Cass. pen., sez. V, sentenza 04/05/2016, n. 41676
CASS
Sentenza 4 maggio 2016

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Massime1

In tema di applicazione della pena, su richiesta delle parti, per più reati unificati dalla continuazione, qualora, nelle more del giudizio di cassazione, sia sopravvenuta per uno di essi l'abolitio criminis, la Corte di cassazione deve procedere allo scomputo della pena prevista per il reato abrogato, trattandosi di potere che spetta al giudice che dichiari l'abrogatio criminis e che è, comunque, riconducibile alla previsione di cui all'art. 619, comma terzo, cod. proc. pen., per la quale la S.C. ha il potere di rettificare la specie o la quantità della pena quando ciò derivi dall'applicazione di legge più favorevole all'imputato, ancorché sopravvenuta alla proposizione del ricorso, sempre che non siano necessari nuovi accertamenti di fatto. (Fattispecie in cui la pena per il delitto abrogato non era la pena base, ma costituiva solo una frazione dell'aumento per la continuazione determinata dalle parti).

Commentari2

  • 1Cass. Pen., SS. UU., 19 luglio 2018, n. 40256
    https://www.iusinitinere.it/

    In tema di falso in scrittura privata, a seguito dell'abrogazione dell'art. 485 c.p. e della nuova formulazione dell'art. 491 c.p. ad opera del d.leg. 15 gennaio 2016 n. 7, la condotta di falsificazione dell'assegno bancario avente clausola di non trasferibilità non rientra più tra quelle soggette a sanzione penale ed integra un illecito civile, mentre permane la rilevanza penale dei falsi in titoli di credito trasmissibili per girata. In tema di applicazione della pena su richiesta delle parti per più reati unificati dalla continuazione, qualora sia sopravvenuta per uno dei reati satellite l'abolitio criminis, la corte di cassazione, senza annullare l'intera sentenza, può procedere alla …

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  • 2Assegno non trasferibile falsificato: non è (più) reato (Cass. 40256/18)
    https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 13 settembre 2018

    La condotta di falsificazione di un assegno bancario munito di clausola di "non trasferibilità" non è più sottoposta a sanzione penale, costituendo reato solo le falsità commesse su titoli di credito "trasmissibili per girata", tra i quali non possono includersi gli assegni bancari non trasferibili. Corte di Cassazione, sez. Unite Penali, sentenza 19 luglio – 10 settembre 2018, n. 40256 Presidente Carcano – Relatore Piccialli Ritenuto in fatto 1. Con sentenza in data 6 luglio 2016 il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Avezzano applicava ex art. 444 cod. proc. pen. a F.S. la pena concordata tra le parti di mesi tre di reclusione ed Euro trecento di multa per i reati di …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. V, sentenza 04/05/2016, n. 41676
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 41676
Data del deposito : 4 maggio 2016

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