Sentenza 30 marzo 2016
Massime • 1
In tema di giudizio abbreviato, sono utilizzabili le dichiarazioni rese dal prossimo congiunto nel corso delle indagini preliminari, ancorché viziate da nullità in relazione all'omesso avviso della facoltà di astensione, in quanto trattasi di nullità relativa e, con la scelta del rito, l'imputato ha acconsentito all'utilizzazione di tutti gli elementi di prova acquisiti dal pubblico ministero ed inseriti nel fascicolo di cui all'art. 416, comma secondo, cod. proc. pen.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 30/03/2016, n. 54427 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 54427 |
| Data del deposito : | 30 marzo 2016 |
Testo completo
5442 7 / 1 6 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE UDIENZA PUBBLICA DEL 30/03/2016 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: SENTENZA - Presidente - N.417/2016- ARTURO CORTESE Dott. - Rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE Dott. ALDO CAVALLO - Consigliere -N. 16340/2015 FRANCESCO MARIA SILVIO BONITO Dott. - Consigliere - Dott. MONICA BONI - Consigliere - Dott. ANTONIO CAIRO ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: LO GIUDICE ALFIO N. IL 21/01/1959 avverso la sentenza n. 18/2014 CORTE ASSISE APPELLO di CATANIA, del 12/11/2014 visti gli atti, la sentenza e il ricorso udita in PUBBLICA UDIENZA del 30/03/2016 la relazione fatta dal Consigliere Dott. ALDO CAVALLO Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Francesco RO lacanielea che ha concluso per l'inammissibilità del name;
Udito, per la parte civile, l'Avv Udit i difensor Avv. to Ernesto Dimo;
AC RITENUTO IN FATTO 1. Alfio Lo Giudice è stato ritenuto colpevole - all'esito tanto del giudizio di primo grado, celebrato con il rito abbreviato, che di quello di appello - del delitto di omicidio volontario commesso in Linguaglossa l'8 febbraio 2012 in danno di MA Di RO (capo A), di detenzione e porto illegali di un'arma clandestina (una pistola di fabbricazione artigianale, calibro 7,65), utilizzata per commettere l'omicidio e mai ritrovata, nonché della detenzione di una seconda arma clandestina (una pistola giocattolo, marca Bruni, modello 92 (modificata attraverso la sostituzione dell'originaria canna cal. 8 mm. con una canna artigianale che permette l'incameramento di cartucce cal. 7,65 browning).
1.1 Secondo la ricostruzione dei giudici di merito, basata in parte sulle dichiarazioni dello stesso indagato ed in parte sulle dichiarazioni di alcuni testi (Hofman Bernardus, vicino di casa dell'indagato; FA AR, madre della vittima;
FA IA, moglie dell'imputato e zia della vittima;
SA Lo Giudice, figlia dell'imputato e cugina della vittima) - il Lo Giudice, che abitava nello stesso edificio in Linguaglossa ove risiedeva anche la vittima a seguito di una colluttazione avuta con il nipote (colluttazione insorta per pregresse ragioni di contrasto familiare, in quanto, secondo la figlia dell'imputato, il cugino, descritto da vari testi come persona violenta e collerica, la notte prima dell'omicidio, aveva nuovamente inveito all'indirizzo dell'imputato, con il quale era da tempo in lite, relativamente all'uso di un garage di proprietà comune, pronunciando dalla propria abitazione, per lungo tempo, frasi minacciose nei sui confronti), dopo aver colpito con un pugno la vittima al volto (colpo che aveva provocato la rottura del setto nasale ed un copioso sanguinamento) aveva esploso, da una distanza di almeno 40-50 cm, un colpo di pistola all'indirizzo del nipote, con una pistola calibro 7,65, fuggendo dal luogo del delitto subito dopo lo sparo, a bordo della propria autovettura.
2. La pronuncia di condanna del giudice di primo grado è stata confermata dalla Corte territoriale, investita dell'appello proposto dal solo imputato, la quale, in riferimento alle deduzioni della difesa - disattesa l'eccezione preliminare, riproposta con l'atto di gravame, di nullità delle sommarie informazioni testimoniali rese dai prossimi congiunti dell'imputato in quanto non previamente avvisati della facoltà di astenersi, a ragione del rilievo che tale nullità, che non poteva qualificarsi certamente come di carattere assoluto e di ordine generale, non poteva essere rilevata a ragione della scelta dell'imputato di essere giudicato con il rito abbreviato (in tal senso, Sez. 2, n. 34521 del 05/05/2009 - dep. 07/09/2009, Cefalà, Rv. 245228) ha ritenuto giuridicamente corretta AC l'imputazione di omicidio mossa al Lo Giudice, attesa la volontarietà ed univocità di direzione della condotta dell'imputato, ritenendo, di contro, indimostrata la tesi difensiva secondo cui l'arma che avrebbe esploso l'unico colpo che aveva attinto la vittima alla regione malare, sarebbe stata impugnata dal Di RO e non decisiva (se non al limitato fine del riconoscimento dell'attenuante della provocazione) la circostanza che quel mattino (intorno alle ore 6,00) la vittima aveva deliberatamente atteso l'imputato, con evidenti intenzioni bellicose, nei pressi dello stabile, affrontandolo non appena costui era uscito dallo stabile, osservando, al riguardo, che tale tesi e quella relativa all'esplosione accidentale del colpo, oltre a confliggere con quanto dichiarato dalla madre della vittima, secondo cui il figlio non era armato e dal vicino di casa Hofman, che aveva riferito di aver sentito la madre della vittima gridare «gli hanno sparato», era adeguatamente confutata dalle osservazioni del consulente del Pubblico ministero, secondo cui la lesione d'arma da fuoco riscontrata sulla guancia sinistra della vittima, non poteva ritenersi prodotta per effetto di un colpo esploso da una pistola impugnata dallo stesso Di RO, destrimane, dovendo viceversa ritenersi, verosimilmente, l'intervento di un aggressore che si trovava in posizione antistante la vittima e che, impugnando l'arma con la propria mano destra, aveva esploso il colpo d'arma da fuoco attingendo al viso il Di RO. Negavano in particolare i giudici di appello carattere di decisività ai rilievi critici mossi dal consulente della difesa alla relazione del consulente del Pubblico ministero, basandosi gli stessi sulla sola rilevazione sul cadavere di un «orletto ecchimotico-escoriato», senza adeguatamente considerare che il predetto orletto» era appena accennato e che le considerazioni svolte nella relazione contestata dalla difesa relativamente ad una traiettoria del proiettile che avrebbe avuto un percorso da sinistra verso destra, dall'alto verso il basso e dall'avanti al dietro, si basavano anche sul tramite del proiettile, dato questo assolutamente ignorato dal consulente di parte, che aveva fondato la sua ricostruzione alternativa sull'ipotesi, del tutto congetturale, che il Di RO, al momento dello sparo, avesse inclinato la testa. Sulla scorta di un articolato percorso motivazionale in questa sede illustrato, necessariamente, in modo assai conciso veniva quindi disattesa sia la richiesta, formulata dalla difesa ai sensi dell'art. 603 cod. proc. pen., di disporre un'accertamento peritale al fine di risolvere i contrasti esistenti tra le due consulenze tecniche, sia la richiesta di riconoscere la sussistenza dell'esimente della legittima difesa, quanto meno nella forma dell'eccesso colposo. I giudici di appello, in particolare, valorizzando il dato che il Lo Giudice era già armato quando ebbe ad incontrare il Di RO presso la porta dello stabile, ritenevano che lo stesso, dopo aver colpito il nipote con un pugno, avesse ае volontariamente e consapevolmente estratto l'arma e sparato al viso di quest'ultimo, uccidendolo. -Secondo la Corte territoriale, infatti, l'imputato come si legge a pag. 9 della sentenza impugnata aveva esploso il colpo di pistola, "non certo perché indotto a ciò da un'errata valutazione della natura e dell'intensità del pericolo su di lui incombente" (ritenuto non più attuale), "ma scegliendo deliberatamente, senza alcuna necessità e con ogni probabilità mosso dalla più che comprensibile esasperazione per le condotte del nipote, di uccidere il Di RO".
2. Avverso tale pronuncia del tribunale ha proposto ricorso per cassazione il Lo Giudice, per il tramite del suo difensore, avvocato Ernesto Pino, prospettando quattro motivi d'impugnazione a sostegno della richiesta di annullamento della sentenza impugnata.
3.1 Con il primo motivo, da parte del difensore dell'imputato si deduce l'illegittimità della sentenza impugnata, per inosservanza di norme processuali (art. 192 cod. proc. pen.) osservando al riguardo che l'eccezione di inutilizzabilità era stata sollevata tempestivamente, all'udienza fissata a seguito della notifica del decreto di giudizio immediato e riproposta ritualmente anche nelle fasi successive del giudizio.
3.2 Con il secondo motivo d'impugnazione, invece, si censura la decisione impugnata sotto il profilo del vizio di motivazione (mancanza o contraddittorietà), in quanto la stessa avrebbe confermato del tutto acriticamente le statuizioni del primo giudice, non avendo i giudici di appello provveduto ad esaminare, adeguatamente, come pure era loro compito, le deduzioni difensive svolte nell'atto di appello, secondo cui l'imputato aveva esploso l'unico colpo di pistola, "solo ed esclusivamente per difendersi"; deduzioni che risultano disattese con argomentazioni apodittiche spintesi sino al punto di sostituire, incongruamente, al dolo d'impeto ravvisato dal primo giudice, un dolo intenzionale, accompagnato da volontà punitiva. Anche la richiesta di espletamento di una perizia "super partes", secondo il ricorrente, è stata disattesa dai giudici di appello in modo sbrigativo, risolvendosi la motivazione sul punto nell'immotivata asserzione che le osservazioni del medico legale della difesa dovevano ritenersi apodittiche a fronte di un elaborato del consulente tecnico del PM che doveva ritenersi invece corretto.
3.3 Con il terzo motivo d'impugnazione, si censura, invece, la decisione impugnata, sotto il profilo dell'erronea applicazione della legge penale (art. 52 cod. pen.), per avere i giudici di appello disatteso la richiesta di riconoscere la sussistenza della scriminante della legittima difesa. Ас 3 Anche tale specifico motivo di appello è stato infatti incongruamente disatteso dalla Corte territoriale, che omettendo di "decodificare" alcuni significativi elementi pure segnalati nell'atto di appello ovvero la circostanza - che la vittima era un soggetto irascibile, aggressivo e particolarmente violento e che lo stesso, per tutta la notte precedente il tragico evento omicidiario, aveva inveito contro il Lo Giudice preannunciando anche un'aggressione mortale - ha negato l'esistenza della scriminante, prospettando una ricostruzione dell'accaduto del tutto incongrua, nella misura in cui ha affermato che non vi sarebbe stata alcuna soluzione di continuità tra il pugno sferrato alla vittima e l'esplosione del colpo di pistola. In particolare si censura da parte del ricorrente la incongrua rilevanza attribuita dai giudici di appello all'iniziale detenzione dell'arma, dato ritenuto ormai inconferente dalla più recente elaborazione giurisprudenziale (Sez. 5, n. 5761 del 11/11/2010, Melfitano, Rv. 249254), non avendo la Corte territoriale adeguatamente considerato che se veramente l'arma fosse stata in possesso del Lo Giudice sin dal primo momento, la circostanza che costui non l'abbia estratta nel corso della prima aggressione, depone inconfutabilmente per la insussistenza, in capo allo stesso, di una effettiva e radicata volontà omicida. Si ritiene in altri termini in ricorso che la seconda aggressione da parte di una vittima resa ancora più bellicosa e pericolosa dal dolore e dall'umiliazione subita a ragione della rottura del setto nasale, sia stata "avvertita" dal Lo Giudice "come difficilmente fronteggiabile e seriamente pericolosa per la propria incolumità".
3.4 Con il quarto motivo d'impugnazione (e non già terzo, come indicato in per errore in ricorso), si censura, infine, la decisione impugnata, sotto il profilo dell'erronea applicazione della legge penale, per avere i giudici di appello disatteso anche la richiesta subordinata di riconoscere la sussistenza di un eccesso colposo in legittima difesa. Nella denegata ipotesi che si ritenesse infatti sproporzionata la reazione del Lo Giudice all'offesa ingiusta recatagli dal nipote, per via del mezzo utilizzato, si verterebbe, pur sempre, nell'ambito dell'eccesso colposo nella legittima difesa, ipotesi illegittimamente esclusa dalla Corte territoriale che non ha considerato, in fatto, che il colpo era stato esploso "nel corso della seconda aggressione, in un momento di concitazione e con l'evidente fine di sottrarsi alla beluina ferocia del nipote", in diritto, che il dubbio sull'esistenza di una causa di giustificazione, per prova insufficiente o per un mero principio di prova, comporta l'assoluzione dell'imputato, incombendo sull'imputato un onere di allegazione ma non anche un onere probatorio (Sez. 2, n. 20171 del 07/02/2013 - dep. 10/05/2013, Weng e altro, Rv. 255916). Ас 4 CONSIDERATO IN DIRITTO 1. L'impugnazione proposta nell'interesse del Lo Giudice è basata su motivi infondati e va quindi rigettata.
1.1 Quanto al primo motivo con il quale si ripropone la questione dell'asserita inutilizzabilità delle sommarie informazioni rese da AR e AR FA, cognati del ricorrente, e da IA FA e SA Lo Giudice, rispettivamente moglie e figlia del ricorrente - è sufficiente qui rilevare che la stessa è stata correttamente risolta dalla Corte territoriale, la quale, con fondate e pertinenti argomentazioni, ne ha affermata la piena utilizzabilità. Al riguardo va infatti ribadita la validità del principio di diritto, pertinentemente evocato dai giudici di appello, secondo cui «La scelta del rito abbreviato determina l'utilizzabilità delle dichiarazioni in atti rese dal prossimo congiunto dell'imputato in assenza dell'avvertimento circa la facoltà di astenersi dal deporre» (in termini, Sez. 2, n. 34521 del 05/05/2009, Cefalà, Rv. 24522801, ed ancor prima, Sez. 1, n. 4501 del 08/01/2002 - dep. 05/02/2002, Marchegiani S, Rv. 22062201). Nessuna decisiva rilevanza può infatti assumere il rilievo del ricorrente secondo cui la nullità derivante dall'omesso avvertimento sia stata dedotta "nel primo momento utile", ovvero "nell'udienza fissata a seguito della notifica del decreto di giudizio immediato", ove si consideri che «l'omissione dell'avvertimento relativo alla facoltà di astenersi dal deporre dà luogo ad una nullità soltanto relativa» (Sez. 6, n. 4079 del 24/02/1998 - dep. 02/04/1998, Greco, Rv. 21021201) e che avendo l'imputato scelto il rito abbreviato, lo stesso ha acconsentito all'utilizzazione degli elementi di prova acquisiti nel fascicolo del pubblico ministero, e tra essi anche le dichiarazioni di cui trattasi, legittimamente inserite nel fascicolo di cui all'art. 416, comma 2, cod. proc. pen., in relazione alle quali non sussisteva, quindi, alcun effettivo impedimento alla loro utilizzazione ai sensi dell'art. 442, comma 1 bis cod. proc. pen. (in tal senso, Sez. 2, n. 34521 del 05/05/2009, Cefalà, Rv. 24522801; Sez. 1, n. 4501 del 08/01/2002 - dep. 05/02/2002, Marchegiani S, Rv. 22062201).
1.2 Infondati in tutte le loro prospettazioni si rivelano, poi, anche il secondo, il terzo ed il quarto motivo d'impugnazione, che per la loro stretta correlazione, ben possono esaminarsi congiuntamente.
1.2.1 Al riguardo deve anzitutto rilevarsi che la motivazione addotta dai giudici di appello per respingere l'istanza di rinnovazione del dibattimento per l'espletamento di una nuova perizia super partes "sulle caratteristiche del colpo e del foro d'entrata" (pagina 5 della sentenza impugnata) - non assoluta necessità della rinnovazione, risultando le censure mosse alla relazione del consulente del Pubblico ministero "apodittiche ed in contrasto con le obiettive risultanze 5 Ас dell'esame autoptico" - risulta logica ed adeguata, ove si consideri, per un verso, che nel giudizio di appello la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale, postulando una deroga alla presunzione di completezza della indagine istruttoria svolta in primo grado, ha caratteristica di istituto eccezionale, nel senso che ad essa può farsi ricorso quando appaia assolutamente indispensabile, cioè nel solo caso in cui il giudice ritenga di non poter decidere allo stato degli atti, e, per altro verso, che il giudice di merito ha dimostrato in positivo, con spiegazione immune da vizi logici e giuridici, la sufficiente consistenza e l'assorbente concludenza delle prove già acquisite (dichiarazioni testimoniali parziali ammissioni dell'imputato - mancato ritrovamento dell'arma).
1.2.2 Quanto poi al mancato accoglimento della richiesta di riconoscere la sussistenza della scriminante della legittima difesa, quanto meno nella forma dell'eccesso colposo, va rilevato che i giudici di merito hanno motivatamente escluso la sussistenza dell'invocata esimente della legittima difesa, anche putativa, o dell'eccesso colposo, avendo ritenuto, in base ad un percorso argomentativo logico e coerente e pienamente aderente alle risultanze processuali (pagine 9 e 10 della sentenza impugnata) che costituiva un dato fattuale certo nel presente giudizio: (a) che il Lo Giudice (ben conoscendo il carattere del Di RO e quindi ben potendo immaginare che il nipote, come poi effettivamente avvenuto, lo avrebbe atteso per aggredirlo, così realizzando le minacce urlate per tutta la notte), era già armato quando ebbe ad incontrarlo presso la porta dello stabile (in tal senso deponendo, in particolare, anche il mancato ritrovamento dell'arma, che il ricorrente assume aver gettato in una siepe esistente nei pressi del luogo del delitto, risultando tale comportamento, in effetti, incomprensibile ed ingiustificato, qualora la stessa fosse stata effettivamente detenuta ed estratta dal Di RO, dal momento che il suo esame e la rilevazione d'impronte sulla stessa avrebbe potuto dimostrare, oltre ogni dubbio, l'asserita colluttazione in corso tra zio e nipote, al momento dello sparo); (b) che il ricorrente, dopo aver colpito il nipote con un pugno, mosso da una pur comprensibile esasperazione per le condotte dello stesso, aveva - volontariamente e consapevolmente - estratto l'arma ed esploso il colpo che ne cagionava la morte quando era ormai cessata l'attualità del pericolo di un'offesa ingiusta. Al riguardo, è infatti agevole rilevare che le pur articolate deduzioni della difesa del Lo Giudice, lungi dal denunciare un effettivo travisamento delle emergenze processuali ovvero un significativo vizio motivazionale, si risolvono nella prospettazione di una unilaterale rilettura degli elementi di fatto, in senso più favorevole all'imputato, non consentita in sede di legittimità. Ас 6 Rappresenta infatti solo un'illazione della difesa, priva di un adeguato riscontro ed in contrasto con le dichiarazioni di AR FA, madre della vittima e testimone oculare dell'omicidio (dichiarazioni non ispirate, per altro, da un particolare risentimento nei confronti dell'imputato, ove si consideri - pagina 2 della sentenza impugnata che la stessa, nell'immediatezza, ebbe a riconoscere che il cognato si era "rovinato per colpa di mio figlio MA") - che fosse la vittima ad essere armata e ad impugnare la pistola, animato da "una ferma e radicata volontà omicida", non avendo costui esploso alcun colpo di pistola all'indirizzo dell'imputato, tant'è che l'arma, per ammissione dello stesso Lo Giudice, era rimasta nelle sue manie e non veniva mai più rinvenuta. Analoghe considerazioni valgono, pure, per l'assunto difensivo secondo cui il Lo Giudice non sarebbe stato in grado di percepire il venir meno della situazione di pericolo, avendo i giudici di primo e di secondo grado - coerenti sul punto della ricostruzione del fatto e della volontà omicidiaria ritenuto che l'esplosione del colpo di pistola, diretto al volto della vittima (regione malare sinistra) da una distanza relativamente ridotta, fugasse ogni dubbio sulla connotazione esclusivamente offensiva della condotta dell'imputato, dimostrandola sorretta da un intento consapevolmente ed univocamente orientato da un intento punitivo del nipote. In base a tale ricostruzione del fatto, del tutto attendibile ed aderente alle risultanze processuali, viene dunque a mancare, come correttamente rilevato dai giudici di appello, "il presupposto su cui si fondano sia l'esimente della legittima difesa che l'eccesso colposo, costituito dall'esigenza di rimuovere il pericolo di un'aggressione, attraverso una reazione proporzionata ed adeguata" (così, Sez. 1, n. 538 del 13/10/1994 - dep. 20/01/1995, Esposito, Rv. 200024). Come da tempo chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, infatti, «Non è invocabile l'esimente della legittima difesa, reale o putativa, neppure sotto l'aspetto dell'eccesso colposo, qualora la sproporzione della reazione rispetto all'offesa incombente non derivi da colpa, cioè da valutazione erronea della situazione effettiva, ma sia consapevole e volontaria. Ne consegue, pertanto, che quando l'agente non agisca con la volontà di difendersi, nella convinzione sia pure erronea di dover agire per scopo difensivo, ma con chiara volontà di portare ad ulteriore effetto la sua reazione, non più giustificata dall'attualità del pericolo, deve rispondere a titolo di dolo del delitto commesso» (in tal senso, Sez. 1, n. 1175 del 04/12/1991 - dep. 07/02/1992, La Cola, Rv. 18907601). In conclusione nessun profilo di illegittimità è ravvisabile nella decisione impugnata relativamente al mancato riconoscimento della sussistenza della causa di giustificazione della legittima difesa, quanto meno nella forma dell'eccesso colposo. AC 7 2. Il rigetto del ricorso, infondato in ogni sua prospettazione, comporta le conseguenze di cui all'art. 616 cod. proc. pen., in ordine alla spese del presente procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, il 30 marzo 2016. Ello Covell ✓ Arturo Cortese Il consigliere estensore Aldo Cavallo DEPOSITATA IN CANCELLERIA 21 DIC 2016 IL CANCELLIERE Stefania FAELLA 8