Art. 3.
All'approvazione del programma integrativo si procedera' nei modi e nei termini stabiliti dall' art. 2 della legge 17 maggio 1952, n. 619 .
All'approvazione del programma integrativo si procedera' nei modi e nei termini stabiliti dall' art. 2 della legge 17 maggio 1952, n. 619 .