Cass. pen., sez. I, sentenza 13/10/1987, n. 4851
CASS
Sentenza 13 ottobre 1987

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Massime2

L'elemento soggettivo del reato deve essere desunto, sul piano della concretezza processuale, cioè della prova, principalmente (quando manchino le ammissioni) dalle azioni che, estrinsecando le intenzioni, sono sintomatiche della volontà in tal modo esteriorizzata. Pertanto, in relazione al delitto di strage, caratterizzato dal dolo specifico costituito dal fine di uccidere, tale fine può essere desunto dagli elementi probatori, concreti e non meramente ipotetici, i quali diano sicura certezza della presenza di siffatto tipo di dolo. (nella specie, relativa a rigetto di ricorso con il quale il pubblico ministero sosteneva la sussistenza del delitto di strage, la S.C. ha rilevato che nella motivazione della sentenza impugnata sono stati tenuti presenti numerosi fattori i quali non consentivano di ritenere "con certezza la previsione e l'accettazione del rischio di uccidere"; che tale giudizio è stato espresso pur tenendo conto dell'impiego di benzina sull'unica porta di una abitazione molto piccola occupata da otto persone, in preda al sonno, sì da determinare una situazione di grave ed effettivo pericolo, ma con condotta che, per plurimi ed indicati motivi ben precisi, portò a morte soprattutto a causa di una serie di fattori concomitanti, in gran parte indipendenti dalla volontà e dalla stessa conoscenza degli attentatori). ( V mass n 172767; ( V mass n 167470; ( V mass n 165721; ( V mass n 165720).*

Qualora dal delitto doloso derivi un evento mortale o lesivo non voluto, deve verificarsi se tale evento abbia costituito oggetto di dolo indiretto. Infatti se l'autore, pur di realizzare l'evento voluto, abbia previsto anche l'evento mortale o lesivo e tuttavia abbia ugualmente posto in essere la sua condotta, in tal caso egli risponde anche dell'evento mortale o lesivo perché sorretto da causalità non solo materiale, ma anche psichica. Solo se faccia difetto anche il dolo indiretto e risulti spezzato il nesso di causalità materiale da qualche fattore eccezionale, imprevisto ed imprevedibile, posto al di fuori del controllo del reo, questi non risponderà dell'evento non voluto; se, invece, manca il dolo indiretto, ma non si sia risolto il nesso di causalità, il reo risponderà dell'evento a titolo colposo. (nella specie, relativa a rigetto di ricorso del pubblico ministero che aveva sostenuto la sussistenza dell'omicidio doloso, la S.C. ha ritenuto corretta la motivazione della sentenza impugnata con la quale i giudici avevano ritenuto l'omicidio colposo, conseguente ad incendio doloso, poiché morte e lesioni non erano state concretamente previste, in base ad elementi di fatto che inducevano a ritenere invece la previsione di "danneggiare, di distruggere le cose ed in tal modo intimidire, spaventare, terrorizzare e colpire l'avversario politico"). ( Conf mass n 171945; ( Conf mass n 169186).*

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. I, sentenza 13/10/1987, n. 4851
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 4851
Data del deposito : 13 ottobre 1987

Testo completo