Cass. pen., sez. I, sentenza 15/05/2002, n. 31828
CASS
Sentenza 15 maggio 2002

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime2

Per la configurabilità del reato di bancarotta c.d. impropria, previsto dall'art. 223 comma 2 n. 1 del regio decreto 16 marzo 1952,n. 267, come modificato dall'art. 4 del D.L.vo 11 aprile 2002, n. 61, si richiede la sussistenza di un rapporto di causalità tra il falso in bilancio di cui all'art. 2621 cod. civ. (o un altro dei reati societari indicati nella norma incriminatrice) posto in essere dagli amministratori e il dissesto della società.

Sebbene la nuova disciplina introdotta dall'art. 4 del D.L.vo 11 aprile 2002, n. 61, abbia ristretto i margini di punibilità del reato di bancarotta c.d. impropria previsto dall'art. 223 comma 2 n. 1 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, sussiste continuità normativa fra la nuova e la vecchia fattispecie, configurandosi una ipotesi di successione di leggi e non di abolitio criminis, con la conseguenza che va applicata la norma più favorevole al reo, previa verifica, limitata all'esame dei dati emergenti dalla sentenza impugnata e da quella di primo grado, che la concreta contestazione del fatto sia tale da integrare il reato anche nella sua nuova formulazione (nel caso di specie, tuttavia, la Corte non ha applicato la nuova disposizione, in quanto ha ritenuto che, a seguito del precedente annullamento con rinvio limitato alla determinazione della pena, si fosse già formato il giudicato parziale interno sulla responsabilità dell'imputato).

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 15/05/2002, n. 31828
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 31828
    Data del deposito : 15 maggio 2002

    Testo completo