Sentenza 14 giugno 1999
Massime • 1
Nel caso di cosiddetta "fideiussione omnibus" prestata in relazione a rapporti di conto corrente bancario assistiti da "fido", il fatto che le parti abbiano antecedentemente pattuito, nel vigore del regime precedente alla legge n. 154 del 1992, la esenzione dall'obbligo di richiedere l'autorizzazione a contrarre ulteriori obblighi, non finisce per dare luogo ad un obbligo della banca di pagare indiscriminatamente a seguito di un ordine del correntista e sul solo rilievo della sufficienza della provvista. Restano infatti a carico della banca tutti gli obblighi di collaborazione giuridica che fanno capo anche alle norme di cui agli artt. 1175 e 1375 cod. civ., dovendo essa evitare - perciò - un'attuazione del rapporto che, basata sulla consapevolezza dell'esistenza di un ulteriore patrimonio a disposizione della sua eventuale azione esecutiva, le faccia omettere le cautele che normalmente terrebbe ove non potesse contare su siffatto rafforzamento della sua posizione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 14/06/1999, n. 5872 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5872 |
| Data del deposito : | 14 giugno 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Alfredo ROCCHI - Presidente -
Dott. Mario Rosario MORELLI - Consigliere -
Dott. Laura MILANI - Consigliere -
Dott. Giuseppe Maria BERRUTI - Rel. Consigliere -
Dott. Fabrizio FORTE - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
CARIPLO CASSA DI RISPARMIO DELLE PROVINCIE LOMBARDE SpA, in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA DELLE QUATTRO FONTANE 161, presso l'avvocato DODMENICO GUIDI, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati GIANCARLO MAJO, LUCIANO PONTIROLI, DARIO ZANETTI, giusta procura in calce al ricorso;
- ricorrente -
contro
EL AN, ED ID, SI SI, EL IO, elettivamente domiciliati in ROMA PIAZZALE CLODIO 32, presso l'avvocato LIDIA CIABATTINI, che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato VINCENZO VASSALLO, giusta procura in calce al controricorso;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 227/97 della Corte d'Appello di MILANO, depositata il 24/01/97;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 22/01/99 dal Consigliere Dott. Giuseppe Maria BERRUTI;
udito, per il ricorrente, l'Avvocato Majo, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito, per il resistente, l'Avvocato Ciabattini che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Ennio Attilio SEPE che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Presidente del Tribunale di Lecco emetteva decreto ingiuntivo ad istanza di AR nei confronti di LI Carni S.a.s. e di taluni fideiussori e loro eredi per la somma di L. 142.585.779, corrispondente ad uno scoperto di conto corrente ed altri importi. I fideiussori si opponevano deducendo tra l'altro la mala fede della banca che aveva effettuato i pagamenti di taluni assegni benché consapevole della insolvenza del debitore principale. Nelle more fallivano due fideiussori. Il Tribunale dava atto di un pagamento parziale, quindi condannava i residui fideiussori al pagamento di L. 124.183.646 oltre agli interessi. Proponevano appello GA LI, SI DA, IL RO e AL LI e la Corte di Milano lo accoglieva rigettando la domanda di condanna in favore della banca.
Il secondo giudice per quanto ancora rileva riteneva che la banca, benché dispensata dall'obbligo di richiedere la autorizzazione ex art. 1956 c.c., trattandosi di vicenda antecedente la legge n. 154 del 1992, aveva tuttavia mancato all'obbligo di eseguire il contratto secondo correttezza e buona fede. Riteneva infatti decisiva la circostanza della conclamata insolvenza della LI, debitore principale, al momento in cui gli assegni di cui è causa, tratti sul conto corrente assistito da fido, vennero onorati da parte della banca. Affermava che pur ritenendosi applicabile la clausola di esenzione suddetta, essa non poteva far ritenere in capo alla banca il potere di sostituire indiscriminatamente al debitore principale il garante, ovvero, pur nei limiti del fido a dimenticare di salvaguardare per quanto possibile anche l'interesse del medesimo garante. Ciò anche in considerazione della possibilità che AR aveva di recedere dal rapporto con LI in qualunque momento, e dunque di evitare di pagare gli assegni avendo sicuramente appreso le gravi difficoltà dell'affidato.
Contro questa sentenza vi è ricorso per Cassazione da parte di AR con due motivi.
Resistono con controricorso gli appellanti. La ricorrente ha depositato memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1) Con il primo motivo AR lamenta la violazione degli artt.1842, 1373, 1845, 1362, 1363 c.c. nonché il difetto di motivazione su un punto decisivo della causa. Sostiene pure che la Corte di merito ha dimenticato che la banca era obbligata ad onorare gli assegni emessi dal correntista in base alla convenzione originariamente pattuita. Sostiene che il possibile diritto di recesso del rapporto non avrebbe travolto affatto l'obbligo in questione, e che il pagamento degli assegni non poteva, quindi, essere evitato. La corte d'appello per di più non avrebbe chiarito quale comportamento avrebbe dovuto tenere in alternativa essa banca. Afferma che conseguentemente a questi errori di diritto i contratti tra le parti sono stati mal interpretati e la motivazione sui punti cennati non è adeguata.
2) Con il secondo motivo, che è connesso al primo e deve pertanto essere esaminato insieme, la banca lamenta la violazione dell'art.1956 C.C. ed ancora la motivazione inadeguata su punti decisivi della controversia. Afferma ancora che il mancato pagamento degli assegni avrebbe costituito inadempimento da parte sua, e rileva che la norma in epigrafe dispone la liberazione del fideiussore se il creditore ha fatto crediti per il futuro, mentre nella specie il pagamento degli assegni risaliva ad un obbligo assunto all'origine del rapporto di conto corrente, e dunque non dava luogo ad un obbligo "futuro", nel senso indicato dalla legge, perché non avrebbe costituito ampliamento dell'originaria esposizione. 3) Osserva la Corte che il rapporto di conto corrente ancorché le parti abbiano antecedentemente pattuito, nel vigore del regime precedente la legge n. 154 del '92, la esenzione dall'obbligo di richiedere la autorizzazione a contrarre ulteriori obblighi non pone in essere, come la ricorrente ritiene, un obbligo della banca di pagare indiscriminatamente a seguito di ordine del correntista e sul solo rilievo della sufficienza della provvista.
Restano infatti a carico della banca, che e' comunque una mandataria, tutti gli obblighi di collaborazione giuridica che fanno capo anche alle norme di cui agli artt. 1175 e 1375 c.c., (cfr. Cass. n. 4208 del '92). Non puo' dirsi, come sostiene la ricorrente, che la fattispecie in esame fuoriesce dallo schema di cui all'art. 1956 c.c. il quale presuppone un'obbligazione futura per la sua operatività. La fideiussione al cliente correntista della banca viene data appunto per le obbligazioni che deriveranno dalla utilizzazione eventuale, ovvero, appunto, futura, dell'affidamento. La stipula del contratto di fido in conto corrente mette a disposizione dell'affidato una provvista, ma non lo rende perciò stesso debitore della banca se la medesima non viene utilizzata.
La possibile utilizzazione si attua mediante ordine, dato con assegno sul presupposto di antecedente convenzione, cosicché il fideiussore del cliente correntista risulta impegnato a garantire i crediti che in capo alla banca deriveranno dalla emissione di tali ordini da parte dell'affidato. Consegue che è dal pagamento che può derivare l'obbligo accessorio del garante.
4) Osservava ancora la Corte che la norma dell'art. 1956 c.c., per la sua logica, riguarda anche le ipotesi nelle quali il limite di fido non è stato superato. Infatti, evidentemente, nessun obbligo verrebbe in capo al garante per un credito che la banca vantasse nei suoi confronti a seguito di pagamento fatto previo uno sconfinamento non rientrante nella esposizione che egli avesse espressamente delimitato.
La ratio della previsione tende ad evitare che una parte di rapporto gestisca la posizione del contraente senza che questi possa fare alcunché a sua difesa. Perciò essa sanziona il comportamento di quel contraente che sia immemore dell'equilibrio di interessi che il regolamento negoziale a suo tempo presupponeva e che dunque, senza con ciò compromettere il suo stesso interesse, non tenga conto di circostanze che rendono l'adempimento del suo contraente sproporzionamente oneroso rispetto alla realtà.
Consegue, come la giurisprudenza ha più volte stabilito con riferimento proprio agli obblighi di correttezza del credito verso il fideiussore, che egli non può condursi in modo da trascurare la natura accessoria del debito del predetto. Egli deve evitare una attuazione del suo rapporto che, basata sulla consapevolezza della esistenza di un ulteriore patrimonio a disposizione della sua eventuale azione esecutiva, gli faccia omettere le cautele che normalmente terrebbe ove siffatto rafforzamento della sua posizione mancasse.
5) La corte di merito, con una motivazione che ha dato conto dell'esame diligente dei fatti di causa, delle allegazioni delle parti e delle prove, oltre che delle convenzioni tra le parti, muovendo da una impostazione coerente con le precisazioni di ordine giuridico che si sono fatte ha accertato che la banca pagò gli assegni in questione mentre era a perfetta conoscenza del grave stato di insolvenza della società a suo tempo affidata. Essa perciò ha addossato ai fideiussori il peso di operazioni di credito, quali sono stati per l'appunto i pagamenti degli assegni, mentre le condizioni del debitore erano tali da rendere notevolmente più difficile il soddisfacimento del credito di regresso, (cfr. ancora Cass. n. 4208 del 1992, nonché n. 2965 del 1990, e n. 1320 del 1967).
7) Non ha pregio la ulteriore argomentazione della ricorrente che rimprovera alla sentenza di avere genericamente affermato la violazione di legge senza tuttavia indicare il comportamento concreto che la banca avrebbe dovuto tenere in luogo di quello censurato.
Il giudice non deve dire quale deve essere il comportamento che un creditore deve tenere volta per volta per adeguare la sua esecuzione alla correttezza. Tale comportamento deve essere scelto dal creditore. Al giudice di merito è bastato accertare che esistevano alternative alla soluzione che egli ha considerato illegittima, rilevando che il recesso, ovvero il rifiuto di ampliare con il pagamento degli assegni la esposizione fino a quel momento raggiunta verso terzi dal debitore, e quindi dai fideiussori, era possibile. 8) Non sussistono le lamentate violazioni di legge. Non sono emersi per conseguenza gli affermati errori nella interpretazione dei contratti e la ricostruzione della vicenda non può essere censurata in questa sede giacché viene esposta in modo compiuto e logico, (Cfr. Cass. n. 943 del 1969). 9) Il ricorso deve essere respinto. La ricorrente deve essere condannata al pagamento delle spese del giudizio.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio che liquida in L. 270.000, oltre a L.
5.000.000 per onorari di difensore.
In Roma il 22 gennaio 1999.
DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL 14 GIUGNO 1999.