Sentenza 1 luglio 1999
Massime • 1
I canoni di valutazione specificamente dettati dall'art.192, commi 3 e 4, c.p.p., per le dichiarazioni provenienti da coimputati del medesimo reato o da imputati di reati connessi o interprobatoriamente collegati, ponendosi come derogativi al principio del libero convincimento del giudice, recepito anche nel codice vigente come regola generale di valutazione della prova, non possono essere considerati suscettibili di applicazione al di fuori dei rigorosi limiti loro assegnati dal legislatore. Detti canoni, quindi, non debbono venire obbligatoriamente osservati quando si tratti di valutare dichiarazioni provenienti da soggetti i quali, pur essendo investiti della qualità di "collaboratori di giustizia", non rientrino, però, con riguardo al procedimento nel quale dette dichiarazioni debbono essere utilizzate, in alcuna delle categorie indicate nelle summenzionate disposizioni normative.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 01/07/1999, n. 9723 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9723 |
| Data del deposito : | 1 luglio 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.: Udienza pubblica
Dott. SACCHETTI FRANCESCO Presidente del 1/7/1999
1.Dott. GEMELLI TORQUATO Consigliere SENTENZA
2.Dott. CHIEFFI SEVERO " N. 696
3.Dott. RIGGIO GIANFRANCO " REGISTRO GENERALE
4.Dott. MACCHIA ALBERTO " N. 11732/1999
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da
1) D'AR EL n. il 17.04.1963
2) BR LV n. il 09.11.1965
avverso sentenza del 13.10.1998 C. ASS. APP. di MESSINA visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere dott. MACCHIA ALBERTO
Udito il Pubblico ministero in persona del dott. G. Turone che ha concluso per l'annullamento con rinvio
Ritenuto in fatto
Nella serata del 7 luglio 1990, mentre cinque amici si trovavano riuniti per cenare assieme in un casolare di campagna sito in Cumia Inferiore, nel Comune di Messina, sopraggiungevano due individui armati e travisati, i quali, riusciti a penetrare all'interno del casolare, esplodevano da circa due metri in direzione di SORRENTI Domenico, mentre questi si trovava seduto al tavolo e con le spalle rivolte alla porta, tre colpi di fucile caricato a pallettoni che lo attingevano mortalmente. Nella circostanza alcuni pallettoni colpivano, ferendolo, anche CURRÒ Santo. Le indagini tese a far luce sul grave episodio non conducevano, però, a risultati apprezzabili, sicché all'esito delle stesse veniva adottato provvedimento di archiviazione per mancata identificazione degli autori del fatto. Soltanto alcuni anni dopo, a seguito e sulla base delle dichiarazioni rese da alcuni collaboratori di giustizia, le indagini erano riprese e dall'esito delle stesse era scaturito il rinvio a giudizio degli odierni imputati davanti alla Corte di assise di Messina. Quest'ultima, peraltro, con sentenza del 21 novembre 1997, assolveva D'RI MA e BR OR dai delitti di omicidio, lesioni e porto illegale di armi loro ascritti per non aver commesso il fatto, a norma dell'art.530, comma 2, cod.proc.pen., avendo ritenuto insufficienti le prove raccolte a loro carico. Avverso tale sentenza ha proposto appello il pubblico ministero al fine di ottenere la affermazione della penale responsabilità degli imputati e la loro condanna alla pena ritenuta di giustizia. Il D'RI ha a sua volta proposto appello incidentale con il quale ha eccepito l'inammissibilità dell'appello principale, perché tardivo, e ne ha comunque chiesto il rigetto nel merito;
formulava, inoltre, richiesta di assoluzione a norma del primo comma dell'art.530 cod.proc.pen. e, in subordine, richiedeva la conferma della sentenza impugnata.
Con sentenza del 13 ottobre 1998, la Corte di assise di appello di Messina, in riforma della sentenza impugnata, dichiarava D'RI MA e BR OR colpevoli dei reati loro ascritti, unificati dal vincolo della continuazione ed esclusa la aggravante della premeditazione, e condannava entrambi alla pena di anni ventidue di reclusione e lire 400.000 di multa, oltre alle pene accessorie e alla misura di sicurezza della libertà vigilata per la durata di tre anni. In particolare, il giudice di appello, dopo aver motivatamente disatteso la fondatezza della eccezione di tardività della impugnazione proposta dal pubblico ministero, ha sottolineato come le prove a carico dei due imputati fossero rappresentate dalle dichiarazioni rese da ben sette collaboratori di giustizia, tre dei quali erano stati sentiti con le forme previste dall'art.210 cod.proc.pen., mentre tutti gli altri erano stati esaminati come testimoni, e quindi senza il previo avvertimento della facoltà di non rispondere, senza assistenza del difensore e con assunzione dell'impegno a dire la verità. Contrariamente alle conclusioni cui erano pervenuti i primi giudici, la Corte di assise di appello rilevava che alle dichiarazioni dei collaboranti che non avessero assunto la posizione di imputati di reato connesso o collegato, dovesse applicarsi in linea di principio soltanto la regola di valutazione sancita dall'art.192, comma 1, cod.proc.pen. Considerato, peraltro, che tale regola include l'obbligo di motivazione dei risultati acquisiti e dei criteri adottati, e posto che le dichiarazioni dei collaboranti vanno necessariamente riguardate con particolare cautela, ne deriva, ha osservato la Corte, l'utile ricorso ai criteri indicati dai commi terzo e quarto dell'art.192 cod.proc.pen., così come puntualizzati dalla evoluzione giurisprudenziale. Una utilizzazione, peraltro, ha soggiunto la Corte, che non può ritenersi tassativamente imposta ne' deve essere rigorosamente seguita, sicché, sempre che venga rispettato l'obbligo di adeguata motivazione, l'inosservanza o la non puntuale osservanza dei criteri medesimi non può costituire violazione di legge. Da ciò deriva - ha affermato la Corte - che ciascuna delle dichiarazioni rese dai collaboranti che non assumono le qualità previste dall'art.210 cod.proc.pen. non può essere considerata prova non sufficiente dei fatti dichiarati e che, pertanto, il giudizio sulla sufficienza o insufficienza delle prove non deve necessariamente fondarsi su una valutazione integrata delle stesse, e non può prescindere dalla rilevanza, sia pure verificata con particolare rigore, di ciascuna fonte di prova, in quanto la dimostrata attendibilità anche di una sola dichiarazione di accusa può costituire prova di colpevolezza.
Ha pure sottolineato la Corte territoriale che il criterio relativo alla attendibilità del dichiarante assume connotazioni particolari ove riferito ad un collaboratore di giustizia:
quest'ultimo, infatti, è di regola persona stabilmente inserita nel mondo della malavita, sicché da un punto di vista morale la sua credibilità è da ritenersi "insussistente"; paradossalmente, però, è proprio il suo inserimento nella malavita a porlo in condizione di conoscere i fatti oggetto delle sue dichiarazioni, sicché la verifica della attendibilità comporterà la necessità di accertare se nel caso concreto il collaborante potesse avere un interesse, diretto o indiretto, a fornire indicazioni false e fuorvianti. In tale prospettiva la Corte ha dunque operato una dettagliata disamina delle ragioni di dissidio che il dichiarante IA OR nutriva nei confronti degli imputati, secondo le prospettazioni di questi ultimi, escludendo, peraltro, qualsiasi fondamento ad una ipotetica congiura ordita ai loro danni. Nessuna animosità - per quanto dichiarato dallo stesso D'RI - poteva viziare, poi, le affermazioni dei collaboratori CI UI e OL ON, così come priva di fondamento si era rivelata l'ipotesi che le dichiarazioni di costoro e quelle di LA OR DO, altro collaborante, fossero frutto di una concordata strategia. In definitiva, i dubbi sollevati sulla credibilità dei collaboranti, oltre a non riguardare tutte le fonti di accusa - ne risultavano totalmente immuni, infatti, OL ON, LI NA, CI NT e AZ SA - erano apparsi inconsistenti: al contrario - rilevava la Corte - l'esame critico delle dichiarazioni testimoniali raccolte conduceva ad un giudizio di generale credibilità, sia per la sostanziale coincidenza dei dati forniti, sia per la verosimiglianza dei tempi e dei modi in cui ciascun collaborante dichiarava di aver appreso le notizie riferite. Analizzate, dunque, le singole dichiarazioni, sottoposte a vaglio critico le relative emergenze e poste conclusivamente a raffronto con gli elementi di verifica, la Corte di merito ha così ritenuta pienamente provata la responsabilità penale degli imputati e pronunciato la conseguente sentenza di condanna.
Avverso tale sentenza hanno proposto ricorso per cassazione entrambi gli imputati. Nel motivi di ricorso il D'RI ripropone la questione relativa alla tardività della impugnazione proposta dal pubblico ministero. Si sottolinea, in particolare, che l'art.544, comma 3, cod.proc.pen., nello stabilire che il giudice, per il deposito della sentenza, può indicare nel dispositivo un termine più lungo, non eccedente comunque il novantesimo giorno da quello della pronuncia, sancisce la comprensione, nel calcolo del termine per il deposito della sentenza, anche del giorno iniziale, vale a dire del giorno in cui viene deliberata la sentenza con la lettura del dispositivo in udienza. Ragionevolmente, quindi, verrebbe derogato il principio della non computabilità del dies a quo sancito dall'art.172 cod.proc.pen., in quanto, si sostiene, si determinerebbe altrimenti nella specie una inammissibile interruzione tra la lettura del dispositivo in udienza e la redazione della motivazione. Si deduce, poi, violazione dell'art. 606, comma 1, lett. c) ed e), cod. proc. pen., in relazione al combinato disposto degli artt.192, 194,
195, 197, 210, 513) 546, comma 1, lett. e), cod.proc.pen., e 111 della Costituzione. Si contesta, infatti, la tesi della Corte di assise di appello nella parte in cui, disattendendo l'operato del primo giudice, vale a dire l'escussione dei testi collaboranti a norma dell'art.210 cod.proc.pen., ha finito per valutare tali dichiarazioni ai sensi del primo comma dell'art. 192 cod.proc.pen. e non invece a norma del terzo e quarto comma dello stesso articolo;
il tutto - soggiunge il ricorrente - senza che in ordine alla diversa tesi adottata dai primi giudici fosse stata espressa doglianza dal pubblico ministero appellante. Puntualizza il ricorrente che essendo stati tutti i dichiaranti coinvolti nei medesimi palcoscenici processuali, migliore garanzia sarebbe stata per essi l'audizione a norma dell'art.210 cod.proc.pen., sicché, di riflesso, le relative dichiarazioni dovevano essere valutate a norma dei commi terzo e quarto dell'art.192. In conclusione, il ricorrente si duole del fatto che la sentenza impugnata si sarebbe limitata a fare una elencazione episodica delle dichiarazioni rese dai collaboranti, senza valutare criticamente le risultanze processuali e senza motivare, alla luce di un apparato logico argomentativo, la riforma delle statuizioni di primo grado.
Con motivi aggiunti e note conclusive depositate il 12 giugno 1999 nell'interesse del D'RI, sono state sviluppate le censure già dedotte e conclusivamente sottolineato come la sentenza impugnata sopperisca alla mancanza di riscontri alle accuse de relato dei dichiaranti con la criticata natura testimoniale delle stesse, sottovalutando però l'aspetto che si tratta di narrazioni per "sentito dire", provenienti da soggetti nei confronti dei quali non può essere operata alcuna verifica, trattandosi o degli stessi imputati o di personaggi deceduti.
Vari i motivi posti a fondamento del ricorso proposto nell'interesse di BR OR. Come primo motivo si denuncia, ancora una volta, la tardività della impugnazione proposta dal pubblico ministero sulla base di argomenti non dissimili da quelli sviluppati nel ricorso proposto dal D'RI. Si prospetta, poi, violazione dell'art.606 lett. b) cod.proc.pen., in relazione all'art.27 della Costituzione, in quanto la responsabilità sarebbe stata desunta da indizi privi dei requisiti della gravità precisione e concordanza, oltre che di adeguati riscontri estrinseci. Violato sarebbe anche l'art.606 lett.c), cod.proc.pen., in relazione agli artt. 192, 195, 210 e 513 cod.proc.pen., in quanto la Corte territoriale avrebbe omesso di considerare che il ricorrente era coimputato dei dichiaranti in altro procedimento penale e che il collaborante di giustizia persegue interessi personali che lo rendono incompatibile con la posizione del testimone: da qui la necessaria applicazione della disciplina dettata dall'art.192, terzo comma, cod.proc.pen. e del divieto contenuto nell'art.197 dello stesso codice. La sentenza sarebbe infine viziata da motivazione illogica, in quanto la Corte territoriale ha affermato che pur trattandosi di omicidio eseguito con modalità mafiose, il movente era da ricercare nei pregressi contrasti tra il D'RI e la vittima, sicché non si comprenderebbe a che titolo gli esecutori materiali avrebbero dovuto obbedire alla richiesta dello stesso imputato di sopprimere il SORRENTI.
Con motivo aggiunto pervenuto il 28 giugno 1999, il difensore del BR ha infine trasmesso documenti vari al fine di "evidenziare l'inquinamento della prova ignoto nelle precedenti fasi del giudizio", osservando che "elementi di merito non trattati o non valutati nelle precedenti fasi, anche se conosciuti, danno ugualmente diritto alla revisione del processo", a maggior ragione "danno luogo all'annullamento della precedente condanna qualora la stessa per effetto della valutazione degli elementi ignoti o non evidenziati avrebbe potuto concludersi con un'assoluzione anche a norma dell'art.530, comma 2, cod.proc.pen.". Considerato in diritto
Preliminare è l'esame della questione, già proposta davanti al giudice dell'appello e nuovamente dedotta da entrambi i ricorrenti, relativa alla pretesa tardività della impugnazione a suo tempo proposta da pubblico ministero. Si afferma, infatti, che essendo stata la sentenza di primo grado pronunciata il 21 novembre 1997 e poiché la Corte aveva fissato il termine di giorni 90 per il deposito della motivazione, tale termine veniva a scadenza il 18 febbraio 1998, sicché i successivi 45 giorni utili per l'impugnazione, a norma dell'art.585 cod.proc.pen., scadevano il 4 aprile 1998 e non il successivo 6 aprile, essendo il giorno 5 domenica. Ciò in quanto non troverebbe applicazione il principio dies a quo non computatur in termine, giacché la clausola di salvezza enunciata dall'art. 172, comma 4, cod.proc.pen., troverebbe rispondenza nella disposizione dettata dall'art.544 stesso codice, il quale, nel prevedere testualmente che per il deposito della motivazione il giudice "può indicare nel dispositivo un termine più lungo, non eccedente comunque il novantesimo giorno da quello della pronuncia", sancirebbe la comprensione, nel calcolo del termine per il deposito della sentenza dibattimentale, anche del giorno iniziale, vale a dire quello in cui la sentenza viene deliberata con la lettura del dispositivo in udienza. D'altra parte, sottolineano ancora i ricorrenti, ove si accedesse ad una diversa interpretazione del sistema, si determinerebbe una inammissibile interruzione tra la lettura del dispositivo in udienza e la redazione della motivazione. L'eccezione è destituita di fondamento. Questa Corte ha infatti avuto modo di puntualizzare che, ai fini della tempestività della proposizione della impugnazione, il termine per il deposito della sentenza inizia a decorrere dal giorno successivo alla data della lettura del dispositivo;
quello per il deposito del gravame inizia a decorrere dal primo giorno (compreso) successivo alla scadenza di quello ordinario di deposito della sentenza medesima(Cass., Sez. VI, 12 agosto 1997, Felcaro, m.209123). Il termine per il deposito della sentenza dibattimentale, dunque, è comprensivo anche del giorno iniziale: la decorrenza, cioè, non è diversa - malgrado la dizione lievemente differente dell'art.544 cod.proc.pen. - dalla regola generale fissata dall'art.172 dello stesso codice (Cass., Sez.III, 3 marzo 1993, Zavagli, m.1941222). Il tutto, va sottolineato, senza che possa in alcun modo intravedersi la supposta soluzione di continuità tra la lettura del dispositivo e il deposito della motivazione, trattandosi di scansione temporalmente e strutturalmente unitaria che il legislatore ha inteso calibrare in modo articolato, proprio al fine, come precisa la Relazione al Progetto preliminare, di "rendere meno gravoso il lavoro della cancelleria e di ridurre i tempi di passaggio dei procedimenti ai gradi successivi".
Parimenti da disattendere è il motivo di ricorso proposto nell'interesse del D'RI in ordine alla prospettata nullità della sentenza di appello, per violazione del principio devolutivo, essendo stata la decisione di primo grado riformata su un punto non dedotto nella impugnazione proposta dal pubblico ministero. Considerato, infatti, sostiene il ricorrente, che il criterio di valutazione della prova adottato dal giudice di prime cure non era stato oggetto di censura da parte del pubblico ministero nell'atto di impugnazione, e poiché la valutazione della prova, a norma dell'art.192 cod.proc.pen., costituisce indubbiamente "punto" della decisione agli effetti di quanto previsto dall'art.597 del codice di rito, ne deriva, ad avviso del ricorrente, il superamento da parte del giudice del gravame dei limiti della cognizione tracciati dal devoluto. L'assunto è evidentemente fallace. La giurisprudenza di questa Corte è infatti da tempo consolidata nel ritenere l'effetto pienamente devolutivo dell'appello proposto dal pubblico ministero avverso le sentenze di proscioglimento, con la conseguenza che il giudice di appello è legittimato a rivalutare tutte le risultanze processuali ed a considerare sotto diverso aspetto anche i punti della motivazione della sentenza di primo grado che non abbiano formato oggetto di specifica censura (v., ex plurimis, Cass., 17 gennaio 1996, Casadei, m.203786). È di tutta evidenza, allora, che, in presenza di appello proposto, come nella specie, dal pubblico ministero avverso una sentenza pronunciata a norma dell'art.530, comma 2, cod.proc.pen., al giudice del gravame sia ontologicamente devoluta la cognizione in ordine ai criteri di valutazione della prova adottati dal giudice di primo grado, apparendo tale "punto" coessenziale alla delibazione del petitum proposto a base dell'appello e, dunque, necessariamente enunciato con la richiesta di affermazione della penale responsabilità degli imputati. Le restanti censure proposte dai ricorrenti si concentrano essenzialmente sulla tesi sviluppata dal giudice di appello, secondo la quale - a differenza de I l'orientamento adottato dalla Corte di prima istanza - deve ritenersi in linea di principio applicabile alle dichiarazioni dei collaboranti, ove non imputati dello stesso reato o di reato connesso o collegato, soltanto la regola di valutazione espressa dall'art.192, comma 1, cod.proc.pen.: regola, peraltro, che la Corte territoriale ha dichiaratamente inteso circoscrivere di particolari cautele, considerato che, essendo nella specie le fonti di prova rappresentate dalle dichiarazioni di collaboranti, si imponeva per esse l'adozione di parametri di apprezzamento rigorosi al punto da riguardare quelle dichiarazioni con estrema prudenza, se non "addirittura con sospetto". Da qui l'ulteriore passaggio di un possibile, utile impiego dei criteri offerti dai commi 3 e 4 dell'art.192 cod.proc.pen., così come venutisi a plasmare e delineare ad opera della ormai copiosa e consolidata giurisprudenza di legittimità, fermo restando, peraltro, che non essendo tali criteri imposti dalla legge e dovendo ali stessi fungere da semplice quadro di riferimento, una loro eventuale non compiuta osservanza non potrebbe indurre ad alcun vulnus sul piano della legittimità, ove della valutazione della prova e dei criteri adottati sia comunque offerta adeguata contezza nel corpo della motivazione. Considerato, peraltro, che alle dichiarazioni dei collaboranti che non rivestono la qualità di coimputati o imputati di reato connesso o collegato non possono dunque ritenersi direttamente applicabili i criteri di cui ai commi 3 e 4 dell'art. 192 cod.proc.pen., ne deriva, ad avviso del giudice a quo, la teorica autosufficienza di ciascuna di tali dichiarazioni, pur se da verificare con rigore, considerato che la disamina della credibilità del dichiarante assume connotazioni e caratura del tutto peculiari ove riferite ad un collaboratore di giustizia.
Gli argomenti posti a fulcro della tesi avversata dai ricorrenti meritano di essere condivisi. Sono note, infatti, le ragioni che indussero il legislatore del nuovo codice a superare il dissolvimento delle regole sulla prova, frutto della reazione illuministica a qualsiasi sistema di prova legale, per introdurre, in seno ad un apposito e completamente nuovo corpo di norme espressamente dedicato alla disciplina generale della prova, una specifica disposizione destinata a sancire, da un lato, la confermata scelta in favore del principio del libero convincimento del giudice e, dall'altro, a saldare una simile scelta a quella del necessario refluire di tale convincimento nell'alveo di uno schema motivazionale arricchito dalla enunciazione dei criteri di valutazione e, quindi, delle massime di esperienza utilizzate per vagliare il fondamento della prova. Il "diritto alla prova", così come enucleato dal sistema delle direttive della legge-delega, parve infatti assumere nel quadro dei nuovi assetti processuali un rilievo così rimarchevole da far pensare - precisa la Relazione al Progetto preliminare - che non fosse corretto relegarlo nella serie delle disposizioni dedicate alla disciplina analitica dei singoli mezzi, ma che fosse invece necessario "elevarlo al rango di disposizione generale accanto a quelle norme che formano l'ossatura logica o fissano le garanzie costituzionali del procedimento probatorio". In questo contesto si colloca, dunque, la specifica ed eccezionale disciplina che regola la valutazione della prova nel casi previsti dai commi 3) e 4 dell'art.192 del codice di rito, avuto riguardo - come ancora una volta puntualizza la Relazione al Progetto preliminare - alla ritenuta "necessità di circoscrivere di maggiori cautele il ricorso ad una prova, come quella proveniente da chi è coinvolto negli stessi fatti addebitati all'imputato o ha comunque legami con lui, alla luce della sua attitudine ad ingenerare un erroneo convincimento giudiziale". Una logica, questa, che ha indotto il legislatore ad estendere nel Progetto definitivo l'identico regime anche alle dichiarazioni rese da persona imputata di reato collegato a quello per cui si procede, nel caso previsto dall'art.371, comma 2, lett. b), del codice di rito, vale a dire di reati fra loro probatoriamente connessi.
Da tutto ciò possono quindi trarsi, sin d'ora, alcuni significativi corollari. li legislatore del codice, innanzi tutto, considerando evidentemente centrale la tematica della prova in un sistema di ispirazione tendenzialmente accusatorio, ha inteso scolpire alcuni principi cardine chiamati a delineare l'essenza stessa del fenomeno probatorio, nel dichiarato intento di evitare, come per il passato, di limitare l'intervento normativo ai soli aspetti per così dire dinamici, afferenti il regime dei singoli mezzi di prova e le relative modalità di assunzione. Ciò sta dunque a significare che i principi sulla prova prescindono, di regola, dalle caratteristiche morfologiche che contraddistinguono i singoli veicoli probatori, essendo gli stessi chiamati a proiettarsi sulla struttura per così dire ontica della prova e sulle garanzie minime che la stessa deve presentare. In questa prospettiva ben si comprende, allora, il mantenimento del principio del libero convincimento del giudice quale regola generale di valutazione della prova, così da permettere, prescindendo dal "tipo" di prova volta a volta preso in esame, l'individuazione della massima di esperienza confacente al caso di specie e saldare, attraverso le regole di inferenza, il fatto probatorio assunto al tema che ne costituisce l'oggetto, secondo un enunciato logicamente rigoroso che dia conto, in motivazione, tanto del risultato conseguito che dei criteri valutativi concretamente utilizzati. Ogni fattispecie probatoria a pertanto storia a sè, indefinita ed indefinibile essendo ex ante la serie delle massime di esperienza efficacemente da utilizzare per farla giungere all'epilogo di "persuasività" erga omnes cui istituzionalmente è chiamata a pervenire. Da ciò, quindi, un ulteriore e significativo passaggio. Ove una regula iuris in tema di canoni di valutazione della prova venga a circoscrivere la portata del principio del libero convincimento, coniando normativamente una "massima di esperienza" che ineluttabilmente finisce per surrogare quella altrimenti da prescegliere e calibrare in funzione del caso di specie, ad un siffatto regime, proprio perché derogatorio rispetto al principio generale, deve essere assegnato carattere eccezionale:
un regime, dunque, di stretta interpretazione e come tale insuscettibile di rinvenire un autonomo margine applicativo al di fuori dei rigorosi confini per esso tracciati dal l'ordinamento. A tali caratteristiche devono dunque ritenersi rispondenti i peculiari parametri che, nei commi 3 e 4 dell'art. 192, condizionano la valutabilità di talune ipotesi di prova rappresentativa, e che si fondano sul presupposto unificante della "sospettabilità" della fonte da cui certe narrazioni promanano;
una sospettabilità spintasi al punto da aver indotto il legislatore delegato, pur in assenza di una specifica direttiva della legge-delega, a ravvisare la necessità, come si è già posto in evidenza, di stabilire particolari cautele nella valutazione di una prova la cui fonte presenta elementi di significativo collegamento alla persona dell'imputato ed ai fatti per i quali si procede. Tale essendo, quindi, la ragion d'essere del regime derogatorio dettato in tema di valutazione probatoria quando la prova consiste in dichiarazioni e queste promanino da categorie di persone poste, come si è visto, in relazione qualificata con l'oggetto del processo, ne deriva che è proprio l'effettiva sussistenza di tale relazione e la sua specifica natura a rappresentare il presupposto necessario e sufficiente per l'applicazione della disciplina di cui ai commi 3 e 4 dell'art.192, restando dunque privi di risalto immediato gli aspetti formali relativi al nomen attribuito a quelle persone (coimputato, imputato in un procedimento connesso, imputato di un reato collegato, oppure testimone) ed alle stesse modalità attraverso le quali la relativa voce fa ingresso nel procedimento. In altri termini, ciò che rileva è che tra la posizione del dichiarante e l'oggetto della sua dichiarazione si stabilisca un nesso che determini il potenziale refluire delle dichiarazioni stesse in capo al medesimo soggetto che le propala, cosicché la sua posizione, risultando o potendo comunque risultare coinvolta dal tessuto narrativo, finisce per assumere quei connotati di "interesse" che ontologicamente la distinguono dal carattere di "indifferenza" che invece qualifica il ruolo del testimone. Da qui, per un verso, la predisposizione di garanzie atte a salvaguardare il rispetto del principio nemo tenetur se detegere e, dall'altro e di riflesso il più rigoroso regime che deve presiedere all'apprezzamento di quelle dichiarazioni. Da qui, ancora, la tassatività della rassegna operata dal legislatore per individuare le fonti qualificate da cui promanano le dichiarazioni da assoggettare a quel regime: una rassegna che agevolmente si spiega nella prospettiva di cui innanzi si è detto, posto che al fondo delle categorie evocate può agevolmente intravedersi, come tratto unificante, una situazione di connessione probatoria che impedisce di dichiarare sul fatto altrui senza coinvolgere, più o meno direttamente, anche il fatto proprio.
Ecco allora svelarsi l'errore in cui è caduto il giudice di primo grado e sul quale anche i ricorrenti finiscono per attestarsi. Si sostiene, infatti, che i criteri previsti dal codice per la valutazione delle dichiarazioni degli imputati dello stesso reato o nell'ambito di procedimenti connessi o probatoriamente collegati, possono e anzi debbono essere proficuamente utilizzati proprio con riferimento alle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, per i quali la legge non detta direttamente alcuna regola specifica, a prescindere dalla circostanza che essi siano sentiti nelle forme garantite di cui all'art. 210 cod. proc. pen. o come semplici testimoni. Ciò in quanto, si afferma ancora, "l'interesse all'esito del giudizio che caratterizza comunque la posizione del collaboratore di giustizia, propenso ad accreditarsi come persona affidabile e meritevole dei benefici accordati dalla legge in funzione della collaborazione e portate ad assecondare in tale veste l'ipotesi accusatoria", lascia emergere "l'esigenza di estendere alla valutazione delle sue dichiarazioni le regole espressamente dettate per la valutazione del contributo di soggetti che la legge considera con sospetto, pur rifiutandosi di accantonarlo in partenza come inutilizzabile" (v. sentenza di primo grado, pag. 31). Il contrasto di tale tesi con l'ordinamento positivo è più che evidente.
Si configura, infatti, una categoria di soggetti che si qualifica come "sospetta" e, in luogo di trarre le debite conseguenze alla luce della generale regola sancita dal comma 1 dell'art. 192, si estende ad essa l'eccezionale regime sancito dal comma 3 per le sole dichiarazioni previste nello stesso comma ed in quello successivo: in altri termini, enucleandosi quale massima di esperienza il possibile "interesse" del dichiarante in quanto inquadrabile in un determinato "tipo di autore", si legittimerebbe per ciò solo l'impiego di un canone valutativo derogatorio che invece si fonda esclusivamente, per quel che si è già detto, sul nesso di interazione probatoria che lega fra loro la posizione processuale e sostanziale del dichiarante e quella del soggetto cui le dichiarazioni si riferiscono. D'altra parte, non è certo senza significato la circostanza che il comma 4 dell'art. 192 limiti la applicabilità del comma 3 alle dichiarazioni rese da persona imputata di un reato collegato nel solo caso previsto dall'art. 371, comma 2, lettera b), vale a dire, appunto, nella ipotesi del collegamento probatorio, omettendo invece di richiamare il caso in cui la prova dei reati derivi, anche in parte, dalla stessa fonte (lettera c), eventualità, questa, che la stessa Relazione al Progetto preliminare chiarisce esser riferita proprio ai collaboratori di giustizia.
Ritenuta dunque corretta l'applicazione dei criteri di valutazione della prova operata dal giudice d'appello, ne deriva l'inconsistenza delle censure mosse dai ricorrenti anche per ciò che attiene alla coerenza del tessuto argomentativo ed alla congruità dell'esame critico del materiale probatorio posto a fondamento della sentenza impugnata.
Prescindendo, infatti, da qualsiasi apprezzamento, non consentito nella presente sede, dei non rari profili di mero fatto sui quali i ricorrenti si sono pure concentrati, dall'esame del provvedimento gravato traspare con chiarezza come la Corte territoriale, adeguatamente utilizzando i corretti canoni della ermeneutica probatoria, abbia, con scrupolo ed esaustività, passato in rassegna le numerose fonti che hanno coinvolto gli odierni imputati, sottoposto a verifica interna ed esterna ciascun tessuto narrativo, criticamente disarticolato le variegate prospettive da cui ogni singolo contributo proveniva e, all'esito, ricomposto le diverse voci all'interno di un quadro unitario e dai nitidi contorni. Ognuna delle ipotetiche ragioni di "sospetto" formulate o formulabili sul conto dei narratori è stata adeguatamente sottoposta a serrata disamina, così come le divergenze che trasparivano su alcuni particolari hanno subito una analitica disamina, il cui esito - del tutto coerente sul piano logico - ha finito per avvalorare la piena attendibilità di ciò che ha rappresentato il nucleo portante delle plurime fonti di accusa. La meticolosa ricostruzione dei singoli elementi di verifica e la puntuale rassegna delle circostanze alla stregua delle quali ciascuno di essi ha potuto assumere uno specifico risalto probatorio, finiscono dunque per suffragare conclusivamente la persuasività dell'intero sviluppo motivazionale, sancendo al tempo stesso l'inconsistenza delle denunciate lacune sul piano argomentativo e dei prospettati vizi di incoerenza logica. I ricorsi vanno pertanto respinti ed i ricorrenti condannati al pagamento in solido delle spese processuali.
P. Q. M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento in solido delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 1 luglio 1999.
Depositato in Cancelleria il 29 luglio 1999