Sentenza 4 luglio 2005
Massime • 1
Sulla richiesta di restituzione in termini per la proposizione di impugnazione (nella specie, avverso sentenza contumaciale), la decisione può essere legittimamente assunta con procedura "de plano", atteso che il procedimento si configura come incidentale rispetto a quello d'impugnazione e la tardività costituisce una delle ipotesi tassative di inammissibilità dell'impugnazione stessa, quali indicate dall'art. 591 cod. proc. pen., che non prevede il rito camerale partecipato.
Commentario • 1
- 1. Condanna contumaciale e presentazione istanza restituzione in termini per posta (Cass. 42043/17)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 3 maggio 2018
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 04/07/2005, n. 31431 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 31431 |
| Data del deposito : | 4 luglio 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. BATTISTI Mariano - Presidente - del 04/07/2005
Dott. DE BIASE Arcangelo - Consigliere - SENTENZA
Dott. FEDERICO Giovanni - Consigliere - N. 1423
Dott. VISCONTI Sergio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BRICCHETTI Renato - Consigliere - N. 10941/2005
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
EL EA, nato a [...] il [...] per la restituzione in termini per proporre ricorso per Cassazione;
avverso la sentenza in data 24.5.2004 della Corte di Appello di Brescia;
udita la relazione del Consigliere Dott. SERGIO VISCONTI;
lette le conclusioni del P.G., in persona del Dott. MARIO FRATICELLI, che ha chiesto di accogliere la richiesta di restituzione in termini e di disporre per la trattazione del ricorso già presentato;
FATTO E DIRITTO
Con atto depositato il 17.3.2005, EL RE, a mezzo del proprio difensore avv. Glauco ARCAINI, ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Brescia del 24.5.2004, con la quale era stata confermata la sentenza dell'11.3.1998 del GIP del Tribunale di Brescia, che, a seguito di rito abbreviato, lo aveva dichiarato colpevole del delitto di detenzione continuata a fine di spaccio di sostanze stupefacenti (artt. 81 cpv c.p. e 73 D.P.R. 309/90) e condannato alla pena ritenuta di giustizia.
Preliminarmente il ricorrente ha chiesto la restituzione in termini ex art. 175 c.p.p., e la sua immediata scarcerazione, dovendosi considerare inesistente il titolo esecutivo, per il quale era detenuto, e cioè la definitività della sentenza di appello. In questa sede viene esaminata la richiesta restituzione nel termine per proporre ricorso per Cassazione, preliminare rispetto alla trattazione del ricorso, e urgente considerato lo stato di detenzione del EL dal 21.3.2005 in base ad un titolo contestato. Sul punto si osserva che questo Collegio condivide l'orientamento giurisprudenziale prevalente, secondo il quale "sulla richiesta di restituzione in termini per la proposizione di impugnazione (nella specie avverso sentenza contumaciale), la decisione può essere legittimamente assunta con procedura de plano, atteso che il procedimento di restituzione in termini si configura come incidentale rispetto a quello d'impugnazione e la tardività costituisce una delle ipotesi tassative di inammissibilità dell'impugnazione stessa, quali indicate dall'art. 591 c.p.p., il quale non prevede il rito camerale partecipato" (Cass. 23.1.2004; conformi Cass. n. 1332/1996;
Cass. n. 703/1998; Cass. n. 25905/2001). A ciò va aggiunto che, anche nell'attuale formulazione dell'art. 175 (in particolare il 4 comma, che disciplina il procedimento), non vi è nessun richiamo all'art. 127 c.p.p., per cui le uniche due decisioni contrarie (Cass. 21.10.2004 n. 43179; Cass.
8.4.2002 n. 24729) si basano esclusivamente sulla dilatazione del principio del contraddittorio ai sensi dell'art. 111 Cost. là dove la procedura del rito camerale non partecipato favorisce la speditezza del procedimento, ovviamente già di per sè urgente, e non vi è alcuna ragione per la partecipazione delle parti a un contraddittorio, non previsto dalla specifica norma di cui all'art. 175 c.p.p., essendo invece decisivi i rilievi di incidentalità e pregiudizialità rispetto al procedimento di impugnazione.
Il ricorrente ha fondato la sua richiesta sulla base della disposizione di cui all'art. 175, 2 comma, c.p.p., come modificato dal decreto legge 21.2.2005 n. 17, convertito con modifiche in legge 22.4.2005 n. 60. Tale norma dispone che "se è stata pronunciata sentenza contumaciale o decreto di condanna, l'imputato è restituito, a sua richiesta, nel termine per proporre impugnazione od opposizione, salvo che lo stesso abbia avuto effettiva conoscenza del provvedimento e abbia volontariamente rinunciato a comparire ovvero a proporre impugnazione od opposizione. A tale fine l'autorità giudiziaria compie ogni necessaria verifica".
Il EL lamenta di non avere mai avuto conoscenza del procedimento di appello, di non avere volontariamente rinunciato a partecipare e di non avere potuto impugnare la sentenza della Corte di Appello di Brescia. Tali censure devono ritenersi indubbiamente fondate.
Come è noto, la riforma dell'art. 175 c.p.p. è stata causata dalla necessità di adeguamento della legislazione vigente nel nostro codice di rito in tema di contumacia dell'imputato, o comunque di mancata informazione e partecipazione al procedimento penale, a quelle europee, più rigorose nel disciplinare le forme degli atti processuali, ed in particolare nel garantire la sicura conoscenza dello svolgimento del procedimento penale da parte dell'imputato, situazione che costituisce la migliore garanzia di una efficiente difesa. Anche le numerose condanne degli organi di giustizia continentale hanno fatto da stimolo alla preziosa innovazione legislativa, che costituisce un lodevole sistema di armonizzazione dell'evidente obbligo di procedere contro gli autori dei reati in modo celere con il rispetto delle garanzie difensive. Nella specie, come si evince dalla documentazione allegata, si è verificato quanto segue. Il decreto di citazione per il giudizio di appello, emesso il 7.4.2004, non veniva notificato ai sensi dell'art. 157 c.p.p. presso il domicilio dell'imputato, in quanto il 20.4.2004,
come risulta dalla relata di notifica dell'Ufficiale giudiziario del Tribunale di Cuneo, il EL risultava "emigrato il 25.2.1999 a ISEO (Brescia)". Il ricorrente ha poi prodotto certificazione anagrafica, dalla quale risulta che egli è stato registrato come residente ad ISEO fino al 6.8.2001, e poi a CHIARI (Brescia) fino a dopo l'esaurimento del procedimento di appello.
La notifica veniva quindi eseguita il 30.4.2004, presso lo studio del difensore di fiducia avv. Giuseppe LOC ANDRÒ del Foro di Brescia. Quest'ultimo, all'udienza del 24.5.2004, come risulta dal relativo verbale, produceva una lettera dell'1.6.1999, con la quale aveva comunicato all'imputato EL RE di rinunciare al mandato difensivo, tanto che l'imputato, in data 13.10.1999, con atto regolarmente depositato presso la Corte di Appello procedente, e cioè quella di Brescia, nominava proprio difensore di fiducia l'avv. Glauco ARCAINI, conferendogli ogni facoltà di legge. Ciononostante la Corte di Appello, dopo la comunicazione dell'avv. LOCANDRO, che ha depositato l'atto di rinuncia all'udienza del 24.5.2004, nominava un difensore di ufficio nella persona dell'avv. Veronica ZANOTTI, al quale veniva anche notificato l'estratto contumaciale della sentenza di conferma della condanna di primo grado, emettendosi quindi ordine di carcerazione il 3.3.2005, eseguito il 21.3.2005, come è risultato dalle informazioni del D.A.P. del Ministero della Giustizia.
Ai fini che interessano questa procedura incidentale deve ritenersi che il EL non abbia avuto alcuna conoscenza ne' della fissazione del procedimento di appello, e neppure del suo esito. Sono convincenti molteplici circostanze.
1 - Il decreto di citazione non è stato certamente notificato direttamente all'imputato EL.
2 - L'atto è stato invece notificato presso lo studio dell'avv. LOCANDRO, ma quest'ultimo aveva rinunciato al mandato difensivo, dopo la proposizione dei motivi di appello, ed essendo stato successivamente nominato altro difensore, nemmeno sotto il profilo deontologico, aveva l'onere di informare il EL della notifica del decreto di citazione, comportando la nuova nomina dell'avv. ARCAINI tacitamente accettazione da parte dell'imputato della rinuncia dell'avv. LOCANDRO.
3 - Anche se l'avv. LOCANDRO avesse voluto informare l'imputato, la circostanza che il EL abbia, dopo la rinuncia al mandato, cambiato due domicili - anche se riportati nei registri anagrafici - rende non attuabile (almeno agevolmente) la possibilità di portare a conoscenza della notifica del decreto di citazione a giudizio, valutato che dopo la rinuncia al mandato e la nomina di altro difensore di fiducia, è evidente l'esaurimento di ogni rapporto professionale tra il legale e l'imputato.
4 - Determinante è poi che l'avv. LOCANDRO si è presentato all'udienza del 24.5.2004 per fare presente la propria rinuncia al mandato difensivo, che ha documentato, e quindi di non essere più da ben cinque anni (almeno nei rapporti difensore-imputato) il difensore di fiducia del EL, anche se la circostanza non era stata comunicata al giudice. La Corte territoriale ha preso atto di ciò, ma anziché citare l'altro, e unico, difensore di fiducia, avv. Glauco ARCAINI, al quale non era stato dato avviso alcuno della celebrazione del dibattimento di appello, ha nominato un difensore di ufficio. Tale modus procedendi non solo è irregolare, ma appare anche affetto da nullità, in quanto non sussistevano i presupposti per la nomina di un difensore di ufficio, essendo allegata agli atti della stessa Corte di Appello la nomina, avvenuta quasi cinque anni prima, di un difensore di fiducia, peraltro da ritenersi unico difensore, in quanto - se è vero che nell'atto di nomina dell'avv. ARCAINI non è specificato che si tratta di nomina in sostituzione - ciò la Corte territoriale avrebbe dovuto agevolmente dedurre dalla circostanza che la nuova nomina era di pochi mesi successiva alla comunicazione della rinuncia dell'avv. LOCANDRO, trattandosi di tutti documenti con data certa.
5 - La nomina del difensore di ufficio, già di per sè nulla, quanto meno ai sensi dell'art. 182, 2 comma, c.p.p., essendovi un difensore di fiducia, non comparso non certamente per sua scelta, ma perché non gli era stato dato avviso della data di fissazione del dibattimento di appello, non ha certamente garantito che l'imputato, del quale al dibattimento si sconosceva la residenza o il domicilio, potesse sapere almeno della sentenza di appello (il che comunque avrebbe fatto permanere il diritto alla restituzione in termini), considerato che anche l'estratto contumaciale ex art. 548, 3 comma, c.p.p. è stato notificato al difensore di ufficio, avv. Veronica
ZANOTTI.
Ne consegue che, rimettendosi al giudice della pubblica udienza la valutazione del ricorso per Cassazione ex art. 606 c.p.p., in questa sede processuale ed incidentale il ricorrente va restituito in termini a norma dell'art. 175 c.p.p., in quanto non ha mai avuto conoscenza del procedimento di appello, non ha volontariamente rinunciato a partecipare e non ha potuto impugnare la sentenza della Corte di Appello di Brescia, prima della notifica dell'ordine di carcerazione del marzo 2005.
Ai sensi del 7 comma dell'art. 175 c.p.p., va ordinata la scarcerazione dell'imputato, se non detenuto per altra causa, in quanto la sua detenzione ha come titolo la definitività della sentenza di appello, da ritenersi annullata con il presente provvedimento, e quindi inesistente.
Il ricorso ex art. 606 c.p.p. dovrà essere trattato in pubblica udienza dopo gli adempimenti di cui all'art. 610 c.p.p., segnalandosi la necessità di acquisire l'intero fascicolo processuale presso la Corte di Appello di Brescia, essendo allo stato allegati solo gli atti per giudicare sulla restituzione nel termine ex art. 175 c.p.p..
P.Q.M.
La Corte accoglie la richiesta di restituzione nel termine per proporre ricorso per Cassazione avverso la sentenza in data 24.5.2004 della Corte di Appello di Brescia, emessa nei confronti del richiedente RE EL, del quale ordina l'immediata scarcerazione, se non detenuto per altra causa, in applicazione dell'art. 175, 7 comma, c.p.p.. Così deciso in Roma, il 4 luglio 2005.
Depositato in Cancelleria il 19 agosto 2005