Sentenza 27 gennaio 2004
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 27/01/2004, n. 1381 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1381 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PAPA Enrico - Presidente -
Dott. DI NUBILA Vincenzo - Consigliere -
Dott. FALCONE Giuseppe - Consigliere -
Dott. SCHIRÒ Stefano - Consigliere -
Dott. DI BLASI Antonino - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AMMINISTRAZIONE DELLE FINANZE in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso gli Uffici dell'Avvocatura Generale dello stato che la rappresenta e difende per legge;
- ricorrente -
contro
FE AN, residente in [...];
- intimato -
avverso la sentenza n. 190/46/99 pronunciata dalla Commissione Tributaria Regionale di Napoli, Sez. 46, il 18-05-99, depositata il 13/07/99. Udita la relazione della causa svolta all'udienza del 07/07/2003 dal Relatore Cons. Dott. DI BLASI Antonino;
Sentito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Dott. GAMBARDELLA Vincenzo, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Sulle somme liquidate per interessi e rivalutazione, a seguito di allineamento stipendiale, AG FE subiva, ad opera del proprio datore di lavoro, una ritenuta, ai fini Irpef, dell'importo di L. 22.487.657.
Ritenendo tale prelievo fiscale illegittimo, il contribuente, in data 30/03/95, presentava istanza di rimborso e formatosi sulla stessa il silenzio - rifiuto, lo impugnava in sede giurisdizionale, con ricorso del 12-10-95, sostenendo la natura non reddituale delle somme percepite e, quindi, l'inesistenza dell'obbligo tributario. L'adita CTP di Napoli, con decisione n. 371/01/96, confermata in appello dalla sentenza in epigrafe indicata, accoglieva parzialmente il ricorso, riconoscendo che solo le somme liquidate per interessi, ma non anche quelle corrisposte a titolo di rivalutazione monetaria, dovessero escludersi dall'area di imposizione fiscale. Ciò nel presupposto del carattere compensativo degli interessi. Con ricorso notificato il 31-03/03-04-2000, ed affidato a due mezzi, l'Amministrazione delle Finanze ha chiesto la cassazione della decisione di appello.
L'intimato non ha svolto difese in questa sede.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'Amministrazione censura l'impugnata decisione per violazione e falsa applicazione degli artt. 429 comma 3^ C.p.C., 6 comma 2^, 46 e 48 DPR n. 917 del 22-12-1986 e successive modifiche, nonché per insufficienza e contraddittorietà della decisione su un punto decisivo della controversia.
Deduce, in particolare, che l'eccepita intassabilità degli interessi corrisposti al contribuente sulla somma dovutagli in esito all'allineamento stipendiale, desumibile dall'originaria formulazione dell'art. 41 del TUIR, risulta rimossa per effetto dell'art. 1 comma 1^ del D.L. n. 557/1993, convertito in Legge n. 133 del 1994, che modificando l'art. 6 del DPR n. 917 del 1986, ha espressamente stabilito che "gli interessi moratori e gli interessi per dilazione di pagamento costituiscono reddito della stessa categoria di quelli da cui derivano i crediti su cui tali interessi sono maturati". Sostiene, quindi, la ricorrente che l'impugnata sentenza sarebbe affetta dai denunciati vizi per avere reso una interpretazione restrittiva ed illogica di detta normativa con l'affermare la relativa inapplicabilità agli interessi in questione, in considerazione della relativa natura compensativa, e per non avere tenuto conto, in sede di motivazione, del dato letterale della norma, dell'inesistenza, con riferimento ai crediti di lavoro, della categoria degli "interessi compensativi", ed, in ogni caso, del fatto che, l'eventuale natura compensativa degli interessi in questione non potrebbe giammai portare ad escluderne la tassabilità, dovendosene, a maggior ragione, ritenere l'imponibilità in quanto componente reddituale.
La doglianza è fondata.
È circostanza incontestata che l'ordinativo di pagamento degli interessi risulta emesso il 17 febbraio 1995 e, quindi, dopo l'entrata in vigore del D.L. 30-12-1993 n. 557, convertito in Legge 26-02-1994 n. 133. D'altronde, l'art. 1 comma 1^ lett. A del D.L. n. 557/1993, come sopra convertito, ha aggiunto all'art. 6 n. 2 del DPR n. 917/1986 - che stabiliva in origine la tassabilità dei proventi conseguiti in sostituzione di redditi - senza nulla disporre in ordine agli interessi derivanti da tali proventi, un secondo periodo con cui si afferma che gli interessi moratori e per dilazione di pagamento costituiscono redditi della stessa categoria di quelli da cui derivano i crediti su cui tali interessi sono maturati, e prescritto, peraltro, espressamente al terzo comma che le relative disposizioni, si applicano anche ai fini delle ritenute alla fonte, per gli interessi percepiti dalla data di entrata in vigore del presente decreto", e, quindi, dal 30 novembre 1993.
Alla stregua di detta normativa, pertanto, gli interessi su retribuzioni pagate in ritardo sono elementi costitutivi del credito principale e, quindi, addendi del reddito di lavoro dipendente e, come tali, tassabili.
Peraltro, emblematica deve ritenersi la precisazione contenuta nel D.L. 2 settembre 1997 n. 914 che ribadisce la parificazione dei crediti per interessi su indennità lavorativa ai crediti da lavoro dipendente.
La sentenza di appello si rivela, pure, carente sotto l'aspetto motivazionale, avendo trascurato di considerare, nell'attribuire natura compensativa agli interessi in questione e nell'affermare, quindi, l'intassabilità, elementi che avrebbero potuto indurre a ben altre conclusioni.
In particolare, la C.T.R. non solo ha sottoposto alla condizione limitativa, non desumibile dal testo normativo, che la dilazione di pagamento degli interessi rilevante fosse solo quella "concessa dal creditore" ma pure, non ha considerato che l'art. 6 del DPR n. 917/86, quale risultante a seguito delle modifiche sopravvenute, ha una portata generale e riguarda ogni categoria di interessi, senza che rilevi la causa del ritardo, (Cass. 24 aprile 2003 n. 6543; 12 dicembre 2002 n. 17769; 03 settembre 2002 n. 12798), e che, d'altronde, non risulta disposizione di legge che vi apporti specifica deroga.
La decisione impugnata è, dunque, affetta dai denunciati vizi e va, pertanto, cassata.
Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto la causa, in applicazione dei richiamati principi, può essere decisa nel merito, ex art. 384 C.p.C., con il riconoscimento dell'infondatezza dell'originaria domanda di rimborso avanzata dal contribuente e della successiva impugnazione.
Sussistono giusti motivi per compensare le spese dell'intero giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso.
Cassa l'impugnata sentenza e decidendo nel merito rigetta la domanda di rimborso del contribuente.
Compensa le spese dell'intero giudizio.
Così deciso in Roma, il 7 luglio 2003.
Depositato in Cancelleria il 27 gennaio 2004