Sentenza 26 maggio 2005
Massime • 1
In tema di bancarotta, rientra tra gli "obblighi imposti dalla legge", la cui inosservanza, se causa o concausa di dissesto societario ovvero di aggravamento dello stesso dissesto, può dar luogo a responsabilità penale degli amministratori, ai sensi dell'art. 224, n. 2 della legge fallimentare (R.D. 16 marzo 1942, n. 267), anche la convocazione dell'assemblea dei soci, richiesta dall'art. 2447 cod. civ., in presenza di una riduzione del capitale sociale al di sotto del limite legale.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 26/05/2005, n. 154 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 154 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. LATTANZI Giorgio - Presidente - del 26/05/2005
Dott. FERRUA Giuliana - Consigliere - SENTENZA
Dott. MARASCA Gennaro - Consigliere - N. 1236
Dott. DUBOLINO Pietro - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. VESSICHELLI Maria - Consigliere - N. 045020/2004
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) HE NA, N. IL 02/11/1951;
avverso SENTENZA del 05/10/2004 CORTE APPELLO di VENEZIA;
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARASCA GENNARO;
Udito il Pubblico Ministero in persona del Dott. Gialanella Antonio, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
Udito il difensore dell'imputato avvocato Fragasso Emanuele, che ha concluso per l'annullamento, con o senza rinvio della sentenza impugnata.
La Corte di NE:
OSSERVA
TT NA, nella sua qualità di amministratrice unica della s.r.l. SI.RI.AL., dichiarata fallita il 29 dicembre 1997, venava accusata del delitto di bancarotta semplice di cui alla L. Fall., articoli 217 e 224, per non avere osservato gli obblighi imposti dagli articoli 2447 e 2448 c.c. - oggi artt. 2482 bis, 2482 ter c.c., - ed, in particolare, per non avere convocato l'assemblea dei soci in presenza di riduzione del capitale sociale al di sotto del limite legale.
Per tale fatto la TT veniva condannata dal Tribunale di Bassano del Grappa, con sentenza emessa in data 21 dicembre 2002, alla pena di mesi quattro di reclusione senza sospensione condizionale della pena.
La Corte di Appello di Venezia, con sentenza del 5 ottobre 2004, confermava la decisione di primo grado, mettendo tra l'altro in evidenza che la condotta della TT era stata gravemente colposa e che tale comportamento aveva aggravato il dissesto. Avverso la decisione di secondo grado proponeva ricorso per NE NA TT, che, tramite il suo difensore di fiducia, deduceva numerosi motivi di impugnazione, alcuni dei quali sono infondati, altri, invece, inammissibili, come meglio si dirà. Con il primo motivo di impugnazione NA TT ha dedotto la violazione di legge, essendo stata ravvisata erroneamente la violazione dell'articolo 2447 c.c., senza che si fosse tenuto conto della disciplina dell'articolo 2446 c.c.. La ricorrente poneva in evidenza di avere convocato tempestivamente l'assemblea, che però non andò a buon fine per l'assenza del socio di maggioranza - peraltro figlia dell'amministratrice imputata -. Inoltre la ricorrente sosteneva di non essere tenuta a riconvocare l'assemblea, avendo, invece, l'obbligo di predisporre una relazione sulla situazione della società come prescritto dall'articolo 2446 c.c.. Il motivo di ricorso è infondato.
L'articolo 2447 c.c., come è noto, impone all'amministratore di convocare senza indugio l'assemblea dei soci quando il capitale sociale si riduca al di sotto dei limiti legali per consentire all'assemblea stessa l'adozione dei provvedimenti ritenuti necessari ed opportuni, quali scioglimento della società, aumento di capitale ecc. ecc..
In punto di fatto, come posto in evidenza dai giudici di merito, è risultato che già dopo il primo anno di attività della società - 1995 - vi era stata una perdita di oltre ventitre milioni di lire che aveva azzerato il capitale sociale di venti milioni di lire;
alla fine del 1996 la perdita di bilancio aumentò di ulteriori centodiciotto milioni di lire.
Ebbene, nonostante l'obbligo sancito dall'articolo 2447 c.c. fosse maturato il primo gennaio del 1996, la assemblea straordinaria che pose in liquidazione la società venne convocata soltanto il 20 giugno 1997, ovvero dopo un anno e mezzo.
È del tutto ovvio che se anche il legislatore non precisa entro quanti giorni dal momento dell'accertamento della riduzione del capitale sociale al di sotto della soglia indicata dallo stesso legislatore, la convocazione dopo un anno e mezzo da tale momento è in stridente contrasto con la locuzione legislativa senza indugio, espressione che significa immediatamente, ovvero a distanza di pochi giorni.
Nè sembra argomento degno di nota il fatto che la TT avesse convocato l'assemblea una prima volta, assemblea che non andò a buon fine per la mancanza del numero legale per deliberare essendo assente il socio di maggioranza, e che la legge non prescriverebbe una seconda convocazione. Ora, pur volendo prescindere dal fatto, pure opportunamente messo in evidenza dai giudici del merito, che la socia di maggioranza della società era la figlia dell'amministratrice, circostanza quest'ultima che avrebbe meritato un approfondimento delle indagini, va detto che l'adempimento previsto dall'articolo 2447 c.c. non è meramente formale, ma sostanziale nel senso che l'amministratore nella situazione precisata dalla norma deve attivarsi per risolvere il problema ovvero perché siano adottati i provvedimenti necessari o per ricondurre il capitale nella misura indicata dalla legge oppure per mettere in liquidazione la società. In sintesi senza indugio deve essere convocata l'assemblea sociale perché senza indugio vengano adottati i provvedimenti necessari per fare operare la società nel rispetto delle norme.
Ed allora se una prima convocazione dell'assemblea non dovesse andare a buon fine, non vi è dubbio che l'amministratore debba provvedere a convocarne un'altra e ad adottare tutti i provvedimenti fino alle sue stesse dimissioni per impedire che la società operi illegalmente. Nè maggiore rilievo ha il preteso mancato coordinamento tra l'articolo 2447 e 2446 c.c.. Tale ultima norma impone all'amministratore di informare sia i soci sia i terzi della grave situazione determinatasi con una relazione sulla situazione patrimoniale della società, che deve certamente essere aggiornata.
Tale obbligo non è affatto in contraddizione con quello di cui all'articolo 2447 c.c., come erroneamente si è sostenuto, perché è del tutto ovvio che sarà proprio la relazione prevista dall'articolo 2446 c.c. l'oggetto principale della discussione dell'assemblea dei soci convocati in via straordinaria ai sensi dell'articolo 2447 c.c.. Ma la predisposizione della relazione non può certamente ritardare la convocazione dell'assemblea che deve avvenire, come detto, senza indugio.
Il giudice del merito terrà quindi conto, nel valutare se la convocazione dell'assemblea sia o meno avvenuta senza indugio, anche del tempo necessario a predisporre la relazione dell'amministratore sullo stato patrimoniale, ma è certo che, con tutto il rispetto per la difficoltà di certe analisi patrimoniali, un anno e mezzo non è assolutamente compatibile con l'espressione senza indugio. Infine è vero che la relazione deve essere aggiornata, ma tale aggiornamento deve fare riferimento al momento - approvazione del bilancio - nel quale sia stata accertata la riduzione del capitale sociale al di sotto del limite legale;
non è certo lecito che la suddetta relazione venga aggiornata con i risultati del bilancio dell'anno successivo, consentendo in tal modo alla società di operare in modo non conforme alla legge per lungo tempo. Per concludere sul punto, è fuori discussione che la TT non abbia rispettato gli obblighi impostile dalla legge, così come correttamente ritenuto dai giudici del merito.
Con il secondo motivo di impugnazione la ricorrente ha dedotto la mancanza di motivazione della sentenza impugnata perché la Corte di merito nel ritenere che la convocazione dell'assemblea non fosse stata fatta senza indugio, aveva omesso ogni riferimento ai criteri di valutazione di cui agli articoli 2446 e 2447 c.c. nella formulazione all'epoca vigente.
Il motivo è per alcuni versi inammissibile perché si risolve in censure di merito della decisione impugnata e per altri manifestamente infondato.
Al fine di non ripetersi appare opportuno richiamare le considerazioni già svolte discutendo il primo motivo di impugnazione.
È appena il caso di aggiungere che la motivazione che sorregge la valutazione di merito che l'assemblea convocata dopo un anno e mezzo dall'accertata riduzione del capitale sociale al di sotto dei limiti legali non può considerarsi avvenuta senza indugio è, come risulta evidente dalle considerazioni che precedono, logica e congrua, cosicché i rilievi del ricorrente, oltre ad essere infondati per le ragioni dette, si risolvono in censure di merito della decisione impugnata inammissibili in sede di legittimità.
Infondati sono anche il terzo ed il quarto motivo di impugnazione, con i quali la ricorrente ha dedotto mancanza di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza del nesso di causalità tra la condotta della TT e l'aggravamento del dissesto, dal momento che la semplice tempestiva convocazione dell'assemblea sociale non avrebbe evitato l'aggravamento suddetto, ed il vizio di motivazione in ordine al ritenuto elemento psicologico. Su tale ultimo punto la ricorrente precisava che era stata svolta l'indagine in relazione alla supposta violazione della L. Fall., articolo 217, che richiede la colpa generica, e non in relazione alla L. Fall., articolo 224, comma 2, che, invece, richiede una colpa specifica. Si rileva in primo luogo che l'accusa contenuta nel capo di imputazione consiste nella violazione della L. Fall., articolo 224, n. 2, e che la motivazione dei giudici di merito fa evidentemente riferimento a tale contestazione, tanto è vero che si diffonde sulla inosservanza degli obblighi imposti dalla legge all'amministratore di società di capitali, ovvero sulla violazione dell'articolo 2447 c.c., violazione di legge che invece non è esplicitamente richiesta dalla L. Fall., articolo 217, n.
4. Ha, quindi, ragione il PG di udienza quando rileva che presumibilmente si è trattato di un mero errore materiale nella parte motiva della sentenza impugnata.
È infondato, inoltre, il rilievo di mancanza di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza del nesso di causalità tra la condotta dell'imputata ed il dissesto.
Premesso che per integrare il reato contestato è sufficiente che la condotta aggravi il dissesto, non essendo necessario che lo determini, va detto che la violazione degli obblighi imposti dalla legge da parte della TT è stata ampiamente dimostrata. È quasi superfluo ricordare che il reato di cui all'articolo 2447 c.c. è un reato di pericolo presunto, nel senso che il legislatore nell'interesse generale mira a garantire il regolare funzionamento degli organismi societari nonché l'operare della società in modo conforme alla legge ed in modo, quindi, da assicurare l'integrità del patrimonio sociale, che, come è noto, è posto a garanzia essenzialmente del ceto creditorio.
Alcune modalità di funzionamento delle società, quali ad esempio quella di operare senza capitale sociale o con un capitale notevolmente ridotto, sono vietate dal legislatore proprio perché tali situazioni possono determinare aggravamenti di una situazione già dissestata.
Di conseguenza il rimedio previsto dal legislatore è quello di un aumento del capitale ridottosi o di una interruzione dell'attività sociale - scioglimento o liquidazione della società - o di una trasformazione della società; tali operazioni sono ritenute quelle idonee ad evitare un aggravamento delle condizioni di dissesto, che per la s.r.l. SI.RI.AL. erano state accertate con il bilancio del 1995. Il non avere convocato senza indugio l'assemblea per l'adozione di uno dei provvedimenti indicati dal legislatore e ritenuti dallo stesso idonei ad evitare l'aggravamento del dissesto, ha, quindi, certamente contribuito, unitamente ad altre cause commerciali che qui non rilevano, a quell'aggravamento del dissesto che integra il reato di cui alla L. Fall., articolo 224, n. 4, e che il legislatore vorrebbe evitare con l'osservanza delle prescrizioni di cui agli articoli 2446, 2447 e 2448 c.c.. Insomma la prevedibilità dell'evento colposo è insita nello stesso precetto normativo violato, perché la norma - nel caso specifico l'articolo 2447 c.c. - è imposta dalla necessità di evitare il pericolo che si verifichi l'evento dannoso attraverso l'inosservanza del comportamento indicato nel precetto normativo. Da tali considerazioni emerge con chiarezza anche la sussistenza dell'elemento psicologico del delitto contestato. Infatti nella condotta della TT è ravvisabile, come si è già messo in evidenza, la colpa specifica consistente nella inosservanza di una norma di legge, ovvero nel mancato rispetto della regola cautelare imposta dagli articoli 2446 e 2447 c.c.. Per concludere sul punto va detto che la motivazione della sentenza impugnata in ordine alla ritenuta sussistenza degli elementi materiale e psicologico del delitto ed al nesso di causalità tra tale condotta e l'evento di cui alla L. Fall., articolo 224, n. 2, sia pure più contenuta di quella di cui alla presente sentenza, era certamente non solo esistente, ma anche chiara e precisa con il puntuale riferimento alla violazione degli obblighi di legge imposti dagli articoli 2446 e 2447 c.c. agli amministratori di società in presenza di determinate situazioni fattuali, certamente verificatesi nel caso di specie.
Con l'ultimo motivo di impugnazione la ricorrente deduceva mancanza di motivazione in ordine alla mancata concessione in grado di appello della sospensione condizionale della pena, perché pur non avendola l'interessata richiesta in sede di impugnazione, il giudice la avrebbe potuta concedere di ufficio ai sensi dell'articolo 597 c.p.p., comma 5. Anche questo motivo di impugnazione è infondato.
Non vi è alcun dubbio che il giudice di appello in virtù dell'articolo 597 c.p.p., comma 5, abbia il potere discrezionale di concedere il beneficio della sospensione condizionale della pena anche di ufficio, ma è altrettanto fuori contestazione che il giudice di secondo grado, in assenza di richiesta dell'impugnante, non ha alcun dovere di motivare il mancato esercizio del potere discrezionale di applicare di ufficio il beneficio, ne' tale mancato esercizio può costituire motivo di ricorso per cassazione (vedi in termini a proposito della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale Cass. SS.UU. penali, 9 ottobre 1996, n. 10495, CED 206175). Tale principio del resto non è che una applicazione del più generale principio che il giudice di appello ha l'obbligo di motivazione soltanto in ordine a quanto dedotto dell'impugnante. Infine nel caso di specie è utile ricordare che il giudice di primo grado motivatamente aveva rigettato la richiesta della TT di applicazione del beneficio.
Quindi se l'imputata avesse ritenuto errato il convincimento del primo giudice avrebbe dovuto impugnare specificamente tale punto della sentenza di primo grado.
Per le ragioni indicate il ricorso deve essere rigettato e la ricorrente condannata a pagare le spese del procedimento.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente a pagare le spese del procedimento.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 26 maggio 2005. Depositato in Cancelleria il 5 gennaio 2006