Cass. civ., sez. I, sentenza 14/06/1999, n. 5872
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Sentenza 14 giugno 1999

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Nel caso di cosiddetta "fideiussione omnibus" prestata in relazione a rapporti di conto corrente bancario assistiti da "fido", il fatto che le parti abbiano antecedentemente pattuito, nel vigore del regime precedente alla legge n. 154 del 1992, la esenzione dall'obbligo di richiedere l'autorizzazione a contrarre ulteriori obblighi, non finisce per dare luogo ad un obbligo della banca di pagare indiscriminatamente a seguito di un ordine del correntista e sul solo rilievo della sufficienza della provvista. Restano infatti a carico della banca tutti gli obblighi di collaborazione giuridica che fanno capo anche alle norme di cui agli artt. 1175 e 1375 cod. civ., dovendo essa evitare - perciò - un'attuazione del rapporto che, basata sulla consapevolezza dell'esistenza di un ulteriore patrimonio a disposizione della sua eventuale azione esecutiva, le faccia omettere le cautele che normalmente terrebbe ove non potesse contare su siffatto rafforzamento della sua posizione.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. I, sentenza 14/06/1999, n. 5872
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 5872
    Data del deposito : 14 giugno 1999

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