Sentenza 15 maggio 2002
Massime • 2
Per la configurabilità del reato di bancarotta c.d. impropria, previsto dall'art. 223 comma 2 n. 1 del regio decreto 16 marzo 1952,n. 267, come modificato dall'art. 4 del D.L.vo 11 aprile 2002, n. 61, si richiede la sussistenza di un rapporto di causalità tra il falso in bilancio di cui all'art. 2621 cod. civ. (o un altro dei reati societari indicati nella norma incriminatrice) posto in essere dagli amministratori e il dissesto della società.
Sebbene la nuova disciplina introdotta dall'art. 4 del D.L.vo 11 aprile 2002, n. 61, abbia ristretto i margini di punibilità del reato di bancarotta c.d. impropria previsto dall'art. 223 comma 2 n. 1 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, sussiste continuità normativa fra la nuova e la vecchia fattispecie, configurandosi una ipotesi di successione di leggi e non di abolitio criminis, con la conseguenza che va applicata la norma più favorevole al reo, previa verifica, limitata all'esame dei dati emergenti dalla sentenza impugnata e da quella di primo grado, che la concreta contestazione del fatto sia tale da integrare il reato anche nella sua nuova formulazione (nel caso di specie, tuttavia, la Corte non ha applicato la nuova disposizione, in quanto ha ritenuto che, a seguito del precedente annullamento con rinvio limitato alla determinazione della pena, si fosse già formato il giudicato parziale interno sulla responsabilità dell'imputato).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 15/05/2002, n. 31828 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 31828 |
| Data del deposito : | 15 maggio 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. GEMELLI TORQUATO - Presidente - 15/05/2002
Dott. SANTACROCE GIORGIO - Consigliere - SENTENZA
Dott. DE NARDO GIUSEPPE - Consigliere - N. 481
Dott. SIOTTO MARIA CRISTINA - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CANZIO GIOVANNI - Consigliere - N. 001105/2002
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) AZ CL n. 05/08/1946
2) AZ ER n. 24/11/1955
avverso la sentenza del 24/10/2001 Corte Appello di Firenze Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso, Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. G. De Nardo
Udito il Pubblico Ministero in persona del P.G. Dott. G. Febbraro che ha concluso per l'annullamento con rinvio.
Udito il difensore Avv. Tullio Padovani del foro di Pisa che ha chiesto l'accoglimento dei motivi di ricorso,
Osserva
La Corte di Appello di Firenze, giudicando in sede di rinvio dalla Cassazione, con sentenza del 24 ottobre 2001 emessa nei confronti di ZZ CL e ZZ ER, imputati di due distinte ipotesi di bancarotta fraudolenta, riteneva sussistente l'aggravante di cui all'art. 219, comma 2, n.1), L.F. per avere gli imputati commesso più fatti di bancarotta, aggravante considerata equivalente alle già concesse attenuanti generiche e, per l'effetto, rideterminava la pena in anni 3, mesi 9 di reclusione ciascuno, confermando la sentenza di primo grado relativamente alla pena accessoria ed all'applicazione del condono di cui al DPR 394/90. ZZ CL e ZZ ER, nella loro qualità di amministratori della s.r.l. "Calzaturificio Confort" con sede in Monsummano Terme, dichiarata fallita con sentenza del Tribunale di Pistoia del 16/6/1988, per quanto rileva in questa sede, erano stati chiamati a rispondere dei seguenti reati: a) delitto p.e.p. dagli artt. 81 cpv. c.p.; 223, comma 2 n. 1 L.F. in relazione all'art. 2621 cod.civ. e cioè alla falsità nei bilanci e nelle comunicazioni sociali per anni 1985, 1986 e 1987, limitatamente per quest'ultimo anno al bilancio straordinario (c.d. bancarotta impropria); b) delitto p.e.p. dagli artt. 223, comma 1, e 216, comma 2, L.F. per avere sottratto le scritture contabili in epoca posteriore alla dichiarazione di fallimento (bancarotta documentale). Avverso la sentenza della Corte di appello di Firenze hanno proposto ricorso per cassazione entrambi gli imputati deducendo con primo motivo violazione di legge quanto alla rideterminazione del trattamento sanzionatorio con riferimento alla c.d. "continuazione interna" in relazione al capo a) dell'imputazione per la quale la Corte di appello aveva operato un aumento di mesi 9 di reclusione, nonostante che fosse stata ritenuta l'aggravante di cui all'art. 219, comma 2, n. 1 L.F. che rendeva inapplicabile la continuazione dei reati ex art. 81 c.p.;
con un secondo motivo i ricorrenti deducono vizio di motivazione in ordine al giudizio di equivalenza fra le attenuanti generiche e l'aggravante di cui all'art. 219, co. 2, L.F. formulato dalla Corte di Appello in considerazione unicamente della asserita gravità dei fatti ed in contraddizione con la determinazione della pena base nel minimo edittale.
In data 24/4/2002 i ricorrenti hanno depositato motivi nuovi a seguito dell'entrata in vigore del D.Lvo 15/4/2002 n. 61 che ha introdotto con l'art. 1 una nuova disciplina del c.d. "falso in bilancio" di cui all'art. 2621 cod.civ. ed ha riformulato con l'art. 4 la c.d. "bancarotta impropria" di cui all'art. 223, comma 2, n. 1, Legge Fall., il quale richiede nel nuovo assetto normativo che le condotte ivi contemplate (nel caso di specie il falso nei bilanci e nelle comunicazioni sociali commesso dagli amministratori della società fallita) abbiano determinato il dissesto della società. Sostengono i ricorrenti che la nuova normativa abbia efficacia abrogativa, idonea a travolgere anche le condanne eventualmente già intervenute e passate in giudicato, di cui cessano l'esecuzione e gli effetti penali e, di conseguenza, chiedono l'annullamento della sentenza impugnata relativamente al delitto di bancarotta impropria (capo a) perché il fatto non è più previsto dalla legge come reato.
Motivi della decisione
Pregiudiziale si appalesa la questione dedotta dai ricorrenti nei motivi nuovi a seguito della riformulazione degli artt. 2621 cod. civ. e 223, comma 2, n. 1, L.F. operata dalla nuova normativa introdotta con gli artt. 1 e 4 del D.Lvo 11/4/2000 n. 61. Infatti, come rilevano i ricorrenti, qualora dovesse riscontrarsi che le falsità nei bilanci commesse dagli imputati non corrispondono alla nuova disciplina introdotta dall'art. 1 del decreto l.vo citato e che esse non hanno "cagionato, o concorso a cagionare, il dissesto della societa", così come richiesto dall'art. 4 del detto decreto che ha sostituito il numero del secondo comma dell'art. 223 del regio decreto 16 marzo 1942 n. 267, si dovrebbe concludere che il fatto contestato agli imputati al capo a) (c.d. "bancarotta impropria") secondo la legge posteriore non costituisce reato.
Più in generale, secondo i ricorrenti la nuova disciplina avrebbe efficacia abrogativa della precedente, essendo applicabile nel caso di specie il secondo comma dell'art. 2 c.p. ("abolitio criminis") e non già il terzo comma dello stesso articolo che regola la diversa ipotesi di successione delle leggi penali nel tempo con applicazione di quella più favorevole al reo, salvo che sia stata pronunciata sentenza irrevocabile.
La tesi difensiva non può essere condivisa.
Indubbiamente la nuova normativa ha ridisegnato sia il reato di "falso in bilancio" (art. 2621 cod.civ) che quello della c.d. "bancarotta impropria", realizzata dagli amministratori di società e dagli altri soggetti indicati nell'art. 223 L.F. che abbiano commesso alcuno dei fatti preveduti dagli artt. 2621 c.c. (fra i quali, appunto, il falso in bilancio" uno sdoppiamento di ipotesi, l'una contravvenzionale (art. 2621 cod.civ., nuova formulazione) secondo cui la punibilità è esclusa se le falsità o le omissioni non alterano in modo sensibile la rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società... "ovvero" determinano una variazione del risultato economico di esercizio.. non superiore al 5% o una variazione del patrimonio netto non superiore all'1 per cento. In ogni caso il fatto non è punibile se conseguenza di valutazione estimative che, singolarmente considerate, differiscono in misura non superiore al 10% da quella corretta;
l'altra ipotesi costituente delitto (l'attuale art. 2622 cod.civ.), punibile a querela di parte, che richiede il danno patrimoniale cagionato ai soci o ai creditori.
Quanto alla nuova formulazione dell'art. 223, comma 2, n. 1, L.F. (c.d. "bancarotta impropria), si richiede che gli amministratori abbiano "cagionato, o concorso a cagionare, il dissesto della società commettendo alcuno dei fatti previsti dagli artt. 2621 cod.civ." e cioè che sussista un rapporto di causalità tra la commissione di uno dei reati societari ivi indicati ed il dissesto della società.
L'enucleazione dei principi elementi innovativi contenuti nella disciplina introdotta con il decreto legislativo 61/2002 consente anche di ravvisare il nesso di continuità e sostanziale omogeneità dalla nuova normativa che la precedente, pur se la prima ha chiaramente ristretto i margini di punibilità dei reati precedentemente esistenti ed introdotto disposizioni più favorevoli al reo.
In ultima analisi, occorre verificare, pertanto, se le condotte contestate all'imputato sulla base della previgente normativa siano tali da integrare reato anche in base alle nuove disposizioni. In sede di legittimità evidentemente tale esame potrà essere effettuato esclusivamente sulla base dei dati emergenti dalla sentenza impugnata e da quella di primo grado che ne integra il contenuto.
È proprio su tale base che, contrariamente a quanto sostenuto dai ricorrenti, può desumersi una corrispondenza tra la fattispecie contestata, anche soltanto di fatto, e le nuove previsioni normative. Quanto al falso nei bilanci e nelle comunicazioni sociali, invero, i limiti quantitativi di punibilità previsti dal nuovo testo dell'art.2621 cod.civ. risultano ampiamente superati sol che si consideri che la sentenza della Corte di Appello di Firenze in data 17/12/1999, annullata soltanto quanto alla sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 219 L.F., richiamava "l'ampia, articolata ed accurata motivazione del Tribunale" nella quale erano indicati in modo specifico e dettagliato i dati quantitativi e numerici esposti nei bilanci in questione, sopravalutati per valori percentuali assai alti secondo gli accertamenti emersi dalla perizia contabile di ufficio, non superati dai rilievi difensivi del c.t. di parte. Veniva, altresì, evidenziato che la falsa rappresentazione della situazione economica e patrimoniale della società era diretta a coprire l'enorme passivo per consentire alla societa di sopravvivere il tempo necessario perché se ne costituisse una nuova (la REG s.r.l., costituita il 20.11.1987 tra la moglie di ZZ CL, PI AT, e PI VA, pensionato, verosimilmente suocero del ZZ, v. sentenza di primo grado f. 8) alla quale trasferire ogni attività e soltanto dopo tali operazioni la società originaria, svuotata di ogni attività e bene, veniva a cessare e se ne chiedeva il fallimento.
Pertanto, secondo la ricostruzione dei giudici di merito, attraverso i bilanci e le comunicazioni sociali così falsate, si tendeva a fornire ai soci ed al pubblico ed, in particolare, ai creditori costituiti sia dalle banche finanziatrici che dai fornitori, una falsa rappresentazione della realtà al preciso scopo di far continuare a vivere detta società non certo per garantire i terzi nei loro crediti, ma per le operazioni di sottrazione dei beni e delle attività sociali.
Appare evidente, quindi, che gli imputati attraverso i falsi bilanci e le false comunicazioni sociali hanno, in sostanza, quanto meno contribuito ad aggravare il dissesto delle società così integrando quel reato di evento previsto dalla nuova formulazione dell'art. 223, comma 2, n. 1, Legge fall..
La punibilità delle condotte degli imputati anche secondo la nuova disciplina introdotta dal D.lvo 61/2002 renderebbe comunque applicabile quest'ultimo, ai sensi del terzo comma dell'art. 2 c.p., le cui disposizioni sono sotto ogni profilo più favorevoli al reo;
sennonché nel caso di successione di leggi penali incriminatrici il principio della applicazione della norma più favorevole trova il suo limite nella formazione del giudicato, proprio in forza della riserva contenuta nel terzo comma dell'art. 2 c.p.. Nel caso di specie, infatti, essendo già intervenuto un annullamento parziale da parte di questa Corte ex art. 624 c.p.p., limitato alla mancata applicazione dell'art. 219, co. 2, n. 1, L.F., si era formato il giudicato c.d. progressivo sulle altre parti della sentenza (v. Cass. sez.un. 19/1/2000 n. 1, Tuzzolino;
sez. un. 26/3/1997, Attinà;
sez.un. 19/1/1994, Cellerini ed altri, sez.un. 11/5/1993, Ligresti;
sez.un. 23/11/1990 Agnese). È fondato, invece, il motivo di ricorso con il quale si deduce violazione di legge per avere la Corte distrettuale applicato sulla pena base di anni 3 di reclusione un aumento di mesi 9 di reclusione per la "continuazione interna" contestata in relazione al capo a) della rubrica (c.d. bancarotta impropria), nonostante la Corte di Cassazione in sede di annullamento con rinvio della precedente decisione della Corte di appello avesse ritenuto applicabile anche ai fatti di bancarotta fraudolenta commessi dagli amministratori di società e dagli altri soggetti indicati dall'art. 223 L.F., "data la totale identità di trattamento tra i due tipi di reato", l'aggravante di cui al detto art. 219 L.F., specificatamente prevista per i reati di cui agli artt. 216, 217 e 218 L.F. allorché il colpevole ha commesso più fatti tra quelli previsti in ciascuno degli articoli indicati.
La sentenza impugnata va dunque annullata sul punto senza rinvio con eliminazione dell'aumento di pena sopra indicato di mesi 9 di reclusione e la determinazione della pena complessiva in anni 3 di reclusione.
Non può accogliersi, infine, la censura con la quale si denunzia difetto e contraddittorietà della motivazione in ordine al giudizio di equivalenza fra la circostanza attenuanti generiche e l'aggravante di cui all'art. 219, comma 2, n. 1 L.F., formulato dalla Corte di appello con il richiamo alla "gravità dei fatti" e pur essendo stata, ciò nonostante, fissata nel minimo la pena base. Infatti, così come per la cessione o il diniego delle attenuanti generiche, anche il giudizio di comparazione fra le dette circostanze e le aggravanti costituisce un mezzo per rendere la sanzione più aderente al caso concreto, ne' d'altra parte il riferimento del giudice di appello alla "modalità dei fatti, da ritenersi gravi", che costituisce soltanto uno dei parametri dai quali desumere la gravità del reato, può in alcun modo ritenersi contraddittorio con la fissazione della pena base nel minimo edittale, considerato anche che il giudice deve tener conto nella determinazione della pena oltre che della gravità del reato anche degli altri elementi pure indicati nell'art. 133 c.p., attinenti alla capacità a delinquere del colpevole.
P.Q.M.
annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente all'aumento di mesi 9 di reclusione per la continuazione, che elimina. Determina per l'effetto la pena in anni 3 di reclusione. Rigetta nel resto.
Così deciso in Roma, il 15 maggio 2002.
Depositato in Cancelleria il 24 settembre 2002