Sentenza 4 luglio 2011
Massime • 1
In tema di competizioni sportive, non è applicabile la cosiddetta scriminante del rischio consentito, qualora nel corso di un incontro di calcio, l'imputato colpisca l'avversario con un pugno al di fuori di un'azione ordinaria di gioco, trattandosi di dolosa aggressione fisica per ragioni avulse dalla peculiare dinamica sportiva, considerato che nella disciplina calcistica l'azione di gioco è quella focalizzata dalla presenza del pallone ovvero da movimenti, anche senza palla, funzionali alle più efficaci strategie tattiche (blocco degli avversari, marcamenti, tagli in area ecc.) e non può ricomprendere indiscriminatamente tutto ciò che avvenga in campo, sia pure nei tempi di durata regolamentare dell'incontro.
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- 1. Autore: Mattia Migliohttps://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/
Avvocato del Foro di Milano. Nato a Vizzolo Predabissi (MI) il 9 settembre 1985, si è laureato nell'aprile del 2010 presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, discutendo la tesi avente titolo "I delitti contro le confessioni religiose (Legge 24 febbraio 2006, n. 85)" col ch.mo prof. Mario Romano e riportando la valutazione pari a 110/110 con lode. Dall'ottobre del 2010, collabora presso lo Studio Legale Associato Stella. Dal 2010 è membro del Centro Studi Federico Stella sulla Giustizia penale e sulla Politica Criminale istituito presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore. Dal 2011 è componente del Comitato di Redazione di "Rivista italiana di medicina legale e del …
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La massima In tema di lesioni colpose e responsabilità per fatti dannosi cagionati dall'atleta durante l'attività sportiva, ai fini dell'accertamento della responsabilità penale, non può farsi riferimento al criterio del rischio consentito e dell'agente modello, ma devono essere applicati i principi ordinari della colpevolezza nei reati caratterizzati dall'evento, che prevedono la verifica oggettiva del fatto dannoso, e dunque dell'azione e del nesso causale, nonché la configurabilità del dolo o della colpa dell'agente. (In motivazione la Corte ha precisato che l'attività sportiva costituisce una pratica lecita ma pericolosa, rispetto alla quale i partecipanti accettano di correre i …
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La massima Ai fini della configurabilità della responsabilità per colpa in ambito sportivo, il giudice deve individuare la regola cautelare violata dalla condotta fallosa dell'atleta, e quindi indicare, quanto alla colpa specifica, le regole di gioco scritte, anche se "elastiche" perché determinate in base a circostanze contingenti, e, quanto alla colpa generica, il comportamento doveroso prescritto, sulla base della diligenza, prudenza e perizia, in concreto ed "ex ante", in relazione alle caratteristiche e peculiarità della pratica sportiva esercitata in un dato momento. (In applicazione del principio, la Corte ha annullato con rinvio la decisione impugnata che aveva affermato la …
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L'esercizio di attività sportiva costituisce una causa di giustificazione, non codificata, in base alla quale per il soddisfacimento dell'interesse generale della collettività a che venga svolta attività sportiva per il potenziamento fisico della popolazione, come tale tutelato dallo Stato, è consentita l'assunzione del rischio della lesione di un interesse individuale relativo alla integrità fisica. Tale esimente presuppone in ogni caso che non sia travalicato il dovere di lealtà sportiva nel senso che devono essere rispettate le norme che disciplinano ciascuna attività e che l'atleta non deve esporre l'avversario ad un rischio superiore a quello consentito in quella determinata pratica …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 04/07/2011, n. 42114 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 42114 |
| Data del deposito : | 4 luglio 2011 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. AMATO Alfonso - Presidente - del 04/07/2011
Dott. OLDI Paolo - Consigliere - SENTENZA
Dott. DE BERARDINIS Silvana - Consigliere - N. 1823
Dott. BRUNO Paolo Antonio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DE MARCHI Paolo - Consigliere - N. 42643/2010
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
Sul ricorso proposto il 4.10.2010 da:
avv. Giuseppe Salvatore Cossa, difensore di B.D. , nato a (omesso) ;
avverso la sentenza della Corte di Appello di Perugia del 9 marzo 2010;
Udite le conclusioni del P.G in persona del Sostituto dr. Giovanni Salvi, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
Sentito, altresì, l'avv. Giuseppe Salvatore Cossa che ne ha chiesto, invece, l'accoglimento.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di Appello di Perugia confermava la sentenza del 16 dicembre 2008, con la quale il Tribunale per i minorenni di Perugia aveva dichiarato B.D. colpevole del reato di lesioni personali in danno di R.M. che aveva colpito con un pugno nel corso di una partita di calcio (con conseguente malattia di durata di 25 giorni con indebolimento del'organo della masticazione) e per l'effetto l'aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia.
Avverso la decisione anzidetta il difensore ha proposto ricorso per cassazione, ciascuno affidato alle ragioni di censura indicate in parte motiva.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. - Con il primo motivo di impugnazione parte ricorrente denuncia vizio motivazionale ai sensi dell'art. 606 c.p.p., lett. e). Si duole, in particolare, della erronea valutazione delle risultanze di causa e della conseguente ricostruzione dei fatti, che avevano disatteso le risultanze favorevoli allo stesso imputato. Lamenta, altresì, inosservanza od erronea applicazione della legge penale, ai senso dello stesso art. 606 lett. b) per mancata applicazione della scriminante o causa di non punibilità del c.d. rischio consentito nell'ambito di attività sportiva, sul rilievo che il fatto traumatico, generatore di lesioni in danno della persona offesa, era avvenuto in fase di gioco.
Il secondo motivo deduce difetto di motivazione con riferimento alla contestata aggravante della gravità delle lesioni, ed erronea valutazione delle risultanze della consulenza tecnica del PM, redatta dal dr. P. , e della difesa, redatta dal dr. L. .
2. - La prima ragione di doglianza è destituita di fondamento. Non è, infatti, ravvisabile il denunciato vizio motivazionale, dovendo, piuttosto, ritenersi che la struttura argomentativa della decisione impugnata sia pienamente adeguata ed esaustiva nell'esposizione delle ragioni del ribadito giudizio di colpevolezza a carico dell'imputato. Ed infatti, in esito all'esame delle contrapposte versioni delle parti, i giudici di merito hanno espresso motivata opzione in favore della ricostruzione offerta dalle testimonianze favorevoli alla persona offesa, rendendo, all'uopo, ragioni giustificative affatto logiche e plausibili.
È infondato anche il profilo di censura che si duole della mancata applicazione, nel caso di specie, della scriminante non codificata del c.d. rischio consentito, notoriamente operante nell'ambito delle attività sportive, con riguardo ai possibili pregiudizi all'integrità fisica derivanti dalla pratica dello sport, per sua natura potenzialmente pericolosa, tanto più nelle competizioni che comportino uso di forza fisica e consentano il contatto fisico tra i partecipanti. Con argomentazioni pertinenti il giudice a quo ha rigettato identica questione sollevata in sede di gravame, rilevando che la condotta illecita era stata posta in essere dall'imputato al di fuori dell'ordinaria azione di gioco. Così pronunciando ha fatto corretta applicazione dei principi di diritto più volte enunciati in materia da questa Corte di legittimità, che ha delimitato l'area del rischio consentito in rapporto all'osservanza delle regole tecniche del gioco praticato, la violazione delle quali, peraltro, va valutata in concreto, con riferimento all'elemento psicologico dell'agente il cui comportamento può essere - pur nel travalicamento di quelle regole - colposa, involontaria evoluzione dell'azione fisica legittimamente esplicata o, al contrario, consapevole e dolosa intenzione di ledere l'avversario approfittando della circostanza del gioco (cfr. Cass. Sez. 5, 20.1.2005, n. 19473, rv. 231534; cfr., nello stesso senso, id. sez. 5, 13.2.2009, n. 17923, rv. 243611, che ha ulteriormente precisato che in tema di cosiddette lesioni sportive, non è applicabile la previsione di eccesso colposo (art.55 cod. pen.) in quanto la causa di giustificazione, cosiddetta non codificata, dell'esercizio di attività sportiva presuppone che l'azione lesiva non integri infrazione di regola sportiva o comunque, laddove la integri, sia compatibile con la natura della disciplina sportiva praticata ed il contesto agonistico di svolgimento;
in assenza della causa di giustificazione detta, il fatto di reato sarà doloso o colposo a seconda che la condotta sia connotata da volontà diretta a ledere l'incolumità dell'avversario o a preventiva accettazione del relativo rischio ovvero sia meramente colposa). Insomma, correttamente è stato ritenuto che il discrimen tra condotta integrante fatto-reato ammessa al beneficio della scriminante e condotta illecita ad essa estranea sia l'inquadramento della stessa nell'ordinaria dinamica di gioco che sia conforme alle regole tecniche che disciplinano quella determinata pratica sportiva. Nel caso di specie, relativo ad un incontro di calcio, è stato accertato - con insindacabile apprezzamento di merito - che il B. ha colpito l'avversario al di fuori di una comune azione di gioco, che si stava, invece, sviluppando in altra zona del campo. In particolare, dopo avere escluso che il colpo fosse stato occasionalmente inferto durante la contesa aerea del pallone proveniente da rimessa laterale, si è ritenuto che il B. avesse colpito l'avversario, per una sorta di senso di frustrazione a seguito della precedente azione di contrasto, quando il gioco si stava sviluppando in altra zona del terreno di gioco, a ridosso dell'area di porta avversaria, tanto da portare, nell'occasione, ad una segnatura.
Alle inappuntabili argomentazioni di merito, andrebbe solo aggiunta, in risposta alle odierne obiezioni di parte ricorrente, la precisazione che nella disciplina calcistica l'azione di gioco è quella focalizzata dalla presenza del pallone ovvero da movimenti, anche senza palla, funzionali alle più efficaci strategie tattiche (blocco degli avversari;
marcamenti vari, tagli in area e quant'altro) e non può ricomprendere indiscriminatamente tutto ciò che avvenga in campo, sia pure nei tempi di durata regolamentare dell'incontro.
Pertanto, un pugno inferto all'avversario quando il pallone sia giocato in altra zona del campo è condotta gratuita, estranea alla logica dello sport praticato, nonché dolosa aggressione fisica dell'avversario per ragioni affatto avulse dalla peculiare dinamica sportiva.
Priva di fondamento è anche la seconda censura, riguardante il preteso travisamento delle risultanze delle consulenze mediche in atti. Anche sul punto la risposta motivazionale della Corte di merito è inappuntabile avendo ritenuto, con logica argomentazione, che la sublussazione di un incisivo, con conseguente devitalizzazione, avesse comportato indebolimento della funzione masticatoria, intendendosi per tale, secondo indiscusso insegnamento di questa Corte regolatrice, qualsiasi alterazione dell'apparato dentario, indipendentemente dalla possibilità di applicazione di protesi (cfr., tra le altre, Cass., sez. 5, 3.2.1989 n. 14768 rv. 182417). In tale prospettiva, anche la devitalizzaizone di un dente rappresenta, pertanto, una compromissione dell'originaria integrità del sistema dentario, costituendo vulnus capace nel tempo di evoluzione peggiorativa.
2. - Per quanto precede, il ricorso deve essere rigettato, senza statuizione di condanna trattandosi di imputato minorenne all'epoca dei fatti. Inoltre, stante la minore età delle persone coinvolte, va disposto, a norma delle vigenti disposizioni a tutela della privacy, l'oscuramento dei dati identificativi.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso, disponendo l'oscuramento dei dati identificativi. Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 4 luglio 2011. Depositato in Cancelleria il 16 novembre 2011