Sentenza 12 giugno 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 12/06/2001, n. 7933 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7933 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2001 |
Testo completo
E 6 N 8 O 9 I 1 Z / 5 4 A ee 66278 . / R 6 N 2 T A - I S . I ее B R R . G . P . A E L D L R T A L I OME D OPOL ITA ANO.7 933/0 1 U E . A B B D I D REPUBBLICA ITALIANA I A R S T E A T N T I 1 E 3 S N R 1 E I E S . A T E N A S AZIONE LA CORTE UPREMA Oggetto M TRIBUTI ILOR ACCERTAMENTO SEZIONE TRIBUTARIA Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 17059/99 Dott. Michele CANTILLO - Presidente - 19207/99 Consigliere - Dott. Giuseppe MARZIALE Cron. 18252 Dott. Antonio MERONE Re. Consigliere - Consigliere Rep. Dott. Salvatore DI PALMA Ud. 19/01/01 Consigliere Dott. Antonino DI BLASI ha pronunciato la seguente CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE CAMPIONE CIVILE SENTENZA N. 66278 sul ricorso proposto da: domiciliato in ROMA US GIANCARLO, elettivamente VIA GERMANICO 197, presso lo studio dell'avvocato MAURO MEZZETTI, che lo difende, giusta mandato a margine;
GD ricorrente -
contro
MINISTERO DELLE FINANZE;
intimato e sul 2° ricorso n° 19207/99 proposto da: MINISTERO DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI 2001 PORTOGHESI 12, presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO 75 STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
+ ricorrente incidentale ·- nonchè
contro
US GIANCARLO;
intimato-- avverso la sentenza n. 119/98 della Commissione tributaria regionale di ROMA, depositata il 20/07/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 19/01/01 dal Consigliere Dott. Antonio MERONE;
udito per il ricorrente, l'Avvocato MEZZETTI, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito per il resistente, 1'Avvocato dello Stato DE STEFANO, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sost tuto Procuratore Generale Dott. Maurizio VELARDI che ha concluso per il rigetto del ricorso principale;
assorbito l'incidentale.
1. FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 1.1. AR GI, rappresentato e difeso co- me in atti, ricorre contro il Ministero delle Finanze, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dalla Avvocatura Generale dello Stato, per la cassazione della sentenza specificata in epigra- fe, con la quale la Commissione Tributaria Regionale di Roma ha respinto l'appello del contribuente, conferman- 2 do la legittimità dell'avviso di accertamento ILOR 1991. 1.2. In fatto, la controversia trae origine dalla impugnazione del predetto avviso di accertamento, re- datto con metodo analitico e notificato al ricorrente nella qualità di socio al 33,33 % della società AR srl, fatta oggetto di verifica fiscale da parte della guardia di finanza, per i periodi di imposta 1990,1991,1992 e 1993, conclusasi con recuperi di mate- ria imponibile per tutti gli anni sottoposti a control- lo e con denuncia penale. I recuperi si fondano su do- cumentazione extarcontabile acquisita durante l'attività di accesso, come da p.v.c. del 14 aprile 1994. Il AR ha impugnato l'accertamento deducendo la nullità del processo verbale di constatazione, posto a base dell'accertamento, per violazione degli artt. 350 c.p.p. e 220 disp. di att. c.p.p., la illegittimità dell'accertamento induttivo e la violazione dei diritti di difesa, non avendo avuto la possibilità di disporre della documentazione sequestrata, per redigere una con- sulenza tecnica di parte. Le istanze del ricorrente sono state respinte in entrami i gradi del giudizio di merito.
1.3. A sostegno del ricorso, il AR deduce 3 quattro motivi di censura. Il Ministero costituitosi con controricorso, ha proposto, a sua volta ricorso incidentale condizionato. Il ricorrente ha depositato memorie ai sensi dell'art. 378 c.p.c.
2. DIRITTO E MOTIVI DELLA DECISIONE Preliminarmente i ricorsi vanno riuniti ai 2.1. sensi dell'art. 335 c.p.c.. avendo ad oggetto la mede- sima sentenza. Nel merito, il ricorso principale appare infondato.
2.2. Con il primo motivo di censura il ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione di disposi- zioni del codice di procedura penale, "Per aver omesso i verbalizzanti di provocare la nomina di un difensore di fiducia ex art. 350 c.p.p. e 220 disp. att.non appe- na emersi gli indizi di reità". Sostanzialmente, il ri- corrente assume che l'acquisizione degli elementi sui quali basato l'accertamento della materia imponibile recuperata a tassazione, è avvenuta in violazione delle disposizioni che disciplinano il processo penale (nella specie l'obbligo della presenza del difensore), benché avesse assunto rilievo penale. La censura appare del tutto infondata, tenuto conto del principio della auto- nomia del procedimento penale rispetto alle procedure dell'accertamento tributario, già sancito, in linea di 4 principio, nell'art. 12 del d.l. 429/82, e confermato dall'art. 20 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, in armonia con le disposizioni generali dettate da- gli artt. 2 e 654 c.p.p. (rispettivamente, sulla auto- nomia del giudice nel decidere incidenter tantum le questioni civili o amministrative, e autonomia del giu- dice civile o amministrativo nell'accertamento dei fat- ti posti a base di sentenze penali anche irrevocabili, quando sia differente il regime probatorio). La rile- vanza penale degli accertamenti tributari non comporta l'affievolimento del loro valore probatorio in sede civile. Le regole e le garanzie previste per il giudi- zio penale hanno valore soltanto all'interno dello stesso. In tal senso è anche la norma invocata dallo stesso ricorrente. Infatti, l'art. 220 disp. att. c.p.p., impone l'obbligo del rispetto delle disposizio- ni del codice di procedura penale, quando nel corso di attività ispettive emergano indizi di reato, ma soltan- to ai fini della "applicazione della legge penale". L'emersione di indizi di reità non vanifica, in sede civile, il valore probatorio attribuito al processo verbale di constatazione, assistito da fede privilegia- ta ai sensi dell'art. 2700 c.c., quanto ai fatti in es- so descritti. L'ufficio, comunque, può procedere a ret- tifica delle dichiarazioni sulla base di atti e docu- 5 menti in suoi possesso (art. 39, comma 1, lett. b), DPR 600/73), eventualmente trasmessi, come nella specie, dalla guardia di finanza (art. 33, comma 3, DPR 600/73). Il giudice tributario, a sua volta, è libero di valutare autonomamente il materiale probatorio co- munque raccolto, anche in sede penale, nel rispetto delle regole che disciplinano il contenzioso tributario (v. Cass. 12577/2000).
2.3. Con il secondo motivo, il ricorrente deduce testualmente che "l'accertamento а nome della società [è stato] compiuto in modo analitico anziché induttivo con violazione dell'art. 39 D.P.R. 600/73, per non aver disposto consulenza tecnica e per non aver portato a detrazione dai ricavi determinati in via induttiva i relativi costi." E' noto, in linea di principio, che l'accertamento analitico, rispetto a quello induttivo, offre maggiori garanzie al contribuente, il quale può beneficiare di una motivazione che chiarisce i motivi delle singole riprese, consentendo un più puntuale esercizio del di- ritto di difesa, nell'ambito di un "contraddittorio analitico", e non inseguendo vaghe presunzioni. A meno che, in punto di fatto, il contribuente non dimostri che l'accertamento induttivo avrebbe portato a conclu- sioni più vantaggiose. Ma, nella specie, non risulta un interesse di tal fatta. Sempre in linea di principio, non esiste alcuna di- sposizione di legge in forza della quale, in presenza dei presupposti di fatto che consentano sia l'accertamento analitico che quello induttivo, debba essere privilegiato il secondo. Anzi, in forza delle osservazioni già fatte, relativamente alle maggiori garanzie che offre l'accertamento analitico, la regola generale deve essere quella di privilegiare sempre e comunque quest'ultimo. Tale evidente conclusione di principio, che vede il metodo analitico al vertice trova confer- della gerarchia dei tipi di accertamento, letterale dell'art. 39 DPR ma nella formulazione 600/73, secondo il quale l'accertamento induttivo CO- stituisce una deroga, e quindi l' eccezione, rispetto al metodo analitico. Infatti, il secondo comma dell'art. 39 citato, esordisce stabilendo che gli uffi- ci possono determinare il reddito d'impresa anche sulla base di meri indizi, ma soltanto "in deroga alle dispo- sizioni del comma precedente", che detta le regole dell'accertamento analitico. Il passaggio dall'accertamento analitico a quello induttivo è determinato dalla progressione della gravi- tà delle violazioni constatate. La gerarchia degli me- todi di accertamento è determinata dalla gerarchia del- 7 la gravità di tali violazioni. Il rinvenimento di scritture extracontabili dà luogo ad una situazione di fatto riferibile alle ipotesi prevista dall'art. 39 comma 1, lett. c ed, DPR 600/73, in quanto offra ele- menti per ritenere la "incompletezza, la falsità о l'inesattezza degli elementi indicati nella dichiara- zione e nei relativi allegati". Sulla base di questo presupposto, l'ufficio ha proceduto, correttamente, ad accertamento analitico, ritenendo quindi di non dover prescindere totalmente dalle risultanze del bilancio e delle scritture contabili. Infatti, è pur vero che al- lorquando "le omissioni e le false o inesatte indica- zioni accertate ai sensi del precedente comma [comma 1 dell'art. 39, citato] sono così gravi, numerose e ri- petute da rendere inattendibile nel loro complesso le scritture stesse per mancanza delle garanzie proprie di una contabilità sistematica" (art. 39, comma 2, lett. d), l'Ufficio è legittimato a procedere ad accertamento induttivo;
ma è altrettanto vero che, anche in presenza di situazioni del genere, l'Ufficio non è obbligato a prescindere dalla documentazione ufficiale. Anche quan- do l'Ufficio è legittimato a procedere all'accertamento "sulla base dei dati e delle notizie comunque raccolti o venuti a sua conoscenza", ai sensi dell'art. 39, com- ma 2,DPR 600/73, non per questo è obbligato a disatten- 8 dere la documentazione ufficiale, che, peraltro, costi- tuisce il termine di raffronto rispetto alla ricostru- zione del reddito effettuata aliunde. In tali casi, in- fatti, la legge attribuisce all'Ufficio soltanto "la facoltà di prescindere in tutto o in parte dalle risul- tanze del bilancio e dalle scritture contabili" (art. 39, comma 2, DPR 600/73) e non impone, come vorrebbe il ricorrente, l'obbligo di scegliere la via dell'induttivo. In presenza dei presupposti che consen- tono l'accertamento induttivo (sulla base della maggio- re gravità delle violazioni constata), all'Ufficio non è preclusa la possibilità di procedere ad accertamento analitico, rinunciando ad esercitare una sua facoltà (fatti salvi i profili di "convenienza interna" della scelta, che non rilevano in questa sede). Al contrario, in presenza dei presupposti che legittimano soltanto l'accertamento analitico (rectius: in assenza dei pre- supposti che legittimano l'accertamento induttivo) l'Ufficio non può procedere ad accertamento induttivo. I presupposti dell'accertamento induttivo implicano, talora (come nella specie), una "progressione di viola- zioni" rispetto ai presupposti sufficienti per l'accertamento analitico. Tra i presupposti dei due ti- pi di accertamento esiste un rapporto di continenza, nel senso che la presenza dei presupposti dell'accertamento induttivo non annulla l'eventuale presenza dei presupposti dell'accertamento analitico;
mentre, invece, questi ultimi non necessariamente si accompagnano ai primi. Per il resto, la doglianza appare generica e, CO- munque, tenderebbe, pur nella sua genericità, ad attac- care il merito dell'accertamento. Anche il terzo motivo appare generico e, CO- 2.4. G infondato, atteso che viene il ricorrente la-riend munque, menta che i giudici di merito hanno attribuito al ver- bale della guardia di finanza valenza probatoria, "nonostante l'espressa contestazione del contribuente". E' evidente che una generica contestazione del verbale della guardia di finanza non è sufficiente a vanificar- ne l'efficacia probatoria, anche in forza delle consi- derazioni svolte sub 2.2. Né, in questa sede, il con- tribuente ha evidenziato specifiche contestazioni rima- ste inascoltate.
2.5. La stessa valutazione va fatta per il quarto motivo, con il quale viene eccepito genericamente, il contrasto della decisione impugnata con altra sentenza che avrebbe ad oggetto l'accertamento relativo ad un diverso periodo di imposta, scaturito dalla medesima verifica. L'eccezione implica accertamenti di merito inammissibili in questa sede. In ogni caso, lo stesso 10 ricorrente ha precisato che si tratta di sentenza aven- te ad oggetto un diverso periodo d'imposta, per cui, in linea di principio, il contrasto non potrebbe mai esse- re in re ipsa. Inoltre, lo stesso ricorrente non ha precisato se la sentenza sia passata in giudicato.
2.6. Conseguentemente, il ricorso del AR va respinto, con conseguente soccombenza nelle spese li- quidate come da dispositivo. Né 1 memorie depositate offrono argomenti per giungere a diversa conclusione.
2.7. Il ricorso incidentale condizionato è assorbi- to dal rigetto del ricorso principale.
P.Q.M.
La Corte, riunisce i ricorsi. Rigetta il ricorso principale e dichiara assorbito il ricorso incidentale. Condanna il ricorrente principale al pagamento delle spese, che liquida nella misura di lire tremilionicen- tocinquanta, di cui lire tre milioni per onorari, oltre le spese prenotate a debito. Così deciso in Roma il 19 gennaio 2001. Il Consigliere estensoreConsigniere Il Presidente (dr. Antonio Merone) (dr. Michele Cat IL CANCELLIERE C1 CE IS DEPOSITATO IN CANCELLER: Oggi IL CANCELLIERE C1 OC IS 11