Cass. pen., sez. III, sentenza 27/09/2018, n. 2583
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Sentenza 27 settembre 2018

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In tema di reati edilizi, l'inserimento da parte degli strumenti urbanistici comunali di alcune zone del territorio nelle cd. "invarianti strutturali" disciplinate dalla normativa regionale non determina l'assoluta inedificabilità dell'area interessata. (Fattispecie nella quale la Suprema Corte, in relazione all'art. 5, legge della Regione Toscania 25 gennaio 1995, n. 5, e all'art. 4, legge della Regione Toscania 3 gennaio 2005, n. 5, ha precisato che l'invariante strutturale ha una natura dinamica, rappresentando la concretizzazione di un obiettivo ritenuto rilevante per la sostenibilità dello sviluppo nella gestione delle risorse del territorio, e che, dunque, non fissa alcun vincolo di immodificabilità dell'area interessata, ma attiene alla destinazione economico-produttiva della stessa al fine di garantirne lo sviluppo sostenibile).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 27/09/2018, n. 2583
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 2583
    Data del deposito : 27 settembre 2018

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