Cass. pen., sez. I, sentenza 01/07/1999, n. 9723
CASS
Sentenza 1 luglio 1999

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I canoni di valutazione specificamente dettati dall'art.192, commi 3 e 4, c.p.p., per le dichiarazioni provenienti da coimputati del medesimo reato o da imputati di reati connessi o interprobatoriamente collegati, ponendosi come derogativi al principio del libero convincimento del giudice, recepito anche nel codice vigente come regola generale di valutazione della prova, non possono essere considerati suscettibili di applicazione al di fuori dei rigorosi limiti loro assegnati dal legislatore. Detti canoni, quindi, non debbono venire obbligatoriamente osservati quando si tratti di valutare dichiarazioni provenienti da soggetti i quali, pur essendo investiti della qualità di "collaboratori di giustizia", non rientrino, però, con riguardo al procedimento nel quale dette dichiarazioni debbono essere utilizzate, in alcuna delle categorie indicate nelle summenzionate disposizioni normative.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 01/07/1999, n. 9723
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 9723
    Data del deposito : 1 luglio 1999

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