Cass. pen., sez. V, sentenza 31/01/2011, n. 9651
CASS
Sentenza 31 gennaio 2011

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In tema di patteggiamento, qualora sia sopravvenuta alla decisione impugnata l'"abolitio criminis" con effetto parzialmente abrogativo ed il giudice di legittimità abbia - avuto riguardo alla formulazione del capo di imputazione o alla motivazione della sentenza impugnata - ritenuto l'operatività dell'"abolitio criminis" su alcune delle fattispecie (nella specie bancarotta fraudolenta impropria da reato societario), che abbiano formato oggetto della sentenza di applicazione della pena su richiesta, ciò comporta che tale patto debba essere sciolto non potendo superare indenne, nella sua globalità, il vaglio del giudice di legittimità. (Nella specie la S.C., rilevato che dalla formulazione del capo di imputazione o dalla motivazione della sentenza non risultava che la condotta di falsificazione del bilancio addebitata all'imputato fosse stata intesa dal titolare dell'azione penale o dal giudice come capace di avere cagionato o concorso a cagionare il dissesto della società, ha ritenuto l'operatività dell'abolitio criminis in ordine al reato di bancarotta fraudolenta impropria).

Commentari2

  • 1Cass. Pen., SS. UU., 19 luglio 2018, n. 40256
    https://www.iusinitinere.it/

    In tema di falso in scrittura privata, a seguito dell'abrogazione dell'art. 485 c.p. e della nuova formulazione dell'art. 491 c.p. ad opera del d.leg. 15 gennaio 2016 n. 7, la condotta di falsificazione dell'assegno bancario avente clausola di non trasferibilità non rientra più tra quelle soggette a sanzione penale ed integra un illecito civile, mentre permane la rilevanza penale dei falsi in titoli di credito trasmissibili per girata. In tema di applicazione della pena su richiesta delle parti per più reati unificati dalla continuazione, qualora sia sopravvenuta per uno dei reati satellite l'abolitio criminis, la corte di cassazione, senza annullare l'intera sentenza, può procedere alla …

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  • 2Assegno non trasferibile falsificato: non è (più) reato (Cass. 40256/18)
    https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 13 settembre 2018

    La condotta di falsificazione di un assegno bancario munito di clausola di "non trasferibilità" non è più sottoposta a sanzione penale, costituendo reato solo le falsità commesse su titoli di credito "trasmissibili per girata", tra i quali non possono includersi gli assegni bancari non trasferibili. Corte di Cassazione, sez. Unite Penali, sentenza 19 luglio – 10 settembre 2018, n. 40256 Presidente Carcano – Relatore Piccialli Ritenuto in fatto 1. Con sentenza in data 6 luglio 2016 il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Avezzano applicava ex art. 444 cod. proc. pen. a F.S. la pena concordata tra le parti di mesi tre di reclusione ed Euro trecento di multa per i reati di …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. V, sentenza 31/01/2011, n. 9651
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 9651
Data del deposito : 31 gennaio 2011

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