Sentenza 4 maggio 2016
Massime • 1
In tema di applicazione della pena, su richiesta delle parti, per più reati unificati dalla continuazione, qualora, nelle more del giudizio di cassazione, sia sopravvenuta per uno di essi l'abolitio criminis, la Corte di cassazione deve procedere allo scomputo della pena prevista per il reato abrogato, trattandosi di potere che spetta al giudice che dichiari l'abrogatio criminis e che è, comunque, riconducibile alla previsione di cui all'art. 619, comma terzo, cod. proc. pen., per la quale la S.C. ha il potere di rettificare la specie o la quantità della pena quando ciò derivi dall'applicazione di legge più favorevole all'imputato, ancorché sopravvenuta alla proposizione del ricorso, sempre che non siano necessari nuovi accertamenti di fatto. (Fattispecie in cui la pena per il delitto abrogato non era la pena base, ma costituiva solo una frazione dell'aumento per la continuazione determinata dalle parti).
Commentari • 2
- 1. Cass. Pen., SS. UU., 19 luglio 2018, n. 40256https://www.iusinitinere.it/
In tema di falso in scrittura privata, a seguito dell'abrogazione dell'art. 485 c.p. e della nuova formulazione dell'art. 491 c.p. ad opera del d.leg. 15 gennaio 2016 n. 7, la condotta di falsificazione dell'assegno bancario avente clausola di non trasferibilità non rientra più tra quelle soggette a sanzione penale ed integra un illecito civile, mentre permane la rilevanza penale dei falsi in titoli di credito trasmissibili per girata. In tema di applicazione della pena su richiesta delle parti per più reati unificati dalla continuazione, qualora sia sopravvenuta per uno dei reati satellite l'abolitio criminis, la corte di cassazione, senza annullare l'intera sentenza, può procedere alla …
Leggi di più… - 2. Assegno non trasferibile falsificato: non è (più) reato (Cass. 40256/18)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 13 settembre 2018
La condotta di falsificazione di un assegno bancario munito di clausola di "non trasferibilità" non è più sottoposta a sanzione penale, costituendo reato solo le falsità commesse su titoli di credito "trasmissibili per girata", tra i quali non possono includersi gli assegni bancari non trasferibili. Corte di Cassazione, sez. Unite Penali, sentenza 19 luglio – 10 settembre 2018, n. 40256 Presidente Carcano – Relatore Piccialli Ritenuto in fatto 1. Con sentenza in data 6 luglio 2016 il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Avezzano applicava ex art. 444 cod. proc. pen. a F.S. la pena concordata tra le parti di mesi tre di reclusione ed Euro trecento di multa per i reati di …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 04/05/2016, n. 41676 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 41676 |
| Data del deposito : | 4 maggio 2016 |
Testo completo
4 1 6 7 6 / 1 6 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE CAMERA DI CONSIGLIO DEL 04/05/2016 Composta da: Sent. n. sez. 655/2016 GRAZIA LAPALORCIA Presidente REGISTRO GENERALE N.14578/2015 EDUARDO DE GREGORIO Rel. Consigliere - ENRICO VITTORIO STANISLAO - SCARLINI LUCA PISTORELLI ROBERTO AMATORE ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: TT AN nato il [...] a [...] avverso la sentenza del 27/03/2014 del GIP TRIBUNALE di RIETI sentita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO VITTORIO STANISLAO SCARLINI;
lette/sentite le conclusioni del PG derler, ' казI belt pudo call it 48 Spe l'a llica el calo Udit i difensor Avv.; RITENUTO IN FATTO 1 - Con sentenza del 27 marzo 2014 il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Rieti applicava a DR LE la pena concordata di anni 2 di reclusione ed euro 4.800 di multa, con il beneficio della non menzione della condanna. Si procedeva nei suoi confronti per i seguenti delitti, tutti consumati in Rieti ed altrove come indicato nelle querele delle persone offese, presentate dal dicembre 2011 al febbraio 2013: al capo A, il delitto continuato previsto dall'art. 166 d. Igs. 24 febbraio 1998 n. 58, per avere, nell'esercizio dell'attività di promotore finanziario, esorbitato dai limiti impostigli dalla normativa secondaria della Consob, svolgendo servizi di investimento, gestione e raccolta del risparmio, stipulando contratti non a lui consentiti, raccogliendo denaro a suo nome o in contanti. E ciò in relazione a 17 clienti;
- al capo B, il delitto continuato di truffa, per essersi procurato il profitto conseguente al versamento delle somme a lui corrisposte da 15 clienti, ottenute con gli artifici e raggiri consistiti nel prospettare loro, anche formando falsa documentazione di supporto, che denaro sarebbe stato investito in strumenti finanziari vantaggiosi;
al capo C, il delitto continuato di appropriazione indebita per essersi appropriato di premi spettanti a due clienti per la movimentazione del conto bancario on line di cui egli possedeva, per essergli state da costoro comunicate, le chiavi di accesso;
- al capo D, il delitto continuato di falso in scrittura privata, per avere formato falsa documentazione bancaria in relazione ai rapporti intercorsi con 16 clienti;
-al capo E, il delitto continuato previsto dall'art. 55, comma 9, del d. Ilgs. n. 231 del 2007, per avere acceso un conto corrente a nome di un cliente, apponendo sulla richiesta la sua falsa sottoscrizione, ottenendo così una carta di credito con la quale ne movimentava i fondi;
- al capo F, il delitto continuato punito dall'art. 615 ter cod. pen. per avere utilizzato illecitamente le chiavi di accesso del conto indicato al capo E;
- al capo G, il delitto di sostituzione di persona, sempre in relazione all'apertura del conto bancario indicato al capo E. Con le aggravanti previste dall'art. 61, numeri (in ordine al capo G, commesso al fine di conseguire i profitti maturati con le condotte descritte ai capi B e C), 7 (in riferimento al capo B) ed 11 (in ordine a tutti i capi), cod. pen.. 2 - Propone ricorso l'imputato personalmente. 1 Con l'unico motivo deduce violazione di legge, ed in particolare degli artt. 125, 129, 546 cod. proc. pen., per non avere il giudice valutato la sussistenza degli elementi che possano dimostrare l'innocenza del ricorrente.
3 - Il Procuratore generale di questa Corte conclude per l'annullamento senza rinvio limitatamente al depenalizzato delitto di falso in scrittura privata con l'eliminazione della relativa pena, dichiarando il ricorso inammissibile nel resto. Ricorda il costante orientamento giurisprudenziale di legittimità, secondo il quale al giudice che verifica la correttezza dell'accordo raggiunto dalle parti sulla pena incombe il solo compito di verificare la corretta identificazione del fatto storico, la sua esatta qualificazione giuridica, l'inesistenza di cause di non punibilità, la legittimità e congruità della pena, tutte verifiche che, dalla sentenza impugnata, emergevano essere state compiute. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso proposto dall'imputato è inammissibile. Nelle more della fase di legittimità, però, è entrato in vigore l'art. 1 d. lgs. 15 gennaio 2016 che ha disposto l'abrogazione del delitto previsto dall'art. 485 cod. pen., nelle ipotesi non disciplinate dall'art. 491 cod. pen., non ricorrenti nel caso di specie, e, così, in riferimento a tale delitto, la sentenza va annullata e la relativa porzione di pena eliminata. -1 L'unico motivo di ricorso, come si è detto, è manifestamente infondato perché questa Corte ha già avuto modo di affermare che, in tema di patteggiamento, la motivazione della sentenza in relazione alla mancanza dei presupposti per l'applicazione dell'art 129 cod. proc. pen. può anche essere meramente enunciativa, poichè la richiesta di applicazione della pena deve essere considerata come ammissione del fatto ed il giudice deve pronunciare sentenza di proscioglimento solo qualora dagli atti risultino elementi tali da imporre di superare la presunzione di colpevolezza che il legislatore ricollega proprio alla formulazione della richiesta di applicazione della pena (da ultimo: Sez. 2, n. 41785 del 06/10/2015, Ayari, Rv. 264595). Il ricorso pecca anche di genericità sul punto, non avendo il ricorrente indicato alcuna circostanza e ragione dalle quali dovrebbe dedursi la prova dell'innocenza dell'imputato. -2 Si è già detto che l'intervenuta abrogazione del reato di falso in scrittura privata comporta la necessità di procedere all'annullamento, quantomeno parziale, della sentenza impugnata, posto che uno dei fatti da cui è generata la pena concordata non è più previsto dalla legge come reato. 2 La questione che si pone alla Corte è se sia necessario annullare la sentenza nella sua interezza per consentire una nuova riformulazione dell'accordo sulla pena o se questo giudice possa espungere, dall'accordo complessivo, la parte di pena afferente al delitto abrogato, essendo questa perfettamente individuabile e non comportando la sua elisione una necessaria revisione dell'intero accordo (la pena per il delitto abolito non era la pena base, ma costituiva solo una frazione dell'aumento per la continuazione). Una risalente pronuncia di questa Corte aveva ammesso la possibilità della cennata eliminazione, anche nel caso in cui la frazione di pena non fosse stata precisata nell'accordo. Si è, infatti, affermato (Sez. 6, n. 356 del 15/12/1999. El Quaret, Rv. 215286) che, in tema di applicazione di pena su richiesta relativa a reati unificati dalla continuazione, a seguito di ricorso per cassazione, qualora per uno dei reati in continuazione sia sopraggiunta l' "abolitio criminis" e il giudice che ha pronunciato la sentenza non abbia determinato la relativa pena, allo scomputo di essa deve provvedere la stessa Corte di cassazione. Da un lato, infatti, l'annullamento "in parte qua" della sentenza non comporta un effetto rescissorio dell'accordo intervenuto ex art. 444 cod. proc. pen., posto che, in via di principio, le parti, nel concordare sul trattamento sanzionatorio da applicare in relazione a determinate fattispecie, sono in grado di prospettarsi l'eventualità che alcune di queste possano, "in itinere", venire meno, per effetto di cause di estinzione del reato o, appunto, di "abolitio", e dunque presuntivamente accettano, per tale eventualità, che l'accordo sanzionatorio si concentri, previa detrazione della pena "sine titulo", sulle imputazioni residue. Dall'altro, spetta al giudice che dichiara |""abolito criminis" procedere allo scomputo della pena riferibile al reato non più previsto come reato. A tale ultimo riguardo va infatti precisato che non può essere investito di detta statuizione il giudice a quo, il quale si è limitato a prendere atto della pena concordata tra le parti, sicché questa, anche se valutata congrua, non è stata dal medesimo determinata. Non ha nemmeno titolo per decidere in proposito il giudice della esecuzione, se non quando sia egli stesso a dichiarare ""abolitio criminis" ex art. 673 cod. proc. pen.. Ha invece pieno titolo a farlo il giudice che dichiara l' "abolitio criminis", compresa la Corte di cassazione, non ostandovi la normale estraneità alle funzioni di legittimità delle valutazioni discrezionali connesse a siffatta materia;
e ciò in quanto si tratta di potere del tutto marginale e comunque inquadrabile nella generale previsione dell'art. 619, comma terzo, cod. proc. pen., che abilita appunto la Suprema Corte a rettificare la specie o la quantità della pena quando ciò derivi dall'applicazione "di legge più favorevole all'imputato, anche se sopravvenuta dopo la proposizione del ricorso, qualora non siano necessari nuovi accertamenti di fatto". 3 مه Le pronunce successive, invece, hanno abbracciato l'opposta opinione, affermando che, in tema di patteggiamento, qualora sia sopravvenuta alla decisione impugnata ""abolitio criminis" su alcune delle fattispecie che abbiano formato oggetto della sentenza di applicazione della pena su richiesta, ciò comporta che tale patto debba essere sciolto non potendo superare indenne, nella sua globalità, il vaglio del giudice di legittimità (così Sez. 5, n. 9651 del 31/01/2011, Nembri, Rv. 249716, seguita da Sez. 3, n. 40522 del 30/04/2015, Carcano, Rv. 265499). Questo più recente orientamento si basa, dunque, sull'affermato principio di inscindibilità dell'accordo raggiunto fra le parti, in applicazione del quale, cadutane una parte, va rivisto l'intero. E', peraltro, orientamento condiviso che, quando l'abrogazione del reato, per cui vi è stata condanna a pena concordata fra le parti, sia intervenuta dopo la definitività della sentenza, giudice dell'esecuzione possa e debba eliminare, ai sensi dell'art. 673 cod. proc. pen., la porzione di pena che a tale condotta corrisponda, eventualmente determinandola (anche ad opera di questa Corte che decida sul ricorso contra la decisione del giudice dell'esecuzione) se non già prima espressamente fissata (Sez. 1, n. 7857 del 09/01/2015, Ndiaye, Rv. 262465). e inscindibilità delCosì che il suddetto principio di intangibilità patteggiamento finisce per soffrire, proprio nel caso di specie, dell'abolizione di uno dei delitti ascritti, una non infrequente eccezione, che non solo tocca l'accordo raggiunto dalle parti, ma lo supera, nel caso in cui, appunto, sia il giudice a determinare la pena da eliminare. Se tale principio soffre di una così marcata eccezione non si comprende allora la ragione per la quale, abolito un reato, posto, dall'accordo fra le parti, in continuazione e fissata dalle stesse l'esatta porzione di pena ritenuta equa per tale violazione di legge, questa Corte non possa provvedere a quella eliminazione che sarebbe di sua certa competenza qualora ci si trovasse già nella fase di esecuzione della pena. Tanto più che si tratta di una decisione favorevole all'imputato, comportando una riduzione delle pena da lui stesso accettata come conseguenza delle sue condotte di rilievo penale. Perdendo una di esse tale rilievo, non vi è ragione per cui debba presumersi che, in sua assenza, l'accordo raggiunto fra le parti sulle residue condotte sarebbe stato diverso.
3 - Conclusivamente, la sentenza impugnata va annullata solo in riferimento al delitto di cui all'art. 485 cod. pen. abrogato, e la relativa pena, fissata dalle parti, va eliminata.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al reato di cui all'art. 485 cod. pen. perché il fatto non è previsto dalla legge come reato ed elimina la relativa pena di mesi 1 e giorni 10 di reclusione. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso. Così deciso in Roma, il 4 maggio 2016. Il Consigliere estensore Il Presidente cofelozere Grazia Lapalorcia Enrico Vittorio Stanislao Scarlini Cuo 2 DEPOSITATA IN CANOELLERIA 4 - OTT 2016 IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIOPUNZIO 5