Sentenza 5 febbraio 2009
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Il condannato ha interesse al riconoscimento in sede esecutiva del vincolo di continuazione anche se non ne derivano immediate e concrete conseguenze sull'entità della pena da espiare.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 05/02/2009, n. 9825 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9825 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. CHIEFFI Severo - Presidente - del 05/02/2009
Dott. CANZIO Giovanni - Consigliere - SENTENZA
Dott. ZAMPETTI Umberto - Consigliere - N. 501
Dott. DI TOMASSI Maria Stefania - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BRICCHETTI Renato - Consigliere - N. 31786/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
LO CI, nata il [...] a [...], Francia;
avverso la ordinanza in data 28.6.2008 del Tribunale di Brescia. Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
Udita la relazione fatta dal Consigliere Dott. M. Stefania Di Tomassi;
Lette le richieste del Sostituto Procuratore Generale Dott. Luigi Ciampoli, che ha concluso chiedendo la declaratoria d'inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con la decisione in epigrafe il Tribunale di Brescia, giudice dell'esecuzione, dichiarava non luogo a provvedere sull'istanza avanzata (il 30.5.2008) da CI LO, volta alla declaratoria della continuazione tra i reati oggetto delle sentenze di condanna 9.2.2006 del Tribunale di Brescia e 29.9.2000 del medesimo Tribunale, sezione di Salò, contestualmente accogliendo la richiesta (in data 21.6.2008) del Pubblico ministero di applicazione dell'indulto su entrambe le condanne.
A ragione osservava che le condanne cui si riferiva la richiesta di continuazione erano appunto comprese nel provvedimento di cumulo 14.6.2008, in relazione al quale il Pubblico ministero aveva chiesto l'applicazione dell'indulto quanto alla pena residua di due anni, otto mesi e 28 giorni di reclusione e 2.469,07 Euro di multa e che tutte le sentenze oggetto di cumulo, ivi comprese quelle per le quali si chiedeva la continuazione, erano relative a reati condonabili ai sensi della L. n. 241 del 2006. Sicché, affermava, concesso l'indulto richiesto dal Pubblico ministero ed estinte per tale ragione le pene inflitte con le due sentenze in esame, occorreva dichiarare non luogo a provvedere sulla richiesta di riconoscimento della continuazione.
Ha proposto ricorso la condannata chiedendo l'annullamento della ordinanza impugnata. Deduce violazione di legge (in riferimento all'art. 81 c.p. e art. 671 c.p.p.) e vizio di motivazione dolendosi della omessa valutazione dei presupposti per il riconoscimento della continuazione e rimarcando come in nessun caso l'intervento di una causa estintiva della pena poteva far venire meno l'interesse del condannato alla rideterminazione del trattamento sanzionatorio (vuoi al fine di imputare ad altra condanna la pena già espiata, vuoi, in alternativa, al fine di escludere o limitare gli effetti di una doppia condanna con riguardo alla recidiva o ad una eventuale dichiarazione di abitualità o professionalità nel reato. CONSIDERATO IN DIRITTO
Osserva il Collegio che il ricorso è fondato.
Consolidato e condiviso è il principio di diritto, evocato dalla ricorrente citando Cass. sez. 1 n. 32276 del 25.2.2003, AC (conforme a quello espresso, tra molte, da Sez. 1, n. 4798 del 16/11/1996, Fino;
Sez. 1, n. 5097 del 22/09/1999, D'Ambrosio; Sez. 1, Sentenza n. 21396 del 29/04/2003, Castelli;
Sez. 1, n. 4692 del 10/01/2007, Spataro;
Sez. 1, n. 24705 del 14/05/2008, Minella) secondo cui l'intervento di una causa estintiva del reato non fa venir meno l'interesse dell'imputato alla rideterminazione delle pena secondo criteri a lui più favorevoli mediante la dichiarazione in sede esecutiva della continuazione tra le diverse condanne e il dovere del Giudice adito di esaminare nel merito la sua richiesta. Sicché il giudice dell'esecuzione, investito sia della richiesta di applicazione della continuazione avanzata dalla LO sia della (successiva) richiesta del Pubblico ministero di applicazione dell'indulto sulle pene inflitte con le due diverse pronunzie alla LO, non poteva in alcun modo obliterare la prima istanza (della condannata) privilegiando l'esame della seconda (del Pubblico ministero) e sostenere quindi, del tutto arbitrariamente, che una volta concesso l'indulto siccome richiesto dal Pubblico ministero non vi era luogo a provvedere sulla richiesta della condannata. L'ordinanza impugnata deve di conseguenza essere annullata, con rinvio al Tribunale di Brescia perché proceda a nuovo esame delle richieste delle parti anteponendo alla determinazione della pena coperta dal condono la valutazione della richiesta di continuazione e la eventuale, conseguente, rideterminazione della pena.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Brescia.
Così deciso in Roma, il 5 febbraio 2009.
Depositato in Cancelleria il 4 marzo 2009