Sentenza 28 gennaio 2005
Massime • 1
In tema di restituzione nel termine, poiché l'art. 175, quarto comma cod. proc. pen. non opera alcun rinvio all'art. 127 cod. proc. pen., il rito da applicare ai fini dell'impugnazione tardiva della sentenza contumaciale è quello "de plano", in analogia con la procedura richiesta dall'art. 591 cod. proc. pen. per la dichiarazione di inammissibilità dell'impugnazione.
Commentario • 1
- 1. Condanna contumaciale e presentazione istanza restituzione in termini per posta (Cass. 42043/17)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 3 maggio 2018
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 28/01/2005, n. 8773 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8773 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. COSENTINO Giuseppe Maria Presidente del 28/01/2005
Dott. SIRENA Pietro NI Consigliere SENTENZA
Dott. PODO Carla Consigliere N. 230
Dott. TAVASSI Marina Anna rel. Consigliere REGISTRO GENERALE
Dott. DIOTALLEVI Giovanni Consigliere N. 24369/2004
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
FI NI, nato a [...] il [...], con avv. MANNA Marcello del Foro di Cosenza;
avverso la sentenza 5.4.2004 della Corte d'Appello di Catanzaro;
Visti gli atti, la sentenza denunziata e il ricorso;
Sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Marina Anna Tavassi;
Viste le conclusioni del Sostituto Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione che ha chiesto il rigetto del ricorso;
Osserva quanto segue:
IN FATTO E IN DIRITTO
Con sentenza in data 5.4.2004 la Corte d'Appello di Catanzaro rigettava l'istanza proposta nell'interesse di IC NI per la rimessione in termini al fine di poter proporre appello avverso la sentenza emessa il 22.10.2003 dal Tribunale di Paola. Riteneva, infatti, la Corte d'Appello di Catanzaro che la giustificazione addotta (caso fortuito determinato dal susseguirsi dei difensori nel corso del giudizio, tale da causare l'equivoco sulla individuazione del soggetto gravato dall'onere di proporre gravame) non potesse essere qualificata come "caso fortuito", posto che la successione dei difensori nel giudizio era stata frutto di una libera scelta dell'imputato e che s l'equivoco sul soggetto che avrebbe dovuto impugnare derivava esclusivamente dai predetti difensori;
l'errore consistendo in una falsa rappresentazione della realtà è ampiamente vincibile mediante la normale diligenza ed attenzione.
Con ricorso 16.4.2004 presentato a mezzo del proprio difensore, IC NI impugnava la sentenza assumendo che la stesa era caduta in violazione di legge, in relazione alle disposizioni del codice di rito che regolano il procedimento di restituzione nei termini ad impugnare. La Corte d'Appello aveva infatti proceduto senza dare avviso allegarti della fissazione dell'udienza in camera di consiglio. Con nota 12.1.2005 il difensore del ricorrente deduceva motivi aggiunti a sostegno della sua tesi. Premesso che la scelta fra il rito de plano ovvero quello camerale ai sensi dell'art. 127 c.p.p., dipende dalla natura del termine nel quale si chiede di essere restituiti e dalla fase del procedimento principale nella quale si apre il procedimento incidentale previsto dall'art. 175 c.p.p. (in tal senso Cass. 19.3.96 Losacco, rv. 205056), si deve considerare che la giurisprudenza più recente di questa Corte, che si ritiene di ribadire nel caso di specie ha asserito che l'art. 175, comma quarto, cod. proc. pen., nel disciplinare il procedimento per la restituzione nel termine, stabilisce che il giudice "decide con ordinanza" senza prevedere la celebrazione di apposita udienza camerale. Ne consegue che è legittima l'adozione "de plano" del relativo provvedimento da parte del giudice (fattispecie puntuale, relativa proprio alla richiesta del difensore di rimessione nel termine per proporre appello: sent., sez. 1^, n. 45235 del 22/10/2003 -24/11/2003, ric. Carli). Nello stesso senso si è pronunciata la sent. n. 8752 del 30/01/2004 - 26/02/2004 (ric. Hiebeler, rv. 226898) che ha affermato che in tema di restituzione nel termine, poiché l'art. 175, quarto comma cod. proc. pen. non opera alcun rinvio all'art. 127 cod. proc.pen., il rito da applicare ai fini dell'impugnazione tardiva della sentenza contumaciale è quello "de plano", in analogia con la procedura richiesta dall'art. 591 cod. proc. pen. per la dichiarazione di inammissibilità dell'impugnazione
(in termini anche sent. n. 23877 del 23/01/2004 - 25/05/2004, sez. 5, ric. Castellan, rv. 228091, la quale ultima ha aggiunto che il procedimento di restituzione in termini si configura come incidentale rispetto a quello d'impugnazione e la tardività costituisce una delle ipotesi tassative di inammissibilità dell'impugnazione stessa, quali indicate dall'art. 591 cod.proc.pen., il quale non prevede il rito camerale partecipato.
Il ricorso è, pertanto, infondato e non può che essere rigettato, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 28 gennaio 2005.
Depositato in Cancelleria il 7 marzo 2005