CASS
Sentenza 20 aprile 2023
Sentenza 20 aprile 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 20/04/2023, n. 16950 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 16950 |
| Data del deposito : | 20 aprile 2023 |
Testo completo
SENTENZA Sul ricorso proposto da: TI AR nato a [...] il [...] TI GO nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 30/03/2022 della CORTE APPELLO di TRENTO letti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Rosaria Giordano;
udita la requisitoria del Sostituto Procuratore Generale, ANDREA VENEGONI, che ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata;
udito il difensore dei ricorrenti, avv. RENZO FOGLIATA, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso;
RITENUTO IN FATTO 1.Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di Appello di Trento, riformando su ricorso del Pubblico Ministero la sentenza assolutoria di primo grado, dichiarava gli imputati colpevoli del reato ascritto agli stessi nel capo di imputazione. In particolare, i ricorrenti erano stati chiamati a rispondere del reato di bancarotta fraudolenta pre-fallimentare distrattiva atteso che, in conformità alla Penale Sent. Sez. 5 Num. 16950 Anno 2023 Presidente: ZAZA CARLO Relatore: GIORDANO ROSARIA Data Udienza: 06/04/2023 prospettazione accusatoria, in concorso tra loro, in qualità di amministratori di fatto della società TOTEM s.r.l. - dichiarata fallita dal Tribunale di Trento in data 19 luglio 2016 - avrebbero distratto la somma di euro 1.829.500 attraverso una simulata compravendita immobiliare, nel luglio 2007, dalla società VILLA GAJA s.r.I., versando alla stessa una caparra confirmatoria di euro 1.720.000 e un acconto di euro 109.500. 2. Avverso la richiamata sentenza della Corte di Appello di Trento gli imputati hanno proposto ricorso per cassazione, con unico atto a firma del comune difensore avv. Renzo Fogliata, articolando tre motivi di impugnazione, di seguito riportati nei limiti previsti dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo TI AR e TI GO denunciano violazione dell'art. 606, primo comma, lett. e), c.p.p. in relazione agli artt. 603, comma terzo-bis e 533, primo comma, c.p.p. in quanto la Corte di Appello ha proceduto alla reformatio in pejus della sentenza assolutoria omettendo di disporre la rinnovazione delle prove dichiarative con i testi ZE, RA e NN, nonché con l'imputato TI AR, sebbene l'esito assolutorio, nel qualificare non distrattiva l'operazione oggetto dell'imputazione, si fosse basato, in via decisiva, sul contenuto delle relative dichiarazioni. 2.2. Mediante il secondo motivo, i ricorrenti assumono la violazione, da parte della sentenza impugnata, dell'art. 606, primo comma, lett. e), c.p.p., poiché la motivazione della stessa sarebbe mancante, manifestamente illogica e contraddittoria, anche in violazione dell'art. 546, primo comma, lett. e), c.p.p. nell'analisi del compendio probatorio. In particolare, non sarebbe stata addotta, pur a fronte del ribaltamento di un esito assolutorio, una motivazione rafforzata ai fini dell'accertamento della penale responsabilità degli imputati, anche alla luce dei principi espressi nella giurisprudenza costituzionale in ordine alla portata del principio di non colpevolezza sancito dall'art. 27 Cost. 2.3. TI AR e TI GO deducono, inoltre, violazione dell'art. 606, primo comma, lett. b) ed e) c.p.p., ritenendo illegittima la decisione impugnata in punto di mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, in quanto fondato, in violazione dell'art. 62-bis c.p., sulla sola sussistenza a carico degli stessi di precedenti specifici. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il primo motivo di ricorso è fondato, con valenza assorbente rispetto agli altri. 2 Occorre considerare infatti che nel giudizio di primo grado, attribuendo peculiare rilevanza alle dichiarazioni rese dai testi ZE, RA e NN, il Tribunale di Trento aveva assolto gli odierni ricorrenti ritenendo di non poter considerare distrattiva l'operazione immobiliare posta in essere, nel luglio 2007, tra le società Totem s.r.l. e Villa Gaja s.r.I., facendo le stesse entrambi capo, in concreto, al gruppo Poletti, poiché, stante la solvibilità della seconda all'epoca dei fatti e l'ingente valore del compendio compravenduto, l'acquirente ne avrebbe comunque tratto vantaggi. L'assoluzione degli imputati in primo grado si è dunque fondata in maniera decisiva sulla ricostruzione della natura e della finalità dell'operazione contestata come non distrattiva ritraibile dalle dichiarazioni dei predetti testi. Di ciò si trae conferma, peraltro, anche dalla lettura dei motivi di appello del Procuratore Generale, che vertevano soprattutto sulla contraddittorietà di dette prove dichiarative rispetto ad altri elementi istruttori. La stessa sentenza impugnata, pur affermando l'irrilevanza per la decisione delle richiamate prove dichiarative assumendo di poter decidere diversamente in forza di altri elementi istruttori, a questi non fa specifico riferimento, limitandosi, pur senza richiamarle, di fatto a confutare le valutazioni delle dichiarazioni dei testi esaminati nel giudizio di primo grado per pervenire alla conclusione che "non può escludersi la natura distrattiva dell'operazione", ritenuta dalla Corte territoriale sufficiente ai fini della condanna degli imputati. Vi è dunque che il ribaltamento dell'esito assolutorio del giudizio di primo grado non è dipeso, se non in seconda battuta, dalla differente ricostruzione in jure da parte delle sentenze di merito circa la portata della dichiarazione di fallimento quale elemento costitutivo ovvero condizione di procedibilità rispetto al reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale, bensì, piuttosto, dalla oggettiva qualificazione in termini distrattivi dell'operazione compiuta dalla sentenza di secondo grado in forza di una svalutazione dell'apporto delle dichiarazioni dei testi quanto alle finalità della stessa ed ai vantaggi in termini compensativi, nella prospettiva delle operazioni infra-gruppo, per la società Totem s.r.I.. Appare peraltro assolutamente apodittico il passaggio della sentenza impugnata che qualifica come "neutre" le dichiarazioni di testi sui quali pure si erano fondate in maniera preponderante le valutazioni del giudice di primo grado, al punto che l'appello del Procuratore Generale, come già evidenziato, aveva speso significative argomentazioni per pervenire ad una differente interpretazione delle stesse. Né è dato comprendere, in effetti, perché non è poi specificato in alcun modo dalla decisione impugnata quale sia il compendio probatorio di carattere documentale che avrebbe condotto al ribaltamento della sentenza di primo 3 grado, senza necessità di tener conto delle prove dichiarative, che pertanto non vi sarebbe stato obbligo di rinnovare ex art. 603, comma terzo-bis, c.p.p. Nel delineato contesto, la Corte di Appello di Trento ha disatteso i principi affermati da tempo nella giurisprudenza di questa Corte regolatrice nel senso che, ai fini della rinnovazione dell'istruttoria in appello ex art. 603, comma 3- bis cod. proc. pen., per motivi attinenti alla valutazione della prova dichiarativa devono intendersi tutti quelli che implicano una diversa interpretazione delle risultanze delle prove dichiarative, posto che il loro contenuto è frutto della percezione soggettiva del dichiarante, sicché il giudice del merito è inevitabilmente chiamato a "depurare" il dichiarato dalle cause di interferenza provenienti dal dichiarante, in modo da pervenire ad una valutazione logica, razionale e completa, imposta dal canone dell'oltre ogni ragionevole dubbio" (ex ceteris, Sez. 5, n. 27751 del 24/05/2019 Rv. 276987 - 01; Sez. 2, n. 13953 del 21/02/2020 Rv. 279146 - 01). In effetti, le stesse Sezioni Unite di questa Corte hanno chiarito che ai sensi dell'art. 603, comma 3-bis, c.p.p. ciò che è essenziale è che il giudice d'appello, ove ritenga di dare una lettura diversa della suddetta prova, abbia l'obbligo - e non più la mera facoltà - di rinnovare l'istruttoria perché solo tale metodo è stato ritenuto idoneo a dissipare i dubbi e le incertezze insorti sulla colpevolezza dell'imputato: libero, poi, il giudice di appello, una volta rinnovata l'istruttoria, anche di andare in contrario avviso del giudice di primo grado e, quindi, di condannare l'imputato, fornendo una motivazione rafforzata. Più in particolare, le Sezioni Unite hanno affermato che la prova, agli effetti di cui all'art. 603, comma 3-bis, c.p.p., fermo che può riguardare sia dichiarazioni percettive che valutative: a) deve essere espletata a mezzo del linguaggio orale (testimonianza; esame delle parti;
confronti; ricognizioni), perché questo è l'unico mezzo che garantisce ed attua i principi di oralità ed immediatezza: di conseguenza, in essa non possono essere ricompresi quei mezzi di prova che si limitano a veicolare l'informazione nel processo attraverso scritti o altri documenti (art. 234 c.p.p.); b) deve essere decisiva, per tale intendendosi, "in linea con quanto già ritenuto da Sez. U Dasgupta, quella che, sulla base della sentenza di primo grado, ha determinato o anche soltanto contribuito a determinare un esito liberatorio e che, pur in presenza di altre fonti probatorie di diversa natura, se espunta dal complesso del materiale probatorio, si rivela potenzialmente idonea a incidere sull'esito del giudizio di appello, nell'alternativa "proscioglimento condanna". E' da considerarsi parimenti "decisiva" la prova dichiarativa che, ritenuta di scarso o nullo valore probatorio dal primo giudice, sia, nella prospettiva dell'appellante, rilevante, da sola o insieme con altri elementi, ai fini dell'esito di condanna;
c) di essa il giudice 4 g d'appello deve dare una diversa valutazione (Cass., Sez. Un., n. 14426/2019, Rv. 275112). Nella fattispecie per cui è processo ricorrevano, a differenza di quanto ritenuto dal giudice d'appello, le predette condizioni che rendono obbligatoria la rinnovazione delle prove dichiarative nel giudizio di gravame, in quanto è stato in concreto ribaltato l'esito assolutorio mediante una diversa valutazione di prove assunte con dichiarazioni orali nel corso del dibattimento in primo grado e che hanno avuto valenza decisiva per la pronuncia assolutoria ai fini della qualificazione come non distrattiva dell'operazione posta in essere dagli imputati. La sentenza impugnata deve essere dunque annullata con rinvio alla Corte d'Appello di Bolzano per nuovo giudizio.
P.Q.M.
annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte d'Appello di Bolzano. Così deciso in Roma il 6 aprile 2023 Il Consigliere Estensore
udita la relazione svolta dal Consigliere Rosaria Giordano;
udita la requisitoria del Sostituto Procuratore Generale, ANDREA VENEGONI, che ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata;
udito il difensore dei ricorrenti, avv. RENZO FOGLIATA, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso;
RITENUTO IN FATTO 1.Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di Appello di Trento, riformando su ricorso del Pubblico Ministero la sentenza assolutoria di primo grado, dichiarava gli imputati colpevoli del reato ascritto agli stessi nel capo di imputazione. In particolare, i ricorrenti erano stati chiamati a rispondere del reato di bancarotta fraudolenta pre-fallimentare distrattiva atteso che, in conformità alla Penale Sent. Sez. 5 Num. 16950 Anno 2023 Presidente: ZAZA CARLO Relatore: GIORDANO ROSARIA Data Udienza: 06/04/2023 prospettazione accusatoria, in concorso tra loro, in qualità di amministratori di fatto della società TOTEM s.r.l. - dichiarata fallita dal Tribunale di Trento in data 19 luglio 2016 - avrebbero distratto la somma di euro 1.829.500 attraverso una simulata compravendita immobiliare, nel luglio 2007, dalla società VILLA GAJA s.r.I., versando alla stessa una caparra confirmatoria di euro 1.720.000 e un acconto di euro 109.500. 2. Avverso la richiamata sentenza della Corte di Appello di Trento gli imputati hanno proposto ricorso per cassazione, con unico atto a firma del comune difensore avv. Renzo Fogliata, articolando tre motivi di impugnazione, di seguito riportati nei limiti previsti dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo TI AR e TI GO denunciano violazione dell'art. 606, primo comma, lett. e), c.p.p. in relazione agli artt. 603, comma terzo-bis e 533, primo comma, c.p.p. in quanto la Corte di Appello ha proceduto alla reformatio in pejus della sentenza assolutoria omettendo di disporre la rinnovazione delle prove dichiarative con i testi ZE, RA e NN, nonché con l'imputato TI AR, sebbene l'esito assolutorio, nel qualificare non distrattiva l'operazione oggetto dell'imputazione, si fosse basato, in via decisiva, sul contenuto delle relative dichiarazioni. 2.2. Mediante il secondo motivo, i ricorrenti assumono la violazione, da parte della sentenza impugnata, dell'art. 606, primo comma, lett. e), c.p.p., poiché la motivazione della stessa sarebbe mancante, manifestamente illogica e contraddittoria, anche in violazione dell'art. 546, primo comma, lett. e), c.p.p. nell'analisi del compendio probatorio. In particolare, non sarebbe stata addotta, pur a fronte del ribaltamento di un esito assolutorio, una motivazione rafforzata ai fini dell'accertamento della penale responsabilità degli imputati, anche alla luce dei principi espressi nella giurisprudenza costituzionale in ordine alla portata del principio di non colpevolezza sancito dall'art. 27 Cost. 2.3. TI AR e TI GO deducono, inoltre, violazione dell'art. 606, primo comma, lett. b) ed e) c.p.p., ritenendo illegittima la decisione impugnata in punto di mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, in quanto fondato, in violazione dell'art. 62-bis c.p., sulla sola sussistenza a carico degli stessi di precedenti specifici. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il primo motivo di ricorso è fondato, con valenza assorbente rispetto agli altri. 2 Occorre considerare infatti che nel giudizio di primo grado, attribuendo peculiare rilevanza alle dichiarazioni rese dai testi ZE, RA e NN, il Tribunale di Trento aveva assolto gli odierni ricorrenti ritenendo di non poter considerare distrattiva l'operazione immobiliare posta in essere, nel luglio 2007, tra le società Totem s.r.l. e Villa Gaja s.r.I., facendo le stesse entrambi capo, in concreto, al gruppo Poletti, poiché, stante la solvibilità della seconda all'epoca dei fatti e l'ingente valore del compendio compravenduto, l'acquirente ne avrebbe comunque tratto vantaggi. L'assoluzione degli imputati in primo grado si è dunque fondata in maniera decisiva sulla ricostruzione della natura e della finalità dell'operazione contestata come non distrattiva ritraibile dalle dichiarazioni dei predetti testi. Di ciò si trae conferma, peraltro, anche dalla lettura dei motivi di appello del Procuratore Generale, che vertevano soprattutto sulla contraddittorietà di dette prove dichiarative rispetto ad altri elementi istruttori. La stessa sentenza impugnata, pur affermando l'irrilevanza per la decisione delle richiamate prove dichiarative assumendo di poter decidere diversamente in forza di altri elementi istruttori, a questi non fa specifico riferimento, limitandosi, pur senza richiamarle, di fatto a confutare le valutazioni delle dichiarazioni dei testi esaminati nel giudizio di primo grado per pervenire alla conclusione che "non può escludersi la natura distrattiva dell'operazione", ritenuta dalla Corte territoriale sufficiente ai fini della condanna degli imputati. Vi è dunque che il ribaltamento dell'esito assolutorio del giudizio di primo grado non è dipeso, se non in seconda battuta, dalla differente ricostruzione in jure da parte delle sentenze di merito circa la portata della dichiarazione di fallimento quale elemento costitutivo ovvero condizione di procedibilità rispetto al reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale, bensì, piuttosto, dalla oggettiva qualificazione in termini distrattivi dell'operazione compiuta dalla sentenza di secondo grado in forza di una svalutazione dell'apporto delle dichiarazioni dei testi quanto alle finalità della stessa ed ai vantaggi in termini compensativi, nella prospettiva delle operazioni infra-gruppo, per la società Totem s.r.I.. Appare peraltro assolutamente apodittico il passaggio della sentenza impugnata che qualifica come "neutre" le dichiarazioni di testi sui quali pure si erano fondate in maniera preponderante le valutazioni del giudice di primo grado, al punto che l'appello del Procuratore Generale, come già evidenziato, aveva speso significative argomentazioni per pervenire ad una differente interpretazione delle stesse. Né è dato comprendere, in effetti, perché non è poi specificato in alcun modo dalla decisione impugnata quale sia il compendio probatorio di carattere documentale che avrebbe condotto al ribaltamento della sentenza di primo 3 grado, senza necessità di tener conto delle prove dichiarative, che pertanto non vi sarebbe stato obbligo di rinnovare ex art. 603, comma terzo-bis, c.p.p. Nel delineato contesto, la Corte di Appello di Trento ha disatteso i principi affermati da tempo nella giurisprudenza di questa Corte regolatrice nel senso che, ai fini della rinnovazione dell'istruttoria in appello ex art. 603, comma 3- bis cod. proc. pen., per motivi attinenti alla valutazione della prova dichiarativa devono intendersi tutti quelli che implicano una diversa interpretazione delle risultanze delle prove dichiarative, posto che il loro contenuto è frutto della percezione soggettiva del dichiarante, sicché il giudice del merito è inevitabilmente chiamato a "depurare" il dichiarato dalle cause di interferenza provenienti dal dichiarante, in modo da pervenire ad una valutazione logica, razionale e completa, imposta dal canone dell'oltre ogni ragionevole dubbio" (ex ceteris, Sez. 5, n. 27751 del 24/05/2019 Rv. 276987 - 01; Sez. 2, n. 13953 del 21/02/2020 Rv. 279146 - 01). In effetti, le stesse Sezioni Unite di questa Corte hanno chiarito che ai sensi dell'art. 603, comma 3-bis, c.p.p. ciò che è essenziale è che il giudice d'appello, ove ritenga di dare una lettura diversa della suddetta prova, abbia l'obbligo - e non più la mera facoltà - di rinnovare l'istruttoria perché solo tale metodo è stato ritenuto idoneo a dissipare i dubbi e le incertezze insorti sulla colpevolezza dell'imputato: libero, poi, il giudice di appello, una volta rinnovata l'istruttoria, anche di andare in contrario avviso del giudice di primo grado e, quindi, di condannare l'imputato, fornendo una motivazione rafforzata. Più in particolare, le Sezioni Unite hanno affermato che la prova, agli effetti di cui all'art. 603, comma 3-bis, c.p.p., fermo che può riguardare sia dichiarazioni percettive che valutative: a) deve essere espletata a mezzo del linguaggio orale (testimonianza; esame delle parti;
confronti; ricognizioni), perché questo è l'unico mezzo che garantisce ed attua i principi di oralità ed immediatezza: di conseguenza, in essa non possono essere ricompresi quei mezzi di prova che si limitano a veicolare l'informazione nel processo attraverso scritti o altri documenti (art. 234 c.p.p.); b) deve essere decisiva, per tale intendendosi, "in linea con quanto già ritenuto da Sez. U Dasgupta, quella che, sulla base della sentenza di primo grado, ha determinato o anche soltanto contribuito a determinare un esito liberatorio e che, pur in presenza di altre fonti probatorie di diversa natura, se espunta dal complesso del materiale probatorio, si rivela potenzialmente idonea a incidere sull'esito del giudizio di appello, nell'alternativa "proscioglimento condanna". E' da considerarsi parimenti "decisiva" la prova dichiarativa che, ritenuta di scarso o nullo valore probatorio dal primo giudice, sia, nella prospettiva dell'appellante, rilevante, da sola o insieme con altri elementi, ai fini dell'esito di condanna;
c) di essa il giudice 4 g d'appello deve dare una diversa valutazione (Cass., Sez. Un., n. 14426/2019, Rv. 275112). Nella fattispecie per cui è processo ricorrevano, a differenza di quanto ritenuto dal giudice d'appello, le predette condizioni che rendono obbligatoria la rinnovazione delle prove dichiarative nel giudizio di gravame, in quanto è stato in concreto ribaltato l'esito assolutorio mediante una diversa valutazione di prove assunte con dichiarazioni orali nel corso del dibattimento in primo grado e che hanno avuto valenza decisiva per la pronuncia assolutoria ai fini della qualificazione come non distrattiva dell'operazione posta in essere dagli imputati. La sentenza impugnata deve essere dunque annullata con rinvio alla Corte d'Appello di Bolzano per nuovo giudizio.
P.Q.M.
annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte d'Appello di Bolzano. Così deciso in Roma il 6 aprile 2023 Il Consigliere Estensore