dello ER, questa Corte Suprema con sentenza 28 maggio 1984, rigettava i ricorsi de gli imputati limitatamente alla dedotta nullità del decreto di citazione per l'appello, dichiarava inam missibile l'appello del P.M. nei confronti dello
ER ed, in accoglimento del ricorso del P.G.
nonché del secondo motivo di ricorso degli imputati annullava la sentenza 30 giugno 1981 rinviando ad altra Sezione della Corte di Assise di Appello di
Roma.
In sede di rinvio, con sentenza del 16 di-
cembre 1986 la 2a Corte di Assise di Appello dichia
Est 12
-
rava il OL, il AV ed il RI colpevoli dei delitti di cui agli artt.110, 423 e 425 n.2 C.P.
nonché 81, 83, 1103 586 e 589 C.P così modifican
. '
do l'originaria imputazione di strage loro ascrit ta nella parte relativa alla morte di AT Stefa no e RG, nonché dei delitti di cui ai capi
C, D. E ed F, riuniti in continuazione, loro irro gando la pena di 18 anni di reclusione, L.4.000.000
di multa nonché pena accessoria e misura di sicu-
rezza, oltre a condanna risarcitoria dei danni e delle spese processuali in favore delle parti civili.
Dichiarava non doversi procedere nei con-
fronti del MP in ordine alla falsa testimonian za, del OL, del AV e del LO in ordine al delitto di cui agli artt.110 e 424 C.P., così
modificando l'imputazione riguardante l'incendio dell'auto dello CH (lett.B) ed in ordine al delitto di cui agli artt.81? 83, 110, 586 e 590
C.P., così qualificando l'imputazione sub A nella parte concernente le lesioni patite da AT RI
IL, AN RI, LA, AO e da
PE UA, perché estinti per prescrizione.
Avverso quest'ultima decisione hanno avan-
zato ricorso il Procuratore Generale della Repub-
blica nei confronti del OL, del AV e del IL -13
lo nonché i difensori di questi imputati.
A sostegno delle relative impugnazioni viene denunciato:
da parte del Procuratore Generale:
-
1) l'insufficienza e la contraddittorietà della mo tivazione, sostenendosi che ove fossero stati esa
minati, e senza contraddizione, alcuni particola ri elementi di rilievo, i giudici di rinvio a-
vrebbero dovuto rinvenire il dolo specifico richie sto nel delitto di strage, e cioè l'intenzione di uccidere, sicché andava affermata la sussi-
stenza di tale delitto e non il concorso dell'in cendio doloso con quello dell'omicidio colposo,
quale conseguenza non voluta e derivata dal de-
litto di incendio.
2) l'erronea interpretazione ed applicazione della legge penale dato che, anche ad escludere il dolo specifico necessario alla ravvisabilità
del delitto di strage, gli altri reati che ne prendevano posto ed in particolare quello di omi cidio, andavano esaminati alla stregua dei prin cipi generali e cioè prendendo in considerazionze anche il dolo eventuale, qui desumibile dalle modalità della condotta.
Era quindi erroneo farne conseguire un delitto 14 -
-
1)
2)
colposo dato che le morti e le lesioni erano ever ti previsti ed accettati dagli autori dell'in-
cendio.
Oltre tutto, sul punto, mancava qualsiasi moti-
vazione.
da parte della difesa di RI AV:
la mancanza di motivazione conseguente all'omes so esame del motivo deducente l'insussistenza del reato di incendio per difetto di prova gene rica sul suo inizio all'esterno anzicché all'in terno di casa AT.
La ricostruzione dei fatti prescelta dai giudici di rinvio non aveva tenuto conto della diversa ipotesi, sorretta scientificamente e rappresen-
tata dalla difesa, sull'accidentalità dell'in-
cendio originatosi all'interno, mancando di esa minarla e di motivare sugli espressi motivi spie gati sul punto;
l'erronea interpretazione ed applicazione del-
l'art. 40 I° CO. C.P. in relazione all'art.423 C.P. per mancanza di motivazione sull'origine do losa dell'incendio, questo potendo essere cagio nato da fattori sia dolosi che accidentali, non esaminati dai giudici di rinvio che si erano
soffermati solo su quelli inducendi all'origine - 15
benché la difesa avesse enunciato ben 18 circostan ze asseveranti che l'incendio era iniziato all'in-
terno dell'appartamento, così escludendo l'origine dolosa.
3) la violazione dell'art.479 C.P.P. per assoluta mancanza di prove confortanti la responsabilità
dell'imputato, il travisamento delle risultanze processuali, l'omesso esame del correlato motivo di appello ed il conseguente difetto di motiva zione, ancor più rilevante dopo il primo giudi zio assolutorio con dubbio, postulante un apprez zabile spazio per non ritenere gli indizi di rei tà -alcuni dei quali peraltro nemmeno qualifica bili come indizi- sufficienti a confortare sicu ra certezza.
Sul punto si evidenzia che v'era stato un totale
affidamento alle dichiarazioni dello ER che,
a ben considerare, non aveva mai affermato la re-
sponsabilità dell'imputato e che aveva riferito cir
costanze inconferenti, inesatte, dubbie, non dimo strate ed indimostrabili o mere illazioni le quali potevano essere, tuttalpiù, collegate ai precedenti attentati ma non all'incendio di casa AT e che,
comunque difettavano di oggettivo riscontro.
Il tutto aveva indotto a travisamento delle risul 16
-
tanze processuali anche per l'omesso rilievo di cir costanze favorevoli (come il mancato riconoscimen to peritale della grafia degli imputati nei cartel
li rivendicanti gli attentati, l'e quantità
di IN in commercio etc.)
4) l'erronea ed omessa applicazione dell'art.479 III°
CO. C.P.P. e 1'insufficiente motivazione sul punto concernente la convergenza e la concordan
za degli indizi verso un unico significato.
5) l'erroneità ed il difetto di motivazione, la contraddittorietà e la illogicità della sentenza sulla mancata concessione delle circostanze at tenuanti generiche e sulla entità della pena base, senza tenere conto di elementi favorevoli di rilievo quali la giovane età, l'incensuratez za e la sua pronta ammissione d'essere lui -e non
il Sorrentino- che si era recato in casa dello
ER.
un difensore di HI OL e di MA LO
contestualmente alla proposizione del ricorso de-
duce:
1) l'erronea e la difettosa valutazione delle prove e dei fatti che avrebbero dovuto escludere l'ori gine esterna dell'incendio e la conseguente re sponsabilità degli imputati, la carenza di pro 1
- 17
bante identità tra i fogli, i nastri adesivi, l'in volucro del pacco mostrato allo ER, quello di
IN e gli inchiostri repertati
2) la mancata concessione di attenuanti generiche e la quantificazione eccessiva della pena sia in relazione al reato base che all'aumento per continuazione.
Altro difensore degli stessi OL e LO
denuncia:
1) vizio della motivazione conseguente a travisa-
mento del fatto attraverso l'elevazione di sem-
plici sospetti al rango di prove ○ di indizi.
L'affermazione secondo cui l'autore di uno degli attentati doveva essere considerato autore anche degli altri, prendendo spunto dalle conclu-
sioni della perizia grafica sugli scritti rivendican
1 ti gli attentati, secondo il ricorso poggiava su premessa affatto certa poiché l'autore dei primi due poteva non essere l'autore del terzo ed in par ticolare l'incendio dell'autovettura dello Schiaon
cin e l'esplosione alla Sezione del M.S.I. non ave
vano portata indiziante in relazione all'incendio di casa AT.
Sottolinea, inoltre, che le conclusioni del la perizia grafica sull'ultimo cartello si limita- 18 -
vano ad evidenziare semplicemente una "medesima funzionalità grafica" e che le modalità del suo ri trovamento lasciavano inquietanti interrogativi da to che i verbali di reperimento e sequestro del pri mo e del terzo cartello costituivano autentici falsi.
Ancora, evidenzia come non potevano assumere significato sintomatico i precedenti attentati,
rispetto al terzo, in una zona in cui simili episo di erano frequenti.
Si prospettano come strane l'incredibile pre monizione del AT sul verificarsi della esplosio ne alla sede del M.S.I., l'invisibilità degli au-
tori nonostante il pattugliamento della P.S., la conoscenza della sezione da parte degli attentatori che non avevano toccato la rete elettrificata e la parzializzata disattenzione del Commissario di P.S.
Dott. Adornato.
In ricorso viene posto in evidenza pure il fatto che erano state trascurate circostanze le quali inducevano a dubbi od incongruenze e l'asso
luta inconsistenza degli elementi di prova generi ca laddove quelli di prova specifica non erano sta
ti esaminati od erano stati travisati, come le de-
posizioni dello ER, del Di ME e del teste
ANza. 19
Pari travisamento era da riscontrare nel giu dizio sul comportamento tenuto dagli imputati subi to dopo il tragico rogo.
2) vizi della motivazione in ordine all'affermazio ne di responsabilità quale conseguenza della er ronea valutazione delle fonti di prova sull'ascri vibilità dell'incendio agli imputati, e non ad
altre persone estranee al processo od ivi figuran ti (Zampetti - Di Meo - MP) sul cui conto si adombrano coinvolgimenti desumibili da indizi che vengono qualificati come più gravi, univoci e concludenti.
3) vizi della motivazione sul diniego delle atte-
nuanti generiche e sulla quantificazione della pena, fissata in contrasto con una corretta in terpretazione dell'art. 133 C.P.P. e con altri
parti della medesima sentenza che, dopo avere escluso l'animus necandi, la previsione e l'ac-
cettazione del rischio, avevano messo in luce una serie di concomitanti fattori in gran parte indipendenti dalla volontà degli attentatori.
Si lamenta inoltre l'omessa valutazione del
+
la incensuratezza degli imputati, della loro giovane età, dell'assenza di precedenti giudiziari, delle
condizioni storiche, politiche e sociali nel cui - 20
contesto eransi verificati gli episodi, oltretutto contraddicendo l'indirizzo giurisprudenziale secon do cui la gravità del fatto non è ostativo alla concessione di attenuanti generiche.
Nell'udienza odierna hanno confermato la pro-
pria costituzione quali parti civili RI AT,
rappresentato dall'Avv; OR BA, NI
NA RI rappresentata dall'Avv.Raffaele Valensi se e AT AO, rappresentato dall'Avv.
Pietro d'Ovidio.
DIRITTO
Prima di dare risposta ai varii quesiti posti dai ricorsi a questa Corte, giova rivisitare la intelaiatura sulla quale è stata tessuta la motiva zione dei giudici a quo, onde poi ad essa rapporta re, ai fini della verifica di legittimità, i temi proposta con le singole censure.
Nel riesaminare ex funditus -dato il contenuto delle opposte doglianze- l'intera vicenda, i giudi ci di rinvio hanno iniziato con l'indagare sulla prova cosiddetta generica, ossia sulle risultanze concernenti l'origine e la natura dell'incendio sviluppatosi in casa AT, sulle quali continua no tuttora ad incentrarsi con particolare vigore le critiche mosse sin dalla fase istruttoria, e poi man - 21 mano coltivate, avverso le risultanze peritali ver sate in tre eleboration, concludenti per l'origine dolosa dell'incendio, essendo insorto all'esterno di quell'abitazione.
Tale giudizio espresso dai periti è stato fat to proprio sia dai giudici di primo grado che da quel li del rinvio in appello i quali non si sono limi-
tati ad un generico richiamo delle argomentazioni svolte in prime cure ma le hanno motivatamente ri badite spiegando che:
a) i tre elaborate peritali davano atto che l'in cendio era stato avviato e provocato da benzina con tracce di Kerosene versata sulla faccia ester na della porta di ingresso e che la propagazione era da attribuire all'azione inescante della fac cia esterna della porta, dopo la sua apertura da l'interno, sul materiale combustibile esistente nell'ingresso, poi estendendosi nella stanza da letto di AT RG e FA per l'abbon dante materiale combustibile ivi presente e pro
vocando la morte dei due ragazzi per l'azione concomitante delle fiamme e dell'ossido di car-
bonio.
b) detti risultati peritali erano riscontrati e confermati dai reperti oggettivi, il più importan
炒 - 22
te dei quali era costituito dal danno di gran lunga maggiore prodotto dall'incendio sulla fac cia esterna interamente carbonizzata della por ta d'ingresso, rispetto al danno rilevato sulla facciata interna, apparendo -tra altri dati si gnificativo il fatto che la parte sinistra in basso della stessa facciata interna era soltan to affumicata.
Corrispondente a tale rilievo i giudici di me-
rito hanno ritenuto l'ulteriore dato costitui-
to dal fatto che l'incendio aveva interessato il ripiano delle scale tra l'appartamento Mat-
tei e l'appartamento PE sito sullo stesso pianerottolo, provocando la carbonizzazione an
che della facciata esterna della porta di in-
gresso di quest'ultimo nonché depositi carbonio si sulle pareti, sul soffitto del pianerottolo,
sulle scale, la rottura di alcuni vetri delle scale superiori al piano ove si era sviluppato l'incendio mentre, per converso, danni limitati avevano riportato gli altri vani dell'apparta-
mento AT, la cui camera da letto matrimo-
niale sita di fronte a quella ov'erano bruciati i ragazzi, presentava la porta di accesso pres socché integra. - 23
-
Danni Maggiori si erano invece verificati nel
vano di ingresso e nella stanza da letto dei due
giovani, per la propagazione delle fiamme dal-
l'esterno verso l'interno per conseguenza dell'ei fetto "camino" determinato dall'apertura della porta d'ingresso dell'appartamento e della stanza.
A tali rilievi non era da considerare contrastan te la dichiarazione del PE secondo cui, al-
lorquando egli si era affacciato sul pianerotto lo, le fiamme divampavano nell'interno di casa Mattei e sul pianerottolo non c'erano più fiamme perché in quel momento la porta d'ingresso a que] la casa era stata già aperta e vi era stato il
risucchio delle fiamme dall'esterno verso l'inter no. A comprova di ciò stava la restante parte della testimonianza PE secondo cui in quel momento bruciavano la porta d'ingresso della sua casa, quella del AT ed i telai di questa ultima.
c) ulteriore conferma i giudici del merito hanno ricavato dalla dichiarazione di AT RI che aveva narrato di essere, uscendo dalla stanza da letto, scivolato su qualcosa di viscido che era sul pavimento, sul quale stavano piccole fiammelle azzurrognole. Egli era andato nella
眇 24 -
d)
stanza delle ragazze ed al ritorno nell'ingresso aveva notato che le fiamme erano divampate più
alte, provenendo dall'esterno. Aveva aperto la porta e contemporaneamente gettato una fiasca
contenente acqua. Aprendo la porta v'era stata una grande fiammata perché la porta stessa divam pava
Tale dichiarazione è stata ritenuta riscontrata da esperimento giudiziario eseguito dalla Corte di 1° grado nel corso del quale circa 2 litri di acqua versata all'esterno della porta di ingresso erano prevalentemente fluiti sotto la porta, pe netrando all'interno, nonostante la presenza di una soglia di marmo fungente da battente;
la re stante parte era defluita sul pianerottolo.
dopo l'incendio era stato rinvenuto in prossimi tà dello stipite interno destro della porta di ingresso di casa AT un residuo parzialmente fuso e combusto di tanica di plastica in cui era
evidenziata la presenza di benz: super con trac ce di kerosene.
Tale tanica, secondo il parere dei consulenti d'ufficio, ripetuto nonostante le obiezioni di parte, aveva una capacità andante dai 5 ai 10
litri, all'inizio dell'incendio si trovava sul 1 25
pavimento del pianerottolo in prossimità del murd in corrispondenza dello stipite destro della por ta, essendosi colà riscontrati segni di una evi dente combustione a livello di pavimento, altri-
menti difficilmente spiegabili.
Sempre secondo i periti, dalla stessa tanica era
no stati versati circa due litri di combustibile sulla faccia esterna della porta d'ingresso del la casa del AT e così era stato innescato l'in cendio.
Secondo la concorde spiegazione di ambo i giudi ci del merito lo spostamento del residuo della tanica dall'esterno all'interno era da attribui re all'azione dei getti d'acqua o da altro in-
consapevole movimento dei soccorritori.
e) a tali elementi di prova generica derivante dai reperti oggettivi riscontrati sul posto dell'in cendio, sono state aggiunte altre considerazioni su ulteriore elemento di prova, confluente nel ribadire l'origine dolosa dell'incendio e cioè
il reperimento nel cortile di casa AT di un
cartellone-manifesto recante la sciitta "AT
e CH colpiti dalla giustizia proleta-
ria" e di una striscia di carta con la scritta
"La sede del M.S.I." il cui valore, a prescin- - 26
dere dall'esito della indagine tecnica sugli autori delle scritte, era di particolare rilievo in quanto esprimevano una preventiva rivendicazione ed una riprova dell'origine dolosa dell'incen-
dio portato dall'esterno.
Dopo avere così indugiato sulla prova generica in ordine all'appiccamento del fuoco ed alla volontarietà di tale condotta da parte di terzi,
i giudici del merito sono passati ad esaminare le restanti prove, rilevando il carattere uni-
tario dei tre attentati (auto dello CH-
- casa del AT-) sede della sezione del M.SI.
nel senso che essi erano opera degli stessi autori.
A tal fine sono stati valutati elementi in-
diziari ritenuti utili e convergenti quali il bre ve lasso di tempo intercorrente fra i tre attenta-
ti, verificatisi nello stesso quartiere, tutti di notte, contro obbiettivi similari, nonché, per i due incendiarii, l'impiego di benzina super conte nuta in taniche di plastica lasciate sul posto.
S'è considerato che sui luoghi dei tre atten tati erano stati lasciati scritti di identico o similare tenore, dai periti grafici ritenuti essere stati vergati, quello del foglietto rinvenuto accan - 27
to all'autovettura CH certamente dalla mano della stessa persona che aveva compilato i due fo-
glietti rinvenuti sul luogo dell'attentato alla se de del M.S.I., mentre tali scritte e quelle del cartellone manifesto e del foglio quadrettato rin-
venuti nel cortile di casa AT provenivano da
"una medesima funzionalità grafica".
Da ciò la deduzione per cui l'individuazione dell'autore di uno dei tre attentati portava all'at tribuibilità anche degli altri due.
Quanto al carattere cosiddetto indiziario del la prova i giudici del rinvio convenivano su tale
qualificazione solo nel senso che nessuno aveva
detto di avere visto gli imputati mentre eseguivano gli attentati e che l'unico imputato arrestato ave
va negato ogni responsabilità, ma rilevavano che non
mancavano prove di diretto coinvolgimento e perfino di confessione extragiudiziaria desumibili dalle dichiarazioni di AL ER, dalle parziali am-
missioni del OL e da altre oggettive acquisizio ni, mentre, dal canto loro, gli elementi indiziari dovevano essere esaminati non isolatamente, come avevano fatto i primi giudici, bensì in unitaria coordinazione.
I giudici de quo sono quindi passati all'esa - 28
me degli elementi probatorii a carico di OL, Clavo e LO, iniziando dalla fase di ideazione,
progettazione e preparazione per poi passare a quel la della esecuzione ed attuazione degli attentati.
A tal fine hanno puntualizzato che la prova in ordine alla prima fase era attribuibile agli im-
putati e che doveva essere ritenuta non indiziaria bensì diretta e perfino documentale, essendo ri-
cavabile:
- dalle dichiarazioni di AL ER, credibili perché riscontrate e mai smentite da alcun dato processuale, (tranne le mere negazioni del OL)
secondo le quali esso ER aveva avuto ri-
chieste più volte da RI AV ed HI Lol
lo i nomi dei fascisti di Primavalle, ricevendo ne quelli del Di ME e dello Schiaoncin.
Circa un mese prima dell'incendio di casa Mat
tei lo avevano condotto bendato in un appartamento del centro di Roma, poi identificato per quello del AV in via Segneri, e gli avevano chiesto se tali IC e Gastone, titolari rispettivamente di una tavola calda e di un'osteria, erano fascisti,
soggiungendo che i fascisti l'avrebbero pagata tut ti insieme e che avrebbero fatto fuori RA AN
za ed AL Di ME. 29
Il 13 aprile (e cioè tre giorni prima dell'in cendio di casa AT ) il OL era andato a trovar lo in osteria e gli aveva chiesto l'indirizzo del
AT, ricevendone l'indicazione del lotto 29, er ronea perché in effetti il AT abitava al lotto
15, tanto che recatisi sul posto, non l'avevano trovata.
Tali dichiarazioni, più volte ripetute in diver se sedi, erano state poi ribadite dallo ER
anche in occasione di confronto ed erano state ri-
scontrate ed integrate dalle concordi dichiarazio-
ni del Di ME, del ANza, del IS, del commissa rio Adornato e da documenti.
Il Di ME infatti confermava di essere stato
avvertito verso la fine di marzo 1973 di stare at-
tento perché avrebbero bruciato la sua auto, quel la del ANza e dello CH, perché conosce vano le abitazione loro e del AT ed avrebbero fatto un attentato alle stesse con la benzina. In sede di confronto con lo ER, il Di T
ME aveva poi contestato a costui di avergli per tem a Popo anticipato che nei progetti degli aderenti tere Operaio v'erano attentati oltre che alle mac-
chine ed alle abitazioni, anche alla sezione del
M.S.I., all'osteria di Pellicca ed alla rosticce- - 30
ria di Gastone.
Dichiarazioni del tutto analoghe avevano reso il ANza ed il IS mentre il Commissario di P.S Dott. Adornato aveva fornito un appunto di sua mano
nel quale aveva fissato per iscritto le notizie ri feritegli il 12 od il 14 aprile, e comunque prima dell'incendio di casa AT, da Di ME e dal Fi-
danza i quali informavano di avere saputo dallo Spe ranza, oltre al particolare del trasporto, bendato,
in un appartamento al Centro di Roma, che ivi ave- va assistito ad una riunione dei dirigenti di Lotta
Continua e Potere Operaio nella quale era stata decisa la distruzione della sede del M.S.I. di Pri
mavalle, l'incendio delle auto di CH, del
Di ME e del ANza, con particolari sulle tar-
ghe, sui colori o sul luogo di parcheggio, e l'in cendio o la devastazione dell'Osteria di Fernando
Pellicca e della rosticceria del Gastone.
'E' stato, dai giudici di rinvio, ritenuto di particosure valore non solo il reciproco conforto di tali notizie acquisite già da prima dell'incen-
dio ma anche il fatto che esse venivano riscontrate
.da tre documenti trovati in casa del OL;
il primo, reperito in un libro sito nello scaffale sul letto del OL, menzionava il Di ME, il Mat - 31
tei ed i negozii Rosticceria La Casba, Osteria Pel
licca, tutti costituenti obiettivi di attentati pre segnalati dallo ER e dagli altri testi. Su
questo documento il OL prima non aveva saputo
dare plausibile spiegazione e poi aveva chiesto di sospendere l'interrogatorio per riflettere.
Il secondo documento menzionava il AT, il suo indirizzo ed il numero telefonico nonché "moto rino rosso" ossia una moto "Vespa" del Mattori che in passato era stata di colore rosse ma che poi era stata riverniciata in nero, sicché ciò spiegava perché il AV aveva informato lo ER di non averlo potuto trovare per "farlo zompare" o "bru-
ciare". Il terzo documento era costituito da una pian-
tina topografica manoscritta nella quale era visi-
bile e ben indicato il lotto 29, quello erroneamen te indicato dallo ER come abitazione del AT.
E ciò conclamava l'insistente ricerca di tale abitazione da parte del OL per sapere il vero indirizzo, riferita dallo ER.
In ordine alla prova sulla fase di esecuzione ed attuazione degli attentati, i giudici di rinvio hanno sottolineato che anche questa proveniva fon-
damentalmente dalle dichiarazioni dello ER
% 32
il quale in definitiva aveva riferito di vere e pro prie confessioni extragiudiziarie fattegli dal Lol
lo e dal AV.
Quella relativa all'attentato incendiario al-
l'auto dello CH consisteva nella telefonata del AV, il giorno successivo, allo ER, rquai aveva chiesto se gli era piaciuto il "lavoretto
1ì sotto", in cui era da tenere presente che lo
CH abitava nello stesso palazzo dello Spe-
ranza e che l'autovettura bruciata era parcheggia ta sotto casa.
Quella relativa all'attentato esplosivo alla sezione del M.S.I, era costituita da una visita fatta dal AV e dal OL allo ER, nella cui casa avevano mostrato un pacco bianco tipo sale con nastro adesivo trasparente e dal quale usciva una specie di cavo nero poco più grosso di quello telefonico, lungo circa 20 centimetri avente in cima una specie di ovatta bianca, che il AV ave va asserito costituire una carica..
Quella stessa notte la sede della sezione del
M.S.I. aveva subito l'attentato esplosivo e l'in-
domani il AV aveva nuovamente telefonato allo
ER fra l'altro dicendogli che "aveva fatto bene il lavoro". 33
Di riscontro oggettivo a tale dichiarazione erano stati rinvenuti sul luogo dell'attentato un batuffolo di ovatta, un detonatore con miccia a len
ta combustione e frammenti di carta appartenenti ad un involucro per "IN" che i periti descri vevano, conformemente alla descrizione dell'ordi-
gno mostrato allo ER come: "esplosivo da mina contenuto in un involucro di carta per medicinale
IN, di formato e colorazione molto simili
a quelli di un comune pacco di sale, con pezzi di nastro adesivo trasparente applicati sull'involu-
cro, con miccia catramata di colore nero, della lunghezza di cm 20 circa e con batuffolo di ovatta
bianca avvolto ad una delle estremità della miccia"
Ulteriore riscontro, coinvolgente il LO
nell'attentato esplosivo, era il rinvenimento in casa della sua convivente, RI SU NI,
di un flacone di IN, privo dell'involucro di carta, avente un numero di serie della prepara-
zione racchiusa in scatolo di cartoncino a tre
strati la cui composizione e le cui caratteristiche chimico-merceologiche erano identiche ai frammenti trovati sul luogo dell'attentato e diversi dal car toncino di altra preparazione di IN aven-
te un numero di serie differente. 34 -
I periti evidenziavano il valore probatorio non solo e non tanto nel fatto della eguaglianza dei tre strati quanto in quello della analoga com-
posizione di ciascuno strato.
Tale elemento, unito agli altri suindicati,
veniva apprezzato dai giudici del rinvio più che come indizio, quale elemento di riscontro e confer ma alla veridicità delle dichiarazioni dello Spe-
ranza circa le confessioni extragiudiziarie di rei tà da parte del OL e del AV in ordine all'at tentato alla sede del M.S.I. Sull'incendio di casa AT gli stessi giu dici hanno tenuto conto anzitutto della visita effet tuata verso le ore 22-22,30 del 15 aprile, cinque ore circa prima del rogo, dal OL, dal AV e
dal LO in casa dello ER e del fatto che
i tre, andandosene, aveva esclamato "non si può
parlare" con evidente riferimento alla presenza della figlia NA RI ER e del suo fidanza to, i quali avevano confermato la visita notturna;
poi, del fatto che se ne erano andati con la Fiat
500 bianca, tutti insieme.
L'indomani mattina, uscendo verso le ore
6,15 ed apprendendo dell'incendio a casa AT,
lo ER aveva collegato i precedenti progetti 35
comprendenti il AT e riteneva subito che i tre potessero essere gli autori del misfatto.
A tale visita è stato attribuito valore indi ziario perché il OL l'aveva inizialmente negata,
poi aveva dichiarato di essersi recato in casa del
lo ER tra l'8 ed il 15 aprile, forse il 14, ma da solo, escludendo trattarsi del 15 aprile.
Solo il 5.5.73 aveva ammesso d'averla effet-
tuata insieme al RI AV ed altra persona, di
cui non faceva il nome, sostenendo che essa era cau sata dalla raccolta di firme per l'asilo dopo-scuo la, sul punto subito smentito dalla ER il quale aveva puntualizzate essere avvenuta tale visi
ta senza alcun motivo.
Sono stati pertanto sottoposti a controllo dai giudici di rinvio i movimenti effettuati dai tre ne
pomeriggio, sera e nottata dal 15 al 16 aprile 1973
risultando che:
il OL aveva lasciato in Trevignano i genitori,
raggiungendo con autostop il suo alloggio in
Roma Trastevere ove convergevano il AV ed il
LO verso le ore 18-18,30, restando insieme.
Verso le ore 22,30 i tre erano andati a casa del
lo ER utilizzando la Fiat 500 bianca di
NI RI SU, la convivente del LO, 36 - ed erano stati notati, sempre insieme, a mezzanot
te in Piazza Farnese dai testi AN ER e
OL TA.
gli alibi per le ore successive non solo falliva
no ma finivano col risultare falsi e preordinati sin da prima che, nel corso delle indagini susse guenti al rogo, venisse fatto il nome di taluno
di loro.
Infatti, per quanto riguardava il OL si dava atto che costui aveva ammesSO d'essere stato in compagnia a Piazza Farnese sino a mezzanotte,
dichiarando d'essere tornato a casa verso le ore
1,30 senza spiegare il ritardo e con la sola testi monianza di conforto della madre;
seguiva un raccon
to incredibile e ritenuto infarcito di palesi men-
zogne sulla successiva mattinata del 16 aprile, al lorquando -secondo lui- sarebbe passato nei pressi del luogo dell'incendio senza accorgersi di nulla
(Polizia, Carabinieri, Vigili del Fuoco, curiosi
erano sul posto) e poi prendendo tre autobus (con sciopero dei mezzi pubblici).
RI AV, attraverso un'intervista ad un settimanale aveva fatto sapere di essere tornato
in casa a mezzanotte insieme a OL TA e AN
ER, in macchina con loro. 37
La ER, che in primo momento aveva con-
fermato l'alibi, poi lo aveva ritrattato e, sia es
sa che il aeta, avevano dichiarato di avere invi-
tato il AV a tornare con loro, di avere ricevuto risposta secondo cui sarebbe rientrato in casa più
tardi e che quindi essi testi erano rientrati da
soli.
A tal punto era intervenuta -onde puntellare l'alibi CC EL, convivente del AV,
asserendo che poco dopo il rientro di OL e Diana
era rientrato anche il RI, facendosi aprire la porta dal TA.
Ma questi l'aveva smentita in istruttoria.
Infine la ER, rivelando il vero, aveva accusato di falso la CC ed il AV dichiarando,
anche in sede di confronto, che l'alibi era falso,
che ne era stata richiesta dal RI AV la stes sa sera del lunedì.
Hanno i giudici di rinvio sul punto eviden ziato:
1 ) che la ER, come il TA, erano militanti di Potere Operaio e condividevano amichevolmente l'alloggio con la CC ed il AV sicché non erano certamente prevenuti contro di loro.
2) il falso alibi era stato predisposto prima che - 38
lo ER fosse interrogato e quindi prima che si profilasse la possibilità di indagine sul
AV e sugli altri due.
MA LO, rimasto latitante, non aveva profferto alibi alcuno ma era significativo che il
16.4.73, giorno del rogo, non si era recato al la-
voro, protraendo la sua assenza sino al 26.4.73
e chiedendo l'aspettativa il 7.5.1973.
La NI, sua convivente, ammetteva di aver lo inutilmente atteso per cena e di averlo sentito chiamare per farsi aprire la porta verso le ore
1,45, orario però non controllato. L'indomani mat-
tina si era dovuta recare al lavoro, nonostante lo sciopero dei pubblici servizi, senza potere uti lizzare la su auto utilizzata dai tre nella prece dente notte, ossia quella dell'incendio.
A tutti gli elementi indiziari e probatori sinora indicati i giudici di merito hanno aggiunto altri elementi indiziarii ritenuti concordanti e
significativi, confermanti ed integranti quelli più
gravi e costituiti:
dal fatto che i tre attentati erano stati rivendi cati al nome della "brigata AS" cui era inte-
stata la Sezione di "Potere Operaio" di Primaval
le di cui i tre rappresentavano il gruppo dissi- - 39 dente e più violento. In un ciclostilato reperito in casa del OL risultava invocata la necessità
di ricordarsi molto bene di PP AS.
dal fatto che i frammenti di nastro adesivo ap-
plicato sul cartello rivendicante l'attentato al l'auto dello CH erano stati ritenuti del lo stesso tipo -dal punto di vista chimico, fisi
CO e merceologico- di quelli applicati sulla ve-
trata della porta da bagno della casa del Clavo,
provenienti da un rotolo in suo possesso e pre-
sentavano particolari striature aventi caratteri stiche comuni nei due tipi di frammenti%; inoltre tutti risultano staccati nel medesimo modo, a strappo.
dal fatto che il foglio di quaderno impiegato per il cartello usato nell'attentato CH era dello stesso tipo dei fogli di quaderno trovati in casa del OL per quanto riguardava sia lạ dimensione, la forellatura e la quadrettatura,
ed inoltre, -particolare di difficile ripetizione-
per la natura dell'impasto fibroso e per i valori comuni della densità e del peso specifico.
dal fatto che l'inchiostro punta-fibra utilizzato nella scrittura delle strisce di carta applicate sul cartellone-manifesto rinvenuto se casa AT
dopo l'incendio presentava caratteristiche croma 40
-
tografiche comuni a quelle dell'inchiostro adopera to nella scrittura di un'agendina trovata in casa del LO.
Coordinando tutti questi elementi i giudici del rinvio hanno ritenuto che essi non consentisse ro dubbi sulla attribuibilità dei fatti criminosi al concorso del OL, del AV e del LO.
Questa Suprema Corte ha voluto sintetizzare l'excursus argomentativo seguito dai giudici di rinvio sul tema della responsabilità in conseguen-
za delle censure mosse e ribadite nei ricorsi de-
(1) gli imputati, avversanti о la mancanza di motivazio ne su punti di rilievo, la sua illogicità, oppu re la sua contraddittorietà od, infine, il travi-
samento dei fatti.
Epperò il richiamato excursus consente di
evidenziare anzitutto il corretto iter logico se-
guito nella metodologia valutativa, attraverso una indagine che ha preso le mosse dai rilievi sulla prova generica, è passata all'origine dolosa dello
* incendio appiccato da terzi e dall'esterno di ca-
sa AT, ha individuato gli elementi che accomuna vano questo episodio agli altri crimini contesta-
ti, e si è quindi soffermata sugli elementi pro-
batori diretti.. od indiziarii, che convergevano - 41
specificamente sugli imputati in modo che, attra- verso una costante analisi, sia del particolare che del complesso, ha ritenuto confluire univocamente in modo da non consentire una soluzione diversa da quella della identificazione dei predetti quali au tori dei reati.
E non sembra a questa Corte che, nei limiti di una corretta applicazione dell'art.524 C.P.P.
delineante la giurisdizione di questo Supremo Col-
legio in termini di mera legittimità (tranne le ipo tesi di cui agli artt.152 C.P.P. e 538 ult. cpv. C.P.P. che qui non interessano) possano muoversi cen
sure alla motivazione della sentenza impugnata sen za decampare in ulteriori implicazioni o valutazio ni di merito che sono estranei ai compiti attibuiti dalla legge alla Corte di Cassazione.
Giova, sull'argomento, ricordare che a mente dell'art.474 n.4 C.P.. P. ogni sentenza deve, tra l'altro, contenere l'esposizione dei motivi di fat to e di diritto su cui essa è fondata, ossia la in dicazione degli argomenti che la sottendono e che deve essere "concisa", ond'è che tale stringatezza di esposizione non può non ripetersi anche nel giu dizio sulle impugnazioni, purché rispetti l'obbligo della risposta da dare alle censure mosse con i gra
Pas - 42
vami, limitatamente ai punti investiti dalle stes se impugnazioni, da quelli che si trovino in connes sione essenziale con essi ed a quelli rilevabili d'ufficio in ogni stato e grado. Il che sta a significare che la sentenza del giudice penale non può identificarsi in un eser
cizio dialettico né in puri sillogismi e nemmeno
esprimere la motivazione della motivazione, ma de
ve indicare sinteticamente le ragioni logiche e giuridiche attraverso le quali si è snodato l'iter argomentativo del giudice prima di approdare al ri sultato di sintesi, condensato nel dispositivo.
Ed, in tema di impugnazioni -le quali sono condizionate dall'aspetto negoziale oltre che dal le preclusioni o decadenze progressivamente ve-
rificatesi- deve la motivazione dimostrare di avere affrontato, esaminato e deciso i temi sviluppati dal gravame sui "punti" della decisione ai quali si riferiscono i motivi proposti (art. 515 C.P.P.)
.
appunto perché la motivazione costituisce la garan zia giurisdizionale dall'arbitrio del giudice, che
è invece tenuto -attraverso di essa- a dimostrare di avere fatto corretto uso dei poteri istituzio nalmente devolutigli.
Epperò, appunto per la necessità di conci- 43 sione e di aderenza al concreto processuale, nell'am bito di ciò che è devoluto alla sua cognizione, il giudice di merito non è tenuto a dare espressa, ana litica e particolareggiata risposta ad ogni argo-
mentazione spiegata a sostegno dell'impugnazione,
non è obbligato a seguire la tematica tracciata dal la parte, potendo invece dare risposta ai momenti
essenziali correlati ai "punti" censurati secondo l'iter ritenuto più opportuno, anche cumulativamen te e senza necessità di ripetere spiegazioni già
fornite su di un dato controverso allorquando esse possono tornare utili in relazione ad altro fattore di discussione, semprecché dimostri di avere tenuto
conto degli elementi di rilievo e delle critiche
avanzate col gravame, di aver effettuato una con-
grua disamina delle emergenze processuali senza
,
trascurare quelle di decisiva importanza né incap-
pare in contraddizioni interne od in vizi infician ti la logica del ragionamento sì che debba arguirsi e ritenersi avere dato comunque risposta, anche im plicita, alle argomentazioni svolte dalle parti,
dovendosi intendere come disattese e respinte quel le incompatibili con le idonee spiegazioni fornite in motivazione e con la soluzione adottata.
In detti casi, ove il giudice di appello si
Est 44
adde sia attenuto ai principi sovraelencati non è ravvi sabile vizio della motivazione per mancato esame delle deduzioni di appello dato che in tal modo egli ha comunque esplicitato le ragioni poste a fon damento della sua decisione senza trascurare sostan zialmente le argomentazioni spiegate a suffragio dell' 'impugnazione (Cass.Sez.II 10.10.1984 n.1661
Ferrero; idem Sez. I 22.10.1984 n.1466 Alessandro;
idem Sez.VI 28.2.1985 n.321; idem Sez.V 18.6.1985
n.1267 Egidi;
Sez.II 14.3.1985 n.722 Pazzagli)
V'è poi da sottolineare, in ordine alla me- che essendoLe di valutazione delle prove, todica d'indagine il giudice chiamato nel processo ad applicare la legge nel caso concreto ed in re-
lazione ad un determinato soggetto che viene sot-
toposto al suo giudizio, e non nei confronti di per sona diversa, suo compito fondamentale e primario
è quello di cogliere la eventuale sussistenza di elementi che colleghino il fatto-reato e quel de-
terminato soggetto che ne viene incolpato, nel sen so di accertare se il primo sia legato al secondo da nesso di causalità materiale, si da potersi ri-
tenere certo che ne sia l'autore; inoltre, deve verificare la effettiva corrispondenza della con-
creta fattispecie in esame ad un paradigma di ipote si penalmente sanzionata. 45
La prova in ordine alla sussistenza del fatto reato ed alla sua ascrivibilità al soggetto che ne
è imputato va quindi colta in senso positivo, non nel segno di un'assenza di ogni altra diversa ° ne
gativa possibilità, attesa la infinita e dispersiva serie -in questo verso- ipotizzabile e che paraliz zerebbe la efficienza e la significatività delle prove positive.
L'assenza di diversa soluzione è utilizzabile probatoriamente solo nel processo indiziario, atte sa la sua valenza logica, e semprecché sia possibi le definire ogni ipotesi concretamente formulabile in ben definito ambito che delimiti il campo di ricerca e di possibili soluzioni plurime.
Rapportando la verifica della motivazione adot tata nella specie dai giudici di rinvio ai prin-
cipi come sopra indicati, va rilevato che la sen-
-
tenza impugnata non è venuta meno alle risposte da dare ai motivi spiegati con le impugnazioni.
Ed invero, dallo specifico riepilogo in pre-
cedenza eseguito è dato cogliere come la motivazio ne della sentenza qui in esame abbia percorso tutti i momenti logici indispensabili all'accertamento della origine esterna e dolosa dei fatti contestati
(così dando risposta implicita -ma chiaramente ne -46
gativa- perché incompatibile con ogni prospettazio ne colposa o fortuita formulata dalla difesa) e della loro ascrivibilità agli odierni imputati,
fornendo spiegazioni che esplicitamente o per impli cito hanno denegato valore od attendibilità a fat-
tori di rilievo diversamente prospettati dalle par ti e comunque dando risposta a qualsiasi quesito
Loggi riproposto in termini di legittimità, attra-
verso la particolareggiata e specifica indicazione degli elementi di prova specifica, generica, diret ta od indiziaria, valorizzando questa ultima solo allorquando è stato ritenuto certo il dato proma-
nante l'indizio e doverosamente collegando gli in-
dizi fra di loro, al fine di non incappare in moti vazione apparente, ed onde evidenziare che talvol ta gli indizi fornivano riscontro all'attendibili-
tà di prova testimoniale (tale dovendosi intendere
-sotto l'aspetto sostanziale- quella fornita da coim putato non correo) o che, talaltra, il coacervo de gli indizi veniva esaminato nel complesso ut quae singula non probant, simul unita probant.
Pertanto, fatta grazia:
del mero richiamo o della semplice indicazione od elencazione dei motivi di appello di cui coi ricorsi si lamenta genericamente la mancata ri - 47
sposta, richiamo ed indicazione che in questa sede sono inammissibili in quanto non spiegano le ra-
gioni delle censure alla motivazione della senten-
za qui impugnata, e non a quella di primo grado, sic ché finiscono col risolversi in motivi carenti del la specificità tassativamente richiesta dall'art. 201 C.P.P.;
della mera prospettazione di ipotesi prive di riscontro probatorio o di soluzioni diverse, che attengono al merito о la cui indagine non rientra fra i compiti di questa Corte di legittimità;
dei rilievi che paludano un diverso apprezzamen
-
to dello spessore probatorio di singoli dati od una differente loro valutazione od asincroni col legamenti o connessioni diverse, tutti concee-
t anti una sostanziale richiesta di ulteriore riapprezzamento del merito delle prove, non con
sentito a questa Corte Suprema, e quindi inammis sibili;
va dato atto che la compiutezza di indagi ne, la dignità logica che ha presieduto all'iter razionale nella interpretazione e valorizzazione delle prove, l'assenza di contraddizioni interne e di travisamenti di fatto non consentono ingres so alle censure formulate dai ricorrenti là dove denunziano vizi della motivazione. 48
-
E ciò va confermato anche in relazione alle denunzie per travisamento di fatto poiché questo vizia nei suoi presupposti storici il ragionamento decisionale, anzitutto solo allorquando investa pun ti di fatto che sono stati ritenuti dal giudice di merito di decisivo valore e non allorquando in vesta questioni marginali o si riferisca alla pro-
cedura attraverso la quale si è acquisita la prova ma non alla prova in sé stessa, che conserva la sua intrinseca pregnanza.
Inoltre, affinché l'indagine su tale vizio
che inficia la logica del ragionamento e della con seguenziale motivazione al punto da indurne la nul lità, non finisca col tradursi in un nuovo esame di merito, divietato in questa sede, occorre che il travisamento -inteso quale interpretazione del dato storico in termini inversi a quelli realmente acquisiti nel processo- sia percepibile macrosco-
picamente, opponibile ictu oculi, e non quando
imponga ricerche specifiche ed ancor meno quando sia l'esito di deduzioni argomentative o di oppo-
sti pareri.
Poiché invece le postulazioni dei ricorsi che denunciano siffatto vizio involgono comunque rivalutazioni del merito o diverso apprezzamento. - 49
del dato storico od attengono alla forma attraver-
so la quale esso è stato acquisito al compendio pro batorio, anche sotto questo profilo si evidenzia che le censure dei ricorsi sono formalmente vestite di legittimità ma corposamente sostanzianti apprez zamento del merito, esulante dai limiti posti dal richiamato art. 524 C.P.P. a questa Suprema Corte.
Tanto vale anche in relazione alle censure che investono l'elemento soggettivo ed il rapporto di causalità.
Quanto al primo, va ricordato che essendo in terno all'animo del soggetto, quando manchino confes rese- da parte dell'auto
-sioni in qualunque forma esso non può essere desunto che dalle forme at re,
traverso le quali si esteriorizza ossia attraverso le modalità della condotta e degli elementi di tem po, di luogo e di persona utili a qualificare l'a-
zione.
Al giudizio sul dolo o sulla colpa non si può quindi pervenire se non attraverso l'analisi
dei dati storici sintomatici dei moti della psiche e quindi attraverso la loro enucleazione e valuta-
zione implicante un giudizio di merito.
Allorquando, siasi provveduto a tanto, e si
sia pervenuti alla conclusione mediante motivazione 50
immune da vizi logici o giuridici, l'apprezzamen-
to sul dolo o sulla colpa sfugge al sindacato di legittimità esperibile da parte di questo Supremo
Collegio.
Lo stesso è a dirsi circa il rapporto di causalità, ancor più dipendente dalla valutazione di fatti materiali quali la condotta e l'evento nonché dal nesso che collega l'uno all'altra.
Ne deriva la necessità di respingere, per la loro infondatezza, tutte le censure degli impu-
tati che denunciano la mancanza, od il difetto del la motivazione, od il travisamento dei fatti sia in ordine al loro accadimento storico, sia in or-
dine alla loro (singola e collettiva) attribuibili
3) tà delle fonti di accusa provenienti da dichiara-
zione di soggetti che figurano nel procedimento risulta essere stata sottoposta alla prudenziale verifica del giudice, sia sotto l'aspetto sogget-
tivo che del punto di vista del controllo esterno,
anche oggettivo quando possibile sicché non è dato a questa Suprema Corte riprendere il discorso su prove non inficiate da vizi di legittimità.
Così superate, globalmente ma ricompren-
dendo tutte le deduzioni sviluppate dalle difese de tre ricorrenti sulle questioni inerenti al giudi- - 51
zio di responsabilità, vanno esaminate quelle con-
cernenti la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche e la misura della pena, base
ed in continuazione.
Sulle attenuanti di cui all'art.62 bis C.P.
va ricordato che esse vennero introdotte mediante l'art. 2 D.L.L. 14.9.1944 n.288 con lo specifico compito di consentire un migliore adeguamento del la pena alla personalità del reo ed alla gravità
del fatto attraverso la facoltà, attribuita al giu dice di merito, di mitigare la sanzione anche al di là della misura consentita dalle attenuanti fino allora in vigore, essendo apparsi al legislatore ec cessivamente afflittivi i limiti di pena edittale,
specie quelli correlati ai reati contro il patri-
monio.
E di tale sua intenzione il legislatore ha lasciato il segno attraverso il termine "può"figuran te nel testo dell'art.62 bis C.P. e che veste di discrezionalità la valutazione sul punto espressa dal giudice di merito.
Ma appunto perché facoltative e non contras segnate normativamente da segni distintivi, tali
circostanze, non a caso chiamate generiche, non consentono al giudice di prendere in esame tutte - 52
le possibili causali che possono indurre alla loro concessione od al rifiuto: ond'è che, proprio al fine di evitare che la discrezionalità si trasfor- mi in arbitrio, vanno riscontrati nell'ambito del 1'art. 133 C.P. i criteri utili a fare da guida nel l'esercizio del citato potere discrezionale.
In tal modo, non essendo concretamente pos-
sibile addivenire alla verifica di tutte le causa-
li ipotizzabili ed inducenti alla concessione od al diniego e dovendo comunque il giudice di merito dare conto delle ragioni da lui poste a fondamento
della sua decisione sul punto, è sufficiente la in dicazione di quelle ritenute prevalenti per sod-
disfare l'obbligo della motivazione, dovendosi così
intendere disattese, sopraffatte e respinte quelle i
-diverse- spiegate a favore della opposta tesi.
Nella specie risulta dalla motivazione del la sentenza impugnata che le invocate circostanze attenuanti generiche sono state rifiutate con espli cito riferimento sia alla gravità dei fatti, specie per quello di cui al capo A della rubrica, (ed a tal
uopo va tenuto presente che "fatto" implica un con
cetto diverso da quello di "reato", rispetto al quale la norma di cui all'art.62 bis C.P. non pone discriminazioni consentendo le attenuanti generi- 53
che in relazione a qualsiasi reato) sia con riferi
mento alla "personalità criminale, rivelata prima,
durante e dopo i fatti delittuosi".
In tal modo risulta essersi fatto richiamo ai criteri di cui all'art. 133 p.p. n.1 e 2, nonché cpv n.2 e 3 C.P. sicché risulta essere stato soddisfat to l'obbligo della motivazione senza che fosse ne cessario indugiare sulle diverse causali invocate a sostegno della concessione e che devono intender si essere state sopraffatte -secondo la discreziona le valutazione del giudice di merito- da quelle con notate negativamente e valorizzate.
La censura che investe il rifiuto alla conces sione di circostanze attenuanti generiche deve essere pertanto respinta.
Eguale sorte deve essere attribuita alle cen sure che investono la misura della pena base in-
flitta e di quella irrogata per continuazione.
Premesso che l'art. 132 C.P. non attribuisce al reo alcun diritto al minimo della pena edittale,
conferendo al giudice il potere di applicarla "di- screzionalmente" ma con l'obbligo della motiva-
zione, che l'art.133 C.P. -già richiamato- indica i criteri fondamentali da porre a guida dell'eser-
cizio del potere discrezionale e che l'intervenuta
钞 54
-
qualificazione giuridica in termini meno gravi di quelli contestati non per questo impone l'irroga-
zione delle sanzioni minime dovendo invece l'affli zione punitiva essere rapportata discrezionalmente ai termini edittali correlati al nuovo nomen iuris,
va qui rilevato che, nella specie, i giudici del merito hanno ritenuto di dovere commisurare ed ade guare la pena base quella per continuazione a criteri di severità "e non il solito minimo edit-
tale per il reato più grave con minimo aumento per la continuazione" esplicitamente facendo richiamo
"alle indicazioni dell'art. 133 C.P. e particolar-
mente a tutte le modalità dell'azione, alla morte di due giovani ed innocenti vittime, all'intensi- tà del dolo e al grado della colpa", così facendo esplicito riferimento a criteri indicati nella nor ma menzionata.
L'obbligo della motivazione risulta così
soddisfatto ed in termini di ragionamento che ha la sua logica peraltro corrispondente a parametri normativi3B il merito, ossia la bontà e l'adeguatez za della valutazione, sfugge invece al sindacato
☐ esperibile da questa Corte ond'è che anche per questo verso debbono essere respinte le doglianze mosse coi ricorsi degli imputati. 55
La loro totale reiezione implica, ex art.549
C.P.P. la solidale condanna dei ricorrenti al pa-
gamento delle spese di questo grado di giudizio an ticipate dall'Erario dello Stato nonché l'onere del versamento di una somma in favore della Cassa
delle ammende, equitativamente fissata in lire trecentomila per ciascuno.
Deriva altresì la solidale condanna degli stessi ricorrenti al ristoro delle spese processua li sostenute in questa sede dalle parti civili quì
costituitesi AT RI, rappresentato e difeso dall'Avv. OR BA, AT AO rap-
presentato e difeso dall'Avv. Pietro D'Ovidio e Mac
coni NA RI rappresentata e difesa dall'Avv.
Raffaele Valensise, spese che vengono liquidate in complessive L.841.000 di cui L.41.000 per esborsi e L.800.000 per onorari in favore di ognuna delle sovraindicate parti civili.
Fondamentalmente le stesse causali che hanno indotto questa Corte а non dare ingresso alle cen- sure mosse dagli imputati avverso il giudizio di responsabilità devono indurre questo Collegio a re-
spingere anche quelle mosse dal Procuratore Genera
le presso la Corte di Appello di Roma.
S'è già spiegato in ordine all'elemento sog-
ik - 56
-
gettivo del reato ed il discorso vale sia per il dolo generico (nelle sue varie forme) quanto per il dolo specifico- che sul piano della concretezza processuale, ossia su quello della prova, esso va
desunto principalmente (quando manchino le ammis-
sioni del soggetto) dalle azioni che, estrinsecan-
do le intenzioni, sono sintomatiche della volontà
in tal modo esteriorizzata.
S'è già pure spiegato che il relativo accer tamento costituisce valutazione di fatto, insuscet tibile delle censure di questa Suprema Corte quan-
do spiegato con motivazione immune da vizi logico-
giuridici
Questo significa, in relazione al delitto di strage (art. 422 C.P.) caratterizzato dal dolo specifico costituito dal fine di uccidere, che tale fine nel presente giudizio poteva essere desunto dagli elementi probatori, concreti e non meramente
ipotetici i quali dessero sicura certezza della pre senza di siffatto tipo di dolo:
Nella specie risulta dalla motivazione della sentenza impugnata che sono stati tenuti presenti numerosi fattori i quali non consentivano di rite-
nere "con certezza la previsione e l'accettazione del rischio di uccidere"; e tale giudizio è stato. 57
espresso pur tenendo conto dell'impiego di benzina sull'unica porta di una molto piccola abitazione occupata da otto persone, in preda al sonno, sì da determinare una situazione di grave ed effettivo pericolo, ma con condotta che, per plurimi ed indi cati motivi ben precisi, portò a morte soprattutto a cagione di una serie di fattori concomitanti, in gran parte indipendenti dalla volontà e dalla stes sa conoscenza degli attentatori.
La valutazione di merito in ordine al dolo specifico risulta ancorata a concreti elementi del processo rispetto ai quali, quelli ulteriormente denunciati col ricorso del P.G. il quale lamenta una motivazione apparente per omesso esame di ul-
teriori elementi di rilievo, mancano di uno speci-
fico aggancio al determinismo criminoso degli at-
tuali imputati, difettano di sicuro collegamento ezio logico sul piano ideativo sicché rimangono quali mere ipotesi che, in quanto tali, seppure possono generare accertamenti, tuttavia restano all'ester- no ed al di fuori della prova sì da non potere es sere utilmente valorizzate quando non abbiano in- dotto a positivi risultati d'indagine.
L'accertamento esperito dai giudici a quo nel negare la sussistenza del dolo specifico neces e 1 58
sario alla configurazione del delitto di strage ri sulta, quindi, posto a conclusione di un iter lo-
gico che non presenta mende di legittimità né er-
rori di diritto, sicché la censura con la quale si contesta la negatività di tale giudizio e si affer
ma la presenza del suddetto dolo specifico e da que sto la sussistenza del delitto contestato, deve es sere respinta in quanto postulativa di una diversa opinione ossia di un giudizio di merito.
A tal punto, va precisato che l'assenza del dolo specifico di uccidere, quando -ciononostan te dalla condotta del reo, già di per se stessa costitutiva di reato, derivi altresì morte, non si
gnifica l'automatica implicazione -sempre- di reati colposi ai sensi degli artt.83 e 586 C.P.P.
Allorquando da un delitto doloso derivi,
quale conseguenza non voluta dal reo, la morte ○
la lesione di persona, l'art. 586 C.P. richiama l'art
83 C.P. per quanto riguarda la punibilità a titolo di colpa, ma non anche i presupposti dell' 'ab ati delicti, di cui il richiamato art.586 C.P. costitui sce una forma di particolare applicazione.
Ne deriva che il rapporto fra il delitto doloso e l'evento mortale o lesivo non voluto è
fissato in termini di pura e semplice causalità 59
(Cass. Sez.III 9.2.1961 Ventro), con la conseguenza che l'autore del delitto doloso risponde dell'even to anche se non vi sia un suo errore o fatto col-
poso od accidentale (Cass.Sez. I 8.11.1971 Lorello)
purché non risulti che nel determinismo causativo dell'evento si sia frapposto, insorgendo, un qualche fattore eccezionale non ascrivibile all'agente ed al di fuori della sua sfera di controllo il quale abbia spezzato il nesso di causalità (Cass.Sez.I
14.4.1982 n.768 Maccanti)
Ma va pure ril evato che allorquando dal delitto doloso derivi evento mortale o lesivo non voluto, va tenuto comunque conto dell'elemento sog gettivo nel senso che va verificato se l'evento mortale o lesivo, seppure non formante oggetto di dolo diretto, lo sia stato di dolo indiretto dac-
ché se l'autore, pur di realizzare l'evento volu-
to, ha previsto anche l'evento mortale o lesivo e ciononostante ha egualmente posto in essere la
sua condotta, in tal caso egli risponde anche del-
l'evento mortale o lesivo, (sia pure non inquadra bile nell'art.422 C.P.) quale ulteriore delitto ascrivibile in concorso formale, perché sorretto da causalità non solo materiale ma anche psichica.
(Cass.Sez.IV 20.12.1984 n.1614 Buoncristiano e la 60
già citata 8.11.71 Lorello).
Solo se faccia difetto anche il dolo indiret e risulti spezzato il nesso di causalità mate- to riale da qualche fattore eccezionale, imprevisto ed imprevedibile, posto al di fuori della sfera di controllo del reo, costui non risponderà dell'even to non voluto;
se manca il dolo indiretto e non si sia risolto il messo di causalità per le ragioni
predette, C risponderà a titolo colposo.
Sotto questo profilo invero, la sentenza impugnata, allorquando si ferma a considerare for malmente solo "il fine diretto e preciso di ucci-
dere", sembrerebbe potere lasciare spazio alle cen sure mosse col ricorso del P.G. il quale si duole,
col II° motivo, che non sia stata affermata la re sponsabilità degli imputati per omicidio volontario sorretto da dolo eventuale.
Ma quest'ultimo postula, come già ricordato,
che risulti provato o desumibile per facta conclu dentia avere l'autore effettivamente prevista la possibilità o della morte o delle lesioni e, ciono nostante, avere accettato volontariamente anche tale rischio di un ulteriore evento provocato dalla sua condotta.
Senonché, l'attenta lettura della sentenza 61
impugnata consente di rilevare come i giudici di rinvio abbiano escluso non solo l'intenzione di uc cidere ma anche che morte e lesioni fossero state concretamente previste, ritenendo verosimile tale esclusione in base ad elementi di fatto che sono sta ti ben indicati e che inducevano a ritenere invece la previsione di "danneggiare, di distruggere le cose ed in tal modo di intimidire, spaventare, ter
" rorizzare e colpire l'avversario politico."
Anche questo giudizio risulta espresso a
termine di una valutazione di elementi sintomatici del dolo e quindi concreta quell'apprezzamento dei fatti storici che sfugge al sindacato esperibile da parte di questa Corte allorquando -come nel caso in
esame- risulti spiegato attraverso motivazione che ha una sua dignità logica e che non incappa in erro re di diritto.
Tutto il ricorso del Procuratore Generale deve essere quindi respinto.
P. Q. M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti
OL HI, AV RI e LO MA, in solido, al pagamento delle spese processuali nonché,
ciascuno, al versamento della somma di Lire 300.000.
in favore della Cassa delle Ammende. 62
-
Condanna il OL, il AV ed il LO
inoltre, in solido, al rimborso delle spese pro-
cessuali sostenute in questo grado dalle parti civili AT RI, rappresentato dall'Avv. Vit-
torio BA, AT AO, rappresentato dall'Avv. Pietno D'Ovidio, NI NA RI, rap-
presentata dall'Avv.Raffaele Valensise, spese che liquida in complessive lire 841.000 di cui L.41.000
per esborsi e L.800.000 per onorari, in favore di ciascuna delle predette parti civili.
Roma, 13 ottobre 1987
IL PRESIDENTE
Ecc.Dott. Roberto Modigliani
R
IL CONSIGLIERE ESTENSORE Dott Giorgio BuogoOtto Giorgi fiorgio Buste (1) adde;
"tale gindizio, le quali in sostan.
(2) adde: "agh imputati stessi anche perche Essay
bazlen DI SEZIONE
(Carlo Navacci) IL DIRETTO DEPOSITATA
IN CANCELLERIA
21 APR 1988
IL CANCELLIERE