Sentenza 13 gennaio 2006
Massime • 1
L'istanza di restituzione in termine per proporre impugnazione è disciplinata, per il suo stretto rapporto di strumentalità con l'atto principale al compimento del quale è diretta, dalle norme concernenti la forma e la ricezione della dichiarazione di impugnazione e pertanto, qualora l'istanza sia inviata per posta, si applica la disposizione dell'art. 583 cod. proc. pen. che al terzo comma richiede l'autenticazione della sottoscrizione.
Commentario • 1
- 1. Condanna contumaciale e presentazione istanza restituzione in termini per posta (Cass. 42043/17)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 3 maggio 2018
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 13/01/2006, n. 4506 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4506 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. VITALONE Claudio - Presidente - del 13/01/2006
Dott. ONORATO Pierluigi - Consigliere - SENTENZA
Dott. LOMBARDI Alfredo Maria - Consigliere - N. 00037
Dott. FIALE Aldo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. SARNO Giulio - Consigliere - N. 028390/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) EL HA JA, N. IL 01/05/1964;
avverso ORDINANZA del 10/05/2005 CORTE APPELLO di CAGLIARI;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SARNO GIULIO;
lette le conclusioni del P.G.: rigetto del ricorso.
OSSERVA
NE HA, alias HA UE propone il ricorso per Cassazione avverso l'ordinanza emessa dalla Corte di appello di Cagliari in data 10/05/2005 con la quale è stata dichiarata inammissibile la domanda di restituzione del termine avanzata dallo NE con domanda pervenuta presso la cancelleria della Corte di appello di Cagliari in data 12 marzo 2005.
La Corte di appello aveva motivato la propria ordinanza come segue:
"Risulta invero che l'istanza di restituzione in termini fu inviata per posta alla cancelleria di questa Corte da parte del difensore:
tale atto, ancorché lo NE fosse ristretto in carcere, non venne presentato nelle forme di cui all'art. 123 c.p.p., e cioè non fu ricevuto dal direttore dell'istituto, iscritto nell'apposito registro e immediatamente trasmesso alla competente A.G..
Tra l'altro la domanda in questione reca la presunta firma dello LI neppure autenticata".
Il ricorrente eccepisce l'abnormità del provvedimento impugnato in quanto:
1) l'articolo 123 c.p.p. prevede una mera facoltà per l'imputato detenuto di presentare impugnazioni, dichiarazioni e richieste con atto ricevuto dal direttore dell'istituto e, pertanto, a tale facoltà non può corrispondere alcuna sanzione processuale e, tantomeno quella dell'inammissibilità.
2) l'articolo 175 c.p.p. non prevede forme specifiche per la sua presentazione ed, in ogni caso, non prevede cause di inammissibilità ad essa legate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e va, pertanto, rigettato.
E certamente vero, come rileva il difensore, che l'articolo 123 c.p.p. prevede una facoltà, e non già l'obbligo per l'imputato detenuto di proporre l'impugnazione per il tramite del direttore dell'istituto; e che ciò vale anche per l'istanza di restituzione nel termine in relazione alla quale, pertanto, nessun profilo di inammissibilità appare prospettabile per il solo fatto che venga inoltrata in forme diverse.
Tuttavia, il ragionamento della Corte di merito sembra essere, in realtà, altro ed il richiamo all'art. 123 c.p.p. diviene assolutamente pertinente nell'economia del ragionamento stesso se ci si sofferma sulle finalità del richiamo alla disposizione citata. L'art. 123 cod. proc. pen., comma 2, equipara, infatti, le dichiarazioni rese al direttore del carcere a quelle ricevute dall'ufficio giudiziario, sempreché il direttore stesso non si limiti ad essere destinatario di un plico chiuso che contiene l'atto, come più volte evidenziato dalla consolidata giurisprudenza di questa Corte proprio in tema di impugnazione.
Ciò posto è evidente che la Corte di merito, con la propria affermazione, ha inteso semplicemente affermare che, in mancanza della ricezione della richiesta da parte del direttore del carcere, l'atto doveva ritenersi di per se stesso privo di autenticazione. Residua, allora, l'esame del punto centrale della questione sollevata dal ricorrente e, cioè, se la spedizione della richiesta contenente l'istanza di restituzione nel termine per proporre impugnazione debba sottostare anch'essa all'obbligo di autenticazione sancito all'ultimo comma dell'art. 583 c.p.p..
Orbene, a parere del Collegio, la risposta al riguardo non può che essere affermativa, così come correttamente ritenuto dalla Corte di merito.
Funge da necessaria premessa, al riguardo, la constatazione che, come rilevato dal procuratore generale di questa Corte, è insito nell'ordinamento il principio secondo cui per tutte le richieste delle parti deve essere sempre consentita l'identificazione degli istanti e la verifica della relativa legittimazione;
tale scopo perseguono, infatti, specificamente da un lato le disposizioni quali l'art. 121, 582 c.p.p., ecc., che prevedono il deposito in cancelleria delle istanze e delle richieste e, dall'altro, l'art. 39 disp. att. c.p.p. e lo stesso art. 583 c.p.p., comma 4, che prevedono le forme di autenticazione degli atti.
La questione sollevata, impone poi una riflessione specifica sul rapporto che intercorre tra la richiesta di restituzione nel termine per proporre impugnazione e l'impugnazione stessa. Occorre ricordare al riguardo che nella vigenza del precedente codice, questa Corte era già pervenuta alla conclusione che, per quanto concerne l'istanza di restituzione nel termine per proporre impugnazione, le formalità di presentazione e ricezione - sono le stesse stabilite per la dichiarazione di impugnazione stessa (così Sez. 6^, Ordinanza n. 1989 del 29/03/1971 Rv. 117900), ancorché per quest'ultima fossero previste modalità diverse da quelle attuali. Si sottolineava, infatti, lo stretto rapporto di strumentalità esistente tra l'istanza di restituzione in termine per proporre impugnazione e l'atto principale al compimento del quale essa è diretta e si concludeva, pertanto, che l'istanza di restituzione in termine per proporre impugnazione può essere proposta personalmente dalla parte o da un suo procuratore speciale, sia oralmente, purché venga raccolta a verbale dal cancelliere competente per legge a riceverla, sia pure per iscritto, nel qual caso occorre che vengano osservate tutte le formalità prescritte dall'art. 198 cod. proc. pen. e dall'art. 5 disp. att. c.p.p., modificato dalla L. 21 marzo 1958, n. 299, art. 3. (ord. n. 1989 cit.).
Tale rapporto di strumentalità non può ritenersi certamente venuto meno con il nuovo codice.
Va anche aggiunto che, con riferimento al codice vigente, in alcune decisioni, questa Corte ha già ritenuto applicabili le disposizioni in materia di impugnazione, in assenza di specifiche previsioni nell'art. 175 c.p.p., evidenziando la natura incidentale del procedimento derivante dall'istanza di restituzione nel termine rispetto a quello d'impugnazione.
Seppure con alcuni contrasti, si è affermato, infatti, che sulla richiesta di restituzione in termini per la proposizione di impugnazione avverso sentenza contumaciale, la decisione può essere legittimamente assunta con procedura "de plano", atteso che il procedimento si configura come incidentale rispetto a quello d'impugnazione e la tardività costituisce una delle ipotesi tassative di inammissibilità dell'impugnazione stessa, quali indicate dall'art. 591 cod. proc. pen., che non prevede il rito camerale partecipato. (Sez. 4^, Sentenza n. 31431 del 04/07/2005 Rv. 231752).
Altre volte, inoltre, sempre con riferimento alla medesima questione procedurale (ammissibilità della procedura de plano) si è, invece, ritenuto di potere fare leva sull'applicazione analogica delle disposizioni, sottolineando il rapporto di accessorietà che intercorre tra l'istanza di restituzione del termine e l'impugnazione (Sez. 2^, Sentenza n. 8773 del 28/01/2005 Rv. 231253). Tutti i profili citati concorrono, a parere del Collegio, alla soluzione della questione in esame.
Si deve conclusivamente ritenere, infatti, che per la natura incidentale ed accessoria del procedimento per la restituzione nel termine e per il carattere strumentale che esso riveste rispetto a quello di impugnazione, la disposizione dell'art. 583 c.p.p., che regola le forme per la spedizione dell'atto di impugnazione, debba trovare applicazione, anche per la richiesta formulata ai sensi dell'art. 175 c.p.p., comma 2. Peraltro apparirebbe del tutto illogico riservare il necessario controllo sulla provenienza dalla parte al solo atto di impugnazione e non anche alla richiesta di restituzione in termine che, come detto, ne rappresenta il necessario presupposto.
Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
LA Corte SUPREMA DI CASSAZIONE
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 13 gennaio 2006.
Depositato in Cancelleria il 3 febbraio 2006